Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 2
Una volta fatta elezione o dichiarazione di domicilio, se non risulta possibile la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, questa è validamente eseguita mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia. Ne consegue che, in detta ipotesi, è abnorme il provvedimento di revoca di decreto penale notificato mediante consegna al difensore, sul rilievo che ricorrerebbe si tratterebbe di ipotesi assimilabile a quella dell'irreperibilità. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto non ricorrere le condizioni per l'applicazione del principio di cui in massima, non risultando riempite le righe del modulo a stampa successive all'invito a dichiarare o eleggere il domicilio, ma solo quelle relative alla nomina del difensore).
Per il principio di tassatività delle impugnazioni, il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. è inoppugnabile, salvo che sia abnorme, nel qual caso è ricorribile per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Revoca decreto penale di condanna: quando è abnorme?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1998, n. 5646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5646 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 17.11.1998
1. Dott. Viro La Gioia Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Macrì " N. 5646
3. " Piero Mocali " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe De NA " N. 15090/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Roma nel procedimento a carico di TT AR,
avverso l'ordinanza in data 23 febbraio 1998 del g.i.p. della Pretura circondariale di Roma.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Macrì. Letta la requisitoria del P.M. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
Con ordinanza in data 23 febbraio 1998 il g.i.p. della Pretura circondariale di Roma revocava, ai sensi dell'art. 460, comma 4, c.p.p., il decreto penale di condanna nei confronti di AR TT
perché non era stato possibile eseguire la notificazione per irreperibilità del condannato.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Roma, il quale ha dedotto l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto, nel caso di specie, l'imputato aveva ritualmente eletto il domicilio presso il difensore ex art. 161 c.p.p. e, quindi, non poteva ritenersi irreperibile perché non rintracciato nel luogo della residenza anagrafica. Rileva la corte che il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna ex art. 460, comma 4, c.p.p. è di solito inoppugnabile per il principio della tassitività delle impugnazioni può essere oggetto di ricorso per cassazione soltanto nel caso di abnormità. Come ritenuto da questa Corte, per la notifica del decreto penale di condanna è valido il principio generale per cui, quando è stata fatta elezione (o dichiarazione) di domicilio ex art. 161 c.p.p. e la notifica non è più possibile presso il domicilio eletto (o dichiarato) essa è validamente eseguita mediante consegna dell'atto al difensore di ufficio o di fiducia: è perciò abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P. presso la Pretura, applicando analogicamente l'art. 460, comma 4, c.p.p., revoca il decreto penale di condanna ritenendo irreperibile l'imputato (Sez. VI, 9 aprile 1996, P.M. in proc. Olia, mass. 205.42 5). Questo principio, richiamato dal ricorrente, non ha incidenza nel caso in esame, poiché non vi è prova che il TT abbia eletto il domicilio presso il difensore o abbia fatto altra dichiarazione o elezione di domicilio.
Invero il verbale di elezione del domicilio ex art. 161 c.p.p. (f. 13) sottoscritto dal TT non contiene alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, essendo vuote le righe successive all'invito di dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni, risultando dal verbale soltanto che il TT ha nominato l'avv. Francesco Scacchi dopo l'invito a nominare un difensore. Anche se, in ipotesi, il TT avesse eletto domicilio presso il difensore, la mancata declaratoria formale sul punto (omessa dal redattore del verbale), rendeva illegittima la notificazione del decreto penale di condanna presso lo studio del difensore. Pertanto la ritenuta irreperibilità dell'imputato (accertata anche dai Carabinieri: f. 6) non può considerarsi abnorme e il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto contro un provvedimento non impugnabile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999