Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 18075
CASS
Sentenza 14 febbraio 2003

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Massime1

In sede di convalida del provvedimento del questore, che abbia disposto l'obbligo di comparizione (di cui all'art.6, comma 2, della legge n.401 del 1989 e successive modif.,in aggiunta al divieto di accesso di cui all'art.6,comma 1, della medesima legge), il giudice, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n.512 del 2002, deve effettuare un controllo sostanziale sulla esistenza delle condizioni di eccezionale necessità ed urgenza cui è subordinata l'adozione del provvedimento, in ossequio al sistema di garanzie previste dall'art.13 Cost. Ne consegue l'illegittimità del decreto di convalida dell'obbligo di comparizione che non motivi adeguatamente in ordine a tali condizioni, giustificative della misura restrittiva della libertà personale adottata dall'autorità di pubblica sicurezza.

Commentario1

  • 1Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 18075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18075
Data del deposito : 14 febbraio 2003

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