Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
Il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna è inoppugnabile, salvo che nei casi di abnormità, nei quali è ricorribile per cassazione. (Fattispecie nella quale la Corte, non ricorrendo l'abnormità della revoca, ha affermato che il suddetto divieto, imposto dal principio di tassatività delle impugnazioni, impedisce di far valere presunti vizi della revoca anche in sede di impugnazione della sentenza emessa all'esito del giudizio conseguentemente incardinato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2008, n. 47373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47373 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 25/09/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1612
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 019776/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH LL, N. IL 27/02/1974;
avverso SENTENZA del 19/09/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. GOBBI Fabrizio, del Foro di Milano, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19 settembre 2007 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 20 novembre 2006 dal giudice monocratico del Tribunale della stessa città, affermativa della responsabilità di IP EL per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1 e 6 commesso dalla predetta imputata il 3 maggio
2001 per non avere costei adempiuto all'obbligo di fermarsi dopo avere cagionato, alla guida di un'autovettura Fiat 500, un incidente stradale nel quale avevano riportato lesioni personali i pedoni RI RI e BO AR.
La Corte territoriale ha disatteso, in primis, il motivo invocante la nullità della sentenza impugnata sull'assunto della mancata notificazione all'imputata del (conseguentemente revocato) decreto penale di condanna precedentemente emesso nei suoi confronti, avendo osservato che la IP aveva omesso di comunicare formalmente l'avvenuto mutamento del proprio domicilio, che ella aveva formalmente dichiarato essere quello di Milano, via Dolci n. 1 nel verbale di identificazione, il giorno del fatto (3 maggio 2001). Se era vero che l'imputata aveva fatto presente, in quella occasione, che dal 25 maggio si sarebbe trasferita in Comune di Bareggio (come riportato nella relazione della polizia municipale sull'incidente stradale de quo), non sussisteva tuttavia la dedotta nullità della sentenza impugnata come conseguente alla revoca del decreto penale cagionata dalla emersa impossibilità della notificazione del medesimo nel domicilio dichiarato in Milano, non sussistendo un "diritto" dell'imputata ad ottenere la emissione di un decreto penale di condanna.
I secondi giudici hanno poi affermato che la "fuga" posta in essere dalla IP alla guida della propria autovettura coinvolta nell'incidente era emersa dalla prova testimoniale, e che l'imputata aveva sostanzialmente ammesso di essersi resa conto dell'incidente de quo, consapevolezza del resto agevolmente desumibile sia dallo stato di choc della donna testimoniato dall'Agente che l'aveva raggiunta e fermata, sia dalla dinamica del sinistro, causativo di lesioni personali a due persone.
Il difensore di IP EL ha proposto tempestivo ricorso per cassazione deducendo i motivi che seguono:
1) Nullità per violazione dell'art. 460 c.p.p., comma 3 (norma che impone di notificare il decreto penale di condanna all'imputato) a seguito dell'omessa notificazione (in quanto indirizzata al domicilio "sbagliato" anziché a quello dichiarato lo stesso giorno del fatto, come da relazione pur successivamente trasmessa) e della conseguita revoca del decreto penale di condanna 26 giugno 2001; l'imputata aveva dato nell'immediatezza quella "formale" comunicazione dell'imminente mutamento del proprio domicilio che è stata erroneamente esclusa dal giudici di merito. Del pari erroneamente è stato altresì escluso - si afferma in ricorso - che da tale nullità potesse essere derivata una lesione del diritto di difesa: infatti la revoca del decreto, fondata sull'erroneo presupposto di irreperibilità, aveva precluso la possibilità dell'imputata di avvalersi dei "vantaggi" tipici del rito che le sarebbero derivati in caso di mancata presentazione di opposizione, sia sotto il profilo sanzionatorio a norma dell'art. 459 c.p.p., comma 2 (pena quantificata in decreto in mesi 1, giorni 10 di reclusione ed Euro 200.000 di multa, sostituita la pena detentiva a norma della art. 53 L. n. 689 del 1981, pena complessiva Euro 3.200,00, mentre con la sentenza era stata inflitta la pena di mesi 2 di reclusione) sia sotto quello della non condannabilità al pagamento delle spese processuali, sia, infine, con riguardo alla inefficacia del giudicato nei procedimenti civili ed amministrativi ed alla estinzione del reato stesso in caso di mancata commissione di reati della stessa indole nei cinque anni successivi.
