Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
Allorché sia incerta la tempestività della convalida, da parte del giudice, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, del provvedimento del questore di interdizione a taluno dell'accesso dei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, deve ritenersi, in applicazione analogica del principio del "favor rei", l'inefficacia del provvedimento interdittivo.
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 28/4/1999
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI " N. 3282
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " IL NI " N. 1746/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AR MA, nato a [...] l'[...]; AL TE, nato ivi il 27.2.1972; GN DR, nato ivi il 18.9.1973;
avverso l'ordinanza del G.I.P. della Pretura di Padova, in data 26.10.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il G.I.P., su richiesta del P.M., convalidava il provvedimento adottato dal Questore nei confronti degli attuali ricorrenti ai sensi dell'art. 6 legge n. 401/1989. Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione il AR, il VI e il ST, che denunciavano violazione di legge. Infatti, il provvedimento del questore, che doveva essere convalidato nelle quarantott'ore successive alla richiesta del P.M., era stato comunicato al G.I.P. alle 9.30 del 24.10.1998; il G.I.P. aveva provveduto alla convalida, che quindi doveva ritenersi carente della prova di essere intervenuta nel termine stabilito dalla legge. Era quindi chiesta la declaratoria di perdita d'efficacia del provvedimento questorio.
I ricorsi sono fondati.
L'art. 6 della legge n. 401/1989 - così come modificato dalla legge n. 45/1995 - impone, per l'efficacia del provvedimento questorio che,
indirizzatosi a persone raggiunte dal divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche, imponga loro l'obbligo ulteriore previsto dal c. 2 della norma citata, non solo che il quarantotto ore dalla notifica del provvedimento specifico, ma che nello stesso termine il giudice disponga al riguardo. Nella fattispecie, non vi è questione circa l'osservanza del termine da parte del P.M., non vi è invece prova che l'abbia rispettato il giudice, in quanto, resultando dalla richiesta che questa gli pervenne alle 9.30 del 24.10.1998, la decisione (datata semplicemente 26.10.1998, senza indicazioni dell'ora) è incerto che sia intervenuta nelle successive quarantotto ore.
Ed è chiaro che tale carenza non può ridondare a favore dei destinatari del provvedimento, per il generale principio del favor rei.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la conseguente caducazione dell'obbligo imposto ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 6 c.2 della legge n. 401/1989, come sopra modificato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, dichiara inefficace il provvedimento 22.10.1998 del questore di Padova, limitatamente all'obbligo di cui all'art. 6 c.2 della legge 13.12.1989 n. 401. Così deciso in Roma, il 28 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999