Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2005, n. 23676
CASS
Sentenza 19 maggio 2005

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Alla morte della persona costituitasi parte civile - evento disciplinato dall'art. 111 cod. proc. civ. in mancanza di specifica disciplina nel codice di rito penale - non conseguono gli effetti interruttivi del rapporto processuale, previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. ma inapplicabili al processo penale, che è ispirato all'impulso di ufficio. La costituzione resta valida "ex tunc" e gli eredi del defunto titolare del diritto possono pertanto intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2005, n. 23676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23676
    Data del deposito : 19 maggio 2005

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