Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2009, n. 42018
CASS
Sentenza 22 settembre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'applicazione della misura cautelare, in ordine al reato di favoreggiamento personale aggravato per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. proc. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso, costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, considerato che l'aiuto fornito al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2009, n. 42018
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42018
    Data del deposito : 22 settembre 2009

    Testo completo