Sentenza 15 maggio 2014
Massime • 2
Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali, è sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art.273, comma primo bis, cod. proc. pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art.192, cod. proc. pen. ma non anche il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità degli indizi.
Sussiste l'interesse del P.M. ad impugnare l'ordinanza del giudice che, pur accogliendo la richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia escluso la sussistenza di un'aggravante da cui consegue l'applicazione della presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa all'aggravante dell'art. 7 D.L. n. 152, del 1991in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2014, n. 22345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22345 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2014 |
Testo completo
АнAll Artrin 22345/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GAETANINO ZECCA N.379/2014 - Consigliere - Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere - N. 11520/2014REGISTRO GENERALE Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FR NE N. IL 08/06/1977 avverso l'ordinanza n. 1483/2013 TRIB. LIBERTA' di BARI, del 28/01/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
ette/sentite le conclusioni del PG Dott. AN Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità dell'originario appello;
RITENUTO IN FATTO 1. In data 28/01/2014 il Tribunale di Bari ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale nei confronti di AN LL, indagato per il reato di cui agli artt.110,81, comma 2, cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere, in concorso con NE AN, BA RC, De IN AN e EV TL AV e con altre persone di nazionalità marocchina allo stato non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato in Marocco, importato nel territorio nazionale, trasportato e detenuto kg. 300 di hashish.
2. Il Tribunale, in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha riconosciuto gli estremi delle circostanze aggravanti di cui all'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito con modificazioni dalla I. 12 luglio 1991, 203 ed all'art.4 1.16 marzo 2006, n.146. 2.1. In particolare, con riferimento all'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, il Tribunale ha ritenuto che dal complesso degli elementi emergenti dagli atti potessero evincersi le prove del dolo specifico richiesto per l'integrazione della circostanza in esame, escluso dal giudice di prime cure, sulla base dei seguenti elementi: a) in base a sentenze passate in giudicato poteva ritenersi accertata l'esistenza di un sodalizio mafioso operante sul territorio, noto come "Società foggiana", connotato da un particolare assetto e distinto in batterie, tra loro collegate ma ontologicamente distinte e operativamente autonome;
b) l'operazione di importazione del consistente carico di droga aveva richiesto l'esborso anticipato della considerevole somma di euro 135.000,00, inviata ai fornitori marocchini addirittura prima dell'arrivo in Marocco del corriere, desumendosi da un'intercettazione di una conversazione telefonica intervenuta tra il AN e il De IN il 3 luglio 2013 che sussistessero finanziatori che avevano contribuito a raccogliere detta somma;
c) da una serie di ulteriori intercettazioni era desumibile la preoccupazione del AN di dover rispondere ad altri dell'andamento dell'affare; d) l'interpretazione prospettata era stata avvalorata da un dato indiziario ritenuto particolarmente significativo, in quanto nel momento più critico della trattativa, in cui i fornitori avevano deciso unilateralmente l'aumento del prezzo del carico, il AN aveva fatto inequivocabile e diretto riferimento alle altre batterie, indicandole come "famiglie"; e) nel reato di importazione di droga era direttamente coinvolto anche NE AN, membro della stessa "batteria" del AN, ed una 2 serie di indizi provavano lo stretto collegamento fra detti coindagati;
f) dopo il suo arresto nel settembre 2009 il De IN aveva preteso dal AN il tipico aiuto che si chiede al membro di un sodalizio mafioso da parte di chi ha inteso agevolarne l'attività criminale;
d) il corriere della droga, DI, frequentava costantemente NE TO, padre di NE AN, e comunque gravitava nell'ambito della compagine mafiosa, essendo alle dirette dipendenze della famiglia AN-NE con compiti vari, senza peraltro che fossero emersi leciti collegamenti lavorativi.
