Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 3851
CASS
Sentenza 5 novembre 2003

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Nella procedura per la convalida del provvedimento del questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd. non è adeguato un termine di ventiquattro ore concesso all'interessato - se residente sul territorio di una provincia diversa da quella del giudice territorialmente competente - per l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti al giudice, in quanto non è ragionevolmente esigibile che nell'arco di una giornata l'interessato riesca a reperire un difensore, a sottoporgli il caso e a ottenere la tempestiva redazione di uno scritto defensionale. (Nella specie l'interessato risiedeva in provincia di Treviso, ma il giudice competente era quello di Vicenza).

In tema di provvedimenti dati dal questore con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd., l'annullamento dell'ordinanza di convalida del g.i.p. per insufficienza del termine accordato all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa va disposto senza rinvio, non potendo la convalida, che deve necessariamente intervenire nelle quarantotto ore successive alla trasmissione degli atti al g.i.p. a pena di inefficacia del provvedimento del questore, essere più validamente rinnovata.

Commentario1

  • 1Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 3851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3851
Data del deposito : 5 novembre 2003

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