Sentenza 6 ottobre 2000
Massime • 1
Il termine del quale deve poter fruire, per esercitare il proprio diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti, il soggetto al quale sia stato notificato il provvedimento del questore che gli fa divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, non può essere compresso in modo tale da rendere di fatto impossibile o estremamente arduo il detto esercizio. Deve, pertanto, ritenersi insufficiente, al fine summenzionato, il lasso di tempo di un solo giorno che sia intercorso tra la notifica del provvedimento all'interessato e la convalida di esso da parte del giudice, e ciò determina l'illegittimità dello stesso provvedimento di convalida non essendo ragionevolmente esigibile che nell'arco di una giornata un soggetto (normalmente inesperto di diritto), riesca a reperire un difensore, a sottoporgli il caso e ad ottenere la tempestiva redazione di uno scritto defensionale.
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2000, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI GIOVANNI Presidente del 06/10/2000
1. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere N. 5566
3. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO Consigliere N. 13192/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO SA n. il 14/09/1968
avverso ordinanza del 07/02/2000 G.I.P. TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Palombarini per a. c. r. Motivi della decisione
Avverso il provvedimento in epigrafe, che ha convalidato quello adottato dal Questore di Roma nei confronti di TI SA ex art. 6 l. n. 401/1989, il difensore ha proposto ricorso, deducendo violazione del comma 3 del suddetto articolo, come integrato dalla sentenza n. 144/1997 della Corte costituzionale, per essere stata la convalida adottata 5 ore e 45 minuti dopo la notifica del provvedimento del Questore, precludendo all'interessato la possibilità di presentare al g.i.p. memorie o deduzioni difensive. Il ricorrente lamenta, altresì, difetto di motivazione dell'ordinanza di convalida, incidendo il provvedimento del Questore sulla libertà personale del soggetto, obbligato a recarsi al Commissariato di polizia di zona ogni qual volta le squadre di calcio romane giochino allo stadio Olimpico od allo stadio Flaminio o la Roma, giochi in trasferta, ed imponendosi una disamina circa l'esistenza di sufficienti indizi per l'attribuzione al soggetto medesimo della condotta posta a basse della misura.
Il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente motivo, che, pur non riferendo esattamente la cronologia dei passaggi procedimentali, quale risultante dagli atti (il provvedimento di convalida reca, invero, la data dell'8/2/2000 e non quella del 7/2/2000, come si sostiene nell'atto di impugnazione), coglie, tuttavia, la sostanza del problema, concernente la necessità di garantire all'interessato la possibilità di validamente esplicare le proprie facoltà difensive e di disporre, in particolare, di un ragionevole lasso di tempo per presentare al giudice memorie e controdeduzioni, come consentitogli a seguito della succitata decisione della Corte costituzionale.
Nella specie, pur non risultando la convalida intervenuta nell'estremamente ridotto lasso temporale indicato dal ricorrente, il g.i.p. ebbe, comunque, a provvedere, il giorno successivo alla notifica dell'ordine del Questore, a sua volta trasmesso dal P.M. al G.i.p. lo stesso giorno della notificazione.
Il termine massimo di 96 ore potenzialmente intercorrente tra la notifica e la convalida appare, dunque, nel caso in esame sensibilmente contratto al punto da aver precluso o reso estremamente arduo l'esercizio del diritto di difesa, non essendo ragionevolmente esigibile che nell'arco di una giornata l'interessato, se - come di norma - inesperto di diritto, riesca a reperire un difensore, a sottoporgli il caso e ad ottenere la tempestiva redazione di uno scritto defensionale.
Pur lasciando la sentenza n. 144/1997 della Corte costituzionale irrisolto il problema del termine accordabile al destinatario del provvedimento del Questore per l'esercizio del suo diritto di difesa, minime esigenze di razionalità postulano che esso non sia compresso in modo tale da vanificare il senso e la funzione e da porre nel nulla l'intervento additivo del giudice delle leggi, la cui inosservanza è causa di nullità d'ordine generale, ex art. 178, lett. c), c.p.p. A ciò si aggiunga che nel caso in esame risulta, comunque, osservato il termine di 48 ore in concreto fissato nel provvedimento del Questore per la presentazione di memorie e deduzioni. Dovendo la convalida necessariamente intervenire nelle 48 ore successive alla trasmissione degli atti al G.i.p. a pena di inefficacia del provvedimento del Questore, l'annullamento dell'ordinanza impugnata non può che essere disposta senza rinvio, ma potendo la convalida stessa più essere validamente rinnovata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000