Sentenza 15 gennaio 2010
Massime • 2
È legittimato a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza del reato anche colui che non è persona offesa dello stesso. (Fattispecie relativa alla costituzione dei prossimi congiunti dell'incapace vittima di circonvenzione).
In tema di circonvenzione di incapaci, quando la persona offesa si trovi nella situazione di poter essere inabilitata a causa di condizioni psichiche così precarie da privarla gravemente della capacità di discernimento e di autodeterminazione, la prova dell'induzione può essere desunta in via presuntiva, potendo consistere in un qualsiasi comportamento dell'agente cui la vittima non sia in grado di opporsi e che la porti a compiere in favore dell'autore del reato atti per sé pregiudizievoli e privi di causale alcuna, che in condizioni normali non avrebbe compiuto.
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Il delitto di circonvenzione di incapace è un reato di pericolo e si realizza non appena il colpevole, attraverso i mezzi ed i presupposti previsti dalla norma, abbia ottenuto da parte del soggetto passivo il compimento di un atto, che importi un qualsiasi effetto giuridico e potenzialmente dannoso per il medesimo soggetto passivo o per altri. Per la consumazione del reato non si richiede, pertanto, il verificarsi del danno patrimoniale per il circonvenuto e neppure il raggiungimento del profitto da parte del colpevole, esigendosi solo che la condotta criminosa sia accompagnata dal fine di profitto. I prossimi congiunti dell'incapace, vittima di circonvenzione, sono legittimati a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2010, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 15/01/2010
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 155
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 23286/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO PI nato il [...];
avverso la sentenza del 6/03/2008 della Corte di Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Aurelio Galasso ha concluso per il rigetto.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 6/03/2008, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza pronunciata in data 7/1/2005 dal Tribunale di Rimini con la quale TO PP era stato ritenuto responsabile del delitto di circonvenzione di incapaci nei confronti di OZ LE e condannato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione oltre al risarcimento del danno a favore delle costituite parti civili.
p.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 76, 74, 78 e 90 C.P.P.: sostiene il ricorrente che, erroneamente il giudice di merito aveva ammesso la costituzione come parti civili dei congiunti della parte offesa, LE OZ, ossia di IA OZ e OZ IO (figli di fratelli della parte offesa). Costoro infatti, nell'atto di costituzione di parte civile, si erano qualificati come persone offese dal reato, laddove, invece, tale poteva essere qualificata solo la vittima del reato, ossia LE OZ che, essendo deceduta per cause naturale e, quindi, non in conseguenza del reato, non poteva avere trasmesso tale sua posizione ai congiunti a norma dell'art. 90 c.p.p., comma 3. D'altra parte, OZ IA e IO non avrebbero potuto costituirsi parti civili neppure invocando la loro qualità di eredi, perché OZ LE aveva nominato suo erede universale proprio esso ricorrente ed il testamento non era stato mai impugnato. In realtà, OZ IA e IO avrebbero potuto costituirsi parti civili in qualità di danneggiati dal reato, ma, il non averlo fatto, precludeva loro ogni azione, non potendo le parti modificare la causa petendi (motivo sub 2 del ricorso). Sulla base delle suddette considerazioni, il ricorrente sostiene, quindi, che: a) il processo dovrebbe "essere rimesso ad altro giudice del Tribunale di Rimini per essere nuovamente celebrato senza la partecipazione delle parti civili escluse" (motivo sub 3 del ricorso); b) in ogni caso, il fatto che "le parti civili non possano essere considerate persone offese dal reato rende impossibile liquidare a loro favore il danno morale che spetta alla sola vittima del reato e non ad altri" (motivo sub 4 del ricorso). Ma, non spetta loro neppure alcun danno patrimoniale perché non sono i destinatari dell'eredità della zia defunta atteso che il testamento da questa redatto, con il quale nominava suo erede universale esso ricorrente, è pienamente valido e l'adempimento dell'onere di devolvere l'intero asse ereditario in beneficenza è ancora possibile (motivo sub 5 del ricorso);
2. erronea applicazione dell'art. 649 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto la procedibilità del reato, pur dovendosi esso ricorrente considerare un convivente della defunta (motivo sub 6 del ricorso). In altri termini, secondo il ricorrente, la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe contraddittoria avendo la Corte territoriale, da una parte, affermato che il reato era procedibile d'ufficio mancando il requisito della convivenza ex art. 649 c.p., e, dall'altra, ritenuto sussistente l'aggravante dell'abuso delle relazioni domestiche ex art. 61 c.p., n. 11. 3. erronea APPLICAZIONE dell'art. 643 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto che OZ LE fosse incapace di intendere e volere laddove le risultanze processuali conclamavano il contrario e per non avere motivato in ordine alla pretesa condotta di circonvenzione tenuta da esso ricorrente (motivo sub 7 del ricorso);
4. VIOLAZIONE dell'art. 316 c.p.p. per avere la Corte territoriale confermato il sequestro probatorio sui beni di essi ricorrente non considerando che la misura era ingiusta ed inadeguata anche in relazione all'ipotetico risarcimento del danno vantato e che il pericolo paventato dalla parte civile non sussisteva avendo esso ricorrente lasciato i denari depositati a proprio nome presso il medesimo istituto di credito senza compiere mai alcun atto di disposizione.
