Sentenza 19 maggio 2005
Massime • 1
Alla morte della persona costituitasi parte civile - evento disciplinato dall'art. 111 cod. proc. civ. in mancanza di specifica disciplina nel codice di rito penale - non conseguono gli effetti interruttivi del rapporto processuale, previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. ma inapplicabili al processo penale, che è ispirato all'impulso di ufficio. La costituzione resta valida "ex tunc" e gli eredi del defunto titolare del diritto possono pertanto intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2005, n. 23676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23676 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/05/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1173
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 026018/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TO RE N. 01/11/1948;
avverso la sentenza in data 25/03/04 la Corte d'Appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO A. che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'Avv. PETROSINO M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
AT NZ è stata condannata dal pretore di Legnago per lesioni volontarie alla pena della reclusione ed al risarcimento del danno. La corte d'Appello di Venezia ha dichiarato ndp per intervenuta prescrizione e confermato le situazioni civili, osservando che gli eredi della parte civile, deceduta nel corso del procedimento, possono intervenire nel rapporto accessorio, senza che occorra una nuova costituzione.
Di tale statuizione si duole con ricorso l'imputata, che denuncia violazione di legge, assumendo la necessità di una nuova costituzione di parte civile dell'erede della parte deceduta. La censura è priva di fondamento.
Nella specie si applicano le norme del codice di rito civile, in difetto di specifica previsione di quello penale. Orbene, quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o particolare o in suo confronto (art. 111 c.p.c.). Non potendo applicarsi al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio, l'istituto dell'interruzione di cui all'art. 300, c. 2 c.p.p., la morte della parte civile non esplica alcun effetto sul rapporto accessorio al processo penale. Gli eredi della persona costituita, pertanto, possono - come rettamente osserva la Corte di merito - intervenire senza provvedere a nuova costituzione, fornendo la dimostrazione della qualit? che li abilita ad assumere la veste di parte.
Il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle di parte civile liquidate in complessivi euro 1.600.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle di parte civile, liquidate in complessivi euro 1.600.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2005