Sentenza 16 settembre 2015
Massime • 1
L'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio, ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., ed applicare direttamente, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., la causa di non punibilità, ogniqualvolta risulti palese, dalla sentenza impugnata la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi formali della stessa, e un apprezzamento del giudice di merito che consenta di ritenere coerente la conclusione che il caso di specie debba essere ricondotto alla previsione di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Sommario: 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) 2. Il rilievo della condotta “susseguente al reato” 3. Ampliamento delle preclusioni oggettive 3.1 Inapplicabilità nei procedimenti per reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul 3.2 Inapplicabilità nei procedimenti per ulteriori reati di particolare allarme sociale 3.3 Inapplicabilità nei procedimenti per taluni reati militari 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) Nell'ambito dei generali obiettivi di deflazione processuale ed esecutiva perseguiti …
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L'art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. Alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. L'elevato rango del principio della applicazione della legge più favorevole se sopravvenuta impone la sua applicazione ex officio, anche in caso di ricorso inammissibile,. ciò per il diritto dell'imputato, desumibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2015, n. 45073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45073 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2015 |
Testo completo
45 07 3/ 15 4507 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1144 NICOLA MILO Dott. - Rel. Consigliere - CARLO CITTERIO Dott. - Consigliere - N. 53149/2014 REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO Dott. - Consigliere - GAETANO DE AMICIS Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA HE N. IL 06/01/1948 : avverso la sentenza n. 3942/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 14/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO che ha concluso per l'inammmssibilităP. Gaeta Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Udito, per la parte civile, l'Avv : Udit i difensor Avv. 53149/14 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che in data 14.3.2014 confermava la sua condanna per evasione (fatto del 22.4.12), ricorre per cassazione l'imputato HE RA a mezzo del difensore, enunciando motivo di illogicità della motivazione per la non adeguata valutazione della peculiare circostanza in cui il ricorrente era uscito dalla propria abitazione.
2. Con memoria pervenuta il 23.6.15 il difensore ha chiesto di applicare nella fattispecie la disciplina introdotta dall'art. 131-bis c.p., argomentando la sussistenza dei corrispondenti presupposti: l'imputato, già autorizzato ad allontanarsi da casa tutti i giorni per quattro ore (due la mattina e due il pomeriggio), era stato trovato ad una trentina di metri dall'abitazione, in ciabatte e pigiama ('abiti da casa' riferiscono i carabinieri, precisa la Corte distrettuale) mentre faceva espletare al cane i bisogni fisiologici (il cane sarebbe stato sottoposto tre giorni prima ad intervento chirurgico, l'ascensore di casa era non funzionante come accertato dalla polizia giudiziaria, per caratteristiche fisiche-fisiologiche la moglie non sarebbe stata nelle condizioni di sollevare il cane nel caso di necessità). Quindi: il titolo del reato e la pena edittale non erano ostativi, certamente il fatto si caratterizzava per modesta offensività. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Il motivo originario è inammissibile perché, osservato che la mera illogicità non rientra tra i casi di cui alla lettera E dell'art. 606.1 c.p.p., è diverso da quelli consentiti, prospettando - a fronte di un duplice conforme specifico 1 apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell'art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si - risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
5. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è infondata, nei termini che seguono. 53149/14 RG 2 5.1 L'art. 131-bis cod. pen. ha introdotto una nuova causa di esclusione soggettiva della punibilità (considerando che ai presupposti oggettivi - entità della pena edittale e offesa di particolare tenuità si aggiungono quelli - soggettivi del comportamento non abituale e dell'intensità del dolo o della colpa). La causa di non punibilità è idonea a determinare l'assoluzione (art. 530, comma 1, cod. proc. pen.). Da qui l'applicabilità della stessa ai processi in corso in ragione dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (Sez.6, sent. 17065/12). L'applicazione della legge posteriore 'sostanziale' più favorevole può avvenire anche nel giudizio di cassazione (artt. 609, comma 2; 619, comma 3; 620, lett. L, cod. proc. pen.): quanto alla specifica fattispecie dell'art. 131-bis si vedano tra le altre Sez. 3 sent. 15449/15; Sez.4 sent. 22381/15; Sez.3 sent. 21474/15; Sez.3 sent. 24358/15. Le perplessità manifestate da autorevole dottrina sulla riconducibilità dell'intervento della Corte di legittimità, per questo peculiare caso di sopravvenuta normativa più favorevole, alla disciplina dell'art. 129 cod. proc. pen. (perché tale articolo non richiama esplicitamente anche la causa di non punibilità) sono nel nostro caso (in cui vi è stata richiesta specifica della parte) non rilevanti e comunque non decisive, posto che il capoverso dell'art. 609 cod. proc. pen. fa espresso riferimento (alternativo all'intervento d'ufficio) alle "questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello", delle quali è in realtà esempio significativo proprio il mutamento in senso favorevole del quadro normativo pertinente al processo (Sez. 3, sent. 15449/15, paragr.9).
