Sentenza 12 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/08/2002, n. 12172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12172 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2002 |
Testo completo
2.1.72 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 SPADONE Dott. Mario - Presidente - R.G.N. 959/00 Cron. 23782 Dott. Ugo Consigliere - RIGGIO Rep. 3256 MENSITIERI - Rel. Consigliere- Dott. Alfredo Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 18/04/02 SETTIMJ Consigliere Dott. NI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NN, elettivamente domiciliato in ROMA, D 1 N VIA DOMENICO MILLELIRE 7, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GIOMMINI, che lo difende, giusta A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delega in atti%;B UFFICIO COPIE copia studio Richiesta ricorrente Jok dal Sig. per diritu 3.10 contro il 2 AGO. 2002 elettivamente IL CANCELLIEREGOBBI FRANCO, CANULLI CINZIA, VIA G PALUMBO 3, presso lo studiodomiciliati in ROMA, V dell'avvocato ITALO MARIA AMORELLI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2002 - avverso la sentenza n. 2334/99 della Corte d'Appello 610 -1- di ROMA, depositata il 20/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'Avvocato AMORELLI ITALO MARIA dopo le conclusioni del P.G.; -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 19 giugno 1997 RA OB e in giudizio, dinanzi al IA LI convenivano Tribunale di Roma, NI IA ed TA RA esponendo: Con scrittura privata dell'11 dicembre 1986 era stato stipulato tra essi attori ed i convenuti un avente ad oggetto un preliminare di compravendita appartamento sito in Roma, Via di Casalotti 53, di proprietà dei convenuti medesimi. Il prezzo era stato stabilito in L. 105 milioni, di cui 25 al compromesso, 25 al rogito, 55 sempre al rogito, mediante intervento della Sezione di Credito s u Fondiario della Cassa di Risparmio di Roma. A Nel predetto contratto i promittenti venditori, oltre ad impegnarsi a consegnare tutta la documentazione inerente all'alloggio e a garantire la libertà dello stesso, si erano anche impegnati ad estinguere un mutuo concesso dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Roma per un importo residuo di L. 7 milioni e ad intervenire come terzi prestatori d'ipoteca nel contratto di mutuo fondiario che gli attori avrebbero stipulato con il predetto Istituto bancario. Alla data del 31 luglio 1987 stabilita per il rogito i venditori non avevano provveduto ad estinguere il 3 de mutuo precente (il cui residuo importo era risultato essere di circa 13 milioni) nè si erano recati presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Roma per consentire la conclusione del nuovo finanziamento. I convenuti IA e RA, nonostante la loro inedempienza che non aveva consentito di condurre a termine l'affare, avevano comunicato che nel caso in si fossero gli attori presentati 1'8 maggio cui non 1987 dinanzi al notaio per sottoscrivere il rogito, avrebbero perduto la caparra di L. 25 milioni versata al compromesso. Ciò premesso, chiedevano i OB-LI che il giudice adito pronunciasse in loro favore sentenza ex art.2932 cc sostitutiva del contratto definitivo non concluso, fissando le modalità ed i termini per il pagamento del saldo del prezzo e per l'adempimento degli obblighi a carico dei convenuti, con la condanna di costoro al risarcimento dei danni. Si costituiva il IA deducendo che il contratto non era stato stipulato per esclusiva colpa degli attori che non si erano presentati per la stipula, mentre egli aveva consegnato fin dal 30 marzo 1987 la documentazione richiesta per la definizione della vendita dell'unità immobiliare. Instava pertanto affinchè il Tribunale dichiarasse risolto il preliminare per fatto degli attori, con 4 incameramento della caparra e con condanna degli stessi al risarcimento dei danni derivanti dalla loro inadempienza. Citati gli eredi della Carrabs, nelle more deceduta, nella contumacia dei predetti, all'udienza modificavano la domandadel 10.7.89 gli attori chiedendo la risoluzione del contratto per colpa dei convenuti. Con sentenza 13.4-28.10.1994 il Tribunale dichiarava ris ito, per inadempimento dei convenuti,il preliminare dell'11.12.86, condannava in solido il IA e gli alla concorrenza delleeredi della Carral's fino rispettive quote ereditarie, al pagamento in favore degli attori della somma di L. 25.000.000 con gli interessi del 10% annuo dalla domanda, respingeva le domande riconvenzionali proposte dal IA e condannava i convenuti medesimi alle spese di lite. Proposto gravame dal IA, con sentenza 8.6- 20.7.1999 la Corte d'appello di Roma rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per IA sulla base di tre cassazione NI motivi. 