Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della misura cautelare, in ordine al reato di favoreggiamento personale aggravato per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. proc. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso, costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, considerato che l'aiuto fornito al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2009, n. 42018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42018 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 22/09/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE TO - Consigliere - N. 1070
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 18791/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO NI, N. IL 28/11/1979;
avverso l'ordinanza n. 880/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, pronuncia il 30.02.2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. GALASSO AURELIO, che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore avv. Lepre.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, IA OV, avverso l'ordinanza in data 13 febbraio 2009 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza custodiale emessa nei confronti del medesimo in ordine alla imputazione provvisoria di favoreggiamento personale di OL US. È stata altresì contestata l'aggravante di avere aiutato il detto OL a sottrarsi ad investigazioni concernenti la contestazione del reato ex art. 416 bis c.p. - per essere ritenuto, il OL, capo della associazione mafiosa denominata clan dei casalesi, con referente BI - e l'ulteriore aggravante di avere agito per agevolare l'attività della associazione stessa. Fatti del gennaio 2009.
La contestazione traeva origine dalla cattura del latitante OL US, sulle cui tracce la PG era stata posta dalla analisi dei tracciati di localizzatori satellitari GPS e dagli esiti di intercettazioni, rese possibili grazie al collocamento degli appositi congegni di rilevazione, in precedenza inseriti nelle vetture di soggetti sottoposti ad indagini e resisi autori di una violenta azione di fuoco ai danni di un pregiudicato, nel centro di Trentola Ducenta (CE), la sera del 12 dicembre 2008. Sia le intercettazioni che lo studio dei bossoli avevano indotto infatti a ritenere che nel gruppo di fuoco fosse presente il OL.
La analisi dei tracciati GPS aveva portato poi ad individuare una villetta sita in via del Cottolengo 15, sempre in Trentola, ove la PG fece irruzione il 12 gennaio successivo, essendo in possesso di elementi fortemente indiziari per ritenere che ivi avesse trovato rifugio il OL. Nella villa, protetta da una serie di accorgimenti anche tecnologici per assicurare la diretta sorveglianza dell'esterno, venivano rinvenute la moglie del OL e tracce documentali e di altro genere del suo recentissimo passaggio. Veniva poi accertata la presenza di una botola che consentiva, attraverso passaggi sotterranei, di raggiungere la rete fognaria, dalla quale il OL era riuscito a fuggire, rapinando tra l'altro una vettura di passaggio che poi era stata rinvenuta poco distante. La villetta risultava di proprietà di tale BO e di sua sorella i quali l'avevano data in locazione a tale SA TO. Prima della sottoscrizione del contratto, però, a presentarsi alla donna per chiederle l'immobile in locazione era stato tale "OV", successivamente accompagnato dal SA. Gli accordi prevedevano taluni lavori di ristrutturazione dell'immobile, ormai fatiscente. In seguito il BO riconosceva la foto dello IA come quella riproducente la immagine del "OV". La misura cautelare veniva emessa quindi a carico dello IA sia in base ai rilievi appena formulati, sia in ragione del fatto che la locazione dell'immobile aveva portato al compimento di lavori, compreso quello dello scavo della galleria di allaccio alla rete fognaria che non solo erano chiaramente espressivi della caratura e delle esigenze del personaggio che avrebbe dovuto usufruirne ma erano altresì tali da dover risalire alla iniziativa dello IA:
questi aveva mostrato tutto l'interesse alla locazione che aveva personalmente promosso ed era altresì titolare di una impresa operativa nel settore edilizio.
Deduce il ricorrente:
1) la assoluta mancanza di motivazione sia riguardo al requisito degli indizi sia a quello delle esigenze cautelari. Invero, a detta del difensore, la motivazione esibita dal Tribunale del riesame era il frutto di un "taglia-incolla" operato sfruttando passaggi della richiesta cautelare del PM. Difettava totalmente una autonoma valutazione da parte del Tribunale adito per il riesame. 2) La insussistenza della aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, alla luce della giurisprudenza della Cassazione secondo cui favorire la latitanza di un capo mafioso non comporta automaticamente la dimostrazione che l'azione del favoreggiatore sia stata compiuta anche per agevolare l'intera associazione mafiosa. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo la parte lamenta, a titolo di violazione di legge, la predisposizione, da parte dei giudici del riesame, di una motivazione solamente apparente sostenendo che essa è stata formata utilizzando in modo pedissequo gli argomenti contenuti nella richiesta del P.M..