2) Manifesta illogicità della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva costituita dalla testimonianza dell'Agente PO, dalla cui deposizione resa in primo grado erano stati estrapolati dal primo giudice soltanto alcuni passi, e non ne erano stati considerati altri, rilevanti ("lo ho avuto l'impressione che la signora effettivamente potesse non essersi accorta di nulla", "l'auto procedeva lentamente, non è che zigzagava o a forte velocità tentava di allontanarsi", "questa signora non ha dato l'idea di voler scappare", che erano stati evidenziati nell'atto di appello"). 3) Violazione dell'art. 189 C.d.S. e mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato;
affermare che la IP si fosse accorta della verificazione dell'incidente non equivale a sostenere (ed a provare) che ella ne avesse percepito la potenzialità lesiva;
donde carenza di motivazione sul dolo del reato di cui al citato art. 189 C.d.S., commi 1 e 6.
Nella odierna pubblica udienza il Procuratore Generale presso questa Corte ed il difensore hanno concluso chiedendo, rispettivamente, il rigetto e l'accoglimento del ricorso.
Osserva la Corte che il primo dei proposti motivi è infondato, considerato che:
a) il "prossimo trasferimento" dell'abitazione preannunciato dalla ricorrente non equivale ne' ad una revoca del domicilio dichiarato indicato nel verbale di identificazione come luogo di effettuazione delle notificazioni (Milano, via Dolci n. 1) ne' ad una formale dichiarazione di un nuovo e diverso domicilio, e pertanto l'imputata, una volta che si fosse effettivamente trasferita in Bareggio, via Matteotti n. 23, avrebbe dovuto procedere ad una nuova formale dichiarazione di domicilio esplicitando la propria volontà che gli atti del procedimento le fossero notificati al nuovo indirizzo fornito (la ritenuta necessità di una tale esplicitazione nel contesto di specie non configge con il principio della non indispensabilità dell'uso di formule sacramentali per dichiarare il proprio domicilio);
b) in ogni caso si è trattato del mero preannuncio di un trasferimento che necessitava, sia pur presente la indicazione della data nel quale esso sarebbe avvenuto, di una successiva conferma, posto che nel tempo intercorrente ben potevano mutare le circostanza che avevano indotto l'odierna ricorrente a ripromettersi di cambiare abitazione, mentre l'autorità giudiziaria deve basare l'adozione dei propri atti su dati certi e non meramente eventuali.
Devesi pertanto ritenere corretta la motivazione con la quale i giudici di merito hanno disatteso la censura di nullità del provvedimento di revoca del decreto penale emesso, nullità dalla quale l'appellante faceva discendere, prospettando un'avvenuta violazione del diritto di difesa cagionata da un preteso error in procedendo, la nullità della sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado.
Ritiene la Corte che a quanto sopra, decisivamente, rilevato debbano essere aggiunte ulteriori considerazioni.
È pacifico che, per il principio di tassatività delle impugnazioni, il provvedimento che dispone la revoca del decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 460 c.p.p. è inoppugnabile, non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di impugnazione, salvo che sia abnorme, nel qual caso esso è ricorribile per cassazione (Cass. sez. 1, 17.11.1998, n. 5646, P.M. in proc. Cimatti. Vedasi anche Cass. sez. 1, 26-1-1996, n. 543, P.M. in proc. Rossi ed altro, riguardante una fattispecie relativa a provvedimento di revoca di decreto penale di condanna, motivata, come nel caso qui in esame, dalla ritenuta impossibilità della sua notifica ai condannati).