5 Resistono con controricorso RA OB e IA LI. MOTIVI DELLA DECISIONE 'il primo motivo di ricorso si denunzia in Con riferimento all'art. 360 n.4 cpc, nullità della sentenza per violazione degli artt. 7 bis e 97 del R.D. 30 gennaio 1941 n.12, essendo stato sostituito il relatore della causa senza alcun provvedimento in tal senso del Presidente della Corte d'appello о del Presidente della Sezione. La doglianza non può essere accolta. Infatti, come è giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, il vizio di costituzione del giudice e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 25 Cost. sono ravvisabili solo quando la sentenza sia stata posta in essere da persona estranea all'Ufficio e non investita della funzione esercitata e, perciò, non sono riscontrabili quando si verifichi sostituzione tra giudici di pari funzione e di una competenza appartenenti allo stesso Ufficio pari (Cass.n.133/72,1, n.137/78,n.2412/89,n.2212/90, n.8178188 s n. 11191/95, n. 4577/97, n.1643/2000). L'art. 25 comma primo Cost., invero, nel disporre che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, considera la competenza giudiziario nel suo complesso, ma non dell'organo esclude che nell'ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell'organo giudicante, che possono essere determinate sia dei magistrati assegnati dall'avvicendarsi all'Ufficio giudiziario competente in virtù di legge preesistente, sia dalle sostituzioni che, consentite dalle norme processuali, possano esser determinate da necessità organizzative del medesimo Ufficio (Cass. t n.5755/82). u Ne consegue che non danno luogo a nullità della A del giudice le sentenza per vizio di costituzione violazioni delle disposizioni relative alla destinazione del giudice medesimo alle sezioni e quelle relative alla formazione dei collegi (come nel rito penale è chiaramente detto dall'art.33 comma secondo cpp). Nella fattispecie, pertanto, poichè è pacifico tra le parti che la dott.ssa Margherita Marmo, relatore ed sentenza, e della cui estensore della qui gravata all'epoca Consigliere designazione si discute, era della Corte d'appello di Roma, non sussiste la lamentata violazione di legge. 7 del decreto diDel resto anche l'assunta mancanza sostituzione del giudice (che d'altronde parte resistente dichiara al contrario in controricorso come regolarmente emesso) non produce nullità della sentenza posto che la stessa eventuale inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 174 comma secondo c.p.c. e 97 dell'ordinamento giudiziario costituisce irregolarità di carattere meramente regolamentare interno che non incide sulla costituzione del giudice nè implica violazione della precostituzione dello чы di è improduttivastesso per legge e come tale conseguenze quanto alla validità della sentenza n.11191/95,0.8226/98 e (v.oltre alle citate Cass. n.16 43/2000 le sentenze n. 3681/71,n.2133/73, n.1037/76, n. 3315/86, n.12709/92,n. 1952/93,n.8588/2000). Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione degli artt. 132 n.4 e 118 disp. att. stesso codice. Osserva il ricorrente che le affermazioni della Corte del merito circa la mancata prova di aver adempiuto preliminare agli obblighi nascenti dal di vendita risultanze dalle erano contraddette documentali, mentre esso IA ben avrebbe assolto all'onere probatorio a lui incombente sol che quel 8 giudice avesse esaminato ed ammessO le prove così come articolate. La censura non ha pregio. Il ricorrente, invero, ha denunciato come viziata da nullità la qui gravata sentenza per aver la Corte territoriale omesso di esaminare, discutere e decidere sulle richieste prove, ma non ha spiegato da quali risultanze documentali fossero contraddette le affermazioni del giudice d'appello a lui sfavorevoli, nè ha assolto all'onere su di lui incombente, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, di indicare specificamente di quali prove abbia omesso l'esame e quali il giudicante formassero l'oggetto, al fine di circostanze ne consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto da questa Suprema Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. Cass. n. 5656/86, n.3356/93, n. 3233/95, n.5742/95, n.6863/95,n.7 692/96, n..7177/97,n.72/98). Con il terzo motivo si denunzia, infine, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, erronea e 6 contraddittoria motivazione sulla responsabilità contrattuale del IA, nonchè omesso esame di documenti. Ribadisce il ricorrente che la Corte distrettuale sarebbe pervenuta ad un addebito di responsabilità di esso IA nella risoluzione del preliminare senza aver esaminato attentamente la documentazione e male interpretando le affermazioni di quest'ultimo, dall'interrogatorio formale e dairisultando documenti prodotti l'opposto di quanto statuito in H sentenza. C Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte A delle precedenti. Ed invero, nelle pagine 7 ed 8 del ricorso il IA non fa altro che pedissequamente riproporre le stesse censure rivolte al Tribunale, sostituendo al da primo giudice il giudice d'appello, censure quest'ultimo disattese con motivazione del tutto congrua, esente da vizi logici come da errori giuridici e pertanto incensurabile nell'attuale sede di legittimità. Mentre, con riguardo all'unica doglianza che direttamente investe una statuizione del giudice del gravame di merito (pag. 9 dello stesso ricorso) il ricorrente , a fronte dell'affermazione della Corte 10 romana in ordine all'espresso riconoscimento da parte del IA (desumibile dall' interrogatorio formale reso dal predetto) di non essere intervenuto in alcun modo presso l'istituto mutuante per far ottenere il mutuo alle controparti acquirenti, nonostante l'impegno in tal senso assunto nel preliminare di vendita (art. 3), si è limitato a Aut genericamente Osservare di non essere mai stato convocato presso tale istituto. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di RA OB e IA LI, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 65,00 oltre ad euro 1500,00 per onorari. 109T129,11 Roma 18 aprile 2002. - LAST 30,pp 1450T Merition est. TOT. 164,10, Alfach Примали IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Agenzia delle Entrate DEPOSITATO IN CANCELLERIA Uffici Roma 2 "26/03/2013 Roma 12 AGO, 2002 Iscritto a ru 137917 Art. n........ IL CANCELLIERE C1 Lelezica 凶 11