Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio - in quanto la costituzione resta valida "ex tunc". Né - in virtù del principio dell'immanenza della parte civile - possono integrare comportamento equivalente a revoca tacita o presunta la mancata comparizione in appello e il mancato deposito di conclusioni del difensore che si limiti a depositare solo il certificato di morte della parte civile, in quanto l'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2009, n. 15308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15308 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
8 QUINTA SEZIONE PENALE 15 308 /0 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/01/2009
SENTENZA
N. 217
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI PRESIDENTE
1. Dott. CARROZZA ARTURO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. FERRUA GIULIANA Η N. 037787/2008
3. Dott. AMATO ALFONSO "
4.Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO ΓΙ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) RR ON N. IL 19/06/1960 avverso SENTENZA del 01/04/2008
TRIBUNALE di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CARROZZA ARTURO
Сему
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
Cay FATTO E DIRITTO
1.-Il Tribunale di Torino ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa città
che aveva dichiarato il IC responsabile del reato di lesioni guarite in cinque giorni in danno di UP NI e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2.-IC, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo:
a. Mancata dichiarazione di decadenza della parte civile, avendo il difensore prodotto soltanto il certificato di morte della stessa.
b-.Mancanza, contraddittorietà 0 manifesta illogicità della motivazione sulla identificazione dell'imputato, deducendo che non era vero che la teste avesse riconosciuto nel IC l'aggressore del pedone.
c.- Mancanza di motivazione in relazione all'omessa concessione dell'attenuante del vizio parziale di mente.
3.-Per motivi di ordine logico va esaminato innanzitutto il secondo motivo.
Esso è infondato.
I giudici del merito hanno dato conto che era certa l'identificazione dell'imputato come colui che aveva aggredito un pedone perché la dichiarazione della parte lesa che aveva confermato il sicuro immediato riconoscimento del proprio aggressore era convergente con il fatto che altra teste all'epoca aveva annotato il numero di targa dell'autovettura che certamente apparteneva all'imputato.
A ciò gli stessi giudici hanno aggiunto che, mentre era certo che l'imputato fosse il proprietario della vettura Fiat Stilo il cui conducente aveva preso a calci e pugni il pedone, le dichiarazioni degli amici del Picierno circa il possesso della vettura quel giorno da parte di altri fossero varie e non definite.
Per cui è irrilevante che la teste non avesse riconosciuto l'imputato, stante la sussistenza degli elementi di prova avanti indicati, convergenti nell'indicare il IC come la persona che era alla guida della predetta Fiat Stilo e che aveva preso a calci e pugni il pedone.
Сер 4.-È poi generica la deduzione circa l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato non essendo argomentata tale deduzione e non risultando quanto la depressione dedotta possa aver inciso su tale capacità.
5.- E', anche, infondato il motivo concernente la parte civile.
In mancanza di specifica disciplina nel codice di rito penale, alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, giacché la costituzione resta valida "ex tunc", né quelli interruttivi del rapporto processuale, previsti dall'art. 300
c.p.c., inapplicabili al processo penale, che è ispirato all'impulso di ufficio (Cass., sez. V, 19
maggio 2005, n. 23676, Cass., sez. IV, 09 febbraio 1998, n. 460) .
Né conseguenze possono ricavarsi dalla mancata comparizione in appello e dal mancato deposito di conclusioni, per avere il difensore depositato solo il certificato di morte della parte civile, trattandosi di situazioni che, per il principio dell'immanenza della parte civile, non possono interpretarsi come comportamento equivalente a revoca presunta o tacita, perché l'art. 82, comma 2, c.p.p. limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado (Cass.,, sez. IV, 03 maggio 2007, n. 22516,
Cass., sez. III, 17 aprile 2007, n. 18420.)
Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
ROMA 21 gennaio 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente
للس At Levy Depositata in Cancelleria لة Roma
9. APR. 2009 IL CANCELLIERE
(Dott.ssa O. GALLIANO) E good R
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