Sentenza 5 novembre 2003
Massime • 2
Nella procedura per la convalida del provvedimento del questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd. non è adeguato un termine di ventiquattro ore concesso all'interessato - se residente sul territorio di una provincia diversa da quella del giudice territorialmente competente - per l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti al giudice, in quanto non è ragionevolmente esigibile che nell'arco di una giornata l'interessato riesca a reperire un difensore, a sottoporgli il caso e a ottenere la tempestiva redazione di uno scritto defensionale. (Nella specie l'interessato risiedeva in provincia di Treviso, ma il giudice competente era quello di Vicenza).
In tema di provvedimenti dati dal questore con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 e succ. modd., l'annullamento dell'ordinanza di convalida del g.i.p. per insufficienza del termine accordato all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa va disposto senza rinvio, non potendo la convalida, che deve necessariamente intervenire nelle quarantotto ore successive alla trasmissione degli atti al g.i.p. a pena di inefficacia del provvedimento del questore, essere più validamente rinnovata.
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 05/11/2003
1. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 5073
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015531/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL ND N. IL 22/03/1971;
avverso ORDINANZA del 06/03/2003 GIP TRIBUNALE di VICENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Veneziano G., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 3.3.2003 il Questore di Vicenza disponeva nei confronti di EC LE, ai sensi dell'art. 6, comma 2^ l. 401/1989 e successive modifiche, il divieto di accesso ai luoghi sportivi, siti su tutto il territorio nazionale, durante lo svolgimento di incontri di calcio, valevoli per il campionato nazionale professionisti di serie A, B, C1, C2 e di altri tornei di calcio, comprese le partite amichevoli, ai luoghi interessati alla partenza, al transito, al trasporto dei tifosi, alle aree di parcheggio, per la durata di anni tre. Contestualmente prescriveva a EC di presentarsi presso la Stazione Carabinieri di Cornuda (TV) all'inizio del primo tempo e al termine degli incontri di calcio disputati dalla squadra del Vicenza.
Il provvedimento veniva notificato all'interessato il 5.3.2003. Il 6.3.2003 il g.i.p., investito della richiesta formulata dal Pubblico Ministero in data 5.3.2003, convalidava il provvedimento. Il 13.3.2003 il Questore di Vicenza disponeva, nei confronti di EC, l'obbligo di presentazione alla Stazione di Montebelluna in occasione degli incontri di calcio del Vicenza, destinati a svolgersi in orario serale. Il provvedimento veniva notificato all'interessato in pari data.
Il 14.3.2003 il Pubblico Ministero chiedeva la convalida del provvedimento.
Il g.i.p., il 15.3.2003, accoglieva la richiesta.
Avverso le citate ordinanze ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di EC, articolando i seguenti motivi:
1) incompetenza territoriale, essendo competente all'adozione del provvedimento il Questore del luogo di residenza dell'interessato e, conseguentemente, il g.i.p, della medesima città;
2) violazione di legge, per essere stata emessa la convalida prima del termine di 48 ore con conseguente violazione del diritto di difesa, esercitarle mediante il deposito di memorie, deduzioni, scritti difensivi.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione all'ultimo, assorbente profilo. Quanto alla disciplina legislativa del provvedimento restrittivo, con il quale il Questore "può" altresì prescrivere al soggetto, cui sia stata applicata la misura del divieto di accesso a manifestazioni sportive, di comparire nel competente ufficio o comando di Polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le medesime manifestazioni per le quali opera il divieto (art. 6, comma 2^, l. 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche), occorre fare riferimento alla ricostruzione del quadro normativo e costituzionale prospettata dalla recente sentenza n. 512 del 2002 della Corte Costituzionale, nella quale, con riguardo alle caratteristiche e ai presupposti dell'intervento, sono sviluppate alcune affermazioni già contenute nelle precedenti sentenze n. 193/1996, 144/1997 e 136/1998 e recepite dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
L'ormai acquisito inquadramento dell'obbligo di comparizione - che non segue automaticamente al divieto di accesso - nel sistema delle previsioni e garanzie stabilite dal terzo comma dell'art. 13 della Costituzione per ogni misura restrittiva della libertà personale,
provvisoriamente adottata dall'autorità di pubblica sicurezza, comporta un duplice ordine di conseguenze: a) un autonomo e motivalo apprezzamento, da parte del Questore, circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza, che legittimano l'adozione del provvedimento e l'inadeguatezza della sua concreta articolazione;
b) la potestà del giudice di verificare, in sede di convalida, l'effettiva sussistenza dei presupposti con riguardo, da un lato, ai parametri della necessità ed urgenza e, dall'altro, all'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, anche sotto il profilo della ragionevole commisurazione della sua durata nei limiti fissati dall'art. 6, comma 5^.
In base a questa soluzione interpretativa - che appare l'unica costituzionalmente corretta - la Corte ritiene che meriti accoglimento il motivo di gravame attinente alla necessità di garantire all'interessato la possibilità di validamente esplicare le proprie facoltà difensive e di disporre, in particolare, di un ragionevole lasso di tempo per presentare al giudice memorie e controdeduzioni.
Nel caso in esame il g.i.p. veniva investito dal Pubblico Ministero della richiesta di convalida dell'ordine del Questore il giorno successivo alla notifica dello stesso e a distanza di ventiquattro ore adottava il provvedimento oggetto del presente ricorso. Il termine massimo di novantesei ore potenzialmente intercorrente tra la notifica e la convalida appare, dunque, nel caso in esame, sensibilmente contratto al punto da avere precluso o reso estremamente arduo l'esercizio del diritto di difesa, non essendo ragionevolmente esigibile che nell'arco di una giornata l'interessato, se, come di norma, inesperto di diritto, riesca a reperire un difensore, a sottoporgli il caso e ad ottenere la tempestiva redazione di uno scritto defensionale (Sez. 1^, 6.10.2000, n. 5566, ric. Cacciotti, riv. 217294; Sez. 1^, 28.1.2000, n. 686, ric. Bucciarelli, riv. 215496 Sez. 3^, 10.12.2001, n. 1671, ric. Carlomagno, riv. 221062; Sez. 1^, 24.1.2003, n. 3895, ric. Favaron, riv. 222398;).
Sempre nella prospettiva dell'effettività del diritto di difesa deve essere, inoltre, sottolineata la circostanza che il ricorrente risiede in territorio della provincia di Treviso e che competente ad adottare il provvedimento di convalida era il g.i.p. del Tribunale di Vicenza.
Sebbene la Corte Costituzionale (sent. n. 144 del 1997) lasci irrisolto il problema del termine accordabile al destinatario del provvedimento per l'esercizio del suo diritto di difesa, minime esigenze di razionalità postulano che esso non sia compresso in modo tale da vanificarne il senso e la funzione e da porre nel nulla l'intervento additivo del giudice delle leggi, la cui inosservanza è causa di nullità di ordine generale, ex art. 178, lett. c), c.p.p.. Poiché la convalida deve necessariamente intervenire nelle quarantotto ore successive alla trasmissione degli atti al g.i.p., a pena di inefficacia del provvedimento del Questore, l'annullamento dell'ordinanza impugnata non può che essere disposto senza rinvio, non potendo la convalida stessa essere più validamente rinnovata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004