Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione dell'associazione di tipo mafioso la percezione, da parte di ex associato in stato di detenzione, di un assegno mensile da parte del sodalizio criminale, al quale apparteneva, contribuendo tale condotta a rafforzarne la vitalità e a favorirne il perseguimento degli scopi illeciti. (Fattispecie in tema di procedimento "de libertate", nella quale il ricorrente aveva lamentato la contraddittorietà della decisione impugnata, in quanto da un lato aveva escluso la permanenza del vincolo associativo e dall'altro aveva ritenuto tale esclusione compatibile con l'aggravante mafiosa). Conf. sez. I, 18 febbraio 2009 n. 13578, Autiero, non massimata
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2009, n. 17524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17524 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 841
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 042719/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EZ AN N. IL 25/06/1962;
avverso ORDINANZA del 15/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 16/10/2008 depositata il 31/10/2008 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza custodiale emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di EZ NT, indagato per il reato di ricettazione - aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7 - contestata con riferimento alla percezione mensile, fino al 2005, di uno stipendio proveniente dalla cassa del "clan dei casalesi" nella quale confluivano i profitti dell'attività delittuosa del sodalizio.
Il Tribunale, richiamate e condivise le considerazioni del GIP, ha sottolineato l'efficacia probatoria della documentazione cartacea ed informatica sequestrata in data 13/12/2004 presso l'abitazione di NC IA detto "ò Copertone", soggetto indicato da più collaboratori di Giustizia quale affiliato al "clan dei casalesi" ed attributario del compito, tra l'altro, di tenere e gestire la contabilità del sodalizio afferente agli introiti derivanti dalle attività illecite ed agli esborsi per gli stipendi degli adepti.
Il Tribunale ha rilevato la corretta identificazione di EZ NT nella persona indicata nelle liste contabili con il nome TO e "EZ", attesi i precisi elementi di natura individualizzante utili a fondare la ritenuta corrispondenza soggettiva ed ha anche sottolineato sia la conclamata intraneità del EZ al sodalizio sia la corresponsione dello "stipendio" pure in epoca successiva all'arresto avvenuto nel 1999 ed in costanza delle detenzione tuttora in corso.
Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti esigenze cautelari impositive della misura coercitiva in carcere.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del EZ deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in quattro distinti motivi.
OSSERVA
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, nessuno dei motivi sui quali si fonda meritando di essere condiviso. Con il primo motivo si denunzia l'errore commesso dal Tribunale nel porsi in contrasto con la (non condivisa) esclusione del delitto associativo: affermare (se pur per implicito) la permanenza del vincolo associativo avrebbe comportato infatti la esclusione della sussistenza del reato di ricettazione, come imposto dalla chiara formula dell'art. 648 c.p.. La censura è priva di alcuna consistenza.
Il Tribunale, al di là della ininfluente "non condivisione " della decisione del GIP di escludere, in capo al EZ, la ricorrenza della ipotesi contestata al capo A, ha espressamente statuito che la residua ipotesi contestata sub B di ricettazione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 fosse assolutamente compatibile con la predetta scelta di non considerare attivo alcun legame del sovvenzionato con il sodalizio.
Tale valutazione di compatibilità si è fondata infatti sulla constatazione oggettiva del riflesso che la corresponsione dello stipendio ad ex associati in vincoli finiva per esercitare sul sodalizio erogante la "sovvenzione", attestandone la vitalità e la presenza vigile e premurosa, e inducendo ad un rafforzamento della coesione interna previsto come ipotesi integratrice dell'aggravante de qua (affermazioni queste che in consimile vicenda processuale hanno già ricevuto valutazione di correttezza e congruità da questa Sezione Prima: cfr. Cass. sent. 18/02/2009 ric. Autiero). Con il secondo motivo il difensore ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al reato di ricettazione, non essendosi motivato sulla prova della (e sulle modalità di) percezione degli stipendi da parte del EZ ristretto da tempo in carcere e non essendo emerso alcun indizio sulla percezione stessa.
La censura è priva di pregio, posto che a fronte della attenta e sempre logica argomentazione dell'ordinanza che ha giustapposto le risultanze dei "libri paga" del sodalizio alle dichiarazioni degli otto collaboranti (per le quali il EZ era percettore di regolare "stipendio" sino al 2005), tenta di evidenziarne l'incompletezza con l'incongruo argomento per il quale il Tribunale non avrebbe evidenziato la prova della concreta e materiale apprensione delle somme mensili da parte dell'indagato in vincoli. Con il terzo motivo si è lamentata la inesistenza di elementi per affermare la ricorrenza dell'aggravante speciale di cui alla L. n.203 del 1991, art.
7. L'inconsistenza del generico motivo è palesata da quanto dianzi affermato con riguardo alla prima censura, affermazioni alle quali si fa integrale rinvio.
Con il quarto motivo, infine, ci si duole del fatto che la pericolosità, assunta a base della adozione della più grave misura restrittiva, sia stata fondata sulla pretesa intraneità ad un pericoloso clan camorristico senza considerare che detta appartenenza era stata esclusa dal giudicato cautelare formatosi innanzi al GIP. La censura è affatto inammissibile posto che non mostra di aver inteso che il Tribunale ha fondato la sua valutazione di pericolosità non sull'attualità di una affiliazione camorristica del EZ ma sulla eloquenza del suo passato criminale, segnato da condanne e procedimenti tanto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. quanto per altrettanto gravi fatti criminosi e sul collegamento comunque esistente con un sodalizio vitale ed attivo sul territorio, sicché era certamente operativa la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente EZ NT al pagamento delle spese processuali;
dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2009