Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1998, n. 5624
CASS
Sentenza 16 novembre 1998

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Massime1

Qualora nel provvedimento con il quale il questore,ai sensi dell'art.6,comma 2,della legge 13 dicembre 1989 n.401,imponga l'obbligo di presentazione alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di competizioni agonistiche,non venga inserito l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari,in vista della decisione che questi deve assumere sulla richiesta di convalida di detto provvedimento (sentenza della Corte costituzionale n.144 del 1997),ciò dà luogo ad una nullità di ordine generale inquadrabile nelle previsioni di cui all'art.178,comma 1,lett.c),c.p.p.,atteso che l'obbligo del suddetto avviso è stato previsto,dal giudice delle leggi,in funzione della necessaria garanzia del diritto di difesa,inteso in particolare,nella fattispecie, come diritto di "intervento" dell'imputato (o soggetto assimilato)nel procedimento che lo interessa.

Commentario1

  • 1Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1998, n. 5624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5624
Data del deposito : 16 novembre 1998

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