Sentenza 31 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di circonvenzione di persone incapaci, il soggetto che - rientrando nel novero dei successibili ex art. 572 cod. civ. - sia stato estromesso dalla successione in forza di testamento frutto di circonvenzione di testatore incapace patisce un danno patrimoniale "iure proprio" per non aver potuto partecipare alla divisione dei beni ereditari; diversamente, nel caso in cui il predetto testamento sia stato invalidato e la successione in suo favore sia avvenuta in forza di precedente valido testamento, oppure ai sensi degli artt. 565 e seguenti cod. civ., l'erede si trova ad aver sofferto un danno patrimoniale "iure hereditatis" che corrisponde al depauperamento del patrimonio del "de cuius" conseguente agli atti di disposizione frutto dell'altrui condotta di circonvenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2012, n. 6054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6054 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 31/01/2012
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 257
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 37945/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU LA SE e CR CI;
avverso la sentenza 15.3.11 della Corte d'Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona della Dott.ssa FODARONI RI Giuseppina, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udita la difesa dei ricorrenti - Avv. Giunta Carmelo -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 15.3.11 la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa il 22.6.09 dal Tribunale di Siracusa a carico dei coniugi LA SE RU e CI CR, dichiarava non doversi procedere nei loro confronti per essere il delitto di circonvenzione di incapace loro ascritto - commesso ai danni di SC RI OS - estinto per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili pronunciate in prime cure, con cui gli imputati erano stati condannati a risarcire i danni in favore delle costituite parti civili RI GR e SE LU, danni da liquidarsi in separata sede.
Questi, in sintesi, i fatti come ricostruiti in sede di merito:
abusando dello stato di deficienza psichica di RI OS SC, gli imputati avevano ottenuto che l'anziana donna li nominasse eredi universali con testamento pubblico del 25.3.03 e donasse loro un appartamento (con atto del 18.3.03), consentendo altresì che gestissero la locazione delle sue proprietà in Augusta (SR), frazione di Agnone Bagni.
Tramite il proprio difensore ricorrevano il CR e la RU (quest'ultima anche personalmente, con separato atto) contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) nullità della notifica al CR del verbale d'udienza del 28.12.2010: premesso che la prima notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello era nulla perché non effettuata all'indirizzo (Agnone Bagni, via Lungomare n. 29) che l'imputato aveva dichiarato il 13.5.10, la Corte territoriale aveva disposto nuova notifica presso tale domicilio, notifica che non aveva avuto buon esito a cagione della temporanea assenza del CR per motivi di lavoro, come riferito dalla moglie, di guisa che non poteva ordinarsi la notifica del decreto mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., u.c.; invece, si sarebbero dovute disporre ricerche ai sensi degli artt. 157 e 159 c.p.p. e, solo all'esito, eventualmente si sarebbe potuto ricorrere alla notifica ex art. 161 c.p.p., u.c.;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 74 c.p.p. visto il difetto di legitimatio ad causarti delle parti civili RI GR e SE LU, che non avevano dimostrato l'asserito rapporto di parentela con la SC ne' il grado relativo (in tal senso coltivavano la doglianza già fatta valere con l'atto d'appello); ne' le parti civili - proseguiva il ricorso - avevano provato il danno sofferto iute successionis o iute propriò, a sua volta l'impugnata sentenza non aveva considerato che il danno morale era strettamente legato alla vittima del reato e che le parti civili non avevano mai neppure convissuto con la SC, con la quale non avevano mantenuto rapporti;
ed ancora, deceduta la GR dopo la sentenza di primo grado, risultava tardiva la costituzione di parte civile dei relativi eredi avvenuta solo il 28.12.10, come immediatamente eccepito dalla difesa degli imputati, che vi si era opposta;
inoltre, i danni morali in ipotesi patiti dalla GR non potevano essere trasmessi in via ereditaria ai figli;
c) violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. d) per l'immotivato diniego di ammettere la testimonianza del dr. Sebastiano La Ciura (notaio rogante la donazione e il testamento pubblico) e di disporre perizia medico- legale sullo stato di salute della SC all'epoca degli atti, prove decisive invano sollecitate dapprima ex art. 507 c.p.p. in primo grado e, poi, ex art. 603 c.p.p. in via di rinnovazione dibattimentale;
d) violazione e falsa applicazione dell'art. 643 c.p., fatta valere ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), essendo rimasti forti dubbi circa le capacità di discernimento della persona offesa vista l'inaffidabilità della relazione del CT del PM, che aveva accertato un deterioramento cognitivo della SC invece di un mero stato depressivo, che al più avrebbe potuto comportare un mero distacco emotivo e passionale;
in proposito - proseguiva il ricorso - le prove testimoniali e le osservazioni del CT della difesa, prof. Petralia, avevano escluso che all'epoca degli atti di disposizione la SC soffrisse d'un deficit cognitivo;
infine, le sentenze di primo e secondo grado non avevano chiarito in cosa sarebbe consistita l'attività di materiale di abuso od induzione da parte dei ricorrenti e, quanto all'ultima condotta contestata, relativa alla gestione delle proprietà site in Agnone Bagni, si trattava di beni che erano già nella legittima proprietà degli imputati.
