Sentenza 27 gennaio 2000
Massime • 1
La convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento con il quale il questore abbia prescritto la comparizione personale in un ufficio di polizia del soggetto nei cui confronti è stato disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, deve essere, sia pur concisamente, motivata, non potendo il suo controllo limitarsi a una pura e semplice presa d'atto dell'esistenza dei presupposti che consentono l'imposizione di tale divieto (in quanto l'obbligo di presentazione riguarda la libertà personale del soggetto interessato), ma dovendo esso investire sia la forma e la ritualità del provvedimento interdittivo, sia la corrispondenza dei fatti stessi, e quindi del contenuto del provvedimento, ai presupposti indicati dalla legge. (Nella specie il giudice si era limitato a indicare, nel suo provvedimento, che "ricorrevano i presupposti previsti dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989").
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2000, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 27/01/2000
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAVILLO " N.576
3. Dott. MACCHIA ALBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N.32437/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO UI n. il 26.07.1972
avverso ordinanza del 12.02.1999 G.I.P. PRETURA di BRESCIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO LA CORTE OSSERVA.
Con provvedimento 12.02.1999 il pretore di Brescia ha convalidato il provvedimento di interdizione alle manifestazioni sportive con la prescrizione dell'obbligo di firma, emesso dal questore di Brescia in data 09.02.1999, nei confronti di CO UI.
Propone ricorso per cassazione il NI personalmente e deduce carenza di motivazione. Il pretore, secondo il ricorrente, non ha motivato circa la sussistenza delle ragioni che legittimerebbero le limitazioni alla sua libertà personale.
Il ricorso è fondato.
Il pretore si è limitato ad indicare che "ricorrono i presupposti previsti dall'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 come sostituito dall'art. 1 D.L. n. 717/94 convertito con modifiche nella L.45/1995". Tale motivazione è insufficiente perché non dà conto della valutazione critica di tutti i requisiti del provvedimento amministrativo. Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che viene ora ribadito, secondo cui: "la convalida, da parte del GIP, del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6 c.2, della legge 13.12.1989 n. 401 abbia prescritto la comparizione personale in un ufficio di polizia del soggetto nei cui confronti è stato disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, deve essere, sia pur concisamente, motivata, non potendosi il giudice limitare ad una pura e semplice presa d'atto dell'esistenza dei presupposti che, ai sensi del comma 1 del citato art. 6, consentono l'imposizione del divieto summenzionato;
e ciò in quanto l'obbligo di presentazione investe la libertà personale del soggetto interessato". (Cass. Sez. I, 21 giugno 1997, Tani). È stato altresì affermato che, anche se la ricostruzione dei fatti che costituiscono il presupposto di legge per l'applicazione della misura, resta demandato all'autorità amministrativa, tuttavia il controllo dell'autorità giudiziaria deve riguardare, oltre la forma e la ritualità del procedimento, anche la corrispondenza dei fatti stessi e, quindi, del contenuto del provvedimento ai presupposti indicati dalla legge. Ovviamente, in merito a questo controllo, il giudice deve dare conto della valutazione critica di tutti gli elementi del provvedimento, pur attenendosi alle informazioni quali emergono dal provvedimento esaminato ed alle relazioni di servizio alle quali viene fatto riferimento, senza compiere attività istruttoria propria. (Cass. Sez. I, 17 aprile 1998, Amici). L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Brescia in composizione monocratica.
P.T.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2000