DIRITTO
p.
3. ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 76, 74, 78 e 90 C.P.P. (motivo sub 1).
La doglianza è infondata per le ragioni di seguito indicate. L'azione civile può essere esercitata nel processo penale:
- dal danneggiato dal reato (o dai suoi successori universali) per tale dovendosi intendere colui il quale abbia subito un danno (sia patrimoniale che non patrimoniale ex combinato disposto dell'art. 74 c.p.p. e art. 185 c.p.), come conseguenza diretta ed immediata del reato, indipendentemente dal fatto che se ne sia la vittima: art. 74 c.p.p.;
- dalla parte offesa, ossia da colui che è stata la vittima del reato, e, in caso di decesso in conseguenza del reato, i suoi eredi:
art. 90 c.p.p.. È chiaro, quindi, che, sebbene le due posizioni possano coincidere, può succedere che possano anche divergere con la conseguenza che le parti civili possono essere molteplici ossia sia la persona offesa che coloro che si assumo danneggiati dal reato pur non essendo la vittima.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, OZ IO e OZ IA, nella premessa si qualificarono come prossimi congiunti di LE OZ e, quindi, "persona offesa dal reato". Nella parte relativa alle ragioni giustificatrici della domanda, le parti civili OZ esponevano che, dall'azione dell'imputato (che aveva ottenuto dalla parte offesa atti di disposizione a suo favore) avevano ricevuto un danno patrimoniale essendo state lese le loro aspettative patrimoniali in quanto, essendo figli di un fratello di LE OZ, avrebbero avuto diritto a partecipare alla divisione del patrimonio della de cuius. Concludevano, pertanto, chiedendo il risarcimento dei danni "sia quanto al profilo materiale sia riguardo al pretium doloris". Sulla base del suddetto atto, pertanto, può affermarsi quanto segue:
- ha ragione il ricorrente quanto afferma che, erroneamente, le parti civili si qualificarono come persona offesa: tale, infatti, era la sola LE OZ i cui diritti, essendo deceduta per cause naturali e non in conseguenza del reato, non avrebbero potuto nemmeno essere esercitati dai prossimi congiunti;
- tuttavia, costituisce pacifico ed indiscusso principio di diritto quello secondo il quale la domanda va interpretata sulla base dell'analisi complessiva dell'atto e non sulle singole affermazioni in esso contenute;
- nel caso di specie, appare evidente che i OZ si costituirono parti civili non in quanto parti offese ma perché assumevano di essere stati danneggiati dal reato commesso dall'imputato sotto un duplice profilo: a) per avere subito un danno patrimoniale consistito nel non avere potuto partecipare alla divisione dei beni ereditari;
b) per aver subito un danno non patrimoniale.
