Sentenza 9 febbraio 1998
Massime • 1
Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita giacché la costituzione resta valida "ex tunc" e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità ereditaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/1998, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente del 9/2/1998
1. Dott. Paolo FATTORI Consigliere SENTENZA
2. " Carmelo SCIUTO " N. 460
3. " Vincenzo COLARUSSO " REGISTRO GENERALE
4. " Matteo IA " N. 29027/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) DELLA VEDOVA CARMELA n. 28.1.69
2) DELLA VEDOVA ASSUNTA n. 31.8.65
avverso l'ordinanza emessa in data 30.5.97 del Pretore di S. MA C.v. Sez. di Carinola nel proc. pern. 2105/91 R.G.N.R. c/
IN DR
Sentita la relazione fatta dal Consigliere udito il Pubblico Ministero nella persona del che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte premette:
Con ordinanza in data 30.5.1997 il Pretore di S. MA C.V.- Sez. Distaccata di Carinola, nel procedimento a carico di RI DR, imputato di omicidio colposo in pregiudizio di Della Vedova Nicandro, dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile di Della Vedova Assunta e Della Vedova Carmela, sorelle del defunto, ritenendola tardiva siccome proposta dopo l'espletamento delle formalità di costituzione delle parti di cui all'art. 484 c.p.p.- Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'Avv. Luigi Izzo, procuratore speciale delle costituende Parti Civili lamentando violazione e falsa applicazione di legge penale sostanziale e processuale (artt. 184 c.p. e 74 c.p.p.).- In particolare si deduce che nei termini di cui all'art. 484 c.p.p. si era costituita Parte Civile, tra gli altri, CR MA,
genitrice delle ricorrenti, nelle more defunta, alla quale le stesse erano subentrate "iure successionis" esercitando il diritto di costituzione dopo che lo stesso era insorto, essendo il decesso avvenuto in data 15.3.1994 e, quindi, successivamente all'udienza del 7.1.1993 nella quale erano state compiute le formalità di costituzione delle parti.-
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso siccome proposto contro un provvedimento non impugnabile autonomamente.-
In data 21.1.1998 il procuratore delle parti ha presentato memoria nella quale contesta l'assunto del P.G. ribadendo che la questione della decadenza, se poteva porsi per la costituzione "iure proprio", non aveva ragione di esistere per la costituzione effettuata "iure successionis" il cui diritto era sorto dopo l'udienza di cui all'art. 484 c.p.p.- La possibilità di impugnare l'ordinanza congiuntamente alla sentenza avrebbe comportato comunque la impossibilità delle Parti Offese di esercitare a pieno i loro diritti nel dibattimento senza nessuna possibilità di reintegra o restituzione, atteso che la mancata ammissione della loro costituzione non poteva determinare la nullità della sentenza.-
Nella stessa memoria veniva richiesto alla Corte di sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 586 c.p.p. nella parte in cui non prevede che le ordinanze in materia di ammissibilità e inammissibilità della costituzione di Parte Civile possano essere impugnate autonomamente ed indipendentemente dalla impugnazione contro le sentenze.-
Tanto premesso, la Corte
O S S E R V A
Che il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto contro provvedimento non impugnabile.-
La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte esclude del tutto la possibilità della impugnazione delle ordinanze che escludono o ammettono la costituzione di parte civile e ciò in base al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione accolto dal vigente codice di rito (Cass.
4.5.1992 n. 516, Vitale;
Cass.
