Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2009, n. 15308
CASS
Sentenza 21 gennaio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio - in quanto la costituzione resta valida "ex tunc". Né - in virtù del principio dell'immanenza della parte civile - possono integrare comportamento equivalente a revoca tacita o presunta la mancata comparizione in appello e il mancato deposito di conclusioni del difensore che si limiti a depositare solo il certificato di morte della parte civile, in quanto l'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2009, n. 15308
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15308
    Data del deposito : 21 gennaio 2009

    Testo completo