Sentenza 16 novembre 1998
Massime • 1
Qualora nel provvedimento con il quale il questore,ai sensi dell'art.6,comma 2,della legge 13 dicembre 1989 n.401,imponga l'obbligo di presentazione alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di competizioni agonistiche,non venga inserito l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari,in vista della decisione che questi deve assumere sulla richiesta di convalida di detto provvedimento (sentenza della Corte costituzionale n.144 del 1997),ciò dà luogo ad una nullità di ordine generale inquadrabile nelle previsioni di cui all'art.178,comma 1,lett.c),c.p.p.,atteso che l'obbligo del suddetto avviso è stato previsto,dal giudice delle leggi,in funzione della necessaria garanzia del diritto di difesa,inteso in particolare,nella fattispecie, come diritto di "intervento" dell'imputato (o soggetto assimilato)nel procedimento che lo interessa.
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1998, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1998 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento