Sentenza 4 maggio 2010
Massime • 1
Sussiste il diritto degli eredi legittimi della persona offesa dal reato alla costituzione di parte civile preordinata ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali richiesti "iure hereditatis", in quanto nel patrimonio del "de cuius" rientrano anche i diritti patrimoniali scaturenti dai danni provocati dal reato e i danni morali, quantificabili in somme di denaro, per le sofferenze morali patite dalla defunta parte lesa per i reati commessi in suo danno dall'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2010, n. 29729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29729 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/05/2010
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1133
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 45128/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO LE, N. IL 14/07/1966; p.c.;
2) TI NO N. IL 13/01/1971 C/;
3) TI LV N. IL 11/01/1959 C/;
4) NE RE LV N. IL 13/01/1920 C/;
5) CO VI N. IL 12/07/1968 p.c.;
avverso la sentenza n. 2325/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del 19/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi degli imputati BE e AN, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per TU limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e per l'accoglimento dei ricorsi delle parti civili;
Udito il difensore delle parti civili avvocato Di Carlo Mauro Valerio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili;
Uditi i difensori degli imputati avvocati Aricò Giovanni e Carmelo Passanisi per TU LV e OF D'NT per AN AE, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AN AE, TU LV e BE LA LV venivano accusati di ipotesi di circonvenzione di incapaci e casi di furto pluriaggravato in danno di RC CH, persona affetta da un grave handicap fisico che condizionava anche la capacità volitiva.
In estrema sintesi, secondo l'Accusa, il AN, già magazziniere della farmacia di proprietà dell'RC, e divenuto badante e convivente di quest'ultimo dopo la morte del padre, genitore superstite, approfittando dello stato di deficienza psichica dell'RC, oltre che delle relazioni domestiche, si fece nominare procuratore generale e poi erede, si fece intestare alcuni terreni, un appartamento e la nuda proprietà di un immobile;
il AN, inoltre, si sarebbe impossessato di moduli di assegni di conti correnti intestati ad CH e delle somme erogate a seguito della negoziazione degli stessi con firma apocrifa. TU LV, già direttore dell'azienda farmaceutica, veniva accusato di avere profittato delle condizioni psicofisiche dell'RC dinanzi indicate e di avere ottenuto una procura generale ed una procura a gestire la farmacia, appartamenti in legato testamentario per i suoi figli, la istituzione di erede, l'acquisto della nuda proprietà di un appartamento sito in Catania, l'acquisto della farmacia per la somma di L. trecento milioni di cui rientrò in possesso poco dopo, furto di moduli di assegni e delle somme erogate, secondo le modalità dinanzi descritte. BE LA LV, psicologo, anche lui profittando delle condizioni di salute di RC CH ottenne, prima a titolo di legato testamentario e poi a titolo di apparente vendita un immobile sito in Scandicci a prezzo esiguo, peraltro mai corrisposto. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Caltagirone, Sezione distaccata di Grammichele, con sentenza del 31 gennaio 2007, riqualificava i furti pluriaggravati come ipotesi di circonvenzione di incapaci, dichiarava non doversi procedere contro gli imputati in ordine a tale reato per essersi estinto per prescrizione, affermava la penale responsabilità di AN per tale reato descritto al capo 7) limitatamente alle operazioni di disposizione patrimoniale effettuate tra il 6 maggio ed 7 settembre 1999, ed assolveva TU e AN dalle ipotesi di furto, qualificate come circonvenzione di incapaci, di cui ai capi di imputazione 8) e 9). AN veniva condannato a risarcire i danni subiti dalle costituite parti civili.
La Corte di Appello di Catania, decidendo sugli appelli degli imputati, delle parti civili e del Pubblico Ministero, con sentenza emessa in data 19 dicembre 2008, dopo avere accertato lo stato di deficienza psichica di RC CH e l'abuso di tale condizione perpetrato dai tre imputati, analizzava i singoli capi di imputazione, riproponeva la originaria qualificazione per le ipotesi di furto aggravato contestato e condannava alle pene ritenute di giustizia per i delitti di furto AN AE (capi di imputazione 2-5-6-7-9) ed TU LV (capi di imputazione 5 e 8).
