Sentenza 14 maggio 2015
Massime • 1
L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata come, in relazione ad una contravvenzione punita con pena alternativa e per la quale era stata inflitta solo l'ammenda, l'entità della sanzione irrogata, superiore al minimo edittale, fosse di per sé incompatibile con un giudizio di particolare tenuità).
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L'art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. Alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. L'elevato rango del principio della applicazione della legge più favorevole se sopravvenuta impone la sua applicazione ex officio, anche in caso di ricorso inammissibile,. ciò per il diritto dell'imputato, desumibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2015, n. 24358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24358 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 14/05/2015
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2382
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 10406/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI BA N. IL 15/05/1955;
LI IA N. IL 18/04/1963;
LI IC N. IL 06/05/1960;
MA LA N. IL 29/05/1958;
avverso la sentenza n. 1275/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del 01/12/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per DI G. e LI R.; rigetto del ricorso per TT e AZ. udito il difensore avv. Scudellari Giovanni di Ravenna. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza dell'1/12/2014 ha affermato la responsabilità penale di TI GI, MA LA, LI AR e LI AN per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4, condannandoli alla pena dell'ammenda, perché TI
GI, quale procuratore della "PEGASO s.c.a.r.l." e, in precedenza della "AMBRA AMBIENTE RAVENNA s.c.a.r.l." e MA LA, quale presidente del consiglio di amministrazione della "PEGASO s.c.a.r.l.", titolari di un'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi destinati al ripristino ambientale (RIO), per mezzo di un tombamento di un bacino idrico, omettevano il controllo e la realizzazione delle opere infrastrutturali preliminari all'avvio dell'attività di recupero, in violazione delle prescrizioni imposte dall'ente competente (in Porto Fuori, fino a tutto il 3/9/2010, capo A) della rubrica) e, nelle medesime qualità personali, unitamente LI AR e LI AN, quali soci e legali rappresentanti della "LI RE & FI s.n.c", gerente della suddetta attività di recupero, non effettuavano i controlli preventivi sulle caratteristiche e conformità dei rifiuti conferiti, depositandoli direttamente nell'invaso, in violazione delle prescrizioni imposte dall'ente competente (in Porto Fuori fino il 3/9/2010, capo B) della rubrica).
Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione (LI AR e LI AN), sulla base di motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quando disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p.. 2. TI GI e MA LA con due ricorsi di identico contenuto, deducono, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la società PEGASO era subentrata alla precedente intestatala del titolo abilitativo (AMBRA AMBIENTE), proseguendo i lavori sulla base di un progetto sostanzialmente invariato e che, sebbene fosse stata presentata all'amministrazione competente un'istanza di autorizzazione, poi rilasciata, la situazione era rimasta invariata, anche per ciò che concerneva le modifiche tecniche autorizzate dalla stessa amministrazione nel corso dei lavori.
Non vi sarebbe stata, conseguentemente, la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione con riferimento alla contestazione di cui al capo A) ed, in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto motivare in punto di effettiva inoffensività della condotta. Con un secondo motivo di ricorso deducono, relativamente alla contestazione sub B), che il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione su specifiche risultanze istruttorie, che indicano, rilevando che la loro disamina avrebbe condotto il giudice del merito a conclusioni diametralmente opposte.
Con un terzo motivo di ricorso denunciano la violazione di legge, lamentando che la condotta contestata difetterebbe di offensività, in quanto le irregolarità riscontrate sarebbero indicative di una condotta inidonea ad integrare la messa in pericolo dell'ambiente quale bene fine tutelato.
LI AR e LI AN deducono, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione all'effettivo ruolo svolto dalla società della quale sono legali rappresentanti, indicata come gestore, sebbene poi venga precisato che tra la stessa ed altra società (GAMA INFRASTRUTTURE) era stato stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di tombamento del lago.
