Sentenza 28 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, è illegittima la convalida del g.i.p. intervenuta prima della scadenza del termine di quarantotto ore fissato dal questore all'interessato per la presentazione di memorie o deduzioni al giudice, in quanto, in un'ipotesi del genere, è reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa. (V. Corte cost., 23 maggio 1997 n. 144).
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2000, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 28.01.2000
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 686
3.Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 27290/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI OL n. il 23.01.1999
avverso ordinanza del 04.06.1999 G.I.P. PRETURA di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G. Annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 4/6/1999 il G.I.P. della Pretura di Roma, a seguito della richiesta del P.M., ha convalidato il provvedimento del Questore, con il quale, ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989, veniva fatto divieto a CC PA per il periodo di un anno di accedere a tutti gli stadi ove si terranno competizioni calcistiche della "Lazio", con obbligo, tra l'altro, di presentazione al Commissariato di P.S. designato quarantacinque minuti dopo l'inizio degli incontri di calcio ovunque disputati dalla squadra della "Lazio".
Avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che, poiché il provvedimento del Questore era stato convalidato prima della scadenza del termine di 48 ore dalla sua notifica, non era stata data la possibilità all'interessato di presentare memorie e deduzioni al G.I.P. come prescritto dalla sentenza n. 144/1997 della Corte Costituzionale. Il ricorso è fondato.
Va premesso che con sentenza 144/1997 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 co. 3 della L.401/1989 (come sostituito dall'art. 1 L. 45/1995 riguardante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Nella motivazione la suddetta Corte - ritenendo fondata l'esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire - ha chiarito che "detta facoltà dovrà evidentemente essere esercitata con modalità tali da non interferire con la definizione del procedimento di convalida nei termini previsti dalla legge".
Ciò premesso va rilevato che al fine di rendere concreto il diritto di difesa, riconosciuto all'interessato con la sentenza predetta, è necessario che lo stesso sia messo in grado di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in un termine ragionevole, il quale, non essendo stato previsto dal legislatore come termine "ad quem", non può che essere rapportato a quello eventualmente fissato dal Questore nel provvedimento per il quale è stata richiesta la convalida o a quello entro il quale il Pubblico Ministero è tenuto a richiedere la convalida e, cioè, 48 ore. In caso contrario verrebbe ad essere del tutto vanificata la sentenza della Corte Costituzionale citata, tenuto conto che l'interessato, qualora la convalida avvenga nel giro di qualche ora dopo la notifica del provvedimento, si troverebbe impossibilitato materialmente ad esercitare il proprio diritto di difesa.
Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti che il provvedimento del Questore, notificato al CC alle ore 12,15 del 3/6/1999, a seguito di richiesta del Pubblico Ministero del 4/6/1999, è stato convalidato nella stessa mattinata del 4/6/1999 dal G.I.P., nonostante che dallo stesso provvedimento risulti che l'interessato entro il termine di 48 ore dalla notifica "ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al G.I.P.".
Ne consegue che, poiché la convalida del provvedimento del Questore è avvenuta prima del termine di 48 ore fissato nello stesso provvedimento al fine della presentazione di memorie o deduzioni al G.I.P., appare evidente la lesione del diritto di difesa dell'interessato ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.. Infatti nel caso di specie è ravvisabile l'inosservanza di una disposizione (art. 6 co. 3 L. 401/1989 come modificato dalla sentenza 144/1997 della Corte Costituzionale) concernente l'intervento dell'interessato nel procedimento di convalida, inosservanza che, essendo stata ritualmente eccepita, comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2000