Nel ricorso da lei personalmente proposto la RU lamentava;
e) violazione dell'art. 74 c.p.p. e art. 100 c.p.c.: contrariamente a quanto statuito dall'impugnata sentenza, gli imputati si erano opposti alla costituzione di parte civile della GR e della LU sin dal momento della loro costituzione innanzi al GUP del Tribunale di Siracusa all'udienza del 24.11.06, vista l'omessa dimostrazione (il che doveva essere controllato anche d'ufficio) del vantato rapporto di parentela con la SC e/o del loro esserne eredi, il che impediva che potessero agire iure proprio o iure hereditatis;
f) violazione dell'art. 74 c.p.p. per avere la Corte territoriale ammesso - nel corso del giudizio di secondo grado, all'udienza del 28.12.2010, dopo la costituzione delle parti - la costituzione di parte civile degli eredi della GR;
inoltre, anche in tal caso la Corte d'appello aveva ammesso la costituzione dei sedicenti eredi della GR senza verificarne il titolo legittimante;
g) violazione dell'art. 74 c.p.p. e art. 2043 c.c. per avere l'impugnata sentenza confermato la condanna degli imputati al risarcimento del danno pur in assenza di prova a riguardo, non essendo emerso alcun patimento delle parti civili a cagione del reato in questione, dal momento che esse frequentavano pochissimo la SC, come riferito dalla teste Teda Granato;
h) violazione dell'art. 643 c.p. e mancata assunzione di prova decisiva: da un lato non erano emersi lo stato di minorità psichica della persona offesa (contestato dal CTP prof. Petralia) e il relativo abuso da parte dei ricorrenti ne' l'esistenza di atti pregiudizievoli per la vittima;
dall'altro, sarebbe stata decisiva la deposizione del notaio dr. Sebastiano La Ciura, che nel rogare nel giro di pochi giorni due atti nell'interesse della SC si era giovato anche del certificato redatto dal medico curante dell'anziana signora;
l'invocata assunzione di tale prova era stata immotivatamente negata dalla Corte territoriale, che aveva altresì omesso di approfondire un altro argomento difensivo speso dalla difesa dei ricorrenti, vale a dire la non dannosità degli atti negoziali posti in essere dalla SC, essendo la donazione dell'immobile in favore dei coniugi CR - RU una donazione modale in cambio dell'assistenza che costoro avrebbero dovuto offrirle, assistenza che in concreto essi le avevano apprestato sia in prima persona sia attraverso il ricovero presso la Casa di riposo "Villa Reale", come riferito dalla teste Granato;
quanto al testamento, si trattava di atto che per sua natura non poteva pregiudicarne l'autore, avendo ad oggetto la sorte di beni per il tempo successivo alla sua morte. Il difensore della parte civile SE LU ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi le impugnazioni, con condanna dei ricorrenti alle spese.
1- Il motivo che precede sub a) è infondato, atteso che - come chiaramente evidenziato anche dalla Corte territoriale (v. verbale d'udienza del 15.3.11) nel pronunciarsi sull'eccezione sollevata dalla difesa - dopo "diversi tentativi" non era risultato possibile effettuare la notifica al CR.
