Sentenza 15 aprile 2019
Massime • 1
In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria, fatta valere "iure hereditatis", esclusivamente sulla base dell'assenza di prova che la ritardata diagnosi del carcinoma avesse compromesso "chances" di guarigione della paziente o, quantomeno, di maggiore e migliore sopravvivenza, ignorando che l'accertato negligente ritardo diagnostico aveva determinato la lesione del diritto della stessa di autodeterminarsi).
Commentari • 10
- 1. Responsabilità medica e autodeterminazione della persona. Gli orientamenti di legittimità dalla Legge Gelli-Bianco ad oggiRemo Trezza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Responsabilità medica e autodeterminazione della persona. Gli orientamenti di legittimità dalla Legge Gelli-Bianco ad oggi di Remo Trezza Sommario: 1. Omessa diligenza e violazione delle leges artis – 2. Il consenso informato – 3. La responsabilità della struttura sanitaria e l'azione di rivalsa – 4. Oneri probatori e accertamento del nesso causale – 5. Responsabilità medica prenatale, malformazione del feto, nascita indesiderata e risarcimento del danno – 6. Responsabilità dell'equipe medica – 7. Perdita di chance, colpevole ritardo nella diagnosi di patologie e liquidazione del danno – 8. Responsabilità medica ed emotrasfusione – 9. Responsabilità medica e prossimi congiunti – 10. …
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Responsabilità medica e autodeterminazione della persona. Gli orientamenti di legittimità dalla Legge Gelli-Bianco ad oggi di Remo Trezza Sommario: 1. Omessa diligenza e violazione delle leges artis – 2. Il consenso informato – 3. La responsabilità della struttura sanitaria e l'azione di rivalsa – 4. Oneri probatori e accertamento del nesso causale – 5. Responsabilità medica prenatale, malformazione del feto, nascita indesiderata e risarcimento del danno – 6. Responsabilità dell'equipe medica – 7. Perdita di chance, colpevole ritardo nella diagnosi di patologie e liquidazione del danno – 8. Responsabilità medica ed emotrasfusione – 9. Responsabilità medica e prossimi congiunti – 10. …
Leggi di più… - 3. diagnosi tardiva, risarcimento e malasanitàAvv. Gabriele Chiarini · https://www.chiarini.com/ · 18 dicembre 2022
Ritardo, errore diagnostico e malpractice nella fibrosi polmonare In questo caso di malasanità ripercorriamo la storia di Sergio, a cui una diagnosi di fibrosi polmonare è stata comunicata due anni dopo averla refertata. Un errore di comunicazione che gli è costato la vita. I due figli del defunto si sono rivolti a noi per appurare le responsabilità di medici e struttura sanitaria e avere un giusto risarcimento. Il caso si è concluso con un accordo transattivo a favore dei nostri assistiti (vai qui per scaricare l'atto di transazione), considerato che siamo riusciti a dimostrare il nesso causale tra la mancata comunicazione della diagnosi di fibrosi polmonare ed il decesso, avvenuto due …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/04/2019, n. 10424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10424 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2019 |
Testo completo
o t n o e v i m t a a s r r g e e v t n l i a o o t t u a ORIGINALE b g i i r l t b n b . o o c C l e N t e I n d 104 24 -201 9 e r e r r o o i c i r e R REPUBBLICA ITALIANA t l u Responsabilità IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sanitaria - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Mancata tempestiva TERZA SEZIONE CIVILE diagnosi di patologia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: oncologica ad esito Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO comunque infausto- Consigliere Dott. MARIO CIGNA Danni risarcibili Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO - Lesione del diritto Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI Rel. Consigliere all'autodeterminazione in ordine ConsigliereDott. MARILENA GORGONI alle "scelte ultime" ha pronunciato la seguente Inclusione SENTENZA R. G. N. 16198/2016 sul ricorso 16198-2016 proposto da: Cron. 10424 TO FI RP, TO FI MARILENA, Rep. CU.I. OT FI NA TA, TO FI LO, ud. 06/07/2018 TO FI LORENZA, elettivamente domiciliati PU in ROMA, V.CHIUSI 68. presso lo studio rappresentati edell'avvocato CARLA CARROZZINI, difesi dagli avvocati MARIA LUISA DE CARLO, 2018 DOMENICO ETTORE BRUNO giusta procura speciale 2026 notarile;
ricorrenti
contro
GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA in speciali, sig.persona dei suoi procuratori PORZIO, PIERFRANCESCO COLAIANNI e MARCO in ROMA, VIA C. elettivamente domiciliata COLOMBO 440, presso 10 studio dell'avvocato FRANCO TASSONI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE CARBONE giusta procura in calce al controricorso;
ALLIANZ SPA, in persona dei legali NArappresentanti pro tempore Dott.ssa GENOVESE e MARIA TERESA SIRONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
controricorrenti nonchè
contro
CENTRO E AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE ASL LE DIAGNOSTICO SALENTINO SRL;
