Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2015, n. 18179
CASS
Sentenza 9 marzo 2015

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L'irreperibilità prevista dall'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., che determina la revoca del decreto penale di condanna, non presuppone l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 cod. proc. pen., ma va intesa nel senso più generale di non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha anche escluso che l'avvenuta notifica al difensore di fiducia dell'imputato potesse surrogare l'impossibilità della notificazione a quest'ultimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2015, n. 18179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18179
    Data del deposito : 9 marzo 2015

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