Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
Nella procedura per la convalida del provvedimento del questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, è inadeguato un termine inferiore alle ventiquattro ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa, mediante presentazione di memorie o altri atti al giudice, ed è conseguentemente nulla l'ordinanza di convalida emessa da quest'ultimo.
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2002, n. 39340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39340 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 23/10/2002
1. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3169
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 18346/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da AL IA MO, nato a [...] in data [...];
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Silvestri;
Esaminati gli atti;
Sentite la conclusioni del P.G., Dott. Giovanni Palombarini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con ordinanza del 16.2.2002, il GIP presso il Tribunale di Roma disponeva la convalida del provvedimento emesso in data 11.2.2002 dal Questore di Roma col quale, a norma dell'art. 6 della l. 13.12.1989, n. 401, ad LU GI MO era stato fatto divieto di frequentare, per il periodo di tre anni, gli stadi in cui si svolgono gli incontri di calcio della squadra del Grosseto ed era stato imposto l'obbligo di presentarsi alla Questura di Grosseto nelle ore nelle quali la predetta squadra è impegnata in competizioni agonistiche.
Il difensore dell'LU proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di convalida per violazione dell'art. 6 della l. n. 401 del 1989 e per vizi logici della motivazione. Con
memoria difensiva, il ricorrente deduceva altresì l'incompetenza del Questore di Roma ad emettere la misura.
Deve premettersi che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione non possono investire anche i capi o i punti della decisione impugnata diversi da quelli specificamente attinti dall'originario ricorso (Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1998, Bono): ne segue che non può essere esaminato, perché coperto da preclusione, il motivo nuovo riguardante il prospettato vizio di incompetenza per territorio che invaliderebbe il provvedimento del Questore, oggetto della convalida. Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Con sentenza n. 144 del 1997, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della l.13.12.1989, n. 401, nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Con tale sentenza il Giudice delle leggi ha precisato che nel provvedimento che impone l'obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive, deve ravvisarsi una misura che incide sulla sfera della libertà personale del destinatario (cfr. Corte Cost. n. 143 e n. 193 del 1996), ditalché il provvedimento deve essere accompagnato, sul piano processuale, da quelle garanzie che la giurisprudenza ha da tempo indicato quando, pur ammettendo che provvedimenti provvisori possano essere adottati dall'autorità di pubblica sicurezza in situazioni caratterizzate da necessità ed urgenza, ha stabilito che gli stessi, qualora si risolvano in misure limitative della libertà personale, debbano essere sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria (cfr. Corte Cost. n. 27 del 1959 e n. 74 del 1968), al fine di garantire un controllo sul provvedimento da parte del giudice, in conformità di quanto disposto dall'art. 13 della Costituzione, nonché per assicurare, in detta occasione, la garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. Dopo avere ricordato che il diritto di difesa ammette una molteplicità di discipline, in rapporto alla varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui esso è esercitato, al punto che la stessa assistenza del difensore può e deve trovare svolgimento in forme adeguate sia alla struttura del singolo procedimento o dell'atto che va adottato, sia alle esigenze sostanziali del caso sottoposto all'esame del giudice, la Corte costituzionale ha posto in risalto che la necessità di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerità nell'applicazione della misura, indispensabile perché la stessa possa rivelarsi efficace, sì da giustificare, in un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contraddittorio: in simile contesto argomentativo i parametri di riferimento costituzionale, identificabili negli artt. 13 e 24 Cost., rendono inderogabile l'esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire, onde il destinatario del provvedimento deve essere espressamente avvisato della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, appositamente nominato, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari con modalità tali da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge.
Sulla scia delle indicazioni interpretative poste a base della dichiarazione di incostituzionalità, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato i principi che regolano l'esercizio di difesa nello speciale procedimento delineato dall'art. 6 della l. n. 401 del 1989, determinandone le forme in termini tali da contemperare la facoltà dell'interessato di contestare la legittimità del provvedimento impositivo della misura con le ristrette cadenze temporali prescritte per la convalida. In tale ottica è stato stabilito che il termine del quale deve poter fruire, per esercitare il proprio diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti, il soggetto al quale sia stato notificato il provvedimento del questore che gli fa divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, non può essere compresso in modo tale da rendere di fatto impossibile o estremamente arduo il detto esercizio: e, in applicazione di tale principio, è stato pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida emessa nello stesso giorno in cui era stata eseguita la notifica del provvedimento del Questore (Cass., Sez. 3^, 10 dicembre 2001, Carlomagno) ovvero emessa a distanza di un solo giorno (Cass., 6 ottobre 2000, Cacciotti). Al fine di stabilire se nel caso di specie possa considerarsi fondata la censura di violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, deve precisarsi, anzitutto, che, qualora sia dedotto con il ricorso un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p., la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e, ai fini della risoluzione della questione proposta, può accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro). Orbene, dal fascicolo processuale risulta che il provvedimento del Questore di Roma è stato notificato al ricorrente, che risiede in Grosseto, alle ore 18,50 del 15.2.2002 presso la Questura di quest'ultima città e che alle ore 11,30 del 16.2.2002 l'ordinanza del GIP presso il tribunale di Roma era stata già depositata in cancelleria.
Alla stregua di tali dati cronologici deve riconoscersi che è assolutamente inadeguato l'intervallo inferiore a ventiquattro ore concesso all'LU per svolgere le proprie difese e che la menomazione del diritto sancito dall'art. 24 Cost. appare tanto più evidente quando si considera che il procedimento di convalida doveva svolgersi dinanzi al giudice di una città diversa da quella in cui il destinatario del provvedimento coercitivo ha il proprio domicilio. Pertanto, stante l'accertata nullità del procedimento di convalida, deve pronunciarsi l'annullamento senza nnvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2002