Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 57 del 2013, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. per i delitti aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2013, n. 29530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29530 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/06/2013
Dott. CAIAZZO UI Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI SE - Consigliere - N. 2431
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 12890/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RI PE N. IL 27/02/1979
avverso l'ordinanza n. 9631/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 14/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
sentite le conclusioni del PG Dott. LETTIERI Nicola, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 26 febbraio 2013 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., rigettava l'appello presentato nell'interesse di SE De IO avverso l'ordinanza emessa in data 22 dicembre 2012 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli con la quale era stata respinta l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, già applicatagli perché gravemente indiziato del delitto di concorso in estorsione aggravata.
1.1 Il Tribunale fondava la propria decisione sul rilievo dell'assenza di significativi elementi sopravvenuti, tali da modificare la situazione delle esigenze cautelari rispetto al giudicato già formatosi a seguito della precedente decisione assunta nella fase del riesame, in quanto: il fatto era stato compiuto con le più classiche modalità camorristiche, spendendo il nome, quale mandante, della "muciona", ossia di D'AL LA, all'epoca a capo di una delle due fazioni criminali che, attraverso omicidi, estorsioni ed agguati, si erano contese il controllo delle attività criminali nella zona di Qualiano ed il CC, come prima ancora il di lui padre, erano stati in passato vittime di richieste estorsive da parte degli stessi gruppi camorristici, il che attribuiva particolare valenza intimidatoria al riferimento fatto dall'indagato alla "muciona"; l'avere agito in nome e per conto della D'AL implicava un rapporto fiduciario con gli esponenti al vertice dell'organizzazione, tendenzialmente destinato a protrarsi nel tempo e capace di garantire forme di ausilio e cooperazione anche future;
il carattere risalente dell'episodio ed il periodo di carcerazione sofferto dal giugno 2012 non erano particolarmente significativi per esplicare effetti dissuasivi sulle future condotte ed il trasferimento in altro contesto territoriale non era stato dimostrato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore, il quale deduce;
a) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., mancanza e/o apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari. In particolare il Tribunale:
- non aveva considerato quanto dichiarato dalla parte lesa CC SE in sede di indagini difensive, allorché aveva riferito di conoscere l'imputato dall'infanzia perché compaesani, di averne ricevuto la visita col Muralo per l'acquisto di un ciclomotore usato, il cui prezzo sarebbe stato pagato un po' alla volta o da lui o dal RO, rendendosi egli garante dell'adempimento, di avere ricevuto a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 1.600, accettata a tacitazione dei pregiudizi subiti, insomma informazioni corrispondenti a quelle rese dallo stesso De IO nel proprio interrogatorio di garanzia.
- egli non aveva intimato al CC di trasferire un motociclo gratuitamente ad altro soggetto, ma promesso il pagamento in soluzioni rateali;
- era stata indebitamente enfatizzata la caratura criminale della "muciona" e l'esistenza di un rapporto fiduciario con costei, mentre al De IO non era stata mossa alcuna contestazione in termini di partecipazione al sodalizio, ne' di concorrenza esterna ad esso, il che ha reso inoperante la presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3;
- non era stata posta la dovuta attenzione alla delimitazione temporale della condotta all'anno 2008, che avrebbe dovuto indicare l'insussistenza e l'affievolimento delle esigenze cautelari in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità;
- non aveva preso in considerazione il sopravvenuto risarcimento del danno e quanto ulteriormente dichiarato sul punto da CC SE.
b) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p., art.275 c.p.p., comma 3, art. 284 c.p.p., L. n. 203 del 1991, art. 7,
mancanza e/o apparenza di motivazione in ordine alla omessa sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione con quella domiciliare. Il rigetto dell'istanza di sostituzione era frutto della ritenuta operatività della duplice presunzione sancita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, rispetto alla quale si era chiesto di escludere la circostanza aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, alla luce delle nuove dichiarazioni della persona offesa, indottasi alla cessione del ciclomotore per l'assunzione di un ruolo di "garante" del De IO, il che escludeva l'impiego del metodo mafioso, mentre quanto alla finalità di agevolare il sodalizio camorristico ne difettavano i presupposti del dolo specifico. Inoltre, i recenti interventi della giurisprudenza di legittimità hanno intaccato la operatività del carattere assoluto della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti in seguito specificati.
