Sentenza 4 dicembre 2001
Massime • 1
In sede di convalida del provvedimento di divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, emesso dal questore a norma dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'autorità giudiziaria non può limitarsi ad un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto, la pericolosità del soggetto, verificando altresì la sussistenza, oltre che dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione delle prescrizioni, degli elementi indiziari in base ai quali i fatti posti a fondamento del provvedimento vengono attribuiti al soggetto (nella specie il giudice si era limitato a indicare, con una clausola di stile, "che ricorrevano i presupposti per la convalida").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2001, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 04/12/2001
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - N. 3352
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 24589/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza emessa il 30 maggio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli;
nella udienza in camera di consiglio in data 4 dicembre 2001;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
OL IO propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 30 maggio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, con la quale fu convalidato il provvedimento del questore di Napoli emesso il 14 maggio 2001 e notificato all'interessato il medesimo 30 maggio 2001, che gli aveva imposto, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il divieto di accedere a competizioni sportive e l'obbligo di presentarsi presso il commissariato di polizia durante il loro svolgimento.
Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il giudice si è semplicemente limitato a prendere atto della situazione evidenziata dalle autorità di pubblica sicurezza nel provvedimento impositivo, venendo così meno all'obbligo di motivazione. Il giudice, invero, ha l'obbligo di accertare se la pericolosità del soggetto giustifichi la misura e se sussistono sufficienti elementi indiziari, atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa addotta a fondamento della misura adottata. La valutazione della pericolosità, infatti, costituisce un passaggio obbligato per l'applicazione delle prescrizioni in questione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata, invero, nel convalidare il provvedimento del questore impositivo della misura, limita la motivazione alla seguente testuale affermazione: "rilevato che ricorrono i presupposti per la convalida e che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 1 l. 45/95 sopra citata". È di tutta evidenza, quindi, che si tratta di una mera clausola di stile ("rilevato che ricorrono i presupposti per la convalida"), che non soddisfa l'obbligo di motivazione che grava sul giudice della convalida. Questi, infatti, non può certamente limitarsi a prendere atto della situazione evidenziata nel provvedimento del questore e ad accertare esclusivamente il rispetto dei termini della procedura, ma ha l'obbligo di accertare la pericolosità del soggetto, se tale pericolosità giustifichi la misura e si vi sono sufficienti elementi indiziari per attribuire al soggetto stesso la condotta pericolosa posta a base della misura.
Il Collegio è ben a conoscenza che due recenti decisioni di questa Suprema Corte sembrerebbero aderire ad un diverso orientamento, avendo rispettivamente affermato che: "in sede di convalida del provvedimento assunto a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, con il quale il questore faccia divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche con imposizione di particolari prescrizioni in concomitanza dello svolgimento delle stesse, alfine di controllare l'osservanza del detto divieto, non è necessaria una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto, atteso che la norma consente una misura genericamente preventiva non solo nei confronti delle persone che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione - o a causa - di manifestazioni sportive, ma anche nei confronti di chi vi si rechi con armi proprie" (Sez. 3^, 18 gennaio 2001, Pareschi, m. 218.704;
ripetendo Sez. 1^, 6 febbraio 1996, Pozzati, m. 203.992); e che "il potere di controllo dell'autorità giudiziaria è limitato alla verifica della esistenza dei presupposti formali previsti per la emissione delle prescrizioni e del preliminare provvedimento. Ne consegue che non è previsto alcun controllo del giudice in ordine alla rispondenza del provvedimento amministrativo alla effettiva pericolosità del soggetto e che la relativa motivazione non può consistere che nell'attestazione di avere esaminato gli atti e di averne constatato la rispondenza formale ai presupposti previsti dall'art. 6, comma 2, succitato" (Sez. 1^, 5 ottobre 2000, Frizione, m. 218.928).