La Corte di merito, inoltre, confermava la declaratoria di estinzione per prescrizione delle ipotesi di circonvenzione di incapaci e rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dalle parti civili RC CH e RC BI, cugini della vittima RC CH.
È necessario ricordare, perché ne ha dato atto la sentenza impugnata, che RC CH, dopo la denuncia - querela morì; di tale morte, qualificata come omicidio volontario, oltre che dei maltrattamenti e di sequestro di persona venne accusato AN AE, che veniva condannato dalla Corte di Assise di Catania, con sentenza non definitiva del 12 marzo 2008, alla pena di anni venticinque di reclusione.
Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassazione AN AE, TU LV, BE LA LV, nonché le parti civili RC CH e RC BI. AN AE, tramite il proprio difensore di fiducia, deduceva:
1) la contraddittorietà della motivazione in ordine alla esatta qualificazione giuridica dei fatti reato ritenuti in sentenza. Il ricorrente, dopo avere richiamato la motivazione con la quale l'RC era stato ritenuto soggetto circonvenibile, censurava la riqualificazione come furto delle ipotesi ritenute dal giudice di primo grado quali circonvenzione di incapaci fondata sulla presunzione del dissenso dell'avente diritto nel furto, presunzione contrastante con la condizione di soggetto circonvenibile;
2) la omessa motivazione in ordine alle applicate aggravanti - art.625 c.p., n. 2, art. 61 c.p., nn. 1, 5, 7 e 11 - per il reato di furto pluriaggravato e la mancata valutazione delle stesse ai sensi degli artt. 187 e 192 c.p.p.;
3) la omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche perché il diniego delle stesse era stato motivato per la presenza delle aggravanti contestate, sulle quali, come si è detto, non vi è motivazione alcuna.
TU LV, tramite il proprio difensore di fiducia, deduceva:
1) la mancanza di motivazione e la sua manifesta illogicità in ordine a tutte le imputazioni, nonché erronea interpretazione dell'art. 624 c.p. e disapplicazione dell'art. 640 c.p.. Il ricorrente poneva in evidenza che per integrare la violazione dell'art. 643 c.p. erano necessarie la infermità della vittima e la induzione all'atto di liberalità dell'agente, essendo quest'ultimo mancante nel caso di specie perché non vi era un rapporto di totale dipendenza, che forse riguardava altri soggetti, ma un rapporto tra l'RC ed il ricorrente di lunga amicizia . Inoltre gli atti liberalità, costituiti dalla nuda proprietà di due immobili e dalla gestione della farmacia non avevano provocato alcun depauperamento del patrimonio dell'RC. Quanto alle operazioni successive alla compravendita della farmacia il ricorrente rilevava che illogicamente il prezzo era stato ritenuto incongruo, tenuto conto delle condizioni non floride della azienda, e che la somma di duecento milioni di cui si era riappropriato l'TU era servita per pagare imposte di spettanza dell'RC; in ogni caso non di circonvenzione di incapaci si sarebbe trattato, ma di inadempimento contrattuale. Quanto ai moduli di assegno l'RC non era in grado di firmare e, quindi, essi erano nel possesso del AN e dell'TU. Con riferimento al capo 8), infine, il ricorrente poneva in evidenza che sul piano fattuale era accaduto che era stato indotto in errore, in forza delle false firme dell'RC, il cassiere della banca, che aveva autorizzato il pagamento degli assegni posti all'incasso ed aveva disposto il trasferimento dei fondi da due conti correnti intestati all'RC ad uno intestato alla farmacia: si trattava, pertanto, di una truffa e non di un furto;
2) la mancanza assoluta di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche. BE LA LV, tramite il proprio difensore di fiducia, deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 643 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., e art. 129 c.p.p. perché non era stata fornita la prova di una attività di pressione morale, di suggestione, di persuasione - comportamento induttivo - posta in essere dal ricorrente ai danni della vittima, essendo stato contestato al BE, psicologo, soltanto un omesso controllo sulle reali condizioni psichiche dell'RC. Inoltre mancava l'intento di procurarsi un profitto, dal momento che il BE si era accollato rilevanti spese per mettere in sicurezza l'immobile.