Si tratta di situazione processuale ben diversa da quella prospettata in ricorso, in quanto la stessa moglie separata del ricorrente aveva riferito di non convivere più con lui e di ignorare dove si trovasse, il che integrava caso paradigmatico di quella impossibilità di notifica presso il domicilio dichiarato che - ex art. 161 c.p.p., u.c., primo periodo, - consente la notifica mediante consegna dell'atto al difensore.
Nè al caso di specie erano applicabili gli artt. 157 e 159 c.p.p., invocati nell'atto di impugnazione: si tratta di disposizioni cui si ricorre - ai sensi dell'art. 161 c.p.p., u.c., ultimo periodo, - solo se, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, evenienza che non è stata neppure oggetto di allegazione, tale non potendosi considerare un non meglio chiarito motivo di lavoro, che di per sè non impedisce di comunicare alla A.G. eventuale nuovo domicilio.
2- I motivi che precedono sub b), e), f) e g) - da esaminarsi congiuntamente perché propongono analoghe censure circa l'ammissibilità della costituzione delle parti civili e la disposta condanna generica al risarcimento dei danni in loro favore - sono infondati.
È pur vero che all'udienza preliminare del 24.11.06 la difesa degli imputati si oppose tempestivamente alla costituzione di parte civile della GR e della LU (v. relativo verbale allegato al ricorso proposto personalmente dalla RU); ma la tempestività dell'opposizione non ne elide l'infondatezza.
Si cominci con il dire che l'impugnata sentenza non ha affatto negato in punto di diritto che l'onere probatorio del rapporto di parentela ricada sulla parte civile che l'affermi: in questa sede va solo osservato che l'apprezzamento della prova involge una questione di merito e che, per altro, lo stesso tenore del ricorso - nella parte in cui più volte definisce la GR e la LU come cugine della SC - contrasta con la censura in discorso.
È appena il caso di ricordare che nel processo penale l'azione civile può essere esercitata, oltre che dalla persona offesa e dai suoi eredi, da chiunque abbia patito un danno (sia patrimoniale che non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 74 c.p.p. e art. 185 c.p.), come conseguenza diretta ed immediata del reato, soggetto che può coincidere o non con l'erede (o uno degli eredi) della persona offesa e/o un suo prossimo congiunto (cfr. Cass. Sez. 2, n. 4816 del 15.1.2010). Ora, in caso di circonvenzione di incapace, chi - rientrando nel novero dei successibili (come i parenti collaterali entro il sesto grado del de cuius, in assenza di suoi ascendenti o discendenti, nonché di fratelli o sorelle e relativi discendenti: cfr. art. 572 c.c.) - sia stato estromesso dalla successione in forza di testamento frutto di circonvenzione di testatore incapace, indubbiamente patisce un danno patrimoniale iure proprio, per non aver potuto partecipare alla divisione dei beni ereditari;
ove - invece - detto testamento sia stato invalidato e la successione a suo favore sia avvenuta o in forza di precedente valido testamento oppure ai sensi delle norme contenute nel titolo 2 del libro 2 del codice civile (v. artt. 565 e ss. c.c.), l'erede si trova ad aver sofferto un danno patrimoniale iure hereditatis che corrisponde al depauperamento del patrimonio del de cuius conseguente agli atti di disposizione frutto dell'altrui condotta di circonvenzione.
A sua volta, in linea di principio un erede (od anche solo un prossimo congiunto che non sia erede) può altresì aver patito un danno morale iure proprio o aver ricevuto per via ereditaria il diritto al risarcimento del danno morale sofferto dal de cuius, offeso dal reato (sulla trasmissibilità iure hereditatis anche del diritto al risarcimento dei danni morali subiti dalla vittima del reato cfr. Cass. Sez. 5 n. 29729 del 4.5.2010, dep. 28.7.2010; Cass. Sez. 2 n. 9642 del 3.6.96, dep. 6.11.96; Cass. Sez. 1 n. 2995 del 24.6.92, dep. 15.10.92; per la giurisprudenza delle Sezioni civili di questa S.C. v. Cass. Sez. 3 n. 19133 del 20.9.2011; Cass. Sez. 3 n. 3760 del 19.2.07). In breve, nel costituirsi parte civile una stessa persona può agire, a seconda dei casi, iure proprio e/o iure hereditatis, per il ristoro di danni patrimoniali o non: ne discende che la distinzione se essa abbia agito solo in proprio o solo come erede o in entrambe le qualità, per differenti poste di danno, rileva non già ai fini della sua legittimazione, bensì ai fini della configurabilità - nell'ipotesi concreta - di tali singole poste di danno. Tuttavia, si tratta di questione che - se del caso - verrà in rilievo nel separato giudizio di liquidazione dei danni, non essendo tenuto il giudice penale, all'atto di emettere condanna generica al risarcimento (come avvenuto nel caso di specie), a distinguere i danni patrimoniali da quelli morali ne' ad espletare indagini in ordine alla concreta esistenza di danni risarcibili, potendo limitare il proprio accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e all'esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (giurisprudenza costante: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5 n. 36657 del 5.6.08, dep. 24.9.08; Cass. Sez. 5 n. 19 del 19.10.2000, dep. 10.1.2001). Priva di pregio è - poi - l'eccepita tardività della costituzione di parte civile degli eredi della GR avvenuta all'udienza del 28.12.10 innanzi alla Corte territoriale.