- intimate Nonché da: AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE ASL LE , in persona del Direttore Generale in carica, in ROMA, VIA LAURA elettivamente domiciliata MANTEGAZZA, 24, presso lo studio dell'avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa 2 FLASCASSOVITTI giusta dall'avvocato FRANCESCO controricorso e ricorso procura a margine del incidentale;
- ricorrente incidentale
contro
FILOTICO MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELL'UNIVERSITA', 11. presso lo lostudio dell'avvocato ANGELA STANI, che rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente all'incidentale - nonchè
contro
TO FI LO, TO FI RP, TO FI NA TA, TO FI LORENZA, TO FI MARILENA, CENTRO DIAGNOSTICO SALENTINO SRL ALLIANZ SPA INA ASSITALIA ' SPA ALLIANZ SPA;
E - intimati Nonché da: CENTRO DIAGNOSTICO SALENTINO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. STEFANO BONAZZI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO TORINO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPAOLO SALVATORE giusta procura а margine del controricorso e ricorso 3 incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
ASSICURAZIONI ALLIANZ SPA FILOTICO COMPAGNIA ' MARCELLO, COMPAGNIA ASSICURAZIONI INA ASSITALIA SPA AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE ASL LE TO FI MARILENA, TO FI LORENZA, OT FI NA TA, TO FI RP, TO FI LO;
- intimati -
avversO la sentenza n. 89/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 02/02/2016; udita la relazione della caus a svolta nella pubblica udienza del 06/07/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE che conclude per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
udito l'Avvocato BRUNO DOMENICO ETTORE;
udito l'Avvocato MARIA LUISA DE CARLO;
udito l'Avvocato MICHELE CLEMENTE;
udito l'Avvocato SALVATORE CARBONE;
udito l'Avvocato ANGELA STANI;
4
FATTI DI CAUSA
1. EL, RP, NN TA, RE e NA TO FI, ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 89/16, del 2 febbraio 2016, della Corte di Appello di Lecce, che respingendo il gravame dagli stessi esperito avverso la sentenza n. 1489/09 del Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda risarcitoria - proposta dagli odierni ricorrenti, nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1 (d'ora in poi, "ASL Lecce/1″), in relazione al decesso della propria congiunta, PP CI.
2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di avere adito il Tribunale leccese per conseguire il risarcimento dei danni, “iure proprio” e “iure hereditatis", conseguenti al decesso della predetta CI (rispettivamente, moglie di EL TO FI e madre di D RP, NN TA, RE e NA TO FI), ed addebitati ad un errore diagnostico della predetta ASL Lecce/1. Deducono, infatti, che alla CI dopo che la stessa era stata sottoposta, il 13 - giugno 1996, presso il presidio ospedaliero di Copertino, ad un intervento, eseguito in laparotomia, di asportazione bilaterale delle ovaie veniva comunicato l'esito dell'esame istologico del 12 luglio - dello stesso anno, che evidenziava l'asportazione di fibroma benigno. Tuttavia, colpita mesi dopo da nuovi dolori nella zona pelvica, la donna si ricoverava presso l'azienda ospedaliera di Padova, ove nel - mese di marzo del 1997, all'esito di una rinnovata valutazione dei vetrini del precedente esame istologico le veniva diagnosticato un - sarcoma del tessuto muscolare liscio che la conduceva alla morte il 19 ottobre 1997. Ritenendo che l'errore diagnostico - impedendo una diagnosi precoce del tumore avesse privato la loro congiunta della possibilità - di rimediare a tale patologia, e dunque di evitare il decesso, ovvero, Abis che esso, in ogni caso, avesse privato la donna di "chance" di maggiore e migliore sopravvivenza, incidendo comunque sulla qualità della sua vita residua, gli odierni ricorrenti (marito e figli della CI) convenivano in giudizio la ASL Lecce 1. Questa, a propria volta, era autorizzata a chiamare in causa, oltre al proprio assicuratore, Compagnia di Assicurazioni Lavoro & Sicurtà (divenuta società RAAS S.p.a. e, successivamente, Allianz S.p.a.), anche la società Centro Diagnostico Salentino S.r.l. (d'ora in poi, "CDS"), che aveva eseguito l'esame istologico. Quest'ultima, per parte propria, oltre a proporre domanda di manleva verso il proprio assicuratore (società INA Assitalia S.p.a., poi Assitalia S.p.a. e, oggi, Generali Italia S.p.a.), indicava l'effettivo responsabile dell'errore diagnostico nel Prof. Marcello LO, del quale era autorizzata la chiamata in causa e che proponeva, a propria volta, domanda di garanzia verso il proprio assicuratore, società RAAS S.p.a. (oggi, Allianz S.p.a.). All'esito del giudizio di primo grado, disposta CTU medico-legale, la domanda attorea veniva integralmente rigettata, con decisione E confermata non senza che si desse corso a rinnovazione della - consulenza tecnica d'ufficio dalla Corte di Appello di Lecce, che respingeva il gravame degli attori soccombenti.