Queste decisioni non possono però essere condivise, se non altro perché non tengono conto delle conclusioni cui, sul punto, è giunta la quasi unanime dottrina e sulle qualì aveva già concordato sia la giurisprudenza di questa Suprema Corte sia la giurisprudenza della Corte costituzionale. La dottrina, infatti, aveva da tempo messo in evidenza come un orientamento siffatto avesse come conseguenza l'introduzione nell'ordinamento di un'ipotesi di pericolosità sociale presunta, mentre la legge fondamentale sulle misure di prevenzione (legge n. 1423 del 1956) richiede espressamente l'accertamento in concreto della pericolosità, non essendo sufficiente la mera appartenenza ad una delle categorie criminogene, e mentre la presunzione già esistente per alcuni casi in tema di misure di sicurezza era stata espunta dall'ordinamento da interventi della Corte costituzionale (v. sentenze n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983) e poi dall'abrogazione dell'art. 204 cod. pen. ad opera del primo comma dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1965, n. 663, il quale, al secondo comma, stabilisce che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso il fatto è, persona socialmente pericolosa. Era stato altresì messo in luce come anche un'interpretazione adeguatrice della disposizione, che tenesse conto dei principi costituzionali, imponesse di ritenere obbligatorio l'accertamento della pericolosità del soggetto. Tale interpretazione è stata in seguito adottata da questa Suprema Corte, la quale ha così affermato il principio secondo cui:
"in sede di convalida del provvedimento del questore di divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, assunto a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, l'autorità giudiziaria non può limitarsi a un mero controllo formale che svuoterebbe il suo intervento dei contenuti più pregnanti, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto sottoposto alla misura giustifichi e renda la misura stessa atta allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa e penalmente rilevante che il questore ha addotto a fondamento della misura adottata (in motivazione, la S.C. ha ritenuto che tale valutazione di pericolosità, pur non essendo espressamente prevista dalla legge, non è esclusa da essa, e che comunque non sarebbero consentite ne' una reintroduzione, nell'ordinamento, di ipotesi di pericolosità presunta, ne' un'assimilazione delle persone alle quali sono applicabili le misure interdittive previste dalla legge n. 401 del 1989 a quelle sospettate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, per le quali la pericolosità è desunta da quel solo sospetto) (Sez. 1^, 20 gennaio 1997, Nucciarelli, in. 207.248). Orientamento, questo, che è stato poi sostanzialmente confermato dalla successiva giurisprudenza, la quale ha altresì sottolineato che la convalida del provvedimento in esame "deve essere, sia pur concisamente, motivata, non potendosi il giudice limitare ad una pura e semplice presa d'atto dell'esistenza dei presupposti che, ai sensi del comma primo del citato art. 6, consentono l'imposizione del divieto summenzionato;
e ciò in quanto, a differenza di tale divieto (che incide soltanto sulla libertà di circolazione), l'obbligo di presentazione investe la libertà personale del soggetto interessato" (Sez. 1^, 5 maggio 1997, Tani, m. 207.849), ma dovendo il controllo del giudice "investire sia la forma e la ritualità del provvedimento interdittivo, sia la corrispondenza dei fatti stessi, e quindi del contenuto del provvedimento, ai presupposti indicati dalla legge (nella specie il giudice si era limitato a indicare, nel suo provvedimento, che 'ricorrevano i presupposti previsti dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989')" (Sez. 1^, 27 gennaio 2000,Nicolini, m. 215.492). Nè può ritenersi che tale orientamento sia stato contraddetto o posto in dubbio da altre decisioni le quali hanno sì dato un'interpretazione restrittiva dei poteri del giudice della convalida ed hanno escluso, nella sostanza, che detto giudice possa sindacare il contenuto delle prescrizioni, le quali sono rimesse alla valutazione discrezionale del questore - sicché il giudice non può, ad es., aumentare o diminuire l'ambito di applicazione o la durata della misura (Sez. 1^, 15 maggio 2000, Carafa, m. 216.174; Sez. 1^, 20 novembre 1998, Morelli, m. 212.098; Sez. 1^, 17 marzo 1998, Puccio, m. 211.119), ne' potrebbe svolgere attività istruttoria propria, dovendo attenersi alle informazioni emergenti dal provvedimento esaminato ed alle relazioni di servizio alle quali viene fatto riferimento (Sez. 1^, 24 marzo 1998, Amici, m. 210.345) - ma non hanno assolutamente escluso l'obbligo del giudice di valutare in concreto la sussistenza della pericolosità sociale del soggetto e di motivare adeguatamente in proposito. Anzi, hanno espressamente ribadito che il compito del giudice è "quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'emissione di tale provvedimento, con facoltà di disapplicarlo qualora venga accertato che il provvedimento stesso sia stato emesso senza l'osservanza delle condizioni previste dalla legge" e che "non c'è dubbio che il sindacato del giudice debba essere penetrante, perché quelli in esame sono provvedimenti che incidono nella sfera della libertà personale del soggetto" (così Sez. 1^, 17 marzo 1998, Puccio, in motivazione).
