Sentenza 10 dicembre 2001
Massime • 2
È illegittima l'ordinanza con cui il G.i.p. convalida il provvedimento del Questore che impone ai sensi dell' art.6, comma 2 della legge 13 dicembre 1989, n.401, il divieto di recarsi nei luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive e l'obbligo di presentazione in Questura nell'ora di inizio di esse, allorché il giudice ometta di procedere ad un controllo, per quanto essenziale, dell'esistenza del requisito della pericolosità del soggetto e si limiti ad una verifica dei soli requisiti formali del provvedimento amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte, affermato che il provvedimento del Questore ha natura di una sia pur atipica misura di prevenzione, simile a quella prevista dall'art.5 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida priva di una pur sintetica motivazione in ordine alla pericolosità in concreto della persona destinataria della misura).
È illegittima l'ordinanza con cui il G.i.p. convalida il provvedimento del Questore che vieta al destinatario, ai sensi dell' art.6, comma 2 della legge 13 dicembre 1989, n.401, di recarsi nei luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive e gli fa obbligo di presentarsi in Questura nell'ora di inizio di esse, allorché fra la notifica di tale provvedimento e l'udienza di convalida davanti al giudice intercorra un lasso di tempo che impedisca la possibilità di presentare memorie e deduzioni. (Fattispecie in cui la Corte, richiamando i principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n.144/1997, ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida emessa a seguito di udienza che era stata fissata nello stesso giorno in cui l'interessato aveva ricevuto la notifica del provvedimento del Questore). (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20 agosto 2001 n. 336, convertito con legge 19 ottobre 2001, n. 377).
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2001, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - 10/12/2001
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - N. 3428
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 37684/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA NR n. Roma 29-8-1975
avverso ordinanza GIP Tribunale Roma in data 28 aprile 2001 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZUMBO udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. GIOACCHINO IZZO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ordinanza in data 28 aprile 2001 il G.I.P. del Tribunale di Roma convalidava il provvedimento del Questore di Roma in data 27 aprile 2001 nei confronti di MA NR emesso ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401 (divieto di accesso in luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche).
Il MA proponeva ricorso per erronea applicazione di legge rilevando che il provvedimento del Questore era stato notificato al padre alle ore 11,30 del 28 aprile 2001 data in cui il G.I.P. aveva convalidato la prescrizione del Questore rendendo così impossibile il diritto di difesa ed eccependo l'assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza di convalida emessa dal G.I.P..
Eccepiva, inoltre, la illegittimità costituzionale dell'art. 6 in relazione agli art. 3 e 24 Cost.. Il divieto di partecipazione a manifestazioni sportive e l'obbligo di presentarsi in questura simultaneamente al loro inizio previsto dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 ha introdotto nell'ordinamento una misura di prevenzione, sia pure atipica, che presenta analogie con l'obbligo o il divieto di soggiorno previsti dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423. Tale misura, che non richiede l'avvenuto accertamento giudiziale della responsabilità e che prescinde da una valutazione in concreto della pericolosità del prevenuto, è disposta dal questore ed assoggettata alla convalida dell'autorità giudiziaria da adottare con procedura de plano.
Il provvedimento del questore deve essere corredato, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 1997, dell'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari, in vista della decisione che deve essere assunta sulla richiesta di convalida.
Tale convalida deve essere sia pur concisamente, motivata, non potendosi il giudice limitare ad una pura e semplice presa d'atto dell'esistenza dei presupposti che consentano l'imposizione del divieto;
e ciò in quanto, a differenza di tale divieto (che incide soltanto sulla libertà di circolazione), l'obbligo di presentazione in un ufficio di polizia investe la libertà personale del soggetto interessato.
In sede di convalida, l'autorità giudiziaria non può limitarsi ad un mero controllo formale, che svuoterebbe il suo intervento di ogni contenuto, ma deve accertare la pericolosità del soggetto e la sussistenza degli elementi che il questore ha posto a fondamento della misura adottata.
Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame vi è stata una violazione del diritto di difesa non essendo stato concesso all'interessato un tempo adeguato per prospettare al G.I.P. le proprie difese essendosi provveduto alla convalida nello stesso giorno della notifica del provvedimento del questore (notifica effettuata a mani del padre ed alle ore 11,30).
Inoltre, il provvedimento del G.I.P. manca di motivazione sull'esistenza dei presupposti per l'emissione delle prescrizioni e sull'esistenza della pericolosità del soggetto essendo stato utilizzato un modulo prestampato che si limita ad enunciare "dagli atti trasmessi devono dirsi sussistenti i presupposti richiesti per la emanazione del provvedimento".
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Dichiara l'inefficacia della misura disposta nei confronti di MA NR.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2002