Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3876
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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Massime1

Il provvedimento del questore che imponga a taluno il divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd. costituisce misura restrittiva della libertà personale provvisoriamente adottata dall'autorità di p.s. e, come tale, deve essere motivato in ordine sia alla ricorrenza delle ragioni di necessità e urgenza indicate dall'art. 13, comma terzo, Cost., sia all'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, che rappresentano, entrambe, altrettanti presupposti di legittimità dell'atto, soggetti a verifica giudiziale in sede di convalida sia sotto il profilo della ragionevole durata della misura nei limiti fissati dal comma quinto del citato art. 6, sia sotto quello della sussistenza dei presupposti della necessità e urgenza. V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del G.i.p., siccome sorretta da "apparente" motivazione sui punti suindicati).

Commentario1

  • 1Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3876
Data del deposito : 20 gennaio 2004

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