Sentenza 22 aprile 2015
Massime • 1
La questione relativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è rilevabile nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., se non è stato possibile proporla in appello, ma la sua prospettazione non implica necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata dovendo invece la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti necessari per la configurabilità della causa di non punibilità, rilevando che l'omesso versamento all'Erario di una considerevole somma di denaro era incompatibile con un giudizio di particolare tenuità del fatto).
Commentari • 5
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È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …
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Quanto alla non punibilità del fatto di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), istituto di diritto penale sostanziale applicabile, ai sensi dell'art. 2 c.p., anche in sede di legittimità ove dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata ne ricorrano i presupposti (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693), occorre preliminarmente chiedersi se sia applicabile anche ai reati che, come nel caso di specie, prevedono specifiche soglie di punibilità, principio implicitamente affermato …
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Sommario: 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) 2. Il rilievo della condotta “susseguente al reato” 3. Ampliamento delle preclusioni oggettive 3.1 Inapplicabilità nei procedimenti per reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul 3.2 Inapplicabilità nei procedimenti per ulteriori reati di particolare allarme sociale 3.3 Inapplicabilità nei procedimenti per taluni reati militari 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) Nell'ambito dei generali obiettivi di deflazione processuale ed esecutiva perseguiti …
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L'art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. Alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. L'elevato rango del principio della applicazione della legge più favorevole se sopravvenuta impone la sua applicazione ex officio, anche in caso di ricorso inammissibile,. ciò per il diritto dell'imputato, desumibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2015, n. 21474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21474 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 22/04/2015
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 2119
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 52241/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON UD, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 31/03/2014 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
udito il P.M.,in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SPINACI Sante, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Arcioni Massimiliano, che ha concluso, chiedendo l'accoglimento di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 31/03/2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, emessa in data 2/2/2012, con la quale ON UD, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter (capo 1) e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, (capo 2), unificati sotto il vincolo della continuazione, concedeva la circostanza attenuante di cui all'art. 13 D.Lgs. cit. in relazione al capo 1), rideterminando la pena in mesi 4 e giorni 10 di reclusione e confermando nel resto (compreso il beneficio della sospensione e della non menzione). La Corte territoriale, dopo aver richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, riteneva destituiti di fondamento i motivi di appello proposti dall'imputato.
Innanzitutto, sulla base della pressoché uniforme giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi irrilevante lo stato di insolvenza ai fini della responsabilità penale. Trattandosi di reati puniti a titolo di dolo generico, il prevenuto non poteva accampare la crisi di liquidità al momento del versamento, non avendo provveduto ad accantonare le somme da versare.
Ed il ON era stato amministratore della società fin dal momento della sua costituzione.
Era poi irrilevante il mancato incasso dell'iva, nascendo il debito verso l'Erario al momento dell'emissione della fattura. Poteva, però, essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, in relazione soltanto al capo 1), essendo stato l'importo a debito interamente versato. In ordine, invece, al reato di cui al capo 2), si era provveduto solo alla rateizzazione.
2. Ricorre per cassazione ON UD, a mezzo del difensore. Dopo una premessa in fatto, denuncia l'erronea applicazione degli artt. 42 e 43 c.p., in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata sembra che il fatto contestato venga inquadrato come una fattispecie colposa. Perché sia configurabile il reato è necessario, invece, che l'omesso versamento sia frutto di una scelta deliberata e consapevole.
Per l'anno di imposta 2005 la norma incriminatrice era stata introdotta nell'ordinamento con la L. 4 agosto 2006, per cui risultavano compressi i tempi necessari all'accantonamento. Peraltro, in relazione a tale anno, si era provveduto ad estinguere per intero il debito tributario, mentre in relazione all'anno successivo era in corso la rateizzazione.
Dalla documentazione prodotta (in particolare dai bilanci) emergevano le perdite economiche della società in relazione agli anni 2005 e 2006. Non vi era quindi alcuna dolosa omissione del versamento all'Erario.
La motivazione della sentenza è contraddittoria, assimilando la disciplina delle ritenute certificate e quella relativa al versamento dell'iva. Soltanto in relazione alle prime l'importo dovuto viene trattenuto dal sostituto di imposta, mentre, nel caso dell'iva, pur nascendo l'obbligazione tributaria ai momento della emissione della fattura, la riscossione è, nella prassi, successiva. E dalla documentazione prodotta - voce di bilancio "crediti commerciali verso clienti"- risulta che le fatture emesse negli anni di imposta non erano state riscosse al momento della scadenza.
Se la Corte territoriale avesse preso in esame siffatta documentazione, non avrebbe affermato che le somme si trovavano nella disponibilità del ricorrente.
Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13. La Corte territoriale ha limitato la concessione dell'attenuante soltanto in relazione al capo 1), senza tener conto che la norma consente la riduzione di pena anche quando il pagamento avvenga attraverso il ricorso a procedure conciliative speciali. Ed il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto la rateizzazione a norma del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, provvedendo a prestare idonea garanzia per il pagamento.