In effetti, la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni unite riconosce che nella nozione di "violazione di legge", per cui può essere proposto ricorso per Cassazione, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Invece l'illogicità manifesta, può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). Tuttavia nella specie non riscontra la dedotta mancanza poiché la lettura del provvedimento impugnato evidenzia una motivazione comunque articolata e comprensiva di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Sebbene possa condividersi l'assunto della difesa secondo cui la parte dedicata a IA è quantitativamente inferiore a quella, non indispensabile, dedicata alla descrizione delle modalità attraverso le quali si è pervenuti alla individuazione del rifugio del boss latitante, è anche vero che non si apprezza un caso di mancanza o "apparenza" di motivazione posto che i giudici non hanno mancato di affrontare i temi del compendio indiziario e delle esigenze cautelari atti a giustificare la conferma della ordinanza custodiale.
Essenzialmente si è trattato del rilievo che lo IA ebbe un ruolo attivo ai fini della per la locazione dell'immobile da destinare a rifugio del OL e, in secondo luogo, del rilievo che tale rifugio fu sottoposto ad una serie di lavori chiaramente finalizzati a garantire all'ospite la massima riservatezza e la possibilità di fuga, lavori che denotano la volontà dei responsabili di agevolare la latitanza del boss e che i giudici hanno ritenuto riferibili allo IA sulla base di una serie di considerazioni del tutto logiche.
Le esigenze cautelari poi sono state individuate sulla base della presunzione legislativa di cui all'art. 275 c.p.p. una volta argomentata la sussistenza della speciale aggravante ex art. 7 di cui si dirà.
A fronte di tale apparato argomentativo, la doglianza della difesa resta dunque una mera enunciazione, inammissibile non solo dunque per la sua genericità ma anche in quanto non è indicativa di eventuali lacune relative a specifici motivi di riesame rimasti inevasi. Giova ricordare, in vero, che la giurisprudenza del la Cassazione (v. SS.UU. R v. 226488), in proposito, riconosce la illegittimità del provvedimento conclusivo del Giudizio di impugnazione cautelare quando questo sia genericamente motivato con un rinvio al provvedimento impugnato: ma un simile principio correla alla osservazione che la omissione di motivazione è censurata perché lede il diritto della parte a vedere adeguatamente esaminati i motivi della impugnazione. Si veda nello stesso senso la sentenza Rv. 231022 secondo cui in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza di riesame contenga una motivazione per relationem che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame;
in tal caso, infatti, si vanifica la garanzia del doppio grado di giurisdizione e viene meno lo stesso oggetto del procedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedente statuizione, alla luce dei rilievi svolti dall'imputato. Nella specie proprio tale ultimo requisito difetta nella esposizione del ricorrente, non essendo nemmeno rievocati i punti del riesame che in ipotesi siano stati sollevati senza ottenere una adeguata risposta. Per quanto concerne l'aggravante speciale, poi, il Tribunale del riesame ha mostrato di fare applicazione del principio, enunciato da una parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini dell'applicazione della misura cautelare, in ordine al reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo), costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, considerato che l'aiuto al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia (Sez. 5, Sent. n. 41587 del 24/09/2007 Rv. 238181). Si tratta invero di un orientamento che trova sostegno in precedenti omologhi, nei quali si è parimenti osservato che commettere il reato di favoreggiamento e quello di elusione di pena per proteggere la latitanza di un dirigente di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, proprio in quanto tale, ben può avere diretta influenza sull'esistenza dell'organismo criminale, che, privato di uno dei capi, viene a subire una crisi funzionale. Ne consegue che correttamente può essere ritenuta, in una condotta del genere, la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (Rv. 205499; conformi Rv. 211253; Rv. 229786).
Nella specie, tenuto conto in particolare della natura cautelare del provvedimento nel quale l'affermazione è stata formulata, può ritenersi adeguatamente supportato sul piano della gravità indiziaria l'assunto sostenuto dai giudici del merito secondo cui la caratura mafiosa del personaggio OL e la importanza del suo ruolo sottolineata dagli organi di stampa anche nazionali, in riferimento ad una organizzazione camorristica non ancora debellata, costituiscono seri elementi per sostenere che il favoreggiamento del OL abbia avuto, per gli autori, il chiaro significato di agevolare anche l'associazione da quello capeggiata, in mancanza totale, oltretutto, di motivi di doglianza su una motivazione eventualmente incompleta riguardo a diverse finalità che gli agenti possano avere perseguito. Un simile coacervo di concludenti elementi di fatto, connotante il caso in esame e valorizzato dal giudice del merito, impedisce di ritenere attagliata al caso di specie la giurisprudenza - evocata dal ricorrente - che ha negato ogni automatismo nella configurabilità della aggravante dell'art. 7, in presenza però di una condotta favoreggiatrice del boss risultata positivamente ispirata da ragioni affettive dell'agente (Rv. 227173).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2009