Sentenza 9 marzo 2015
Massime • 1
L'irreperibilità prevista dall'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., che determina la revoca del decreto penale di condanna, non presuppone l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 cod. proc. pen., ma va intesa nel senso più generale di non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha anche escluso che l'avvenuta notifica al difensore di fiducia dell'imputato potesse surrogare l'impossibilità della notificazione a quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2015, n. 18179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18179 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 09/03/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 849
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 32713/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
Ni YO, nato in [...], il [...];
avverso la sentenza del 18/12/2012 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. Savona Giovanni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di, Ni YO per il reato di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchio contraffatto.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge. In tal senso la ricorrente osserva come per il reato in contestazione fosse stato originariamente emesso decreto penale di condanna regolarmente notificato al difensore di fiducia dell'imputata, dovendosi dunque ritenere illegittima la successiva revoca dello stesso disposta dal G.i.p. per l'asserita impossibilità di notificarlo anche alla Ni presso il domicilio dichiarato da quest'ultima. Conseguentemente il menzionato decreto era divenuto esecutivo in quanto non opposto. Non di meno la sua revoca risulterebbe comunque tardiva, dovendosi ritenere che il termine perentorio di quindici giorni previsto dall'art. 461 c.p.p., comma 1, si applichi anche al giudice, che non poteva dunque intervenire, come invece ha fatto, a distanza di due mesi dall'adozione del decreto. Infine la ricorrente eccepisce la violazione del divieto di un secondo giudizio, quale sarebbe in sostanza quello cui è stata sottoposta e i cui esiti sono stati confermati dalla sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le eccezioni processuali sollevate dalla ricorrente sono tutte manifestamente infondate. La ricorrente dimentica infatti che espressamente dell'art. 460 c.p.p., comma 4, impone al giudice la revoca del decreto penale di condanna nel caso non sia possibile effettuarne la notifica all'imputato per la sua irreperibilità, da intendersi, per il consolidato insegnamento di questa Corte, nel senso più generale di non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento e che dunque non presuppone l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 c.p.p., (ex multis Sez. 3^, n. 7022 del 12 gennaio 2012, Biesuz, Rv. 251983). Nè rileva che vi sia stata notifica del decreto al difensore, la quale pure imposta dal comma 3 del citato articolo, non è in grado di surrogare quella destinata all'imputato. L'avvenuta effettuazione di tale ultima notifica non è dunque sufficiente a creare le condizioni perché il decreto divenga esecutivo anche una volta decorso formalmente il termine previsto dell'art. 461 c.p.p., comma 1, peraltro assegnato esclusivamente all'imputato per la proposizione dell'eventuale opposizione, mentre la sua revoca alcun termine è previsto dalla legge processuale. Infine la mancata esecutività del decreto impedisce anche solo di ipotizzare possano sussistere le condizioni per l'operatività del divieto di un secondo giudizio.
3. Va infine evidenziato come nel frattempo si sia compiuto il termine di prescrizione del reato, maturato al più tardi il 23 dicembre 2013 e pertanto in data successiva a quella in cui è stata pronunziata la sentenza impugnata.
3.1 Escluso, dunque, che l'estinzione del reato per prescrizione potesse essere dichiarata nel giudizio di merito, va rilevato che neppure può essere dichiarata d'ufficio in questa sede, ostandovi la inammissibilità del ricorso conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
3.2 La oramai consolidata e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte afferma, infatti, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez. Un. n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, rv 217266).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2015