RC CH e RC BI, con due ricorsi dai motivi identici, tramite il loro difensore di fiducia, deducevano la violazione ed erronea applicazione di norme penali e civili, nonché il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del risarcimento del danno vantato iure heredidatis dalle parti civili, eredi della persona offesa dal reato. I ricorrenti spiegavano che alla morte di RC PP e RC OV, zii della vittima RC CH, si erano costituiti parte civile perché unici eredi legittimi ai sensi dell'art. 572 c.c. sia iure proprio che iure heredidatis e sia per il risarcimento dei danni morali che di quelli patrimoniali. Orbene le argomentazioni della Corte di merito che si trattava di parenti lontani che non avevano frequenti rapporti con il defunto RC CH potevano essere idonee ad escludere il diritto al risarcimento dei danni richiesti iure proprio, ma non certo per quelli richiesti iure heredidatis. Infatti il danno morale patito dal defunto RC CH rientrava nell'asse ereditario e, quindi, le due parti civili potevano agire per ottenerlo. Il danno patrimoniale subito per il decremento patrimoniale conseguente ai furti perpetrati in danno di RC CH influiva sull'asse ereditario e, quindi, anche per tale profilo era consentita l'azione delle parti civili, le quali avevano chiesto il risarcimento soltanto per i furti, essendosi determinati a richiedere quelli conseguenti alle circonvenzioni di incapaci in altra sede.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti dagli imputati AN AE e TU LV sono infondati, mentre quelli proposti da BE LA LV sono manifestamente infondati.
Con riferimento al primo motivo di ricorso di AN AE ed TU LV, non è ravvisabile il vizio di motivazione della sentenza impugnata dedotto dai ricorrenti.
I giudici di merito hanno, in primo luogo, stabilito che RC CH fosse un soggetto circonvenibile ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 643 c.p.. Essi hanno spiegato, sulla base degli accertamenti clinici compiuti, che l'RC era affetto da ittero nucleare con ateosi doppia, che aveva comportato distorsioni delle funzioni motorie con alterazioni del tono muscolare, che costituivano ostacolo alla deambulazione ed alla normale statica, gravi turbe della loquela e grave limitazione dei dati esperienziali provocata dall'handicap fisico.
Tale condizione fisica non aveva privato l'RC della capacità di intendere e volere, ma aveva determinato una sua dipendenza dai soggetti che gli offrivano il necessario sostegno anche per il compimento dai più semplici atti di vita quotidiana. È naturale in tale contesto che si sia appoggiato alle figure dei genitori e che dopo la morte di questi si sia trovato in condizione di sostanziale soggezione nei confronti delle persone che lo assistevano o che, comunque, ne avrebbero dovuto avere cura. Una condizione questa, secondo i giudici del merito, che rendeva RC CH soggetto alle richieste ed alle suggestioni delle persone di cui aveva assoluta necessità.