2.2. Con riguardo all'aggravante della transnazionalità, il Tribunale ha ricostruito il succedersi cronologico dei fatti emergenti dagli atti, desumendo la sussistenza di gravi indizi sulla base delle seguenti circostanze: a) l'operazione, per sua natura significativa a livello internazionale, era stata accuratamente programmata e non era, dunque, estemporanea né occasionale;
b) erano coinvolte più di tre persone, alcune straniere, con ruoli ben definiti;
c) erano state seguite modalità operative che comportavano il transito del carico di droga in più Paesi, Marocco, Spagna e Italia, con ulteriori reati quali la corruzione di agenti di frontiera;
d) tutti i concorrenti avevano di mira un vantaggio finanziario: gli stranieri nel ricevere un'ingente somma come corrispettivo della partita di droga e gli italiani nell'ottenere un elevatissimo profitto dall'investimento, immettendo il carico di sostanze stupefacenti sul mercato della vendita al dettaglio.
3. Ricorre per cassazione AN LL, con atto sottoscritto dal difensore, censurando l'ordinanza impugnata per erronea applicazione e violazione dell'art.7 I. n.203/91 e dell'art.4 I. n.146/2006, nonché per vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, trattandosi di un provvedimento di riforma in peius di un provvedimento in materia di libertà personale, il Tribunale avrebbe dovuto fornire un adeguato apporto argomentativo con la confutazione specifica dei più rilevanti argomenti della motivazione della prima ordinanza, mentre il Collegio si è limitato ad imporre la propria valutazione, ritenuta preferibile a quella del Giudice per le indagini preliminari.
3.1. Con specifico riferimento all'aggravante di cui all'art.7 I. n.203/91, il ricorrente assume l'erronea sussunzione del fatto, sostenendo come non sia sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la caratura mafiosa degli autori del fatto, essendo necessario il dolo specifico, desumibile dal fatto che il reato sia oggettivamente idoneo a realizzare l'ulteriore aspetto offensivo voluto dal soggetto agente rispetto a quello che già di per sé concretizza il delitto, mentre il provvedimento impugnato si fonderebbe 3 sull'indimostrato assunto congetturale secondo il quale gli indagati non avessero nella loro disponibilità la somma di euro 135.000,00 richiesta per l'importazione del carico di droga, da tale congettura desumendosi il coinvolgimento nell'affare anche della "batteria" mafiosa. Lo stesso Tribunale della Libertà di Bari, si assume, pronunciandosi nell'ambito di altro procedimento penale, ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero confermando l'assenza di elementi che potessero far ritenere NE AN un associato ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. In ogni caso, secondo il ricorrente, nessun elemento oggettivo in atti autorizzerebbe a ritenere che alla gestione dell'affare fossero interessate anche le articolazioni di cui si compone la compagine mafiosa operante nel territorio foggiano, prestandosi il tenore delle conversazioni intercettate al più ad indicare l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio degli stupefacenti ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n.309/90, non risultando peraltro contatti di sorta degli indagati con esponenti delle singole batterie mafiose e non essendo possibile desumere dagli atti che, una volta arrivato a Foggia, l'ingente quantitativo di stupefacenti fosse stato ripartito tra le varie batterie, né che i proventi dell'attività di spaccio fossero stati distribuiti alle consorterie mafiose.
3.2. Con riferimento all'aggravante di cui all'art.4 l.n.146/2006, secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente interpretato l'orientamento giurisprudenziale dettato con pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.18384 del 23 aprile 2013 desumendo la sussistenza della transnazionalità da alcuni elementi, come ad esempio la programmazione non estemporanea né occasionale dell'operazione ovvero il transito del carico di droga in più Paesi, non attinenti all'aggravante di cui si tratta, ovvero da altri elementi, come ad esempio il coinvolgimento di tre o più persone, desunti accomunando ai soggetti indagati le persone straniere, in contrasto con la definizione del "gruppo criminale organizzato" dell'art.2 della TOC Convention. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Esame preliminare meritano le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, a mente delle quali questa Corte dovrebbe pervenire all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata sul rilievo dell'inammissibilità, per carenza di interesse dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare.
1.1. Nella prospettazione della parte pubblica, avendo il Giudice per le indagini preliminari accolto l'istanza di applicazione della misura cautelare, limitandosi a qualificare l'ipotesi contestata escludendo le circostanze aggravanti 4 di cui agli artt.7 I. n.203/91 e 4 I. n.146/2006, difetterebbe l'interesse attuale e concreto del pubblico ministero all'impugnazione.
