Sentenza 17 aprile 2015
Massime • 1
La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).
Commentari • 4
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È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …
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Quanto alla non punibilità del fatto di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), istituto di diritto penale sostanziale applicabile, ai sensi dell'art. 2 c.p., anche in sede di legittimità ove dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata ne ricorrano i presupposti (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693), occorre preliminarmente chiedersi se sia applicabile anche ai reati che, come nel caso di specie, prevedono specifiche soglie di punibilità, principio implicitamente affermato …
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L'art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. Alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. L'elevato rango del principio della applicazione della legge più favorevole se sopravvenuta impone la sua applicazione ex officio, anche in caso di ricorso inammissibile,. ciò per il diritto dell'imputato, desumibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2015, n. 22381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22381 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 17/04/2015
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco MA - Consigliere - N. 885
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 55725/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AR N. IL 20/08/1955;
avverso la sentenza n. 4957/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 10/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Toniolo Stefano del foro di Milano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
RI MA ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente riformando in melius quella di primo grado (concessione dell'attenuante del risarcimento del danno e rideterminazione della pena avendo riguardo a quella stabilita nell'art. 590 c.p., comma 1), lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., commesso in violazione della normativa antinfortunistica (in danno del lavoratore BE Valerio, in data 10.3.2009). Per l'effetto, il RI era stato condannato alla pena di 140,00 Euro di multa, partendo dalla pena base di Euro 300,00 di multa, poi ridotta per effetto delle generiche e della riconosciuta attenuante del risarcimento del danno.
La Corte di merito, ripercorrendo gli argomenti già sviluppati in primo grado, individuava i profili di colpa del RI, quale datore di lavoro (legale rappresentante della società da cui dipendeva l'infortunato), per avere omesso di fornire al lavoratore, impegnato in un'operazione di taglio di arbusti, i necessari mezzi di protezione previsti per l'uso di motoseghe;
in particolare, non avendo fornito, rispetto al taglio di arbusti "a terra" pantaloni anti-taglio con copertura non solo anteriore ma a 360 gradi;
ciò a fronte di una dotazione di pantaloni coprenti solo a 180 gradi utilizzabili per il taglio di arbusti a parete, in situazioni in cui si era ritenuto di contemperare le esigenze di protezione con quelle della mobilità. In ogni caso il lavoratore infortunatosi non aveva indossato alcun presidio, sicché, durante il taglio dell'arbusto "a terra" era stato colpito al polpaccio di rimbalzo da una parte metallica dell'apparecchio, in una zona che neppure sarebbe stata coperta dai pantaloni con copertura a 180 gradi.
Di qui l'addebito di colpa.
Con il ricorso si sostiene in primo luogo che la Corte di merito non si sarebbe soffermata adeguatamente sul nesso causale. Si sostiene ancora la pertinenza dei dispositivi di protezione assegnati ai lavoratori (pantaloni con copertura a 180 gradi), che si afferma essere stati scelti a seguito di una "sorta di sondaggio" tra i lavoratori. In proposito si argomenta che neppure l'organo di vigilanza avrebbe impartito alcuna prescrizione.
Si deduce l'imprevedibilità dell'evento, in ragione del fatto che il taglio "da terra" era comunque attività sporadica, mentre l'attività principale era quella del taglio in quota. L'imprevedibilità si argomenta anche sostenendo che l'arbusto oggetto del taglio doveva cadere nel bosco, mentre appunto imprevedibilmente era caduto sulla carreggiata.
Si prospetta comunque l'esonero da responsabilità in ragione del comportamento negligente del lavoratore, che aveva omesso di dotarsi dei mezzi di protezione.
La pena,infine, pur ridotta, era stata determinata partendo da una misura prossima al massimo edittale, senza adeguata motivazione. All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha richiesto escludersi la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., introdotto dal D.Lgs. n. 28 del 2015 in quanto ius superveniens.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
A fronte di una duplice statuizione di condanna (la riforma ha riguardato solo il trattamento sanzionatorio) si articolano doglianze essenzialmente di merito in ordine all'apprezzamento del compendio probatorio, prospettando censure in diritto del tutto insussistenti. La Corte territoriale ha ampiamente spiegato il confermato giudizio di responsabilità, anche confortando il necessario giudizio positivo sul nesso eziologico, spiegato comunque attraverso l'apprezzamento delle lesioni, come verificatesi, e l'omissione colpevole in punto di dotazione dei pantaloni protettivi. Il giudice si è anzi puntualmente soffermato sul fatto che solo i pantaloni con copertura a 360 gradi avrebbero protetto adeguatamente e evitato l'infortunio. Questo si sarebbe verificato finanche fossero stati indossati i pantaloni con copertura a 180 gradi, scelti - secondo la difesa- a seguito di sondaggio tra i lavoratori.