Sulla base di quanto appena detto, deve allora concludersi che:
- la censura sub 4 secondo la quale il danno morale spetta alla sola vittima del reato e non ad altri, è destituita di ogni fondamento giuridico trovando una smentita letterale nel combinato disposto dell'art. 74 c.p.p. e art. 185 c.p.: già questo semplice rilievo basterebbe a far ritenere legittima la costituzione dei OZ come parti civili, in quanto, come prossimi congiunti della parte offesa, hanno diritto a far valere quantomeno il danno morale subito in conseguenza del reato perpetrato dall'imputato in danno della parte offesa;
- la censura sub 5 (secondo la quale alle parti civili non spetterebbe neppure alcun danno patrimoniale perché il testamento redatto dalla parte offesa, con il quale nominava suo erede universale l'imputato, è pienamente valido e l'adempimento dell'onere di devolvere l'intero asse ereditario in beneficenza è ancora possibile) è fuorviante: infatti, il ricorrente trascura di considerare che, essendo stata l'azione civile proposta in sede penale, la sentenza di condanna, una volta passata in giudicato, fa stato, nell'eventuale processo civile, ex art. 651 c.p.p. proprio sul punto che il testamento fu redatto dalla OZ LE mentre si trovava in stato di incapacità d'intendere e volere. Il che significa che il suddetto testamento, ove impugnato, diventa automaticamente annullabile, ex art. 591 c.c., con conseguente apertura della successione legittima alla quale ha diritto di partecipare anche la costituita parte civile;
- conseguentemente, deve affermarsi che OZ IO e IA, in quanto prossimi congiunti della vittima del reato, sono legittimati a costituirsi parti civili sia per i danni non patrimoniali che per quelli patrimoniali.
p.
4. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 649 C.P. (motivo sub 2). La censura va disattesa per le seguenti ragioni:
- l'art. 649 c.p. prevede la non punibilità nei confronti: 1) del coniuge non legalmente separato;
2) dell'ascendente o discendente o affine in linea retta ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3) del fratello o sorella convivente;
- l'imputato è nipote della parte offesa (essendo il figlio di una sorella di OZ LE), come egli stesso afferma nel presente ricorso (cfr motivo sub 6): il che significa che è un parente in via collaterale di terzo grado (art. 76 cod. civ.);
- di conseguenza, non rientrando in nessuna delle categorie per le quali la legge prevede, in modo tassativo, la non punibilità, la censura è infondata anche qualora si volesse ritenere che l'imputato convivesse con la parte offesa: il che, peraltro, deve escludersi, sulla base di quanto riportato in sentenza e riferito dallo stesso imputato.
Non vi è, infine, alcuna contraddizione fra l'affermazione che il reato è procedibile d'ufficio mancando il requisito della convivenza ex art. 649 c.p., e la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'abuso delle relazioni domestiche ex art. 61 c.p., n. 11. Sul punto, infatti, va condiviso quanto rilevato dalla Corte territoriale e cioè che una cosa è il concetto di convivenza (che prevede un rapporto caratterizzato dall'unicità del domicilio), altro è quello di "relazioni domestiche" che presuppongono soltanto il libero accesso al luogo abitato dalla vittima.
p.
5. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 643 C.P. (motivo sub 3) La censura è infondata.
Il giudice di primo grado, all'esito di una complessa istruttoria, ritenne, sulla base di molteplici e convergenti testimonianze, riscontrate anche da una perizia medico legale, che non vi fosse alcun dubbio che, quando la OZ effettuò gli atti di disposizione a favore dell'odierno imputato, la medesima si trovava in palese e conclamata incapacità d'intendere e volere. Il giudice di primo grado, infatti, giunse alla suddetta conclusione confutando e spiegando anche le ragioni per le quali le testimonianze favorevoli alla tesi difensiva (quelle del notaio Franciosi e dell'avv. Boccardi), non erano attendibili (cfr pag. 20-21 della sentenza di primo grado). Il primo giudice, poi, spiegò accuratamente le modalità con le quali l'imputato riuscì ad indurre la OZ ad effettuare i suddetti atti di disposizione (cfr pag. 21 ss della sentenza di primo grado). Nel proporre appello, l'imputato, con il sesto motivo di gravame, sostenne che: a) le testimonianze dell'avv. Boccardi e quella del notaio Franciosi avrebbero dovuto essere maggiormente valorizzate al fine di ritenere che la OZ fosse capace d'intendere e volere;
b) non vi era la prova della condotta di circonvenzione. La Corte di appello, fattasi carico della doglianza, l'ha disattesa confermando la sentenza di primo grado ed osservando che, quanto emerso in istruttoria ed evidenziato dal primo giudice, "integri con certezza il reato contestato, apparendo inequivocabile la condizione di menomazione psichica di LE OZ non solo dalle dichiarazioni di parenti aventi interesse in causa, ma per le constatazioni del consulente tecnico cui venne affidata la perizia nella procedura di inabilitazione e del curatore nominato dal giudice tutelare". In questa sede, con il settimo motivo, il ricorrente ripropone, alla lettera, la stessa doglianza già proposta avanti alla Corte di appello. Al che si deve, però, replicare che le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame prima dal Tribunale e, poi, dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
In particolare, quanto alla pretesa assenza dell'induzione, va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, sia il primo giudice (cfr pag. 21 sentenza di primo grado) che la Corte territoriale l'hanno correttamente individuata nell'"ossessiva presenza dell'imputato nella vita della zia ... dimostrativa dell'esistenza di un vero e proprio rapporto di soggezione psichica nell'ambito del quale la OZ, donna anziana, solo e psicologicamente debole, pur coltivando il sospetto di essere comunque vittima di raggiri ... si affidava all'imputato ..." tanto da essere indotta, ormai priva di qualsiasi difesa e di capacità di autodeterminazione, a compiere atti di disposizione per lei economicamente rovinosi: nel che va ravvisata quella attività di pressione morale e di persuasione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini dell'individuazione del requisito dell'induzione.