Orbene una motivazione siffatta è immune da vizi logici ed è ancorata a consolidati indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte, correttamente richiamati dalla Corte di secondo grado. È, infatti, pacifico che lo stato di deficienza psichica della persona non debba necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, essendo sufficiente una menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente (vedi Cass., Sez. 2, 11 novembre 2005 - 18 novembre 2005, n. 41600, CED 232749; Cass., Sez. 2, 7 giugno 2005, Bertolazzi ed altri). Le condizioni dell'RC erano tali da comportare una menomazione del potere di critica e di indebolimento della funzione volitiva, che rendevano facile la suggestionabilità e la diminuzione dei poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie (vedi Cass., Sez. 2, 1 dicembre 2005 - 27 gennaio 2006, n. 3458, CED 233392). La Corte ha poi illustrato i particolari rapporti esistenti tra RC CH ed i due imputati, essendo, dopo la morte dei genitori, il AN divenuto sostanzialmente, ed anche formalmente per via di un contratto stipulato, il suo badante, che lo assisteva , anche se male secondo le valutazioni di merito dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione, e l'TU il gestore, da lunghi anni, della farmacia, ovvero della attività economica più importante dell'RC. Su tali persone, proprio a cagione delle sue precarie condizioni fisiche e mentali, RC CH faceva pieno affidamento, ed anzi, come è naturale per una persona che dipenda dagli altri anche per i bisogni più elementari, cercava di conquistare sempre più la loro vicinanza, dal momento che, secondo quanto si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato, il AN lo aveva completamente isolato dagli altri, anche dai parenti.
Proprio da tale squilibrato rapporto, ovvero dalla condizione di completa dipendenza dell'RC, i giudici di merito hanno tratto gli elementi indiziari e le prove logiche (vedi sul punto Cass., Sez. 2, 9 gennaio - 11 febbraio 2009, n. 6078, CED 243449) per stabilire che gli atti di liberalità in favore di AN, TU e BE erano stati ottenuti con abuso da parte degli agenti. Del resto ai fini dell'art. 643 c.p. le condotte di abuso ed induzione possono consistere in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall'agente, ovvero diretta ad ottenere un atto di liberalità o anche semplicemente a rafforzare un proposito in tal senso della vittima (vedi Cass., 8 ottobre 2004, n. 44869, CED 230285), e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso (vedi Cass., Sez. 2, 1 - 25 luglio 2008, n. 31320, CED 240658). A tali considerazioni del tutto logiche i giudici del merito hanno aggiunto la circostanza che gli atti di liberalità erano stati compiuti appena un mese dopo la morte del genitore superstite e che tutti gli atti descritti nei capi di imputazione erano chiaramente pregiudizievoli per il patrimonio di RC CH;
anche tali considerazioni appaiono immuni da manifeste illogicità. Le osservazioni dei ricorrenti, ed in particolare quelle dell'TU, perché il AN non ha ripetuto con il ricorso analoghe considerazioni svolte in sede di appello, in ordine al fatto che gli atti di disposizione non sarebbero produttivi di danno per il patrimonio dell'RC costituiscono deduzioni di merito inammissibili in sede di legittimità. In ogni caso si tratta di deduzioni palesemente infondate.
Secondo l'TU il conferimento della nuda proprietà di due immobili e la vendita della farmacia per L. trecento milioni, con successiva riappropriazione di duecento milioni di lire non sarebbero atti dannosi per l'RC. Quanto alla prima affermazione - il conferimento della nuda proprietà - l'assunto è davvero incomprensibile perché non vi è alcun dubbio che anche la cessione della nuda proprietà di un immobile comporti un depauperamento del patrimonio e, quindi, un danno per il titolare dello stesso. Quanto alla complessa vicenda della vendita della farmacia - l'unica attività economica dalla quale RC CH riceveva un reddito - la sentenza di secondo grado ha spiegato non solo come il prezzo pattuito, nonostante le non floridissime condizioni dell'esercizio commerciale al momento della cessione, fosse incongruo rispetto al reale valore dell'impresa, ma anche come l'TU fosse rientrato in possesso di L. duecento milioni immediatamente dopo la stipula del contratto.
Proprio questuato dimostra che la vendita era meramente apparente, trattandosi di un sostanziale ed incomprensibile atto di liberalità dell'RC a vantaggio dell'TU.
