Articolo 572 del Codice civile
Articolo 537Articolo 539
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19 aprile 1942
Art. 572.

(Successione di altri parenti).

Se alcuno muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' altri ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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