1. Non si ritiene di poter condividere le doglianze espresse in ricorso con riferimento all'omessa o illogica considerazione degli elementi di valutazione sopravvenuti alla formazione del giudicato cautelare. Il Tribunale ha dato atto in modo aderente ai motivi d'appello proposti nell'interesse del De IO di tutti i profili fattuali prospettati in quella sede e li ha valutati come non significativi di una sostanziale modificazione in senso favorevole all'imputato della situazione cautelare.
1.1 In primo luogo riconosce la stessa difesa che al momento attuale nell'ordinamento giuridico è ancora vigente, pur con le precisazioni che saranno fatte in seguito, la disposizione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, la quale sancisce la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari a fronte della sola acquisizione di gravi indizi in ordine alle più gravi fattispecie di reato, comprese quelle aggravate ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, com'è contestato nel caso in esame, presunzione superabile dalla dimostrazione, mediante specifici elementi, dell'insussistenza o della cessazione delle predette esigenze.
1.2 Ciò posto, non ha pregio la doglianza che assume non essere stata esaminata la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 con le deduzioni difensive contenute nell'appello, dal momento che il complessivo percorso argomentativo del provvedimento esplicita in modo comprensibile e logico le ragioni della ritenuta configurabilità dell'aggravante anche alla luce degli elementi sopravvenuti indicati dalla difesa.
1.2.1 I giudici del riesame hanno, infatti, evidenziato che la condotta ascritta all'imputato consisteva nell'aver imposto a CC SE, titolare di un esercizio commerciale di vendita di motocicli, di cedere nel mese di settembre 2008 un motociclo gratuitamente ad altro soggetto, tale RO UI, per volontà della "muciona", ossia di D'AL LA, all'epoca a capo del clan camorristico Pianese-D'AL, emegone nella zona di Qualiano anche se contrastato dall'opposto clan De OS. Hanno quindi ritenuto che l'indicazione quale mandante della D'AL, per il suo notorio ruolo criminale e la spendita del suo nome con SE CC, il quale, come già avvenuto al di lui padre, titolare della stessa attività in precedenza, era stato già sottoposto a richieste estorsive da parte dei due gruppi camorristici, attribuisse alla richiesta specifica valenza intimidatoria. Da ciò emerge in modo inequivocabile che, a prescindere dall'effettiva appartenenza o meno al sodalizio camorristico, l'evocazione, - certamente frutto di un sottostante accordo e non iniziativa non autorizzata dell'imputato, che altrimenti ne avrebbe pagato le conseguenze - della volontà del suo vertice a giustificazione della pretesa cessione di un bene, di valore non irrisorio anche se usato, senza corrispettivo e senz'alcuna garanzia, in favore di soggetto sconosciuto, è stata ritenuta sufficiente a ravvisare l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per il compimento dell'attività estorsiva secondo il tipico "metodo mafioso" dell'intimidazione e della sopraffazione, ricostruito secondo i dati fattuali disponibili. Il che risulta in linea con l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità circa l'aggravante in esame (Cass. S.U. n. 10 del 22.01.2001, rv. 218378, Cinalli ed altri;
Cass. sez. 6^, n. 21342 del 2/4/2007, rv. 236628, Mauro;
sez. 6^, n. 19802 del 22/1/2009, rv. 244261, Napolitano;
sez. 6^, n. 28017 del 26/5/2011, rv. 250541, Mitidierj;
sez. 1^, n. 17532 del 2/4/2012, RV. 252649, Dolce), secondo la quale la stessa, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, tanto se siano partecipi di un qualche sodalizio mafioso, oppure ne siano estranei con la conseguente riferibilità anche nei confronti di chi, pur non organicamente inserito in associazioni mafiose, agisca con metodi mafiosi, a condizione dell'accertamento rigoroso da condurre in maniera oggettiva, tenendo conto del contesto in cui si svolge l'azione, ma soprattutto analizzando il tipo di comportamento posto in essere alla luce della definizione fornita dall'art. 416 bis c.p., espressamente richiamato dal citato art. 7 e le reazioni delle vittime. In altri termini, il ricorso a metodologie mafiose deve essere idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sui soggetti passivi, rientrante nella tipologia di intimidazione derivante dall'organizzazione criminale, che comunque non è necessario sia in concreto presente ed operante in quella realtà, potendo anche essere semplicemente menzionata o presumibile ed essendo sufficiente che la condotta in sè considerata, per le modalità attraverso cui si realizza, sia tale da evocare dietro quell'azione l'esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale e della temibilità del singolo reato commesso.
