Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2000, n. 576
CASS
Sentenza 27 gennaio 2000

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Massime1

La convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento con il quale il questore abbia prescritto la comparizione personale in un ufficio di polizia del soggetto nei cui confronti è stato disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, deve essere, sia pur concisamente, motivata, non potendo il suo controllo limitarsi a una pura e semplice presa d'atto dell'esistenza dei presupposti che consentono l'imposizione di tale divieto (in quanto l'obbligo di presentazione riguarda la libertà personale del soggetto interessato), ma dovendo esso investire sia la forma e la ritualità del provvedimento interdittivo, sia la corrispondenza dei fatti stessi, e quindi del contenuto del provvedimento, ai presupposti indicati dalla legge. (Nella specie il giudice si era limitato a indicare, nel suo provvedimento, che "ricorrevano i presupposti previsti dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989").

Commentario1

  • 1Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2000, n. 576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 576
Data del deposito : 27 gennaio 2000

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