Inoltre è pacifico il carattere novativo della rateizzazione di un debito tributario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso riguardano soltanto il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, ascritto al capo 1), in ordine al quale si deduce la violazione, da parte della Corte territoriale, degli artt. 42 e 43 c.p. ed il vizio di motivazione (pag. 4 e ss. ricorso).
Tale reato, però, è prescritto. Il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 (tenuto conto anche della interruzione ex art. 160 c.p.) è infatti maturato alla data del 27/06/2014, risultando contestato l'omesso versamento dell'iva, per il periodo di imposta 2005, entro la data del 27/12/2006.
Va dichiarata, pertanto, la prescrizione, anche se maturata successivamente alla sentenza impugnata (emessa il 31/3/2014), non essendo il ricorso manifestamente infondato.
Non può, invece, trovare applicazione il disposto di cui all'art. 129 cpv. c.p.. Le Sezioni unite, con la sentenza n. 35490 del 28/5/2009 hanno riaffermato che "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento". Le sezioni unite hanno ribadito, altresì, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, ne' vizi di motivazione, ne' nullità di ordine generale (cfr. sent. n. 35490/2009 cit.). Non solo dagli atti non risulta "ictu oculi" l'insussistenza della penale responsabilità dell'imputato, ma, secondo la stessa prospettazione difensiva, si imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale esaminato la documentazione prodotta, pur avendo ritenuto che all'imputato fosse addebitabile il mancato accantonamento e quindi l'accettazione del rischio di una impossibilità di pagamento alla scadenza del debito verso l'Erario.
Ma un annullamento con rinvio sul punto è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 1. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente lamenta la mancata concessione, in relazione al reato di cui al capo 2), della circostanza attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, nonostante fosse stato concordato un piano di rateizzazione.
La giurisprudenza di questa Corte si è, anche di recente, più volte pronunciata sul punto, escludendo la configurabilità di siffatta attenuante speciale in caso di rateizzazione, dal momento che il riconoscimento del beneficio è subordinato all'integrale ed effettiva estinzione dell'obbligazione tributaria (cfr. Cass. sez. 3^ n. 37748 del 16/7/2014, Rv. 260189). È sufficiente richiamare sul punto la motivazione della sentenza sopra indicata, in cui si afferma: "Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, introducendo una ipotesi di circostanza attenuante, prevede che le pene previste per i delitti di cui allo stesso decreto siano diminuite fino ad un terzo laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari siano estinti mediante pagamento. Ciò posto, è anzitutto la stessa conformazione letterale della norma, laddove si richiede appunto la estinzione del debito, a far ritenere che presupposto necessario del trattamento sanzionatorio più favorevole sia l'integrale pagamento di quanto dovuto all'Erario, non essendo dunque sufficiente la mera ammissione al provvedimento di rateazione intervenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Del resto, anche sotto il profilo della ratio della norma, la condotta meritevole del trattamento premiale è solo quella effettivamente idonea ad apportare un beneficio in termini patrimoniali all'Amministrazione, essendo invece non significativo sotto tale profilo il mero provvedimento di ammissione alla rateazione posto che l'interessato, una volta ammesso alla rateazione, ben potrebbe restare inadempiente rispetto al pagamento della singole rate. Deve quindi ribadirsi l'assunto per cui l'attenuante speciale del pagamento del debito tributario, prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13, non è applicabile in caso di rateizzazione del debito di imposta già iscritto a ruolo e indicato nella cartella di pagamento, atteso che il riconoscimento del beneficio è subordinato all'integrale ed effettiva estinzione dell'obbligazione tributaria (Sez. 3^, n. 5681/ 14 del 27/11/2013, Crocco, Rv. 258691). Nè appare prospettabile alcuna disparità di trattamento rispetto al pagamento che avvenga a seguito delle procedure conciliative o di adesione, posto che, anche in tali casi, presupposto della applicabilità della circostanza attenuante è l'intervenuta integrale estinzione del debito d'imposta (cfr., Sez. 3^, n. 176/13 del 05/07/2012, Zorzi, Rv. 254146; Sez. 3^, n. 30580 del 13/05/2004, Pisciotta, Rv. 229355).
3. Quanto alla richiesta, avanzata in udienza, di applicazione dell'art. 131 bis c.p., rileva il Collegio che, anche a voler ritenere proponibile nel giudizio di legittimità la questione della particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 609 c.p.p., comma 2 (non potendo essa essere stata proposta in appello), il Giudice di legittimità non può certo limitarsi ad un indiscriminato annullamento della sentenza con rinvio al Giudice di merito, ma deve rigettare la richiesta quando non ricorrano le condizioni per l'applicabilità del nuovo istituto.
E, nel caso di specie, i Giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato per aver omesso di versare all'Erario le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti per un ammontare complessivo di Euro 151.800,00. E, allo stato della legislazione vigente, l'omesso versamento di tale considerevole somma, palesemente, non può ritenersi un fatto di "particolare tenuità ".
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 1) perché estinto per prescrizione, con eliminazione (senza necessità di rinvio) della pena per esso inflitta, di giorni dieci di reclusione (cfr. sent. app.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni 10 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2015