1.2. Il Collegio non ritiene di aderire a tali conclusioni in considerazione del fatto che, pur non potendo configurarsi in materia di procedimenti de libertate un giudicato in senso formale, l'impugnazione rappresenta per le parti l'unico strumento per contestare, senza addurre fatti sopravvenuti o circostanze successivamente acclarate, la decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari (Sez. 4, n.409 del 09/02/1999, La Pietra, Rv. 213539; Sez. 6, n. 412 del 11/02/1993, Cento, Rv. 194511; Sez. 5, n. 1755 del 22/10/1992, dep. 08/02/1993, Campanella, Rv. 193197).
1.3. Conseguentemente, pur non essendo preclusivo nella fase di merito il giudizio negativo espresso dal giudice della cautela con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria concernente una circostanza aggravante inserita nella contestazione provvisoria, nel caso concreto non può trascurarsi il dato per cui l'organo inquirente ha formulato l'ipotesi di reato ritenendo sussistenti le circostanze aggravanti di cui all'art.7 d.l. n.152/91 e 4 I.n.146/2006 in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 1.4. Ancorchè l'omesso riconoscimento di tali circostanze non fosse idoneo, nel caso concreto, a determinare conseguenze sulla durata dei termini di cui all'art. 303 o 407 cod.proc.pen., in ragione del fatto che l'ipotesi di reato concernesse una fattispecie delittuosa (art. 73, comma 1, e art.80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) alla quale si applicano comunque i medesimi termini massimi, rispettivamente, di un anno per la custodia cautelare e di due anni per le indagini preliminari, non poteva escludersi l'interesse del pubblico ministero ad impugnare l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari ai fini dell'operatività della presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc.pen. che, in virtù del richiamo all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc.pen., opera con riferimento al reato di cui all'art.74 ma non con riferimento al reato, nel caso concreto contestato, di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. n.309/90, a meno che quest'ultimo non risulti aggravato ai sensi del citato art.7 d.l. n.152/91. 1.5. La disposizione di cui all'art.275, comma 3, cod.proc.pen., anche a seguito delle pronunce additive della Consulta (Corte Cost. n.231 dell'11 maggio 2011; n.53 del 25 marzo 2013), continua, infatti, ad invertire la presunzione di idoneità e adeguatezza delle misure cautelari per i delitti ritenuti più gravi ed offensivi, imponendo di considerare prioritariamente la custodia in carcere come misura più idonea e adeguata in assenza di elementi indicativi di una seria riduzione di pericolosità ed imponendo al giudice un obbligo di motivazione più 5 analitico qualora ritenga non vincibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n.29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634).
1.6. In considerazione del principio, affermato da questa Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo il quale tale presunzione opera anche nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186), il divieto del ne bis in idem sopra richiamato avrebbe impedito al pubblico ministero, nell'ambito delle vicende attinenti alla permanenza delle misure cautelari successive al provvedimento genetico della misura, di avvalersi, in difetto di fatti sopravvenuti, della suddetta presunzione, ove non avesse contestato mediante impugnazione l'omesso riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152/91. 2. Esaminando il merito del ricorso, è, dunque, necessario ricordare, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.
2.1. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art.606 cod.proc.pen. (cui l'art. 311 cod. proc.pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
2.2. Si è anche precisato che la richiesta di riesame, mezzo di impugnazione, sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc.pen. ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc.pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi, e 6 tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc.pen., Sez. 4, n.22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
2.3. Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto siano corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
2.4. Il Collegio è consapevole del fatto che, con riguardo alla determinazione dei parametri che devono orientare l'interprete nella materia regolata dall'art.273 cod.proc.pen. ai fini dell'emissione di ordinanze che dispongono misure coercitive, la giurisprudenza di questa Corte è divisa: a) l'orientamento tradizionale (Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, n. 37878 del 6/07/2007, Cuccaro ed altri, Rv. 237475; Sez. V, n.36079 del 5/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511) ritiene che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla I.n. 63 del 2001, deve ritenersi sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art. 192, ma non anche il secondo comma (che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi): ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione;
b) una isolata, ma recente, decisione di questa Sezione (Sez. 4, n. 40061 del 21/06/2012, P.M. in proc. Tritella, Rv. 253723) ha, in senso contrario, ritenuto che, ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di 'prove' indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen., laddove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti;
ne consegue che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento. (In motivazione, si è precisato che il mancato richiamo del comma secondo del citato art. 192 non rileva a fini interpretativi, in quanto il codice di rito, nell'esigere l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di una misura cautelare, non può che richiamare tale disposizione che, oltre a codificare una regola di inutilizzabilità, costituisce un canone di prudenza nella valutazione della probabilità di colpevolezza necessaria per esercitare il potere cautelare).
