Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/1998, n. 460
CASS
Sentenza 9 febbraio 1998

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Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita giacché la costituzione resta valida "ex tunc" e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità ereditaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/1998, n. 460
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 460
    Data del deposito : 9 febbraio 1998

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