Del resto, proprio partendo dal presupposto che questa è la interpretazione che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, deve darsi alla disposizione in esame, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale concernente la pretesa limitazione dei poteri del giudice della convalida - sia pure con riferimento ad un caso riguardante un minorenne, - osservando che "il carattere strumentale del provvedimento che dispone l'obbligo di comparizione, rispetto al divieto di accesso, non esclude che al giudice per le indagini preliminari, al momento di decidere se convalidare o meno il provvedimento stesso e quindi in definitiva in sede di delibazione della legittimità di una misura che, nel caso di specie, risulta imposta dall'autorità amministrativa, spetti pur sempre - stante l'identità solo qualificatoria e di struttura procedimentale che la convalida in questione presenta rispetto all'istituto disciplinato dal codice di rito penale - il controllo sulla ragionevolezza ed 'esigibilità' del provvedimento medesimo, così come ammesso dalla giurisprudenza della Cassazione;
ciò che potrà consentire, dunque, la valutazione dell'adeguatezza della misura adottata e delle sue modalità applicative... in vista di un giudizio prognostico che deve attingere, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, non a dati formali, bensì alla concreta ed attuale pericolosità del soggetto, quale presupposto di giustificazione ed idoneità della misura stessa in relazione allo scopo cui è preordinata" (sentenza n. 136 del 1998, punto 7 del considerato in diritto). È di tutta evidenza, quindi, come il riportato orientamento interpretativo meriti di essere confermato non potendosi invero ammettere che il giudizio di convalida venga totalmente svuotato fino a ridursi ad un mero visto, tanto per dare una apparenza di rispetto meramente formale del testo dell'art. 13, secondo comma, Cost., pur essendosi in presenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa idoneo ad incidere non solo sulla libertà di circolazione ma anche sulla stessa libertà personale del soggetto interessato allorché - come nel caso di specie - tra le prescrizioni imposte dal questore vi sia anche l'obbligo di presentazione negli uffici di polizia nelle ore in cui si svolgono le competizioni agonistiche.
Deve quindi ribadirsi il principio secondo cui deve essere annullata, con conseguente inefficacia del provvedimento interdittivo, la ordinanza di convalida del giudice per le indagini preliminari la quale - come è avvenuto nel caso in esame - si limiti ad enunciare una mera clausola di stile, come l'osservazione "che ricorrono i presupposti per la convalida", dovendo ritenersi l'ordinanza stessa totalmente carente di motivazione sull'adempimento, da parte del giudice per le indagini preliminari, dell'obbligo di valutare la sussistenza in concreto sia della pericolosità del soggetto, sia dei presupposti previsti dalla legge per la applicazione delle prescrizioni imposte sia di elementi indiziari idonei alla attribuibilità del fatto al soggetto. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, mentre va dichiarata la cessazione dell'efficacia delle prescrizioni imposte come sopra dal questore di Napoli.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia delle misura.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2002