Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
È abnorme il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato in ragione dell'impossibilità di stabilire se la sua notificazione sia stata eseguita, atteso che l'attribuzione al giudice del potere di revoca del decreto consegue esclusivamente all'avvenuto accertamento dell'irreperibilità dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2008, n. 27555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27555 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 05/06/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1280
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 005830/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di RIMINI;
nei confronti di:
1) OL LO N. IL 29/09/1985;
avverso ORDINANZA del 21/01/2008 GIP TRIBUNALE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO LO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. La Corte:
OSSERVA
1) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha proposto ricorso avverso il provvedimento 21 gennaio 2008 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che - richiesto dell'emissione di decreto penale nei confronti di OL LO nei cui confronti si era proceduto per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) - ha revocato il decreto penale emesso e ha restituito gli atti al richiedente perché l'ufficiale giudiziario, malgrado il tempo trascorso e i solleciti della cancelleria, non aveva "trasmesso all'ufficio la prova dell'avvenuta consegna del provvedimento all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto".
A fondamento del ricorso si deduce che erroneamente il Gip avrebbe revocato il decreto penale pur non essendo stata accertata l'irreperibilità dell'imputato e si precisa che il provvedimento avrebbe provocato una regressione del procedimento in un caso non consentito dalla legge.
2) Il primo problema da esaminare è quello relativo alla ammissibilità dell'impugnazione proposta.
Il provvedimento in questione non è infatti, in astratto, impugnabile e può divenirlo solo se viene considerato abnorme. Le sezioni unite di questa Corte hanno in più occasioni ribadito (v. sentenze 24 novembre 1999 n. 26, Magnani, rv. 215094; 20 dicembre 1997 n. 17, Di Battista, rv. 209603) che si caratterizza per abnormità non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste.
Si è aggiunto, in queste decisioni, che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale (quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo). E la recente decisione delle sezioni unite 20 dicembre 2007 n. 5307, Battistella, rv. 238240, ha ulteriormente ribadito che ha caratteristiche di abnormità il provvedimento che provochi un' indebita regressione ad una fase precedente in un caso non previsto.
3) Il ricorso proposto è fondato dovendosi ritenere l'abnormità del provvedimento impugnato.
L'art. 460 c.p.p., comma 4 consente infatti al giudice di revocare il decreto penale solo quando ne risulti impossibile la notificazione per irreperibilità dell'imputato.
Nel caso in esame è il giudice stesso a riferire che non è stato possibile accertare se la notificazione sia stata eseguita e tanto meno è stato accertato lo stato di irreperibilità. Non poteva dunque il giudice revocare il decreto penale e disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero determinando in questo modo un'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
4) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Rimini.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Rimini. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008