È inoltre evidente che, a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale 13 novembre 2000, n. 254 - dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.p., comma 4 nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 c.p.p. - il provvedimento di revoca adottato nel caso di specie non potrebbe essere considerato abnorme (nel qual caso per proporre il ricorso per cassazione sarebbe stato necessario rispettare il termine di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a: vedasi, per tutte, Cass. sez. 5, 23-11-2005, n. 45951, P.M. in proc. Bardini), ma, al più (ammesso ma non concesso, per i rilievi sopra svolti) erroneamente adottato nel caso di specie. Tanto osservato, va però tenuto presente che la ricorrente IP non impugna il decreto ma la sentenza emessa dai secondi giudici, ed allora è necessario stabilire se ciò sia sufficiente ad eludere un "divieto" di impugnazione, se, cioè, sia consentito di superare il suddetto divieto impugnando gli atti nulli "a cascata" (art. 185 c.p.p., comma 1), ed a tale quesito questa Corte ritiene di dover dare risposta negativa, una volta considerato che il motivo posto a sostegno dell'impugnazione è pur sempre da individuare in un vizio che la legge non ritiene fondamentalmente censurabile, tanto da non prevederne l'impugnabilità.
Peraltro, anche ove si dovesse diversamente ritenere, non si potrebbe non rilevare che ciò che la ricorrente mira in concreto ad ottenere è sostanzialmente l'annullamento del provvedimento di revoca del decreto penale di condanna, anche se formalmente impugna la sentenza (che infatti, sarebbe nulla, a suo avviso, in quanto preceduta da un atto nullo quale la revoca del decreto); di conseguenza, poiché la valutazione circa l'interesse a proporre impugnazione va operata ex ante, con riferimento, cioè, al momento in cui viene adottato il provvedimento gravato, sarebbe innegabile il fatto che al momento della revoca del decreto era ben possibile che, instaurato il giudizio ordinario, l'imputata venisse assolta all'esito del medesimo (ed in effetti, ella lo è stata dal concorrente reato ascrittole di omessa ottemperanza all'obbligo di prestare assistenza alle persone rimaste ferite a seguito dell'incidente: art. 189 C.d.S., comma 7), ed appunto sotto questo profilo il Procuratore Generale di udienza ha affermato, nel concludere per il rigetto del ricorso, l'assenza in capo alla ricorrente di un preciso interesse alla impugnazione. Invero, ravvisato dalla ricorrente tale interesse "nella perdita di una facoltà, e quindi di un diritto difensivo spettantele una volta che il decreto penale era stato emesso e doveva esserle notificato", tuttavia all'atto di individuare quali fossero gli interessi asseritamente conculcati, la ricorrente si è limitata ad indicare la riduzione della pena richiedibile dal pubblico ministero a norma dell'art. 459 c.p.p., comma 2, la libertà dalle spese processuali e l'inefficacia della condanna per decreto penale, una volta passata in giudicato, in paralleli procedimenti amministrativi;
"vantaggi", questi, solo teorici in quanto conseguenti all'eventualità che l'imputata non avesse provveduto ad opporsi, ipotesi di ben modesta concretezza a tener conto del comportamento processuale successivo dell'imputata, mentre per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. I, 6-7-1993, n. 3204, P.G. in proc. Paccagnella;
Cass. sez. 4, 7-3-1995, n. 7120, Carlini ed altro), per ritenersi ammissibile, qualsiasi gravame deve tendere in concreto all'eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, poiché nell'ordinamento processuale non è prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica, mirando all'esattezza giuridica della decisione, non sufficiente di per sè ad integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale. Questa Corte deve aggiungere che l'individuazione dell'atto alla cui eliminazione il ricorrente è interessato deve essere fatta anche in collegamento con le possibili statuizioni del Giudice di legittimità, ed è evidente nel caso di specie che, ove questa Corte annullasse, accogliendo il motivo in commento, la sentenza gravata di ricorso (ed anche la sentenza resa dal primo giudice), dovrebbe necessariamente annullare anche il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna, sicché il decreto penale de quo "rivivrebbe" nonostante la non impugnabilità della sua disposta revoca.