2.5. Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover ribadire nel caso in esame l'orientamento tradizionale, per l'ineludibilità del richiamo, da parte dell'art. 273, comma 2, cod. proc.pen., dei soli commi 3 e 4 dell'art. 192 cod.proc.pen., in ossequio al consolidato canone di interpretazione ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod.proc.pen. non corrispondono agli indizi che l'art. 192, comma 2, cod. proc.pen. considera quali possibili elementi di prova, idonei a fondare, all'esito del giudizio di cognizione, un giudizio finale di colpevolezza soltanto se connotati da particolari caratteristiche (gravità, precisione e concordanza). Al contrario, ai fini dell'emissione di una misura cautelare, deve ritenersi sufficiente "qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli" (Sez. 2, n. 20104 dell'11/02/2003, Panaro, n.m. sul punto); ciò vale anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 63 del 2001, all'esito delle quali, nell'ambito del subprocedimento cautelare è tuttora necessario il solo requisito della gravità, poiché l'art. 273, comma 1,cod. proc.pen. (introdotto dalla citata legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4 dell'art. 192 cod.proc.pen., non anche il comma 2 (Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6, n.7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053).
2.6. Il diverso regime trova evidente giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598).
2.7. Sulla base di tali premesse occorre, dunque, evidenziare l'inammissibilità di tutte quelle argomentazioni che fanno leva su una pretesa diversa interpretazione, in senso più favorevole al ricorrente, delle emergenze indiziarie esaminate nell'ordinanza impugnata.
3. Esaminando nel merito la prima censura, si tratta di doglianza infondata.
3.1. Occorre prendere le mosse dall'assunto per cui la ratio del d.l. n.152/1991 è stata apertamente quella di privilegiare una strategia trasversale e complessiva di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, assai ampia e articolata (ufficialmente annunziata nella relazione al d.d.l. 5367/C sulla conversione in legge del d.l. n. 5, primo della serie conclusasi con il d.l. n. 152), destinata a dispiegare una serie di effetti giuridici, ben oltre il momento applicativo della pena nel giudizio di cognizione, mediante l'instaurazione di un regime processuale differenziato e di meccanismi di esecuzione della pena in termini di più severa effettività (Sez. U, n.337 del 18/12/2008, dep. 09/01/2009, Antonucci e altri, Rv. 241575).
3.2. Tale ampia incidenza degli effetti del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.7 1.203/91 rende indispensabile verificare, ai fini della enucleazione dei caratteri endomafiosi della condotta agevolatrice, se ed in quale misura il soggetto agente abbia inteso fornire un reale aiuto o vantaggio al sodalizio mafioso o, per esso, a suoi singoli esponenti apicali. La consapevolezza del soggetto agente di attuare una propria personale condotta ausiliatrice di un gruppo criminale organizzato non può che coniugarsi, infatti, ad una cosciente relazione di diretta causalità efficiente rispetto al sostegno reso agli scopi di arricchimento del gruppo mafioso (Sez. 6, n.2696 del 13/11/2008, dep. 21/01/2009, P.M. in proc. D'Andrea, Rv. 242686). Si rende, in altre parole, indispensabile accertare i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'appartenenza alla dinamica mafiosa (nella sua duplice valenza metodologica o agevolatrice) e, quanto alle modalità di agevolazione, considerata aggravante oggettiva nel senso che è sufficiente che l'aspetto volitivo sussista in capo ad uno soltanto dei concorrenti (Sez. 6, n.2696 del 13/11/2008, dep. 21/01/2009, Minniti, Rv. 242686; Sez. 6, n.19802 del 22/01/2009, Napolitano, Rv. 244261), si deve dimostrare, in chiave di evidenziazione di idonei dati indiziari o sintomatici, la sussistenza di una univoca e cosciente finalizzazione agevolatrice della condotta antigiuridica del soggetto agente (Sez.6, n.31437 del 12/07/2012, Messina e altro, Rv. 253218). Con la precisazione che tale finalità non è, di per sé, incompatibile con l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio patrimoniale diretto (Sez. 1, n.49086 del 24/05/2012, Acanfora e altri, Rv. 253962).
