Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2012, n. 40061
CASS
Sentenza 21 giugno 2012

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Ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. laddove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti; ne consegue che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento. (In motivazione la Corte ha precisato che il mancato richiamo del comma secondo del citato art. 192 non rileva in quanto il codice di rito nell'esigere la esistenza di "gravi indizi di colpevolezza" ai fini dell'adozione di una misura cautelare non può che richiamare tale disposizione che, oltre a codificare una regola di inutilizzabilità, costituisce un canone di prudenza nella valutazione della probabilità di colpevolezza necessaria per esercitare il potere cautelare).

Commentari2

  • 1Ricognizione e brevi considerazioni in materia di criteri di valutazione della prova indiretta nel giudizio cautelare.
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 giugno 2020

  • 2Per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è necessario utilizzare, in caso di presenza di prove indirette, il canone di valutazione di cui…
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 14 ottobre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2012, n. 40061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40061
Data del deposito : 21 giugno 2012

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