A tale proposito osservano che, come rilevabile dal contratto di appalto, compito della società era quello di procedere alle attività di cantiere, cosicché sarebbe impropria l'attribuzione del ruolo di "gestore" da parte del giudice del merito, che lo avrebbe estrapolato senza considerare le funzioni effettivamente svolte. Aggiungono che la contravvenzione loro contestata ha natura di reato proprio, attribuibile solo ai soggetti titolari delle autorizzazioni e che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe omesso di valutare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Tutti insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi sono infondati.
Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso di TI GI e MA LA, che, nella sentenza impugnata, viene dato atto della sequenza delle autorizzazioni e del fatto, riferito dai consulenti tecnici della difesa, che l'amministrazione provinciale, su sollecitazione del richiedente, aveva eliminato dall'autorizzazione la prescrizione concernente le vasche di laminazione e quella, logicamente correlata, della predisposizione di un sistema di drenaggio e convogliamento delle acque meteoriche e di dilavamento.
Osserva tuttavia il Tribunale che nell'ultima autorizzazione rilasciata veniva espressamente indicato che essa sostituiva a tutti gli effetti i precedenti titoli abilitativi, stabilendo le prescrizioni, tra le quali figuravano nuovamente quelle precedentemente eliminate, operative all'atto del controllo da parte della polizia giudiziaria, che ne aveva accertato il mancato rispetto.
Si tratta, dunque, di una situazione ben diversa da quella, prospettata in ricorso, di una sostanziale voltura dell'autorizzazione, in quanto l'amministrazione competente, nel rilasciarla, ne aveva espressamente indicato il carattere innovativo ed il reinserimento delle prescrizioni in precedenza eliminate, del tutto legittimo, ne imponeva pacificamente il rispetto da parte dei soggetti autorizzati.
Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del reato contestato.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché articolato interamente in fatto, con richiami ad atti del procedimento ai quali questo giudice di legittimità non ha accesso.
Nel motivo, inoltre, si prospetta una lettura delle risultanze dibattimentali alternativa a quella effettuata dal Tribunale, che non può avere ingresso in questa sede, in quanto compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito.
3. Il terzo motivo di ricorso risulta, inoltre, infondato. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio presuppone, come è noto, l'espletamento di un complesso procedimento amministrativo, ove l'amministrazione opera un preventivo controllo di compatibilità dell'attività da svolgere con la normativa di settore attraverso un'istruttoria tecnica, all'esito del quale viene emesso il titolo abilitativo che, essendo anche connotato da evidente discrezionalità, consente all'amministrazione che lo rilascia di incidere pure in modo rilevante sull'attività autorizzata attraverso l'imposizione di prescrizioni, che possono integrare o, addirittura, limitare l'efficacia del provvedimento.
L'attribuzione di tale potere è giustificato, come osservato in dottrina, dalla necessità di adeguare l'esercizio dell'attività autorizzata a specifiche esigenze relative alla singola attività attraverso l'imposizione di prescrizioni limitative o modali. E" pertanto evidente che, per quanto detto in precedenza, il destinatario del provvedimento non potrà certo ignorare le prescrizioni imposte con l'atto abilitativo e che ne delineano l'ambito di efficacia ed esercitare comunque l'attività autorizzata, pur potendo far ricorso agli ordinari strumenti di tutela qualora intenda porre in discussione la legittimità del titolo abilitante. La contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 è reato formale, poiché richiede, per la sua configurabilità, la mera inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, ovvero la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, avendo come finalità quella di assicurare il controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione (Sez. 3, n. 6256 del 2/2/2011, Mariottini e altro, Rv. 249577; Sez. 3 n. 20277 del 27/3/2008, Filippi non massimata;
Sez. 3, n. 35621 del 27/6/2007, Laini, non massimata;
Sez. 3, n. 15560 del 14/3/2007, Andreani, Rv. 236341). Nella fattispecie, pertanto, non era necessaria alcuna situazione di pericolo per configurare la violazione, situazione che, peraltro, come evidenziato dal giudice del merito in relazione alla contestazione sub A), non si è verificata per la mera assenza di fenomeni meteorologici significativi, prevedendo le prescrizioni violate appositi accorgimenti atti a contenere gli effetti di eventuali esondazioni del bacino. Parimenti di rilievo risultavano le prescrizioni non osservate di cui tratta il capo B) della rubrica, in quanto attinenti al preventivo controllo dei rifiuti prima della loro collocazione nell'invaso.
