Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2002, n. 39340
CASS
Sentenza 23 ottobre 2002

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Massime1

Nella procedura per la convalida del provvedimento del questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, è inadeguato un termine inferiore alle ventiquattro ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa, mediante presentazione di memorie o altri atti al giudice, ed è conseguentemente nulla l'ordinanza di convalida emessa da quest'ultimo.

Commentario1

  • 1Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2002, n. 39340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39340
Data del deposito : 23 ottobre 2002

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