Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 1
In sede di convalida del provvedimento del questore, che abbia disposto l'obbligo di comparizione (di cui all'art.6, comma 2, della legge n.401 del 1989 e successive modif.,in aggiunta al divieto di accesso di cui all'art.6,comma 1, della medesima legge), il giudice, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n.512 del 2002, deve effettuare un controllo sostanziale sulla esistenza delle condizioni di eccezionale necessità ed urgenza cui è subordinata l'adozione del provvedimento, in ossequio al sistema di garanzie previste dall'art.13 Cost. Ne consegue l'illegittimità del decreto di convalida dell'obbligo di comparizione che non motivi adeguatamente in ordine a tali condizioni, giustificative della misura restrittiva della libertà personale adottata dall'autorità di pubblica sicurezza.
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 18075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18075 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. PAFINDIA Umberto Presidente
Dott. ZUMBO Antonio Consigliere
Dott. ONORATO Pierluigi (est.) Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia Consigliere
Dott. GRILLO Carlo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN MA, nato a [...] il 15. 11. 1982;
avverso il provvedimento reso il 5.10.2002 dal g.i.p. del tribunale di Pescara.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
Udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con decreto del 5.10.2002 il g.i.p. del tribunale di Pescara ha convalidato il provvedimento con cui il questore di Pescara, in data 2.10.2002, ai sensi dell'art. 6 legge 401/1989, aveva prescritto (tra gli altri) a MA NN di non accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per un periodo di tre anni e di comparire personalmente nell'ufficio di polizia territorialmente competente durante gli orari in cui si svolgono incontri calcistici di campionato o di coppa disputati dalla squadra del Pescara. Ha osservato il giudice che - secondo le riprese video - e la informativa della polizia - durante l'incontro di calcio di serie C1 tra Pescara e Teramo del 22.9.2002, l'NN era stato sorpreso, dentro un gruppo di tifosi pescaresi, a lanciare fumogeni in campo e a partecipare attivamente, con lancio di lacrimogeni e con spranghe, alla rottura di un vetro antisfondamento di una porta antipanico.
2 - L'NN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a) nullità della convalida per violazione dei diritto della difesa, posto che il provvedimento del questore gli era stato notificato il 4.10.2002, alle ore 10,30, mentre il decreto del giudice era stato emesso il giorno 5.10.2002 alle ore 13,00, su richiesta del p.m. presentata alle ore 12,05 dello stesso giorno: sicché non aveva avuto il tempo necessario per preparare una linea difensiva;
b) carenza di motivazione in ordine alla concreta pericolosità richiesta dalla legge per l'emanazione della misura. Chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, in subordine limitatamente alla parte in cui impone l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia (così dovendosi intendere evidentemente l'espressione del ricorrente "limitatamente alla parte impositiva delle prescrizioni").
3 - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Tra la notifica all'NN del provvedimento del questore, contenente l'avviso della facoltà di difendersi, e il provvedimento di convalida del giudice sono trascorse 26,30 ore, che - secondo la giurisprudenza di questa corte - sono considerate un tempo sufficiente per esercitare il diritto di difesa.
4 - Il secondo motivo relativo a vizi motivazionali va accolto anche se per considerazioni parzialmente diverse da quelle svolte dal ricorrente.
Invero, la recente sentenza n. 512 del 20.11.2002 della Corte Costituzionale ha chiarito che in tanto il questore può disporre l'obbligo di comparizione ai sensi del secondo comma dell'art. 6 legge 401/1989 in quanto sussista il presupposto della eccezionale necessità e urgenza richiesto dall'art. 13 Cost.; e che per conseguenza, per la convalida giurisdizionale del provvedimento amministrativo, il giudice deve effettuare un controllo sostanziale sulla esistenza di detto presupposto. Secondo la Consulta spetta alla autorità giudiziaria, in ossequiò al sistema di garanzie previsto dall'est. 13 della Costituzione, valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle condizioni richieste per la sua adozione sul piano della necessità e urgenza, nonché l'adeguatezza del suo contenuto anche sotto il profilo della durata.
Questa autorevole interpretazione non può che essere seguita, atteso che una interpretazione diversa porterebbe inevitabilmente alla incostituzionalità della norma. Nel caso di specie, però, il decreto di convalida dell'obbligo di comparizione, pur motivando in ordine agli altri presupposti, nulla dice in ordine alla necessità e urgenza che giustificavano la misura restrittiva della libertà. Va quindi annullato con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame.
P.Q.M.
la corte annulla il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 APRILE 2003.