Si tratta di mera affermazione quella secondo la quale i duecento milioni sarebbero serviti per pagare pregresse imposte a carico dell'RC e non può essere accolta la tesi che la somma di duecento milioni costituirebbe un mero prestito e la mancata restituzione un mero inadempimento, perché, evidentemente, tutta l'operazione farmacia, come correttamente hanno fatto i giudici del merito, deve essere considerata in modo unitario. Ebbene tale complessa operazione comportò l'acquisto della farmacia da parte dell'TU per una somma pari a L. cento milioni;
appare del tutto logica la conclusione dei giudici di merito che si sia trattato sostanzialmente di un atto di liberalità in favore dell'TU, che grave danno ha arrecato al patrimonio di RC CH. I ricorrenti hanno, poi, sostenuto che l'utilizzo dei moduli di assegno ed il conseguente trasferimento di fondi dai conti correnti dell'RC a quello della farmacia non si sarebbero potuti qualificare come ipotesi di furto, ma, secondo il AN, come ulteriori ipotesi di circonvenzione di incapace, e secondo l'TU, come una ipotesi di truffa in danno del cassiere della banca tratto in inganno dalle false firme apposte sui moduli di assegni predetti. Le tesi indicate debbono essere disattese. La differenza di maggiore rilievo tra il delitto di furto e quello di circonvenzione di incapace è costituito dal fatto che nel primo caso vi è un impossessamento della cosa da parte del soggetto agente, mentre nella seconda ipotesi vi è un atto di disposizione da parte della vittima, anche se tale atto sia viziato dalla condizione psicofisica della vittima e dall'abuso del soggetto agente. Se ciò è vero, come è vero, mentre nelle ipotesi di cessione di beni o di istituzione di erede o di legato è certamente ravvisabile un atto di disposizione della vittima RC CH, sia pure viziato nel senso dinanzi precisato, e, quindi, perseguibile ai sensi dell'art.643 c.p., nei casi di impossessamento di danaro appartenente all'RC mediante utilizzo di assegni con firma falsa del titolare del conto corrente non è individuabile alcun atto dispositivo dell'RC. Le due fattispecie, pertanto, sono del tutto diverse e correttamente sono state diversamente qualificate dai giudici di secondo grado.
La condizione psicofisica della vittima in tal caso non è rilevante per escludere il dissenso dell'avente diritto alla operazione;
ed, infatti, a prescindere dal fatto che l'RC non era incapace di intendere e volere, come si è chiarito, e, quindi, era perfettamente in grado di prestare o negare il suo consenso ad eventuali operazioni, salvo poi verificare se le stesse fossero o meno frutto dell'abuso dell'agente e determinate dalle precarie condizioni psichiche, anche la sottrazione di una cosa mobile in danno di persona incapace integra il delitto di furto, che risulta anzi aggravato per avere l'agente profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima.
Nemmeno il profilo indicato dal ricorrente TU può essere accolto perché la complessa condotta di AN ed TU nella operazione di giroconto, che aveva consentito di trasferire da conti correnti dell'RC sul conto della farmacia una ingente somma, era volta direttamente a sottrarre siffatta somma di danaro all'RC e ad impossessarsene.
Il fatto che i due imputati per ottenere tale risultato abbiano falsificato la firma dell'RC, così traendo in inganno il cassiere della banca, che materialmente effettuò l'operazione di sportello determinando il trasferimento della somma di danaro, non muta i termini della questione e non determina un mutamento di qualificazione giuridica della fattispecie.
Ciò perché l'apposizione della firma falsa sugli assegni e l'utilizzo del cassiere della banca nella situazione di fatto descritta costituiscono semplicemente gli strumenti utilizzati dai soggetti agenti per impossessarsi del danaro appartenente all'RC depositato presso la banca.
Il modo, ora descritto, utilizzato per raggiungere il risultato costituisce, invece, uso di mezzo fraudolento per la consumazione del furto, che risulta, pertanto, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625 c.p., n.
2. Ciò perché il criterio distintivo tra il reato di furto, aggravato, come nel caso di specie, dall'uso del mezzo fraudolento, e il reato di truffa, va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il primo e manca nel secondo (vedi Cass., Sez. 2, 4 novembre - 12 dicembre 2003, n. 47680); già si è detto che nel caso di specie, come accertato dai giudici di merito, non vi è stato alcun atto dispositivo dell'RC, ne' nessuna autorizzazione della parte lesa al prelievo delle somme dai suoi conti correnti. È manifestamente infondato il secondo motivo di impugnazione di AN AE.
