Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2012, n. 6054
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Sentenza 31 gennaio 2012

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In tema di circonvenzione di persone incapaci, il soggetto che - rientrando nel novero dei successibili ex art. 572 cod. civ. - sia stato estromesso dalla successione in forza di testamento frutto di circonvenzione di testatore incapace patisce un danno patrimoniale "iure proprio" per non aver potuto partecipare alla divisione dei beni ereditari; diversamente, nel caso in cui il predetto testamento sia stato invalidato e la successione in suo favore sia avvenuta in forza di precedente valido testamento, oppure ai sensi degli artt. 565 e seguenti cod. civ., l'erede si trova ad aver sofferto un danno patrimoniale "iure hereditatis" che corrisponde al depauperamento del patrimonio del "de cuius" conseguente agli atti di disposizione frutto dell'altrui condotta di circonvenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2012, n. 6054
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6054
    Data del deposito : 31 gennaio 2012

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