Sentenza 23 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche, in base all'art. 6, comma terzo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento del questore con il quale si prescrive altresì la presentazione periodica agli uffici di polizia deve essere comunicato al pubblico ministero, il quale, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, ove ne ritenga i presupposti, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura. Tale giudice deve provvedere entro le quarantotto ore successive, a pena di perdita di efficacia della prescrizione. Trattasi quindi non già di un termine complessivo di 96 ore decorrente dalla notifica del provvedimento, ma di due termini, ciascuno di 48 ore, l'ultimo dei quali a pena di inefficacia.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1469 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1469 Anno 2013 Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA Relatore: MULLIRI GUICLA SENTENZA sul ricorso proposto da: Torci Tiziano, nato a Reggio Emilia il 4.7.64 indagato art. 6 L. 401/89 avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Milano dell'11.2.12 Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri; Visto il parere scritto del P.M., dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; RITENUTO IN FATTO 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore ex art. 6 I. 401/89 con cui ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/1998, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi signori Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 23/10/1998
Dott. UGO CANDELA Consigliere SENTENZA
Dott. ILARIO MARTELLA Consigliere N. 3195
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. EUGENIO AMARI Consigliere N. 18485/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ZO ME, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza 4.3.1 99E del Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Bergamo.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere dr. Assennato;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Giuseppe Veneziano, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
IN FATTO
Con provvedimento del 26.2.1999, notificato il giorno successivo, il Questore di Bergamo -in applicazione dei commi 1 dell'art. 6 legge 13.12.1989 n.401, come sostituito con l'art.1 dl 22.12.19949 n.717,
convertito in legge 24.2.1995, n. 45- vietava a EO ZO l'accesso agli stadi fino al 27.2.1999 e -in applicazione del successivo comma 2- gli prescriveva di presentarsi all'inizio e al termine di ogni partita di calcio disputata dall'Atlante presso la Stazione Carabinieri di Seriate
Il 28.2.1999 il pubblico ministero competente avanzava tempestiva richiesta di convalida al Giudice per le preliminari della Pretura di Bergamo, che con ordinanza del 4.3.1998 disponeva la convalidava delle prescrizioni impartite all'ZO.
Avverso detta ordinanza ricorre costui per cassazione e ne chiede l'annullamento denunziando
1. inosservanza dell'art. 613 predetta legge 401/1989, come modificato dall'art.1 dl 22.12.1994, n.7175 convertito nella legge 24.2.1995 n.45, norma prescritta a pena di nullità, con la quale si dispone che l'ordinanza emessa dal Questore in applicazione della ridetta legge deve essere convalidata, sotto di perdita dell'efficacia sua propria, nelle quarantotto ore successive alla richiesta fattene del pubblico ministero, termine in fattispecie non rispettato come dalle date indicate nella stessa ordinanza di convalida:
2. mancanza assoluta di motivazione.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo l'inequivoca lettera del comma 3 della citata legge il pubblico ministero entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all'interessato (Cass. 20.12.1995 n. 3874, Fv. 203620, Tortora) deve chiedere la convalida della prescrizione di presentazione alla polizia, impartita a norma del comma precedente, "ove ritenga i presupposti di cui" al medesimo articolo, vale a dire la condanna e, la denunzia della persona, cui il provvedimento è indirizzato, per reati di porto di armi improprie o per partecipazione ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o per incitamento alla violenza in occasioni del genere.
Secondo il referente formale, sulla richiesta di convalida proposta dal competente pubblico ministero il Giudice per le indagini preliminari della Pretura Circondariale deve provvedere entro le quarantotto ore successive. Scaduto detto termine senza che la convalida sia stata disposta, "la Prescrizione cessa di avere efficacia". In sostanza, quindi, trattasi non già di un termine complessivo di 96 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore come dedotto dal P.G. requirente a sostegno della sua richiesta di rigetto, ma di 2 termini ciascuno di 48 ore: l'ultimo dei quali appena di inefficacia.
Nel caso di specie, dallo stesso provvedimento impugnato, risulta che il pubblico ministero il 28.2.1998 inoltrò la richiesta di convalida e che il competente giudice provvide sulla stessa solo il 4.3.1998, ben oltre il termine decadenziale di legge sopra richiamato. Superfluo dunque ogni ulteriore esame dell'altro motivo dedotto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata e va dichiarata la cessazione dell'efficacia delle prescrizioni imposte come sopra dal Questore di Bergamo.
Poiché trattasi di inefficacia e di cessazione di una misura di polizia non assimilabile per sua natura- neppure quando è adottata da un giudice con la sentenza di condanna- a una misura cautelare o a una pena accessoria o a una misura di sicurezza, non vanno disposte le comunicazioni di cui all'art. 626 c.p.p. e all'art. 94 disp. attuaz. c.p.p..
p.q.m.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la cessazione dell'efficacia delle prescrizioni impartite con provvedimento del Questore di Bergamo del 26.2.1998.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 1998