In effetti, anche se la Corte di merito non ha motivato in un capitolo specifico in ordine a tutte le aggravanti contestate per il delitto di furto , va detto che dal complesso della motivazione si comprendono agevolmente le ragioni che hanno consentito di ritenere sussistenti le aggravanti contestate.
È fuori contestazione, infatti, che il furto sia avvenuto, come chiarito in precedenza, con uso di mezzo fraudolento ed è fuori dubbio, come è possibile desumere da tutta la motivazione della sentenza impugnata, che la condotta degli imputati sia stata ispirata da motivi abietti, essendo turpe e spregevole l'azione di chi commetta il fatto in danno di persona non in grado di difendersi. Inoltre le condizioni di minorata difesa della vittima sono fuori discussione e sono state ampiamente descritte, il danno particolarmente rilevante è pure indiscutibile, tenuto conto della entità oggettivamente considerevole delle somme di danaro sottratte, ed è del tutto pacifico che gli agenti abbiano abusato delle relazioni familiari esistenti il AN e di quelle di prestazione di opera l'TU; anche su questi aspetti ci si è soffermati in precedenza. Francamente non si comprende che cosa avrebbe dovuto dire di più sul punto la Corte di merito.
Non è poi vero che la Corte di merito non abbia motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, come sostenuto nel terzo motivo di impugnazione del AN e nel secondo dell'TU. La Corte, con riferimento evidente ad entrambi gli imputati, ha spiegato la esclusione delle attenuanti generiche per la intensità del dolo, la continuità e reiterazione degli atti di spoliazione, i motivi abietti della condotta spoliatrice, perseguita per anni con mezzi fraudolenti e approfittando pervicacemente della massima fiducia riposta - in loro - da persona inabile ed in stato di minorata difesa.
È di tutta evidenza che siffatta motivazione si riferisce ad entrambi gli imputati, anche se apparentemente sembra riferirsi al solo AN.
Del resto è da tutta la motivazione che emerge la gravita dei fatti commessi e la intensità del dolo, come sopra descritto, circostanze che, ai sensi dell'art. 133 c.p., legittimano ampiamente la esclusione delle attenuanti generiche.
I motivi si risolvono, quindi, anche in inammissibili censure di merito della decisione impugnata, avendo la Corte di merito correttamente esercitato la discrezionalità in materia di riconoscimento delle attenuanti generiche e di determinazione della pena correlata ai fatti commessi.
BE LA LV è stato accusato di circonvenzione di incapace in relazione all'atto di legato e di cessione gratuita di un appartamento sito in Scandicci.
I giudici di merito hanno posto in evidenza che al BE, quale psicologo e quale persona che aveva avuto pregressi rapporti con RC CH, non sarebbe potuta sfuggire la condizione di minorazione psichica del circonvenuto;
di tale condizione il BE si sarebbe approfittato per conseguire un notevole vantaggio patrimoniale.
I motivi di ricorso del BE sono palesemente infondati, oltre che di merito, perché mirano a porre nel nulla gli accertamenti in fatto compiuti dai giudici del merito.
In particolare bisogna considerare che nei confronti di BE il giudice di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato contestatogli estinto per intervenuta prescrizione perché non era evidente la prova della sua estraneità ai fatti. Correttamente, quindi, il giudice di primo grado non aveva ritenuto di pronunciare sentenza di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Alle stesse conclusioni perveniva il giudice di appello, che ribadiva che dagli atti non emergeva evidente la prova della estraneità ai fatti del BE.
I motivi di ricorso non consentono di pervenire a conclusioni diverse, perché essi non contrastano la precisa affermazione della Corte di merito di mancanza della evidenza della prova della innocenza del ricorrente.
