Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OME POPOLO ALIA0 0 5 02 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16184/99 Dott. Mario SPADONE 1486 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. 184 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 24/10/01 Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA i sul ricorso proposto da: ex lye MA DI CASSAZION: elettivamente domiciliato in ROMA ZANARDINI PIETRO, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso jai Sig. dall'avvocato SILVANO CANU, giusta delega in atti;
IL SOLE 24 ORE 1-55 per diritti 2.1 GL 2002
- ricorrente -
IL CANCELLIER' contro ex life domiciliato in ROMA OLIVARI DAMIANO, elettivamente €1,55 L.300C- P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati ALFREDO PROFETA, GIOVANNI PONTE, giusta delega in atti;
DH676901 controricorrente 2001 nonchè contro 1418 DELASA ERNESTO;
-1- intimato avverso la sentenza n. 391/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 02/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e per il rigetto del primo motivo del ricorso. -2- R.G. N. 16184/99 Oggetto: Confessoria servitutis. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24.6.1993-5.2.1994 il tribunale di Bergamo, pronunciando sulla domanda proposta da AN TR nei confronti di OL AM, per la declaratoria della sussistanza di una servitù di passo а piedi, con bestiame e con veicoli a favore di un suo immobile in Costa Volpino, provincia di Bergamo, distinto in mappa ai nn.8/A e 72/A, gravante sul fondo del convenuto, distinto in mappa ai nn.72/F, 74/A e 3468 sub 2, nonché per la condanna del convenuto medesimo ad abbattere la recinzione del terreno su cui esisteva la strada gravata dalla predetta servitù, ha accolto la domanda e, per l'effetto, ha condannato l'OL ad abbattere la recinzione, a thy ripristinare lo stato dei luoghi ed a risarcire l'attore dei danni subiti, oltre che a rifondergli le spese di causa. Ha rigettato, invece, la domanda riconvenzionale spiegata dall'OL per ottenere, ai sensi dell'art.1068 c.C., il trasferimento della servitù 2 su altro fondo, e che, nel costituirsi, aveva all'uopo, di chiamare in causa EL chiesto, TO e AN GI, avendo, il primo, acconsentito, con atto scritto, a che il nuovo su di un proprio passaggio fosse esercitato anche fondo, ed essendo, il secondo, comproprietario del dominante;
il giudice aveva autorizzato,fondo peraltro, la chiamata in causa del solo EL, il quale, benchè regolarmente citato, non si era costituito. Proposto appello dall'OL con atto notificato a AN TR e EL TO, la corte di appello di Brescia, con sentenza in data 10.6- 2.7.1998, lo ha accolto, dichiarando la nullità della sentenza impugnata e rimettendo la causa al primo giudice per un nuovo giudizio, ai sensi dell'art.354 commi 1 e 2 c.p.c., con condanna di AN TR al pagamento all'appellante delle spese del primo e del secondo grado, a motivo che al giudizio in tribunale non aveva partecipato GI, il quale, avendo l'OL AN domanda riconvenzionale per il proposto trasferimento della servitù di passo gravante sul suo fondo, era litisconsorte necessario in quanto comproprietario del fondo dominante. 3 Ricorre per la cassazione della sentenza AN TR, deducendo due motivi di gravame. Resiste con controricorso OL AM. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) Violazione degli artt. 102 e 354 c. p. c., in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere accolto, la corte di appello, l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di AN GI, sollevata dall'appellante OL AM, nonostante che quest'ultimo avesse, con l'atto di appello, formulato l'eccezione stessa in termini testualmente :" essendosi omessagenerici - l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari dei fondi dominanti in relazione alla servitù per cui è causa" - e non con riferimento ai singoli soggetti, da indicare nominativamente, comproprietari e, quindi, quali che, quali liticonsorti necessari, avrebbero dovuto partecipare al giudizio. Non avrebbe dovuto, inoltre, quel giudice prendere in considerazione l'eccezione nemmeno nei diversi termini formulati in primo grado, dal momento 4 che lo AN GI era deceduto molto tempo prima dell'inizio della causa, e tale circostanza emergeva sia dalle produzioni della stessa parte appellante sia dai suoi atti di ilgindice, causa, cosicchè mai avrebbe potuto disporre l'integrazione nei confronti di soggetto non più in vita. In definitiva, quindi, l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio, per come formulata sia in primo grado che in grado di appello, non doveva essere accolta. Violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione 2) all'art. 360 nn. 3 e c.p.c., per l'ingiusta condanna alle spese di causa pronunciata dal giudice di appello nei confronti dell'appellato, che, dopo essere risultato vittorioso, nel merito, in primo grado, in nessun modo ha determinato l'esito a sé sfavorevole del giudizio di secondo grado, Aly dovuto ad omissioni ed errori imputabili esclusivamente al convenuto-appellante OL о all'errore del giudice di prime cure, per avere ignorato la richiesta dello stesso di integrazione del contraddittorio о per non averla disposto d'ufficio. 5 Il primo motivo del ricorso è infondato. Risulta, invero, dalla sentenza della corte territoriale qui impugnata che, nel giudizio di primo grado, il convenuto OL AM chiese di essere autorizzato a chiamare in causa AN comproprietario del fondo GI, in quanto litisconsorte necessario dominante e quindi, relativamente alla domanda riconvenzionale proposta da esso OL, per il trasferimento ex art.1068 c.c. della servitù di passo esistente a favore del predetto fondo e gravante sul suo fondo;
ed il giudice di appello ha dato atto "che la verosimile qualità di litisconsorte di tale persona (cioè di AN GI) risultava addirittura dall'atto di acquisto posto dallo AN TR (attore) а fondamento della propria domanda: talchè, sotto questo profilo, risultano pienamente soddisfatte le condizioni di contenuto a cui, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è subordinato l'accoglimento dell'eccezione di cui si tratta". Da ciò deriva che correttamente la corte bresciana, pronunciando sull'appello dell'OL, che si era visto rigettare dal tribunale la domanda riconvenzionale e che chiedeva, tra l'altro," di 6 rimettere la causa al primo giudice ex art.354 c.p.c., in relazione all'art.102 c.p.c., ove ritenuto necessario", ha deciso in conformità, dopo avere dichiarato la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, con riguardo, beninteso, solamente alla predetta domanda riconvenzioanle (ved. Cass.n.2399/86). La decisione della corte di appello, pertanto, non merita, sul punto, la censura mossa dal ricorrente con il primo motivo. Coglie nel segno, invece, la censura di cui al secondo motivo, riscontrandosi palese violazione di legge (art. 91 c.p.c.) nella statuizione con cui lo stesso giudice ha condannato AN TR a rifondere all'OL le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, nonostante che 10 stesso fosse risultato totalmente vittorioso nel nongiudizio di primo grado e certamente soccombente in quello di appello, conclusosi con la decisione sopra riportata, cui lo AN non ha non essendo a lui imputabile la mancatadato causa, integrazione del contraddittorio, resasi necessaria solo а seguito della domanda riconvenzionale proposta dall'OL e da quest'ultimo richiesta. 7 La sentenza impugnata va cassata, quindi, relativamente al secondo motivo di gravame, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Brescia, che provvederà anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) Imandone 109T 128,11 IL CANCELLIERE C1 45BT 20,66 Valexia Neri TOT. 148,77 18 GEN. 2002 ROMA 2 4 20082/ 8 0