Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
Non è abnorme e non è dunque impugnabile il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato sul presupposto, rivelatosi erroneo, dell'irreperibilità dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Revoca decreto penale di condanna: quando è abnorme?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2013, n. 16786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16786 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
1 6 7 86 / 1 3 86 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 533 Composta da UP - 28/02/2013 Alfredo Teresi - Presidente - R.G.N. 29628/2012 Aldo Fiale Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA Chiara Graziosi Relatore - Gastone Andreazza 12 APR 2013 IL D IL CANCELLIERE A M E R P ha pronunciato la seguente Luana Mariani E T R O C SENTENZA sul ricorso proposto da: RE Friedrich, n. in Germania il 19/09/1955; avverso il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna del Gip presso il Tribunale di Milano in data 19/07/2011; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. RE ED ha proposto ricorso nei confronti del provvedimento con cui il Gip presso il Tribunale di Milano ha disposto la revoca del decreto penale di condanna del 20/12/2010 emesso nei propri confronti per il reato di omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di imposta, di ritenute. Premesso che la revoca è stata determinata, stando al provvedimento impugnato, dalla affermata impossibilità di notificazione del decreto penale al domicilio / luogo di residenza di Settala, via Verdi 12 (la notifica stata restituita con la dicitura "trasferito"), rileva il ricorrente che da alcune interrogazioni effettuate presso l'Agenzia delle Entrate, e presenti nel fascicolo, risultava che già alla data del 25/02/2010 lo stesso si era trasferito in Settala, via Galileo Galilei 2. Deduce pertanto, non essendo intervenuta (se non, successivamente, il 25/10/2011 a seguito dell'emissione di decreto di citazione a giudizio) alcuna elezione di domicilio, la intervenuta violazione dell'art. 157 c.p., non essendo state effettuate, a seguito del mancato rinvenimento dell'imputato nel luogo di abitazione, le indagini di legge. Di qui, l'abnormità del provvedimento di revoca impugnato. Con successiva memoria il ricorrente si è ancora lamentato della mancata effettuazione delle ricerche in sede di notificazione del decreto penale che avrebbero potuto condurre a verificare agevolmente che alla data di detta notificazione egli non solo non era irreperibile ma nemmeno irrintracciabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile. Premesso che appare sussistere l'interesse del ricorrente alla impugnazione del provvedimento di revoca del decreto penale, in relazione alla impossibilità, che detta revoca comporta, di esercitare l'opzione tra acquiescenza al decreto penale, da una parte, e opposizione allo stesso, dall'altra, va anzitutto ricordato che è pacifico che, per il principio di tassatività delle impugnazioni, il provvedimento che dispone la revoca del decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 460 c.p.p. è inoppugnabile, non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di impugnazione, salvo che esso sia abnorme, nel qual caso è ricorribile per cassazione (tra le altre, Sez. 4, n. 47373 del 25/09/2008, Schirripa, Rv. 242764; Sez.1, n. 5646 del 17/11/1998, P.M. in proc. Cimatti, Rv. 212092). In particolare, questa Corte ha affermato che l'abnormità del provvedimento di revoca ricorre laddove lo stesso sia stato adottato al di fuori del caso in cui sia Impossibile la notificazione per irreperibilità (si vedano, tra le altre, Sez. 4, n. 27555 del 05/06/2008, P.M. in proc. Cirasola, Rv.240738; Sez. 3, n. 6458 del 14/12/2007, P.M. in proc. Piacentini, Rv. 239049), dovendo peraltro, per irreperibilità, nel senso in cui tale concetto è impiegato dall'art. 460 c.p.p., intendersi la generale non rintracciabilità del destinatario tale da impedire, comunque, la notificazione del provvedimento, non presupponendosi necessariamente l'adozione della formale procedura dichiarativa di cui all'art. 159 c.p.p. (in tal senso Sez. 3, n. 7022 del 12/01/2012, Biesuz, Rv. 251983). Non può invece considerarsi abnorme la revoca allorquando l'impossibilità di 2 notificazione sia frutto di un'errata considerazione dei presupposti di fatto della stessa, venendo comunque sempre, la revoca, fondata, in tal caso, e sia pure erroneamente, su una irreperibilità del destinatario nel senso generale predetto. Ora, nella specie, appare ricorrere proprio tale ultima situazione posto che la revoca del decreto è stata, dal Gip motivata, in effetti, con l'impossibilità di procedere a notificare lo stesso all'imputato senza considerare che dal luogo di abitazione ove la notifica era stata tentata l'imputato si era già precedenza trasferito verso altro indirizzo. Ne consegue come, costituendo il provvedimento del g.i.p. esplicazione di uno specifico potere riconosciutogli dalla legge, sia pure malamente esercitato, lo stesso non può qualificarsi, per quanto già detto, come abnorme, ma, al più, come illegittimo, restando dunque, lo stesso, per le ragioni di principio esposte in premessa, inoppugnabile (cfr. sez. 1, n. 543 del 26 gennaio 1996, P.M. in proc. Rossi ed altro, Rv. 204026 in fattispecie relativa a provvedimento di revoca di decreto penale di condanna, motivata dall'impossibilità della sua notifica ai condannati per irreperibilità degli stessi, del quale il P.M. aveva lamentato, con il ricorso per cassazione, l'abnormità, sul rilievo che i condannati erano elettivamente domiciliati presso i genitori e pertanto non irreperibili;
nel medesimo senso, anche Sez.5, n. 3790 del 07/07/2000, P.M. in proc. Romeo e altro, Rv. 216777; Sez. 5, n. 8463 del 24/01/2005, P.M. in proc. Singh, Rv. 230884).
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013 Il Consiglieresigliere est. Il Presidente Gastone Andreazza Alfredo Teresh er 3