In realtà, premesso il principio di immanenza della costituzione di parte civile, il sopravvenire della morte della parte medesima nel corso del giudizio di primo o secondo grado non implica revoca tacita nè necessità alcuna di nuova costituzione degli eredi, trattandosi di evento disciplinato dall'art. 111 c.p.c. in mancanza di specifica disciplina nel codice di rito penale, cui però non conseguono anche gli effetti interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art.300 c.p.c., inapplicabili al processo penale, che è ispirato all'impulso di ufficio.
Di conseguenza, la costituzione resta valida ex tunc e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione (giurisprudenza costante: cfr., ex aliis, Cass. Sez. 5 n. 15308 del 21.1.09, dep. 9.4.09; Cass. Sez. 5 n. 23676 del 19.5.05, dep. 23.6.05; Cass. Sez. 5 n. 46200 del
7.10.03, dep. 2.12.03; Cass. Sez. 4 n. 460 del 9.2.98, dep. 31.3.98). In tal senso si corregge ex art. 619 c.p.p., comma 1 la motivazione in proposito esposta dall'impugnata sentenza (che, invece, aveva fatto riferimento al rilievo che il contraddittorio si era regolarmente costituito solo all'udienza del 15.3.11, sicché la costituzione degli eredi della GR avvenuta il 28.12.2010 era da reputarsi tempestiva).
3- Del pari infondati sono i motivi che precedono sub c) e sub h), quest'ultimo ora esaminato nella parte in cui denuncia la mancata ammissione di prova decisiva (per le restanti doglianze in esso contenute v. meglio infra).
Si premetta che prova decisiva la cui mancata acquisizione è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) è solo quella relativa ad un elemento probatorio suscettibile di determinare una risoluzione del tutto diversa da quella assunta: ciò va escluso quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre - confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (cfr. ad es. Cass. Sez. 6 n. 37173 dell'11.6.08, dep. 30.9.08, rv. 241009; conf. Cass. n. 2827/06, rv. 233328; Cass. n. 46954/04, rv. 230589; Cass. n. 17844/03, rv. 224800;
Cass. n. 3148/98, rv. 210191 e numerose altre). Ciò detto, quanto all'invocata perizia medico-legale sullo stato di salute della SC all'epoca degli atti pregiudizievoli da lei posti essere, basti ricordare che - per antica e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema - la perizia, proprio per il suo carattere neutro sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionarle ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (Cass. Sez. 4, n. 14130 del 22.1.2007, dep.
