Sentenza 13 maggio 2016
Massime • 1
Quando si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non ricorre se l'imputato abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento. (Nel caso di specie l'imputato si era rifiutato di farsi accompagnare presso il vicino comando di polizia fornito di etilometro).
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La massima L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di …
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L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Corte di Cassazione Sez. 4 penale sentenza n.21835 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 02/12/2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: PG PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO BD nato il **/1981 in Bosnia avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2016, n. 34470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34470 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2016 |
Testo completo
M, 34 4 7 0 / 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.N1069/2016 FAUSTO IZZO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. N. 46332/2015 - Consigliere - CARLA MENICHETTI Dott. Dott. UGO BELLINI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PORTALE ALESSANDRO N. IL 11/09/1965 avverso la sentenza n. 1067/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 09/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Dada Dilipp', che ha concluso per l'inammissibilità del proposto : ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Salvatore ha Rose, che ha insistido per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catania, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente PORTALE ALESSANDRO, con sentenza del 9.1.2015, confermava la sen- tenza con cui il Tribunale di Catania lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 commi 2 e 7, in relazione al comma 2 lett. c del D. L.vo nr. 285/92 e succ. mod., per essersi messo alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza, e per essersi quindi rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. In Catania in data 8.3.2010. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RT AL, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Con un primo motivo si deduce violazione di legge ritenendo il ricorrente che la valutazione della Corte territoriale sia stata erronea nel punto in cui ha risposto al motivo d'appello riguardante la ritualità della notifica, in quanto i giudici del gravame del merito hanno ritenuto che il decreto penale sia stato notificato ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale, cosa non possibile;
da ciò scaturirebbe la totale inosservanza di norme procedurali anche per l'approccio di- sattento tenuto per addivenire al vaglio delle risultanze processuali. Con un secondo motivo si propone vizio motivazionale in quanto la sentenza non si sarebbe confrontata con il motivo d'appello in cui si era rilevato che nessuno dei verbali redatti indicava quali fossero state le reali motivazioni che avevano indotto i verbalizzanti alla richiesta di sottoporre il ricorrente ad accertamento chi- lometrico. Si lamenta anche che nessun avviso è stato dato allo stesso di farsi assistere da un legale in riferimento alla paventata necessità di effettuare l'accertamento in questione. -Il ricorrente si lamenta- venne fermato soltanto perché aveva commesso un'infrazione al codice della strada e secondo il ricorrente non vi sarebbe stato . alcun sintomo, quali l'alito vinoso o un frasario sconnesso, che possa aver deter- minato i militari procedere al test alcolemico. F Con un terzo motivo si lamenta l'omessa concessione delle richieste circo- stanze attenuanti generiche su cui si sostiene che la corte non avrebbe motivato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2 In data 5.5.2016 il difensore del RT ha depositato un motivo aggiunto, chiedendo l'applicazione del disposto di cui all'art. 131bis introdotto dal D.lgs 16.3.2015 n. 28. Nella fattispecie, ad avviso del ricorrente, la fattispecie sarebbe certamente configurabile, rivestendo il caso concreto tutte le caratteristiche normativamente previste: modalità della condotta, esiguità del danno e grado di colpevolezza. Viene ricordato che con la recentissima sentenza n. 13682 del 25.2.2016 de- positata il 6.4.2016, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno chiara- mente identificato la applicabilità sopravvenuta dell'istituto alla fattispecie di cui all'art. 186 co. 2 e co.7 C.d.S., e ciò indipendentemente dalla soluzione poi fornita per il caso specifico prospettato nell'occasione. A parere del ricorrente, si dovranno, quindi, sebbene parzialmente, valutare degli indicatori quali la condotta di guida e l'atteggiamento tenuto dal contravven- tore nell'occasione, e la circostanza che il RT venne sottoposto a controllo a seguito di una violazione all'art. 148 C.d.S., quindi natura meramente amministra- tiva, e la cui relativa sanzione è stata, fra l'altro, prontamente pagata. Si evidenzia poi che non vi è stato nemmeno, come già indicato anche nell'atto di ricorso, alcun comportamento rilevabile dagli atti processuali che potesse, a suo tempo, ritenere, anche soltanto ipoteticamente, per una pericolosità dell'imputato o della sua condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo, di natura processuale. Corretta e rituale appare la vocatio in ius. Dall'esame degli atti -cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta- si evince che il decreto che dispone il giudizio veniva emesso dal PM, con prima udienza fissata per il 27.9.2011. A tale prima udienza si riscontrava che il decreto in questione non era stato notificato, così come all'udienza successiva del 13.12.2011, quando, divenuto noto che il RT era detenuto per altra causa, il processo veniva nuovamente rinviato, con rinotifica all'imputato detenuto, che veniva ritualmente effettuata. Alla successiva udienza del 6.3.2012 l'imputato, ancora detenuto per altro, risultava assente per rinuncia e l'udienza veniva rinviata per il concomitante im- pegno professionale del suo difensore. 