Devesi, di più, rilevare che il ricorrente difensore, nel dedurre una pretesa nullità derivante da una denunciata violazione dell'art.460 c.p.p., comma 3, che prescrive l'obbligo di notificare il decreto penale di condanna dell'imputato, e nell'affermare che detta nullità si è risolta in una violazione del diritto di difesa, non riesce in realtà a mettere a fuoco il punto dell'effettiva violazione di una norma posta a garanzia della difesa e la cui trasgressione sia sanzionata da nullità, atteso che l'asserita violazione, così come dedotta, non sarebbe tale, ove mai sussistente, da dar luogo a nullità per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. In realtà il predetto ricorrente finisce con l'identificare il diritto di difesa violato sulla base dell'avvenuta irrogazione di una pena maggiore di quella comminata revocato con il decreto penale di condanna (e con effetti più vantaggiosi che sarebbero derivati in capo all'imputata nell'eventualità di una mancata opposizione al suddetto decreto, ove notificatole), ma è evidente che tutto ciò nulla ha che fare con il diritto di difesa, che ha avuto modo di espletarsi pienamente, nel contraddittorio delle parti, in tutti i gradi di giudizio.
Anzi, ove si sostenesse il contrario, si verrebbe in sostanza ad affermare, infondatamente, che nel diritto di difesa rientra il diritto a fruire di un rito (quale il procedimento per decreto) cui l'Accusa può discrezionalmente accedere o meno e che non è contraddistinto dal contraddittorio a differenza di quanto si da nel giudizio ordinario, cioè il contrario di ciò che la ragione e anche la Costituzione (art. 111 Cost. che consacra il "diritto a fruire" del rito ordinario") impongono, in definitiva sostenendosi, con la censura in esame, una lesione del diritto di difesa infondatamente ravvisata nell'adozione di un rito connotato dal contraddittorio processuale, all'esito del cui espletamento vi è stata assoluzione dell'imputata per uno dei reati ascrittile, a seguito della - infondatamente ritenuta erronea - revoca di un decreto penale di condanna per ambo i reati contestati.
È Infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla pretesa difettosa valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dall'Agente PO in ordine alla sussistenza della condotta contestata.
Tale doglianza è inaccoglibile per le ragioni che seguono. Nella motivazione del provvedimento adottato il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi in modo logico ed adeguato - così come avvenuto nella fattispecie - le ragioni che hanno determinato il proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. sez. 5, 21-5-1992, n. 8411, Chirico ed altri). Pertanto il provvedimento impugnato non contiene una patologia riconducibile al vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e, che, per la sua riconoscibilità, non richiede indagini di carattere extratestuale ove, come non si verifica nel caso di specie, detto provvedimento manifesti, di per sè, gravi vizi logici ed incolmabili carenze di congruità e di argomentazione riscontrabili alla lettura (vedansi, in tema di controllo sulla motivazione da parte della Corte di cassazione, Sez. Un. 31-5-2000, n. 12, Jakani, e Sez. Un. 24-9- 2003, 18, Petrella); nella specie i giudici di merito hanno affermato, non censurabilmente in questa sede di giudizio di legittimità in presenza di congrua motivazione, che l'imputata, la quale aveva proseguito la marcia (al riguardo osserva questa Corte che la condotta del reato cd. "di fuga" non richiede che il conducente responsabile del medesimo si dia, appunto, alla fuga a tutta velocità o tenendo una condotta di guida abnorme o particolarmente spericolata, bensì semplicemente che si allontani dal luogo dell'incidente pur essendosi reso conto della verificazione di un incidente stradale comunque ricollegabile al proprio comportamento alla guida) dopo l'urto inferto a due pedoni dal proprio autoveicolo, si era ben resa conto di quanto accaduto, sia in ragione dello stato di choc apprezzato dall'agente PO il quale l'aveva raggiunta, sia, soprattutto, in ragione della improbabilità in via logica del fatto che la IP non avesse avvertito l'impatto del proprio autoveicolo con due persone. Ma vi è di più: come si legge nella sentenza di primo grado, " L'imputata, esaminata in udienza, ha ammesso il coinvolgimento nel sinistro e anche di aver percepito che i due pedoni erano stati feriti poiché ha riferito di essersi accorta che si era formato un capannello di persone" Le impressioni, richiamate in ricorso, avute dal teste PO nel momento in cui egli ebbe a contattare la IP non possono palesemente assumere - ne' da sole ne' tanto meno in presenza di elementi tali da condurre ad un giudizio di segno opposto - la valenza di prova "decisiva" loro attribuita dalla parte ricorrente.