4. Risulta infondato anche il ricorso presentato nell'interesse di LI AR e LI AN.
L'atto di impugnazione fa infatti riferimento ai contenuti del contratto stipulato dalla società rappresentata dai ricorrenti i cui termini, per le ragioni già espresse in precedenza, non possono essere oggetto di disamina in questa sede di legittimità. Va in ogni caso rilevato che il giudice del merito ha comunque compiutamente esaminato la posizione dei due imputati, facendo rilevare come proprio dal contratto risultasse espressamente stabilito che costoro avessero piena autonomia nella gestione del sito, sebbene nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni amministrative.
Per tali ragioni il Tribunale è pervenuto all'affermazione di corresponsabilità dei ricorrenti nella violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4, la quale, pur avendo natura di reato proprio, non esclude la possibilità del concorso dell'extraneus il quale, sebbene privo della particolare qualificazione soggettiva prevista dalla norma penale, abbia comunque partecipato all'illecito commesso da colui che tale qualificazione giuridica possiede.
5. Resta da esaminare la questione, sollevata in udienza, dell'applicabilità, nella fattispecie, della causa di non punibilità ora prevista dall'art. 131 bis c.p., introdotto dal D.Lgs. n. 28 del 2015. Occorre preliminarmente far rilevare che, al momento in cui è stata assunta la presente decisione, erano già state rimesse alle Sezioni Unite, in data 7 maggio 2015, varie questioni relative alla concreta applicazione del nuovo istituto ed, in particolare, quella concernente la rilevabilità della particolare tenuità del fatto in sede di legittimità.
Tuttavia, avuto riguardo al fatto che le relative ordinanze non erano state comunque depositate (il deposito è avvenuto il successivo 20 maggio) e del fatto che il termine massimo di prescrizione per i reati oggetto del presente procedimento sarebbe spirato il prossimo 3 settembre 2015, il Collegio ha ritenuto di non disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite e di procedere comunque alla trattazione del processo.
Ciò posto, va altresì richiamato quanto in precedenza stabilito da questa Sezione in una recente decisione (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, non massimata) ove, dando atto del fatto che il D.Lgs. n. 28 del 2015 non prevede una disciplina transitoria, si è ritenuto che la natura sostanziale dell'istituto di nuova introduzione ne consente l'applicazione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2 c.p., comma 4. Si è ritenuto anche che la questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 609 c.p.p., comma 2, trattandosi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
Si è affermato, inoltre, nella richiamata decisione:
"l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. presuppone, tuttavia, salutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati.
Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile.
Dovendosi quindi procedere a tale apprezzamento, rileva il Collegio che l'art. 131 bis c.p., comma 1 delinea preliminarmente il suo ambito di applicazione ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.
I criteri di determinazione della pena sono indicati dal comma 4, il quale precisa che non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In tale ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69. Il comma 5, inoltre, chiarisce che la non punibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo degli "indici-criteri" (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati (particolare tenuità dell'offesa) si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).
Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista l'"indice-criterio" della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità".
Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, trattandosi di contravvenzione, non risultano comunque superati i limiti di pena. Quanto alla verifica degli ulteriori requisiti, si è specificato, nella richiamata pronuncia, che, il giudice di legittimità non potrà che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito tenendo conto, in modo particolare, della eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto, riguardando, la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale. Ciò posto, rileva il Collegio che, nel provvedimento impugnato, il fatto, sebbene definito "modesto" dal giudice del merito per giustificare l'applicazione della sola pena pecuniaria, prevista in alternativa a quella detentiva, sia stato comunque valutato di un certo rilievo, come si evince dall'entità delle pene comunque irrogate (5000 e 2000 Euro di ammenda), che si discostano dal minimo edittale, dovendosi quindi escludere a priori ogni successiva valutazione in termini di particolare tenuità dell'offesa.
6. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2015