Sentenza 4 dicembre 2001
Massime • 1
Il provvedimento interdittivo con cui il questore, a norma dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, vieta l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, deve essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari entro il termine di quarantotto ore, che decorre dal momento in cui il pubblico ministero ha richiesto la convalida e non da quello in cui la richiesta perviene materialmente presso la cancelleria del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2001, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 04/12/2001
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - N. 3353
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 28581/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI ND ZI, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza emessa il 22 maggio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano;
nell'udienza in camera di in data, 4 dicembre 2001;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
RI ND ZI propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 22 maggio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, con la quale fu convalidato il provvedimento del questore di Milano notificato il 17 maggio 2001 che gli aveva imposto, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il divieto di accedere a competizioni sportive e l'obbligo di presentarsi in questura durante il loro svolgimento. Deduce:
a) violazione dell'art. 6, terzo comma, legge 13 dicembre 1989, n. 401, denunziando la illegittimità della ordinanza impugnata in quanto emessa oltre il termine di 48 ore, decorrente dalla data di richiesta di convalida del pubblico ministero;
b) mancanza di motivazione.
Motivi della decisione
Il primo, ed assorbente, motivo è fondato.
Infatti, il provvedimento interdittivo del questore di Milano fu notificato al ricorrente in data 17 maggio 2001, alle ore 15,30. Il provvedimento fu poi trasmesso al pubblico ministero presso il tribunale di Milano che, in data 19 maggio 2001, emise la richiesta di convalida al giudice per le indagini preliminari, senza tuttavia indicare l'ora di emissione della richiesta stessa. Il giudice per le indagini preliminari, quindi, pronunciò la ordinanza di convalida il 22 maggio 2001, alle ore 13,25. Sul provvedimento di convalida risulta poi apposto dalla cancelleria una sorta di timbro recante la data del 22 maggio 2001, ore 12,55, che si riferisce evidentemente alla data in cui la richiesta di convalida è pervenuta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari. Orbene, come esattamente rileva il ricorrente, deve ritenersi che già il fatto che la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero non indichi l'ora esatta in cui fu emessa, rende impossibile accertare se la richiesta sia stata fatta o meno entro le quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, e quindi determina una assoluta incertezza circa la tempestività sia della richiesta stessa sia della convalida, che inficia ab origine la legittimità del provvedimento impugnato. Questa Suprema Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che "allorché sia incerta la tempestività della convalida, da parte del giudice, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, del provvedimento del questore di interdizione a taluno dell'accesso dei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, deve ritenersi, in applicazione analogica del principio del 'favor rei', l'inefficacia del provvedimento interdittivo" (Sez. 1^, 28 aprile 1999, Para, m. 213.725).
In ogni caso, è evidente che nel caso in esame l'ordinanza impugnata è stata comunque emessa ben oltre il termine perentorio di quarantotto ore dalla data di richiesta della convalida da parte del pubblico ministero, termine decorrente, nel caso di specie, dal 19 maggio 2001. Deve invero ritenersi infondata la tesi fatta propria dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, secondo cui il termine di 48 ore entro il quale il giudice deve pronunciare la convalida del provvedimento del questore decorrerebbe dal momento in cui perviene presso la sua cancelleria la richiesta del pubblico ministero (nella specie: il 22 maggio 2001, ore 12,55). L'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, infatti, dispone che "il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive". E pertanto di palmare evidenza che il termine entro il quale il giudice deve pronunciare la convalida del provvedimento interdittivo, sanzionato a pena di inefficacia del provvedimento stesso, decorre dalla data in cui il pubblico ministero richiede la convalida, e non da quella in cui la suddetta richiesta perviene materialmente presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
A questa conclusione deve giungersi sia sulla base di una interpretazione letterale della disposizione in esame - la quale chiaramente si riferisce alle quarantotto ore successive al momento in cui il pubblico ministero fa richiesta di convalida e non al momento in cui questa pervenga al giudice per le indagini preliminari, - sia sulla base della ratio della disposizione stessa - la quale, anche in ossequio all'art. 13, secondo comma, Cost., prevede delle fasi ben scandite e limitate nel tempo e quindi non può essere intesa nel senso che il pubblico ministero, il quale deve emanare la richiesta entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, abbia poi la facoltà di far pervenire senza alcun limite di tempo tale richiesta al giudice per le indagini preliminari, - sia infine sulla base di una doverosa interpretazione adeguatrice che elimini il dubbio di illegittimità costituzionale della disposizione stessa in riferimento all'art. 13 ed all'art. 3 Cost., sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza
- apparendo manifestamente illogico ipotizzare che il legislatore abbia imposto al pubblico ministero di avanzare la richiesta di convalida entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ed al giudice per le indagini preliminari di emanare la convalida entro le quarantotto ore successive, e poi non abbia stabilito alcun termine per la trasmissione della richiesta di convalida al giudice per le indagini preliminari rendendo così possibile che la convalida sia emanata anche a notevole distanza di tempo dalla notifica del provvedimento e rendendo quindi privi di alcun senso i due termini stabiliti -.
D'altra parte, in questo senso è anche la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha affermato che "il provvedimento con il quale il questore applica la prescrizione di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989 rientra, in quanto provvedimento limitativo della libertà personale, nella generale previsione dettata dall'art. 13 della Costituzione. Pertanto, qualora tale provvedimento non sia comunicato alla autorità giudiziaria entro quarantotto ore dalla sua emissione e non sia convalidato da questa entro le successive quarantotto ore, il provvedimento stesso si intende revocato e resta privo di ogni effetto" (Sez. 1^, 22 marzo 1999, Cori, m. 213.560), e più in generale che "in tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche, in base all'art. 6, comma terzo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento del questore con il quale si prescrive altresì la prescrizione periodica agli uffici di polizia deve essere comunicato al pubblico ministero, il quale, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, ove ne ritenga i presupposti, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura. Tale giudice deve provvedere entro le quarantotto ore successive, a pena di perdita di efficacia della prescrizione" (23 ottobre 1998, Azzolin, m. 213.038).
Quindi, poiché nel caso in esame è pacifico, e risulta dalla stesso provvedimento impugnato, che il pubblico ministero emise tempestivamente la convalida in data 19 maggio 2001, ma il giudice per le indagini preliminari provvide sulla stessa solo in data 22 maggio 2001, e cioè certamente dopo il termine decadenziale di legge sopra richiamato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e va dichiarata la cessazione dell'efficacia delle prescrizioni imposte come sopra dal questore di Milano.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia delle misura.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2002