3 Il 17.4.2012, nella contumacia dell'imputato, veniva proposta l'eccezione circa la ritualità della notifica del decreto penale di condanna, che il tribunale rigettava, evidenziando correttamente come, allorquando si era tentata la notifica allo stesso al domicilio eletto, non fosse assolutamente nota la circostanza della sua deten- zione. Sul punto va ricordato che l'art. 460 co. 4 cod. proc. pen. prevede che, se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. E in pro- posito la Corte Costituzionale, con sentenza 18 novembre 2000, n. 504, ha dichia- rato costituzionalmente illegittimo tale comma nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico mini- stero anche nel caso in cui non sia possibile -come avvenuto nella vicenda che ci occupa- la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale. L'irreperibilità prevista dall'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., che de- termina la revoca del decreto penale di condanna -va ricordato- non presuppone l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 cod. proc. pen., ma va intesa nel senso più generale di non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento (sez. 5, n. 18179 del 9.3.2015, Ni Yongqin, fattispecie in cui la Corte ha anche escluso che l'avvenuta notifica al difensore di fiducia dell'imputato potesse surrogare l'impossibilità della notificazione a quest'ultimo). E' peraltro pacifico che, per il principio di tassatività delle impugnazioni, il provvedimento che dispone la revoca del decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 460 c.p.p. è inoppugnabile, non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di impugnazione, salvo che esso sia abnorme, nel qual caso è ricorribile per cessazione (tra le altre, cfr. questa sez. 4, n. 47373 del 25.9.2008, Schirripa, rv. 242764; sez.1, n. 5646 del 17.11.1998, Cimatti, rv. 212092). In particolare, que- sta Corte ha affermato che l'abnormità del provvedimento di revoca ricorre lad- dove lo stesso sia stato adottato al di fuori del caso in cui sia impossibile la notifi- cazione per irreperibilità (si vedano, tra le altre, sez. 4, n. 27555 del 5.6.2008, Girasole, rv.240738; sez. 3, n. 6458 del 14.12.2007, Piacentini, rv. 239049), do- vendo peraltro, per irreperibilità, nel senso in cui tale concetto è impiegato dall'art. 460 c.p.p., intendersi la generale non rintracciabilità del destinatario tale da im- pedire, comunque, la notificazione del provvedimento, non presupponendosi ne- cessariamente l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 c.p.p. (in tal senso anche sez. 3, n. 7022 del 12.1.2012, Biesuz, rv. 251983). 4 Non può invece considerarsi abnorme la revoca allorquando l'impossibilità di notificazione sia frutto di un'errata considerazione dei presupposti di fatto della stessa, venendo comunque sempre, la revoca, fondata, in tal caso, e sia pure erroneamente, su una irreperibilità del destinatario nel senso generale predetto (sez. 3, n. 16786 del 28.2.2013, Berenbruch, rv. 255093).. 3. Infondato e anche il secondo motivo di ricorso, in quanto non è necessario alcun sintomo perché i verbalizzanti possano decidere di procedere ad accerta- mento alcolimetrico a fronte, peraltro, di un soggetto che si è reso protagonista di una violazione del Codice della Strada. In ogni caso, si dà atto nella sentenza impugnata che l'esame del verbale di accertamento urgente sulla persona conferma la presenza dei dati sintomatici quali alito vinoso, frasario sconnesso, e comportamento caratterizzato da irritabilità. Era la loro presenza ma, si ribadisce, non è prevista come necessaria a tal - fine- ad indurre i verbalizzanti a procedere all'accertamento dell'effettivo tasso alcolemico, cosa non avvenuta per il rifiuto opposto dall'imputato. In sentenza si ricorda, sul punto, che emerge dal citato verbale la circostanza che il RT rifiutava di farsi accompagnare presso il vicino comando fornito di etilometro Questa Corte, inoltre, ha già chiarito -e va qui ribadito- che, quando si pro- cede per il reato di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di dare avviso al condu- cente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non ricorre se l'imputato abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento (cfr. sez. 4, n. 43845 del 26.9.2014, Lambiase, rv. 260603).
3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, in quanto la Corte territoriale ha motivato in maniera logica e congrua, nonché correttamente in punto di diritto, sul diniego della concessione delle attenuanti generiche. I giudici del gravame del merito hanno ritenuto che le circostanze attenuanti ex art. 62 bis c,p., invocate dall'appellante sulla base di un riferimento del tutto generico alle modalità dell'azione, alla condotta e alle condizioni di vita, non fos- sero allo stesso concedibili, non ravvisando alcun indice favorevole, ed, anzi, va- lutando che deponesse in senso ostativo il rilievo dei numerosi e gravi pregiudizi annoverati dall'imputato. Ad avviso del Collegio la motivazione de quo è perfettamente in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità. A In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola 5 в a giustificarne la concessione va ribadito che sarebbe stato assolutamente suffi- ciente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. E in ogni caso è pacifico il dictum di questa Corte Suprema secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, Sermone ed altri, rv. 249163; conf., ex plurimis, sez. 6, n. 7707 del 4.12.2003 dep. il 23.2.2004, Anaclerio ed altri, rv. 229768). In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esi- stenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a so- stegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la ri- chiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Gen- nuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891).