Il principio di diritto che, quindi, in proposito, si può enunciare è il seguente: "nelle ipotesi in cui parte offesa del delitto di cui all'art. 643 c.p., sia una persona che si trovi nelle condizioni per essere inabilitata a causa delle sue precarie condizioni psichiche che la privino gravemente della capacità di discernimento e di autodeterminazione nei confronti del soggetto attivo, l'induzione può essere desunta in via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell'agente (come ad es. una semplice richiesta) alla quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell'agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sè pregiudizievoli e a lui favorevoli, atteso che l'attività di induzione dev'essere diversamente valutata e graduata a seconda dello stato psichico in cui versi la vittima": in terminis Cass. sez. 2^ udienza 7/04/2009, Padovani - Cass. sez 2^, udienza 26/05/2009, Voglino.
Essendosi i giudici di merito adeguati al suddetto principio di diritto, la censura, anche sotto l'evidenziato profilo, va quindi, disattesa.
p.
6. VIOLAZIONE DELL'ART. 316 C.P.P. (motivo sub 4). Sul punto va osservato quanto segue:
- il primo giudice ha respinto l'istanza di revoca del sequestro conservativo eseguito su denaro e titoli per un importo di circa Euro 200.000,00 essendo il medesimo "finalizzato a salvaguardare le garanzie per il pagamento dei riconosciuti danni patrimoniali e morali di certa rilevante entità cagionati all'imputato alle costituite parti civili oltre che delle spese processuali e trova la propria giustificazione nel persistente rischio di dispersione di dette garanzie posto che l'imputato - il quale ha dimostrato, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, di saper disporre con rapidità e cognizione di consistenti valori mobiliari - è titolare allo stato di risorse economiche rappresentate esclusivamente da beni mobili, come tali agevolmente trasferibili o comunque occultabili";
- avverso la suddetta decisione il ricorrente aveva proposto uno specifico motivo di doglianza (quello sub 8) con il quale lamentava che: a) le parti civili non avevano diritto ad alcun risarcimento del danno;
b) non sussisteva il periculum in mora;
c) in ogni caso la somma sequestrata era superiore a quella alla quale le parti civili avrebbero avuto diritto;
- la Corte di Appello non ha speso una sola parola sul suddetto motivo;
- in questa sede, il ricorrente ha riproposto negli stessi identici termini la doglianza suddetta;
- sennonché si deve replicare che la medesima va dichiarata inammissibile perché la censura non è coerente rispetto al vizio da cui è affetta la sentenza impugnata. Infatti, il ricorrente avrebbe dovuto denunciare il vizio di omessa motivazione ma non certo quello relativo "all'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 316 c.p.p." proprio perché, sul punto, la Corte territoriale non ha preso alcuna decisione avendo omesso la pur minima motivazione in ordine all'ottavo motivo di appello. Di conseguenza, non poteva il ricorrente dedurre censure sulla pretesa inosservanza dell'art. 316 c.p.p. ossia su un punto sul quale la Corte era rimasta del tutto silente.
In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010