1.7.1994 n. 7463, Spinnicchia;
Cass. 3.5.1994, Tuminetti, cass.21.4.1994, Maramgon).-
Talune pronunzie ne ammettono l'impuganbilità insieme alla sentenza (Cass. III 27.10.1995 n. 10660, Roncato, RV 202.705 e, per il caso particolare dell'ammissione della parte civile la cui costituzione sia avvenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 484 c.p.p., Cass. IV 14.10.1996 n. 9113 (ud. 24.9.96), Celesti, in Arch. Nuova P.P. 1996, col. 895; Cass. IV 26.10.96 (ud. 23.9.96), Aiello, 205.710, in Cass. Pen. Pag. 2537 m. 1420).- In definitiva la impugnabilità autonoma delle ordinanze in discorso viene, dalla giurisprudenza di questa Corte, sempre esclusa. Ed è agevole anche comprendere come la "ratio" di tale esclusione riposi almeno su due validi elementi di interpretazione. a) il primo ricavato dal sistema volto ad evitare che, con l'impugnazione immediata ed autonoma delle ordinanze in genere, possa prodursi un intollerabile allungamento dei tempi del processo;
b) il secondo dato è testuale.- Il legislatore ha ammesso l'autonomia impugnabilità delle ordinanze in casi assolutamente eccezionali e quando sussista l'esigenza di tutelare, senza dilazione, beni o finalità del processo che richiedono di essere immediatamente ripristinati, come ad esempio:
b1) nel caso di ordinanze in materia di libertà personale ex art. 586 comma 3^ c.p.p. per le quali è evidente la diversità di "ratio" rispetto ad una ordinanza che decide sulla introducibilità delle pretese private;
b2) l'ordinanza di cui all'art. 479 c.p.p. che praticamente finisce per imporre una stasi alla giurisdizione penale.- in tutti gli altri casi, come anche in quello di specie, non può, per le cennate e preminenti ragioni di speditezza del processo essere ammessa l'autonoma impugnazione delle ordinanze.- La questione di costituzionale sollevata nella memoria, prima che manifestamente infondata (a cagione della mancata indicazione delle norme della costituzione che si assumono violate e per il pertinente, implicito richiamo all'art. 3 nell'ambito del governo di due situazioni - quella del diritto di difesa dell'imputato che risulterebbe privilegiato rispetto allo stesso diritto delle P.O. - all'evidenza non comparabili), è del tutto priva di rilevanza.- Ed, invero, le ricorrenti ammettono che la pronuncia è fondata per quanto concerne la loro costituzione personale e si dolgono perché il Pretore non avrebbe ammesso la costituzione effettuata "iure successionis".-
Al riguardo il Collegio osserva che non è dato cogliere alcun profilo di rilievo costituzionale rispetto a tale specifica esclusione che non ha arrecato nessun pregiudizio alle parti ricorrenti, nella loro dedotta qualità di eredi di persona già regolarmente costituita parte civile nel giudizio.- La morte della persona non produce la decadenza della Parte Civile ne' ad essa conseguono gli effetti della revoca tacita e, poiché il codice di procedura penale non disciplina le conseguenze di siffatto evento, occorre fare ricorso alle norme del processo civile in quanto compatibili col procedimento penale.- Secondo dette norme quando la parte vien meno per morte o per altra causa il processo è proseguito dal successore universale o particolare o in suo confronto (art. 100 e 111 c.p.c.) e, poiché non può rendersi applicabile al procedimento penale - governato dall'impulso di ufficio e presidiato da esigenze di ordine pubblico - l'istituto della interruzione di cui all'art. 300 comma 2^ c.p.c., ne deriva che lo svolgimento del processo penale resta indifferente all'evento morte della Parte Civile (come, del resto, avviene nel processo civile se la morte della parte costituita non venga dichiarata dal procuratore) e che gli eredi della persona costituita possono intervenirvi senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità ereditaria, restando valida ad ogni effetto ed "ex tunc" la costituzione effettuate dal defunto titolare del diritto.-
Alla luce dei suesposti rilievi appare del tutto evidente la assoluta non incidenza del provvedimento impugnato sul diritto delle ricorrenti (che si assumono danneggiate dal reato) di agire in giudizio e nello stesso giudizio penale (poiché la possibilità di esercitare l'azione civile è espressamente garantita dall'art. 88 capov. C.p.p.), con la ulteriore conseguenza della radicale irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata.- Le spese processuali sono a carico delle ricorrenti in solido e ciascuna di esse va, altresì, condannata al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma equitativamente fissata come nel dispositivo.-
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, al versamento della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle Ammende.- Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 1998