Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/1998, n. 3195
CASS
Sentenza 23 ottobre 1998

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In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche, in base all'art. 6, comma terzo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento del questore con il quale si prescrive altresì la presentazione periodica agli uffici di polizia deve essere comunicato al pubblico ministero, il quale, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, ove ne ritenga i presupposti, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura. Tale giudice deve provvedere entro le quarantotto ore successive, a pena di perdita di efficacia della prescrizione. Trattasi quindi non già di un termine complessivo di 96 ore decorrente dalla notifica del provvedimento, ma di due termini, ciascuno di 48 ore, l'ultimo dei quali a pena di inefficacia.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 1469 del 20
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 3 Num. 1469 Anno 2013 Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA Relatore: MULLIRI GUICLA SENTENZA sul ricorso proposto da: Torci Tiziano, nato a Reggio Emilia il 4.7.64 indagato art. 6 L. 401/89 avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Milano dell'11.2.12 Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri; Visto il parere scritto del P.M., dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; RITENUTO IN FATTO 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore ex art. 6 I. 401/89 con cui ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/1998, n. 3195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3195
Data del deposito : 23 ottobre 1998

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