3.3. La finalità agevolatrice è stata, ad esempio, riconosciuta tanto in presenza di condotte vantaggiose nei confronti di un esponente di vertice dell'associazione mafiosa (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, P.M. in proc. Iamonte, Rv. 255517; Sez. 2, n. 26589 del 26/05/2011, Laudicina Rv. 251000; Sez. 5, n. 6199 del 30/11/2010, dep. 18/02/2011, Mazzola, Rv. 249297; 9 Sez. 6, n. 2533 del 26/11/2009, dep. 21/01/2010, Gariffo, Rv. 245703; Sez. 5, n.42018 del 22/09/2009, Iuliano, Rv. 245401), quanto a fronte di condotte che hanno esercitato un vantaggio sul sodalizio in termini di rafforzamento della coesione interna (Sez. 1,n. 17524 del 26/02/2009, Mezzero, Rv. 243558), essendo in ogni caso necessario accertare in quali termini la condotta abbia in concreto apportato un vantaggio per l'associazione criminale.
3.4. Il Tribunale del Riesame, contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, si è confrontato con le argomentazioni svolte nell'ordinanza appellata a sostegno dell'insussistenza dell'aggravante, indicando (pagg.3-6) da quali elementi (segnatamente l'accertata esistenza di un sodalizio mafioso operante nel territorio e noto come 'Società Foggiana', distinto in batterie tra loro collegate ma operativamente autonome, gli indizi in merito all'esistenza di finanziatori dell'acquisto della partita di droga ai quali rendere conto dei ritardi nell'approvvigionamento, il coinvolgimento di alcuni concorrenti nel sodalizio mafioso o lo stretto legame di dipendenza, avulso da collegamenti lavorativi, tra il ricorrente ed il corriere della droga) abbia ritenuto desumibile il dolo specifico richiesto per la configurabilità dell'aggravante in parola, con motivazione che si ritiene satisfattiva in quanto rispettosa dei principi sopra espressi, essendo stata chiaramente enunciata la gravità indiziaria dalla quale si è desunto che il ricorrente fosse consapevole del vantaggio economico che l'ingente acquisto di stupefacente avrebbe comportato, oltre che per sé, anche per la consorteria mafiosa coinvolta nel finanziamento dell'operazione.
4. La seconda censura è fondata.
4.1. L'art. 4 I. 16 marzo 2006, n. 146, recante l'intestazione: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001», ha introdotto una circostanza aggravante qualora alla commissione del reato abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Si tratta di una circostanza "speciale", in quanto applicabile solo a determinati reati, ritenuti gravi siccome puniti con pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione, e, al contempo, "ad effetti speciali", in ragione dell'entità dell'aumento di pena previsto, superiore ad un terzo, sensi dell'art. 63, comma 3, cod. pen. All'operatività dell'aggravante è stato esteso il divieto di bilanciamento con le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen., previsto, per reati connessi ad attività mafiose, dall'art. 7, comma 2, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ad eloquente sottolineatura della particolare pericolosità attribuita dal legislatore a fatti-reato alla cui realizzazione abbia dato 10 un contributo causale un gruppo criminale organizzato «impegnato in attività criminali in più di uno Stato». Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la lettura della norma in parola non può andare disgiunta, in una prospettiva sistematica, dall'esame di quella immediatamente precedente, che, recando la definizione di "reato transnazionale", è con essa intimamente connessa, nell'assumere un ruolo di indubbia centralità nella complessiva impalcatura della disciplina in questione.