5.4.2007; conf. Cass. n. 4981/2004; Cass. n. 37033/2003; Cass. n. 17629/2003; Cass. n. 9279/2003; Cass. n. 12027/99; Cass. n. 13086/98;
Cass. n. 6074/97; Cass. n. 275/97; Cass. n. 9788/94; Cass. n. 6881/93), così come non è censurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (come avvenuto nel caso di specie) il mancato esercizio del potere di cui all'art. 603 c.p.p., che è meramente discrezionale (cfr. Cass. Sez. 5 n. 26085 del 16.6.2005, dep. 14.7.2005; Cass. Sez. 1 n. 4177 del 27.10.2003, dep. 4.2.2004; Cass. Sez. 4 n. 45998 del 29.9.2003, dep. 28.11.2003; Cass. Sez. 6 n. 33105 dell'8.7.2003, dep. 5.8.2003; Cass. Sez. 6 n. 12539 del 12.10.2000, dep. 1.12.2000), del che l'impugnata sentenza ha dato adeguatamente conto nel momento in cui ha definito "granitico" e ha analiticamente descritto il quadro probatorio a carico degli odierni ricorrenti. A ciò si aggiunga che ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) può farsi valere la mancata ammissione di prova decisiva solo "limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2", vale a dire soltanto riguardo alle prove tempestivamente richieste ex art. 493 c.p.p. nella fase degli atti introduttivi, non già alle prove sollecitate ex art. 507 o 603 c.p.p.. Analoghe considerazioni (salvo quelle relative al carattere neutro della prova) valgano in ordine alla richiesta deposizione del teste La Ciura.
4- Ancora da disattendersi sono i motivi che precedono sub d) e sub h), nella parte in cui, in sostanza, sollecitano un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali mediante approccio diretto agli atti, operazione non consentita in questa sede. Lo stesso dicasi riguardo alle modalità della condotta materiale di abuso od induzione da parte dei ricorrenti: premesso che l'impugnata sentenza ha espressamente motivato sul punto ricordando le pressioni psicologiche sulla SC poste in essere dagli imputati e l'acceso litigio tra la persona offesa e costoro perché volevano portarla dal notaio per ottenere le disposizioni patrimoniali a proprio vantaggio poi effettivamente lucrate (come desunto dalle testimonianze menzionate dalla Corte territoriale), per il resto ogni altra considerazione svolta nei ricorsi in esame si risolve, ancora una volta, in mera censura sulla ricostruzione in punto di fatto accolta dai giudici del merito.
In ordine, poi, alla condotta relativa alla gestione delle proprietà site in Agnone Bagni, l'impugnata sentenza ha già adeguatamente risposto ricordando che essa era avvenuta ancor prima del trasferimento dei beni - da parte della SC - ai coniugi CR - RU: eventuali ulteriori obiezioni a riguardo implicano nuovi apprezzamenti in punto di fatto dei documenti e delle altre prove in atti, il che è precluso in sede di legittimità. Circa il contestato carattere pregiudizievole di una donazione o di un testamento, basti rammentare che, ai sensi del tenore letterale dell'art. 643 c.p., il pregiudizio dell'atto può attingerne tanto l'autore (colpito dalla menomazione inferta alla propria libertà di testare) quanto altri ed è innegabile l'idoneità pregiudizievole, verso i successibili legittimi, del testamento che istituiva come eredi universali gli odierni ricorrenti, così come è indiscutibile il pregiudizio sofferto da chi, attraverso una donazione, si spogli di beni propri.
Infine, che la donazione posta in essere dalla SC avesse carattere modale è censura non solo preclusa ex art. 606 c.p.p., u.c. perché non fatta valere nei motivi d'appello, ma altresì inaccoglibile sotto un duplice profilo: sotto il primo, si tenga presente che il modus nelle donazioni deve rivestire ad substantiam la medesima forma (atto pubblico, ex art. 782 c.c.) dell'atto cui accede;
sotto il secondo, il ricorso della RU scambia la donazione modale con quella remuneratoria, giacché solo per la seconda (caratterizzata dall'essere effettuata l'attribuzione patrimoniale come segno tangibile di apprezzamento di servizi in precedenza ricevuti) potrebbe teoricamente porsi una questione di accertamento in concreto della prevalenza, sullo spirito di liberalità, di una sostanziale funzione di corrispettivo.
5- In conclusione, i ricorsi vanno rigettati. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ma non anche di quelle di parte civile, liquidabili unicamente se il relativo difensore - in ipotesi di celebrazione del processo in pubblica udienza, come avvenuto nella specie - compare in udienza e in quella sede deposita le proprie conclusioni scritte, a tal fine non bastando quanto da lui chiesto in precedente memoria. Invero, nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle conclusioni precedentemente depositate in cancelleria dal difensore di parte civile, dovendo egli, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614 c.p.p., comma 1 alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e secondo grado, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta a norma dell'art. 523 c.p.p., comma 2 (cfr. Cass. Sez. 6 n. 22209 del 7.1.2010, dep. 10.6.2010).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012