Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
Il provvedimento del questore che imponga a taluno il divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd. costituisce misura restrittiva della libertà personale provvisoriamente adottata dall'autorità di p.s. e, come tale, deve essere motivato in ordine sia alla ricorrenza delle ragioni di necessità e urgenza indicate dall'art. 13, comma terzo, Cost., sia all'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, che rappresentano, entrambe, altrettanti presupposti di legittimità dell'atto, soggetti a verifica giudiziale in sede di convalida sia sotto il profilo della ragionevole durata della misura nei limiti fissati dal comma quinto del citato art. 6, sia sotto quello della sussistenza dei presupposti della necessità e urgenza. V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del G.i.p., siccome sorretta da "apparente" motivazione sui punti suindicati).
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 20/01/2004
1. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 306
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 022271/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NA DE N. IL 20/10/1963;
avverso ORDINANZA del 23/03/2002 GIP TRIBUNALE di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. rigetto);
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza del 23.3.2002 il G.i.p. del Tribunale di Taranto, "ricorrendone i presupposti e le condizioni", convalidava su richiesta del P.M. il provvedimento con il quale il Questore di Taranto, ai sensi dell'art. 6 l. n. 401 del 1989, da ultimo modif. dall'art. 1 d.l. n. 336 del 2001 conv. dalla l. n. 377 del 2001, imponeva a Di ON VI il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche in occasione del loro svolgimento per la durata di anni 1 e mesi 6, con l'ulteriore prescrizione di presentazione presso gli uffici della locale Questura. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'interessato, che ha censurato l'inesistenza della motivazione circa le specifiche ragioni che giustificavano la misura. 2. - Quanto alla disciplina del provvedimento restrittivo previsto dal comma 2^ dell'art. 6 l. cit., occorre fare riferimento alla ricostruzione del quadro normativo e costituzionale prospettata dalla sentenza n. 512 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui l'ormai acquisita definizione dell'obbligo di comparizione nel sistema delle garanzie stabilite dall'art. 13 co. 3^ Cost. per ogni misura restrittiva della libertà personale provvisoriamente adottata dall'autorità di p.s. comporta, da un lato, un'autonomo e motivato apprezzamento da parte del Questore circa la ricorrenza delle ragioni di necessità e di urgenza che legittimano il provvedimento e l'adeguatezza della sua concreta conformazione e, dall'altro, la potestà del giudice di verificarne, in sede di convalida, l'effettiva sussistenza dei presupposti, su entrambi i piani della necessità ed urgenza e dell'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, anche per il profilo della ragionevole commisurazione della sua durata.
Alla luce della prospettata soluzione interpretativa, merita accoglimento il motivo di gravame attinente al difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata, poiché il G.i.p., limitandosi con formula di stile a dare atto della ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di legge per l'adozione della misura, ha eluso l'obbligo di indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridicamente apprezzabili posti a fondamento del positivo controllo di legittimità della prescrizione incidente nella sfera della libertà personale del soggetto.
L'ordinanza di convalida dev'essere pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004