4.2. Come emerge dall'intestazione, la I. n. 146/2006 autorizza la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, correntemente intesa "Convenzione di Palermo" o TOC Convention (da Transnational Organized Crime Convention). Scopo della Convenzione come si legge nell'art. 1 - è quello di promuovere la cooperazione degli Stati-parte per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Il combinato disposto degli artt. 3 e 4 l. n. 146/2006 consente, intanto, di affermare che, per conformazione morfologica e strutturale, "la transnazionalità non è elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie delittuosa ma si atteggia come una peculiare modalità di espressione, o predicato, riferibile a qualsivoglia delitto, a condizione che lo stesso, sia per ragioni oggettive sia per la sua riferibilità alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Stato, assuma una proiezione transfrontaliera".
4.3. Il reato transnazionale è, dunque, nozione definitoria che si ricava dall'insieme degli elementi costitutivi di un comune delitto e di quelli specifici, positivamente previsti. In particolare, il citato art. 3 àncora la qualificazione della transnazionalità al concorso di tre distinti parametri, il secondo dei quali, che qui più interessa, prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite nel senso che "deve trattarsi di espressione di criminalità in forma organizzata, sicché è agevole il rilievo che la dimensione organizzativa è componente coessenziale della complessa fenomenologia criminale in questione". E la circostanza aggravante risulta ritagliata da una delle ipotesi di reato transnazionale, ossia, in particolare, dall'ipotesi i cui elementi costitutivi si sostanziano, oltre che nel contributo di un gruppo criminale organizzato, nel fatto che detto gruppo sia impegnato in attività criminali in più di uno Stato, potendosi pertanto configurare la predetta circostanza aggravante a condizione che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata, od anche solo agevolata, in tutto od in parte, dall'apporto deterministico, e non dal mero coinvolgimento, di un gruppo criminale organizzato transnazionale. 11 4.4. Premessa, dunque, la necessaria alterità del gruppo organizzato transnazionale rispetto al soggetto agente responsabile del reato aggravato dalla transnazionalità, a mente dell'art. 2, punto a) della TOC Convention, "gruppo criminale organizzato" è «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale». Il punto e) dello stesso art. 2, reca, poi, la definizione di "gruppo strutturato", da intendere come gruppo «che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata». Si tratta, allora, di nozione composita, dai tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano le nozioni di concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen. e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. "Gruppo organizzato" è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone (Sez. 6, n. 7470 del 21/01/2009, Colombu, Rv. 243038), ma è - con pari certezza un minus - rispetto alla associazione per delinquere. Per la sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario 。 di altro vantaggio materiale (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adai e altro, Rv. 255034).
4.5. Tanto premesso, nel caso in esame la sussunzione del fatto oggetto d'indagine nell'ipotesi aggravata ai sensi dell'art.4 1.146/2006 deve ritenersi illegittima, posto che il Tribunale del Riesame ha elencato una serie di elementi (segnatamente: la natura programmata, ossia non estemporanea né occasionale dell'operazione; il coinvolgimento di più di tre persone, alcune straniere, con ruoli ben definiti;
il transito della partita di droga in più Paesi;
il vantaggio finanziario avuto di mira dai concorrenti stranieri ed italiani), con evidenza non riferibili ad un gruppo organizzato, il cui apporto avrebbe agevolato la commissione del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n.309/90, inteso come entità distinta rispetto ai soggetti concorrenti nel reato commesso in ambito nazionale, avendo incluso questi ultimi nella struttura transnazionale.
5. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla riconosciuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art.4 I. 16 marzo 2006, n.146. 12 6. Deve essere disposto inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la impugnata ordinanza limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art.4 1.146/2006 aggravante che elimina. Rigetta nel resto. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 15/05/2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetanino Zecca Eugenia Serrao Растой CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAG. 2014 DICASS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Giulio Maria IBERIO P P U T S R O C 13