È infondato anche il terzo ed ultimo dei motivi posti a sostegno del ricorso, motivo con il quale vengono dedotte la erronea applicazione dell'art. 189 C.d.S., comma 6 e l'omessa motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie delittuosa in esame.
Se è vero, infatti, che il dolo del delitto in esame deve investire non solo l'evento dell'incidente, comunque ricollegabile al comportamento del conducente, ma anche il danno alle persone (Cass. sez. 4, 8-11-2006, n. 41962, Ferraioli;
sez. 4, 16-2-2000, n. 5164, Biscioni), devesi peraltro ritenere anche che, qualora (come affermato nel caso di specie dai giudici di merito) l'incidente in questione sia percepito dal conducente come riconducibile al proprio comportamento e come concretamente idoneo a produrre effetti lesivi sulle persone (il che indubbiamente si dava nella fattispecie concreta di esame, nella quale due pedoni erano stati urtati dall'autovettura condotta dall'imputata, ed avevano riportato, di conseguenza, lesioni personali, l'uno ad un piede e l'altro alla spalla) l'elemento psicologico ricorre quanto meno nella forma del dolo eventuale, testimoniato dal rifiuto del soggetto agente, per effetto del suo allontanamento, come oggetto della prova rappresentativa, di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento integrava il reato di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1 e 6, (vedansi, per la sufficienza di tale forma del dolo ad integrare l'elemento soggettivo del reato de quo Cass. sez. 4, 13-7-2007, n. 34314, Agostinone;
sez. 4, 10-4-2006, n. 21445, Marangoni;
sez. 4, 19-2-2003, n. 8103, Fanello). Va inoltre qui precisato che (vedasi Cass. sez. 4, 12-11-2002, n. 3982, Mancini) l'accertamento dell'elemento psicologico della fattispecie delittuosa in esame va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta di "fuga" e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, a prescindere dalla concreta verificazione del danno medesimo (nella specie comunque avvenuta;
l'imputata è stata assolta dal reato di cui al comma 7 del citato art. 189 perché è risultato che i feriti erano stati immediatamente soccorsi da numerose persone presenti), dovendosi riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro;
diversamente opinando, lo stesso precetto penale finirebbe col rimanere privo di reale contenuto, tranne i casi di macroscopica immediata evidenza di lesioni o di morte, con evidente elusione della ratio della norma, improntata alla ritenuta necessità di una immediata collaborazione dell'agente nell'accertamento dei fatti, o (in riferimento alla ipotesi di cui al comma 7) del suo prestare assistenza alle persone ferite. Anche se i giudici di merito non si sono certamente diffusi sul punto, peraltro laddove essi hanno dato conto, sia pur concisamente, delle ragioni per le quali si doveva ritenere che la conducente IP EL avesse sicuramente percepito la verificazione di un incidente di quel tipo si rinviene una sostanziale motivata affermazione di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in oggetto, che vale sia in ordine alla consapevolezza dell'avvenuto incidente riconnettibile alla sua condotta di guida sia alla percezione della idoneità di quell'incidente a cagionare lesioni personali, consapevolezza in presenza della quale la conducente si è allontanata dal luogo del sinistro, per essere poi raggiunta ad una distanza di 150 metri dal medesimo, alla guida dell'autovettura ferma in colonna in prossimità di una intersezione stradale semaforizzata;
pertanto non è fondata la censura di omessa motivazione sull'elemento soggettivo del reato del quale IP EL è stata ritenuta responsabile nei due gradi del giudizio di merito. Per le sin qui esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna della predetta IP al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta i ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008