Sentenza 16 febbraio 2000
Massime • 1
La decisione del magistrato di sorveglianza adottata "de plano", e cioè al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio, è priva di ogni stabilità e forza giuridica cogente, risolvendosi, in caso di ritenuta fondatezza del reclamo proposto dal detenuto, in una mera segnalazione o sollecitazione all'Amministrazione penitenziaria. Conseguentemente, non è soggetta a ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza, ne' a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., consentito solo contro provvedimenti pronunciati dagli organi giurisdizionali. (Fattispecie relativa a provvedimento di rigetto del reclamo di un detenuto contro la decisione del direttore di un istituto di pena che gli aveva concesso di tenere in cella, per motivi di sicurezza, non più di tre cartelle per volta degli atti di procedimenti ai quali era interessato; in relazione al principio enunciato in massima, la S.C. ha osservato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non è di ostacolo la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 legge n. 354 del 1975, intervenuta con sentenza n. 26 del 1999 della Corte costituzionale, che non permette di intervenire additivamente sul sistema normativo vigente).
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 giugno 2017, depositata il 20 dicembre 2017, la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Cosenza, adita con ricorso proposto da Emilio Intrieri contro il Consorzio di bonifica integrale bacini meridionali del Cosentino ed Equitalia Sud spa avverso una cartella di pagamento per contributi consortili dovuti per l'anno 2010, ha sollevato questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione. Riferisce …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2000, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Giovanni MACRÌ PRESIDENTE del 16/02/2000
Dott. Gianvittore FABBRI Consigliere SENTENZA
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore N. 1093
Dott. Stefano CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Emilio GIRONI Consigliere N. 29792/99
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN AE, n. 11.9.1969 a Novate Milanese
avverso provvedimento in data 31.5.1999 del Magistrato di Sorveglianza di Macerata
Udita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Antonio MURA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato O S S E R V A:
Il Magistrato di sorveglianza di Macerata, qualificati come reclamo ai sensi dell'art. 35 L. 26.7.1975 n. 354 gli esposti del detenuto IN AE - concernenti la denunciata illegittimità di una disposizione adottata dalla direzione della Casa circondariale di Ascoli Piceno, che gli aveva concesso di tenere in cella ogni volta non più di tre cartelle degli atti di procedimenti cui è interessato - li dichiarava infondati, essendo la decisione dell'autorità penitenziaria giustificata da motivi di sicurezza e di controllo della cella.
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 della Costituzione, deducendo che la limitazione impostagli costituiva lesione del diritto alla difesa, neppure giustificato da specifiche ed effettive esigenze di sicurezza e di controllo, su cui la presenza del materiale cartaceo aveva minima incidenza. Va in proposito rilevato che il provvedimento in questione non attiene alle materie - tassativamente indicate all'art. 69 L. n.354/1975 su cui il Magistrato di sorveglianza decide con ordinanza o decreto motivato, soggetti ad impugnazione (attività lavorativa, legittimo esercizio del potere disciplinare, permessi, prescrizioni inerenti all'affidamento in prova ed alla detenzione domiciliare, remissione del debito, ricoveri psichiatrici); il procedimento si è invece instaurato nell'ambito del generico diritto di "reclamo" di cui al precedente art. 35, quindi al di fuori del i mezzi di tutela giurisdizionale. Quale semplice veicolo di doglianza, il reclamo può essere infatti indirizzato a eterogenee autorità amministrative o politiche (il direttore dell'istituto, gli ispettori ministeriali, il direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena, il Ministro della giustizia, il Presidente della giunta regionale, il Capo dello Stato: nn. 1, 4 e 5 dell'art. 35), od a soggetti estranei all'organizzazione penitenziaria, ma interessati all'esecuzione delle pene, sotto il profilo sanitario o della legalità (n. 3 dell'art. citato) o, infine, al Magistrato di sorveglianza (n. 2). Non vi sono espresse previsioni circa lo svolgimento della procedura e l'efficacia delle decisioni conseguenti, per le quali vi è obbligo di informazione dell'interessato soltanto da parte del personale penitenziario e del Magistrato di sorveglianza, in caso di mancato accoglimento (art. 70, co. 4, D.P.R. 29.4.1976 n. 431). È pertanto generalmente riconosciuto che la decisione del Magistrato di sorveglianza, adottata "de plano", cioè al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio, è priva di ogni stabilità e forza giuridica cogente, risolvendosi, in caso di ritenuta fondatezza del reclamo, in una mera segnalazione o sollecitazione all'amministrazione penitenziaria;
per tali caratteristiche, che la pongono al di fuori dell'ambito della giurisdizione, non è soggetta ne ad ulteriori reclami al Tribunale di sorveglianza, ne' a ricorso per cassazione, consentito ex art. 111 della Costituzione soltanto contro provvedimenti "pronunciati dagli organi giurisdizionali".
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso;
ne a tale conclusione osta - contrariamente a quanto sostenuto nella requisitoria del Procuratore Generale l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 L. n. 354/1975 nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti;
infatti, come la Corte Costituzionale ha espressamente chiarito nella sentenza 8/11.2.1999 n. 26, tale decisione non permette di intervenire additivamente sul sistema normativo vigente, ma vale soltanto a richiamare Il legislatore all'esercizio della funzione che gli compete, onde colmare la lacuna. Allo stato, quindi, non esiste nell'ambito dell'ordinamento penitenziario un mezzo di tutela dei diritti soggettivi che si assumono lesi dall'amministrazione (non essendo questo, per le ragioni sopra esposte, identificabile nel reclamo); a tale carenza, d'altra parte, supplisce il diritto di azione dinanzi alla giurisdizione civile ordinaria ai sensi dell'art.24, co. 1, della Costituzione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000