Massime • 2
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura con cui il questore prescrive la comparizione periodica alla polizia, ai sensi dell'art. 6 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. modd., non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, nè l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura. Ne consegue che tale annullamento deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio).
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, ai fini della validità della richiesta di convalida del provvedimento del questore di comparizione periodica all'ufficio di polizia, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., è sufficiente che da essa risulti che è stata effettuata dal P.M. una sommaria delibazione sulla sussistenza dei presupposti giustificativi della misura di prevenzione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dai Sigg.ri:
Dott. Nicola MARVULLI Presidente
1. Dott. Bruno FOSCARINI Componente
2. Dott. Edoardo FAZZIOLI Componente
3. Dott. Giorgio LATTANZI Componente
4. Dott. Giovanni DE ROBERTO Componente
5. Dott. Francesco MARZANO Componente
6. Dott. Arturo CORTESE (rel.) Componente
7. Dott. Aldo FIALE Componente
8. Dott. Franco FIANDANESE Componente
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SP MA, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 05.02.2005 dal GIP del Tribunale di NO.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere dott. Arturo Cortese;
Lette le requisitorie del Pubblico Ministero in data 12.04.2005 e in data 29.09.2005, che hanno concluso, rispettivamente, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e per la declaratoria di irrilevanza o infondatezza della questione oggetto di rimessione.
F A T T O
Con provvedimento del 26 gennaio 2005, emesso ai sensi dell'art. 6 comma 2 legge 13 dicembre 1989 n. 401, e notificato all'interessato il successivo 2 febbraio, alle ore 18.20, il Questore di NO disponeva nei confronti di LL MA il divieto di assistere, per la durata di un anno, agli incontri sportivi della HC LA e della HC NO, nonché di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, ospitanti le suddette squadre di hockey, compresi i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto dei partecipanti o assistenti alle competizioni medesime. Con lo stesso provvedimento era prescritto allo LL di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Meda mezz'ora prima dell'inizio delle partite di campionato - in sede o in trasferta - delle suddette squadre, ovvero mezz'ora dopo l'inizio degli incontri in caso di orario posticipato o anticipato o di partita agonistica fuori campionato.
Il provvedimento veniva adottato dopo che il predetto era stato segnalato dalla P.S. quale autore di episodi di violenza verificatesi nel corso dell'incontro di hockey tra HC NO