È evidente allora l'inconferenza giustificativa di un giudizio di idoneità del mezzo di protezione siccome rimesso alla scelta volontaria dei lavoratori. È il datore di lavoro obbligato a prescegliere i mezzi più sicuri, senza deroghe ne' deleghe, tantomeno in favore dei soggetti che vanno tutelati. Certamente non ragionevolmente prospettabile è il tema dell'imprevedibilità dell'evento, rispetto ad un'attività (il taglio da terra) che non è altro che una delle modalità possibili di effettuazione del lavoro di che trattasi, anche ad ammettere che possa considerarsi quantitativamente prevalente l'attività di taglio in parete.
In tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione ex ante in capo all'agente dell'evento dannoso concretamente realizzatosi (Sezione 4, 17 aprile 2013, Commissario straordinario ASL Salerno ed altri).
Ciò significa che qui non può certo discutersi di imprevedibilità, rispetto ad una modalità di condotta lavorativa perfettamente coerente con quella principale, pur se voglia ammettersene la residuante (ma certo non l'eccezionalità).
In questa ottica, è argomento inconferente quello difensivo basato sulla pretesa convinzione che l'arbusto sarebbe dovuto cadere nel bosco. Anche perché in ogni caso, anche in quel contesto, a ben vedere, il taglio sarebbe stato effettuato da terra, come nel caso di interessa, con i rischi del tutto identici.
Inaccoglibile la doglianza sulla pretesa negligenza del lavoratore. Basta ricordare, con riflessi qui di immediato rilievo, che, in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (art. 41 c.p., comma 2), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (ciò che qui è indiscutibile, per quanto detto sull'omessa fornitura dei mezzi di protezione) (cfr. Sezione 4, 25 marzo 2011, D'Acquisto). Con l'ulteriore rilievo che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento imprudente del lavoratore infortunato realizzato nello svolgimento delle proprie mansioni e utilizzando gli strumenti di lavoro (ciò che qui è primenti non revocabile in dubbio) (Sezione feriale, 12 agosto 2010, Mazzei ed altri). Incensurabile è anche il trattamento sanzionatorio, a fronte del resto di doglianza asseriva e generica: anche in questa sede non sono spiegati i motivi per cui il giudice avrebbe dovuto partire da una pena più bassa, dopo avere anzi riformulato in melius il trattamento sanzionatorio.
Vale ricordare che, in tema di determinazione della misura della pena, la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all'efficacia ed alla completezza degli argomenti svolti in sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio sotto il duplice profilo della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso, come manifestazione del convincimento del giudice di merito. In questa prospettiva, la relativa motivazione può essere anche sintetica, quando le necessarie argomentazioni siano già state adeguatamente svolte dal giudice nell'esame di altri punti (Sezione 6, 9 febbraio 2010, Protasi). Nella specie, non possono trovare ingresso doglianze rispetto ad una pena infine determinata in modo estremamente contenuto, con attenta considerazione da parte del giudice delle circostanze applicabili e delle relative riduzioni.
La richiesta afferente l'applicabilità del novum normativo di cui all'art. 131 bis c.p. non può trovare accoglimento. In proposito, valgono qui i principi già di recente espressi da questa Corte, secondo i quali, certamente, nell'assenza di una disciplina transitoria, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore e, quindi, anche a quelli pendenti in Cassazione. In tale evenienza, la Corte di legittimità, deve in primo luogo considerare verificare l'astratta applicabilità dell'istituto, avendo riguardo ai limiti edittali di pena del reato. In secondo luogo, la Corte deve verificare la ricorrenza congiunta della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del reato. Nell'effettuare questo secondo apprezzamento, il giudice di legittimità non potrà che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito, tenendo conto, in modo particolare, dell'eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto (Sezione 3, 8 aprile 2015, n. 15449, Mazzarotto). In effetti, qui il reato di che trattasi rientra in astratto nell'ambito di operatività dell'istituto vuoi avendo riguardo alla pena edittale, vuoi perché non rientra tra le ipotesi escluse nell'art. 131 bis c.p., comma 2, ultima parte, (trattasi infatti di lesione personale colposa grave, e non gravissima). Peraltro, all'accoglibilità della richiesta ostano alcuni dati emergenti dalla decisione indicativi di un apprezzamento sulla "gravità del fatto" che non consentono di ritenere astrattamente configurabili i presupposti per la non punibilità: è vero che è stata applicata la sola pena pecuniaria, previa concessione delle attenuanti generiche, ma questa è stata applicata partendo dal massimo edittale;
inoltre, la connotazione della colpa addebitata al datore di lavoro, afferente la mancata fornitura ai lavoratori dei mezzi di protezione, presenta ex se profili di obiettiva rilevanza, ostativi alla astratta configurabilità della particolare tenuità. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015