Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2000, n. 5566
CASS
Sentenza 6 ottobre 2000

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Massime1

Il termine del quale deve poter fruire, per esercitare il proprio diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti, il soggetto al quale sia stato notificato il provvedimento del questore che gli fa divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, non può essere compresso in modo tale da rendere di fatto impossibile o estremamente arduo il detto esercizio. Deve, pertanto, ritenersi insufficiente, al fine summenzionato, il lasso di tempo di un solo giorno che sia intercorso tra la notifica del provvedimento all'interessato e la convalida di esso da parte del giudice, e ciò determina l'illegittimità dello stesso provvedimento di convalida non essendo ragionevolmente esigibile che nell'arco di una giornata un soggetto (normalmente inesperto di diritto), riesca a reperire un difensore, a sottoporgli il caso e ad ottenere la tempestiva redazione di uno scritto defensionale.

Commentario1

  • 1Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2000, n. 5566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5566
Data del deposito : 6 ottobre 2000

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