5.2 Il legislatore non ha inteso disporre una disciplina transitoria per l'applicazione della nuova norma ai procedimenti in corso, in particolare quelli pendenti nella peculiare fase di legittimità. E' tuttavia possibile ricostruire i limiti entro i quali il nuovo istituto può trovare applicazione davanti alla Corte di cassazione, muovendo dai principi generali che caratterizzano il giudizio di legittimità. Va innanzitutto esclusa la compatibilità col sistema processuale di un "annullamento con mere finalità esplorative" (Sez. Unite sent. 25887/03, Giordano e altri). La disciplina dell'annullamento, con e senza rinvio (artt. 620 624 cod. proc. pen.), presuppone infatti l'individuazione di 'vizi' specifici del provvedimento impugnato: una situazione, quindi, che allo stato sarebbe, per ragioni specifiche pertinenti il caso concreto, idonea a condurre anche a decisione di diverso contenuto. Ciò vale anche per la fattispecie della sopravvenuta norma più favorevole: anche tale novità rileva in tanto in quanto, ༨ 3 53149/14 RG allo stato degli atti e in relazione alle peculiarità del caso quali delineatesi nei precedenti gradi di merito del processo (attraverso l'imputazione, le sentenze e gli atti di impugnazione), risulti potenzialmente effettivamente pertinente, perché congrua ad una possibile diversa decisione. Ciò comporta escludere la necessità di un annullamento con rinvio generalizzato delle sentenze deliberate in procedimenti già pendenti davanti a questa Corte al momento della sopravvenuta disciplina dell'art. 131-bis cod. pen., quando sia in questa stessa fase di legittimità proposto il motivo nuovo, o la richiesta comunque, dell'applicabilità di tale più favorevole normativa.
5.3 Le soluzioni quindi uniche ipotizzabili, sul piano sistematico, sono quelle: dell'annullamento con rinvio (in ragione delle peculiarità del caso) limitato al nuovo esame del giudice del merito, che ha pronunciato il provvedimento impugnato, avente per oggetto solo l'applicazione della nuova causa di non punibilità; dell'annullamento senza rinvio in seguito alla diretta sua applicazione da parte della Corte di legittimità; dell'inammissibilità o del rigetto del motivo (nel primo caso quando sia evidente la mancanza di uno dei presupposti di applicazione: si pensi al limite edittale di pena incompatibile con quello previsto dall'art. 131-bis cod. pen. o all'esistenza di un presupposto soggettivo ostativo;
nel secondo caso quando le deduzioni relative al caso concreto risultino infondate alla luce dello specifico contenuto della sentenza impugnata). Condivisi i rilievi dell'Ufficio del Massimario sulla diversità dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. rispetto a quello ex art. 34 d. lgs. n. 274/2000 (per la natura sostanziale del primo e quella processuale del secondo) e, quindi, la non pertinenza al caso del precedente Sez.5 sent. 25063/02, osserva la Corte che non vi è infatti ragione, anche solo sistematica, per escludere la diretta applicazione della causa di non punibilità nel giudizio di legittimità, in applicazione dei poteri che l'art. 620, lett.L), cod. proc. pen. le riconosce (e quindi con annullamento senza rinvio), ogniqualvolta già dalla sentenza impugnata risultino palesi la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi formali e un apprezzamento del giudice del merito coerente alla conclusione logica che il caso di specie vada sussunto nella particolare tenuità del fatto. Si pensi, per questo secondo aspetto, al caso emblematico in cui le sentenze di merito, da leggere anche alla luce dell'atto d'appello, diano conto di un imputato incensurato e che abbia commesso il reato occasionalmente e con condotta di durata temporale contenutissima, di un danno esiguo eventualmente 9 53149/14 RG 4 pure risarcito, di una pena irrogata nel minimo ed eventualmente nella specie più favorevole, con concorso di attenuanti generiche e con benefici argomentati sulla sussistenza della prognosi più favorevole. Restituire gli atti al giudice del merito (previo annullamento con rinvio) per chiedere se questo contesto configuri o meno anche un'ipotesi di particolare tenuità del fatto appare soluzione in rito non solo disapplicante il richiamato art. 620 lett. L, non solo contrastante con i principi costituzionali della ragionevole durata del processo e della sua economia ed efficienza, ma a ben vedere anche intrinsecamente contraddittorio perché non si vede come potrebbe una motivazione del giudice del merito che negasse la sussistenza, in un tal genere di fattispecie, della causa di non punibilità essere sostenuta da una motivazione non apparente, non contraddittoria o non manifestamente illogica.
6. Nel nostro caso risulta dall'imputazione dalle due sentenze di merito che: a RA è stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale;
il Giudice del primo grado non ha escluso la recidiva, ponendola in equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche;
il Giudice d'appello ha confermato l'applicazione della recidiva argomentando (p. 5) di gravi precedenti riportati dall'imputato ed evidenziando che uno era anche un precedente specifico (quindi della medesima indole), in materia di evasione. La memoria con cui il difensore argomenta l'applicazione dell'art. 131-bis glissa completamente sui precedenti penali dell'imputato. Gli stessi invece vanno considerati all'evidenza ostativi (il che assorbe ogni altro rilievo), costituendo presupposto di comportamento abituale di violazione della legge penale, anche della stessa indole, rispetto al quale la modestia del singolo episodio non ha rilievo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16.9.2015 Il consigliere estensore Il presidente Nicola Milo Carlo Citterio Lik DEPOSITATO IN CANCELLERIA, 10 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E Piera Esposito R P L A C N A