1.2.2 Il Tribunale con motivazione affatto carente o illogica ha ritenuto che le nuove dichiarazioni rese dalla parte lesa non fossero in grado di smentire il fatto nella sua oggettività e le sue modalità di commissione, come ricostruite nell'ordinanza generica;
in effetti, la citazione del verbale di s.i.t. del CC prova soltanto che egli avrebbe ceduto il motociclo ad un estraneo, ossia il RO, perché richiestone dal De IO, già conosciuto dall'infanzia perché compaesani e per la garanzia verbale offerta da questi di corrispondere il prezzo a poco a poco, eventualmente in luogo dell'acquirente. Emerge però che, per l'abile e strumentale assenza di qualsiasi domanda sul punto, non è stato chiesto al CC di ribadire o meno se in quel contesto fosse stato speso il nome della "muciona" ed a quale scopo, sicché la persona offesa non ha smentito tali circostanze, ne' l'efficacia persuasiva del vantato interesse della D'AL, così come non ha negato di essere stato destinatario di precedenti richieste estorsive, profilo fattuale che la difesa preferisce ignorare, mentre assume uno specifico rilievo, dando conto del clima intimidatorio e della consapevolezza della vittima degli interessi sottesi alla pretesa rivoltagli in continuità con analoghe precedenti iniziative. Del resto, in coerenza con tale situazione è sufficiente considerare che è usuale per le organizzazioni di stampo mafioso avvicinare le vittime per formulare loro richieste estorsive mediante soggetti in relazione con esse, conoscenti o amici, e che nel caso in esame il prezzo non era mai stato pagato da alcuno, nemmeno dal De IO e soprattutto, per quanto consta, non era mai stato reclamato, nonostante il decorso di quattro anni dalla cessione: ciò significa che non si era trattato di un'innocua operazione commerciale non andata a buon fine per il commerciante, ma di un'elargizione gratuita, impostagli dalla richiesta proveniente dai locali poteri camorristici, assecondata come tale nella consapevolezza di non poter reclamare alcun pagamento. Ecco perché anche l'iniziativa del risarcimento dei danni, operai comunque dalla madre dell'imputato, è stata ritenuta priva di significato per sostenere la cessazione delle esigenze cautelari.
3. Inoltre, non si ritiene censurabile il rilievo, secondo il quale l'avere agito in nome e per conto di esponente di vertice del gruppo criminale, in un momento storico di aperto contrasto con la fazione avversaria, presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario con figure di primo piano dell'organizzazione e la sua tendenziale protrazione nel tempo, rapporto dal quale poter ricavare forme di ausilio e cooperazione anche in futuro. In senso contrario con l'appello si era dedotto l'avvenuto allontanamento da quella realtà territoriale e criminale col trasferimento in altra regione, ma, a fronte del fondato rilievo della mancata dimostrazione di tali circostanze, il ricorso non oppone alcun argomento e non insiste nemmeno in tale argomentazione.
4. Resta soltanto da esaminare il profilo dell'adeguatezza della misura In esecuzione,soprattutto con riferimento alla distanza temporale tra la sua applicazione e la commissione del fatto di reato, che in effetti è antecedente di quattro anni.
4.1 Al riguardo, deve tenersi conto che con la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 57 del 25/3/2013 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 3, nella parte in cui nel prevedere che quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, non fa salva l'ipotesi che siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. In tal modo si è espunta dall'ordinamento giuridico la presunzione assoluta, già sancita dalla norma dichiarata incostituzionale, di adeguatezza esclusiva della misura custodiale e l'impossibilità di applicazione di forme di cautela meno afflittive nei confronti degli indiziati dei reati aggravati dall'art. 7 sopra citato. 4.2 È dunque necessario, in relazione alle contestazioni difensive ed alla mutata previsione normativa di riferimento, che il profilo dell'adeguatezza della misura applicata sia specificamente affrontato e risolto in relazione alla situazione specifica e concreta del ricorrente, cosa cui il Tribunale non ha proceduto.
Pertanto, s'impone l'annullamento parziale dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame nei limiti sopra specificati dell'appello proposto nell'interesse del De IO, il cui ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Napoli;
rigetta nel resto il ricorso. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013