È appena il caso di osservare che l'imputato non ha mai rinunciato alla prescrizione, come pure sarebbe stato possibile, onde consentire ai giudici di merito una piena cognizione dei fatti addebitatigli, cosicché allo stato non v'è alcun elemento per ritenere incongrua o errata la motivazione delle due sentenze di merito che hanno escluso la sussistenza della evidenza della prova della estraneità del BE ai fatti contestatigli.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Sono, invece, fondati i ricorsi proposti dalle parti civili RC CH e RC LA.
È necessario premettere che si erano costituiti parti civili contro gli imputati TU e AN RC OV ed RC
PP, zii della parte lesa RC CH, che avevano chiesto un risarcimento dei danni subiti sia ture proprio che iure heredidatis.
Nel corso del processo sia RC PP che RC OV sono deceduti e, quindi, si sono costituiti parti civili RC CH e RC LA, figli di RC PP ed unici eredi legittimi dei defunti RC PP e RC OV. La Corte di merito non ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni materiali e morali trattandosi di parenti lontani, che non avevano avuto frequenti rapporti con il cugino RC CH.
L'impostazione e le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito non sono fondate.
In effetti il ragionamento svolto dai giudici di secondo grado potrebbe essere valido per la richiesta di risarcimento iure proprio avanzata dalle due parti civili perché, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, la Corte ha stabilito che la mancanza di frequentazione tra le due parti civili e la parte lesa non aveva cagionato patemi d'animo e sofferenze, che costituiscono il fondamento per il riconoscimento di un danno morale. E la Corte ha anche stabilito che non vi era prova di danni patrimoniali subiti per la morte del cugino ed ha escluso, pertanto, anche la risarcibilità di danni patrimoniali iure proprio. Il ragionamento della Corte di merito, però, non è valido per i danni che le due parti civili hanno richiesto iure heredidatis per i furti perpetrati dal AN e dall'TU in danno del defunto RC CH, posto che per i reati di circonvenzione di incapace non vi è stata costituzione di parte civile. Orbene, per come emerge dal ricorso, le due parti civili RC LA e RC CH, figli del defunto RC PP e nipoti della defunta RC OV, zii della defunta parte lesa RC CH e deceduti dopo di lui, si sono costituite iure heredidatis come eredi legittimi di RC PP e RC OV e, quindi, per rappresentazione di questi ultimi, eredi legittimi della defunta parte lesa RC CH.
Siffatto aspetto non è stato per nulla considerato e valutato dalla Corte di merito.
Non vi è dubbio, invece, se la prospettazione è corretta, come sembra, che le due parti civili siano eredi di tutto il patrimonio della defunta parte lesa RC CH.
Certamente nel patrimonio del de cuius rientrano anche i suoi diritti patrimoniali scaturenti dai danni provocati dai furti in suo danno perpetrati degli imputati TU e AN e i danni morali, quantificabili in somme di danaro, per le sofferenze morali patite dalla defunta parte lesa per i reati commessi in suo danno dagli stessi imputati.
Il diritto al risarcimento dei danni, pertanto, costituisce parte del patrimonio della defunta parte lesa RC CH, nel quale sono succeduti RC PP e RC OV, zii ed eredi legittimi della defunta parte lesa, e, quindi, RC CH e RC LA, figli di RC PP ed eredi legittimi di quest'ultimo e della zia RC OV.
Le due parti civili, in conclusione, correttamente si sono costituite parti civili e, se tutte le premesse dinanzi indicate sono corrette, hanno diritto a far valere i loro diritti patrimoniali iure heredidatis.
Sul punto si impone, pertanto, un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Per tutte le ragioni indicate i ricorsi di AN AE e TU LV debbono essere rigettati, mentre quello del BE LA LV deve essere dichiarato inammissibile;
ciascuno dei tre ricorrenti deve essere condannato a pagare le spese del procedimento e il BE anche al pagamento della somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
La sentenza deve, invece, essere annullata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Le spese di questo grado e quelle di appello sostenute dalle parti civili vanno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del BE, che condanna al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende;
Rigetta i ricorsi di AN e TU;
Condanna tutti i predetti al pagamento ciascuno delle spese processuali;
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010