4. Manifestamente infondato è anche il motivo nuovo con il quale si chiede l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., introdotta con il D.lgs 16 marzo 2015, n. 28, successi- vamente alla pronuncia oggi impugnata. Questa Corte di legittimità ha in numerose occasioni, condivisibilmente, rite- nuto che, se non è stato possibile proporlo in grado di appello, il tema afferente 6 all'applicazione del nuovo istituto può essere dedotto davanti alla Corte di cassa- zione e può essere altresì rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. ex multis, sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, Ferretti, rv. 264109; sez. 4, n. 22381 del 17.4.2015, Mauri, rv. 263496; sez. 3, n. 15449 dell'8.4.2015, Mazzarotto, Rv. 263308). Ciò in quanto ci si trova di fronte ad una innovazione di diritto penale sostan- ziale, che disciplina l'esclusione della punibilità e che reca senza dubbio una disci- plina più favorevole. Il novum trova quindi applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. E l'elevato rango del principio espresso da tale ultima norma impone la sua applicazione ex officio, anche in caso di ricorso inammissibile, come ritenuto recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno condi- visibilmente affermato il diritto dell'imputato, desumibile dal principio in questione, ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo;
ed il dovere del giudice di applicare la lex mitior, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (così Sez. Un., n. 46653 del 26.6.2015, Della Fazia, rv. 265110). Corretto e conferente, in linea generale, è il richiamo che il ricorrente opera al recente dictum con cui le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (sent. n. 13682 del 25.2.2016, Coccimiglio, non ancora mass.) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul punto affermando che la causa di non punibilità per partico- lare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186, comma 7, cod. strada. Le stesse SSUU Coccimiglio hanno chiarito che, quando la sentenza impugnata sia anteriore alla novella, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza che si debba rinviare il processo nella sede di merito. Ove L esistano le condizioni di legge, si è condivisibilmente ritenuto, infatti, che l'epilogo decisorio debba essere costituito, alla luce di quanto si è prima esposto ed alla stregua degli artt. 620, comma 1, lett. I), e 129 cod. proc. pen., da una pronunzia di annullamento senza rinvio perché l'imputato non è punibile a causa della parti- colare tenuità del fatto.
5. Detto dell'applicabilità in astratto dell'istituto, va rilevato, tuttavia, che an- che il motivo di impugnazione sul punto è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente chiarito, sin dagli albori dell'isti- tuto, che in questa sede va compiuta una preliminare delibazione in ordine all'ap- plicabilità in astratto del nuovo istituto sulla base degli elementi di giudizio dispo- nibili alla stregua delle risultanze processuali e della motivazione della decisione impugnata (cfr. le sentenze sez. 3, n. 21474 del 22.4.2015, Fantoni, rv. 263693; 7 sez. 4, n. 33821 del 1.7.2015, Pasolini, rv. 264357; sez. 6, n. 45073 del 16.9.2015, Barrara, rv. 265224; sez. 5, n. 48020 del 7.10.2015, V., rv. 265467, tutte univoche in tal senso, tranne che sul punto dell'annullamento con o senza rinvio, risolto poi, come detto, nel senso di quest'ultimo dalle SSUU Coccimiglio). Si tratta, dunque, di prendere in esame i fatti e le valutazioni espresse nella pronunzia di merito e di verificare se possa ritenersi concretata la fattispecie legale di speciale tenuità. Orbene, dalla sentenza emerge, come visto, che l'imputato, fermato dai Ca- rabinieri, mostrò immediatamente "alito vinoso, frasario sconnesso, e comporta- mento caratterizzato da irritabilità" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Il giudice del merito ha peraltrp già operato delle valutazioni che vanno cer- tamente in senso contrario rispetto alla particolare tenuità del fatto. Ed invero, come visto, ha negato all'imputato le richieste circostanze attenuanti generiche ritenendo a ciò ostativo il rilievo dei numerosi e gravi pregiudizi annoverati dall'im- putato. Ma, soprattutto, ha ritenuto che non vi fosse margine per alcuna attenua- zione della pena inflitta in primo grado, in relazione alla "gravità della condotta - posta in essere in pieno centro cittadino e ad un orario (20,35) ancora di traffico intenso e alla capacità a delinquere del colpevole, desumibile dai ridetti gravi pregiudizi". Tali dati, valutati alla stregua dei criteri previsti dalla legge, consentono di escludere che sia ravvisabile un fatto specialmente tenue.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata successiva- mente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell'8.5.2013, rv. 256463). 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 13 maggio 2016 Consigliesigliere estensore Il Presidente Fausto izzeес Pezzella beffelle Vinces S S A C A E R P CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 AGO. 2016 IL CANCELLIERE Patrizia DI Laurenzio Potriso