Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2001, n. 3053
CASS
Sentenza 4 dicembre 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In sede di convalida del provvedimento di divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, emesso dal questore a norma dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'autorità giudiziaria non può limitarsi ad un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto, la pericolosità del soggetto, verificando altresì la sussistenza, oltre che dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione delle prescrizioni, degli elementi indiziari in base ai quali i fatti posti a fondamento del provvedimento vengono attribuiti al soggetto (nella specie il giudice si era limitato a indicare, con una clausola di stile, "che ricorrevano i presupposti per la convalida").

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2001, n. 3053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3053
    Data del deposito : 4 dicembre 2001

    Testo completo