3. Avverso la sentenza della Corte salentina hanno proposto ricorso per cassazione i TO FI, sulla base - come detto - di tre motivi. -3.1. Il primo motivo deduce ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione degli - artt. 112 e 277 cod. proc. civ., oltre che per assenza assoluta della motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. In particolare, si assume che la nullità avrebbe "una triplice scaturigine": per avere il giudice di appello "completamente obliterato 4 теч il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato"; per essersi lo stesso sottratto all'obbligo di decidere "su tutti i motivi di appello, sia pure in maniera concisa, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione»"; per essere la sua "apparente motivazione" del tutto "intrisa di contraddizioni, che a loro volta sono il riflesso della C.T.U." (del primo, come del secondo grado di giudizio). I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver liquidato in poche righe il gravame da essi proposto, con un mero simulacro di motivazione, risultando, infatti, impossibile a loro dire persino - ritenere soddisfatto “ob relationem" (ovvero, con riferimento a quanto statuito dal primo giudice) l'obbligo di illustrare i motivi della decisione.
3.2. Il secondo motivo di ricorso ipotizza violazione "a contrario" dell'art. 360-bis cod. proc. civ., per essere stati disattesi i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del nesso causale, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica. Si contesta la sentenza impugnata laddove essa ha confermato la reiezione della domanda risarcitoria, sul presupposto che, "pur ipotizzando una corretta diagnosi sin dal giugno 1996", la stessa sarebbe stata priva di "conseguenze terapeutiche, sia in termini di guarigione, sia in termini di possibilità di cura che potevano incidere sulla qualità della vita della paziente stessa”, e ciò in ragione del fatto che l'intervento immediatamente praticato (una "isterectomia totale con anessiectomia bilaterale"), costituiva "intervento di elezione [anche, n.d.r.] in caso di carcinoma maligno (nella specie sussistente, seppure ancora non diagnosticato)". In questo modo, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe disatteso i principi affermati da questa Corte (è citata, segnatamente, Cass. Sez. 3, sent. 18 settembre 2008, n. 23846). Essa, in 5 particolare, non avrebbe considerato che, in presenza di una tempestiva diagnosi, residuavano alla CI concrete possibilità di guarire dal carcinoma (considerato che - come evidenziato nei rilievi critici alla CTU formulati dal consulente di parte allora appellante "nell'8% di casi analoghi tale esito fausto è stato euristicamente constatato"), e comunque ignorando “il profilo della perdita della qualità di vita" sussistente "anche per il periodo successivo alla diagnosi esatta praticata nell'altra struttura ospedaliera". In relazione, in particolare, a tale aspetto, si sottolinea - sulla scorta del già citato arreso di questa Corte come "da una diagnosi - esatta di una malattia ad esito ineluttabilmente infausto consegue che il paziente, oltre ad essere messo nelle condizioni per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, «che fare» nell'ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, è anche messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche nel che quell'essere si esprime, in vista di quell'esito" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 23846 del 2008, cit.).
3.3. Infine, con il terzo motivo si ipotizza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in relazione all'art. 115, commi 1 e 2, cod. proc. civ. "violazione del principio dell'onere della prova nel contraddittorio processuale". Si censura la sentenza impugnata per aver acriticamente recepito le risultanze della (doppia) CTU, essendo, per contro, "sempre censurabile l'abdicazione della competenza funzionale del Giudice e quindi del suo «ius decidendi», in favore del suo ausiliario".
4. Hanno resistito all'impugnazione, con distinti controricorsi, le società Allianz e Generali Italia, e il LO, mentre l'ASL Lecce/1 e il 6 CDS hanno esperito, ciascuno, anche ricorso incidentale, con il quale, oltre a riproporre la domanda di garanzia verso i rispettivi assicuratori, hanno chiesto l'accertamento della responsabilità nella causazione dei danni (la prima) del CDS e del LO, nonché (il secondo) del solo LO. Inoltre, taluna di dette parti ha eccepito il difetto di procura per EL TO FI (CDS e LO) o per tutti i ricorrenti (Allianz), l'intempestività del ricorso (Allianz), l'inammissibilità dei motivi formulati a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ex art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (Allianz, CDS e LO).
5. Hanno presentato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., le ricorrenti NN TA, RE e NA TO FI (in persona di nuovo difensore), la ricorrente incidentale ASL Lecce/1 e i controricorrenti Allianz, Generali Italia e LO, insistendo nelle rispettive argomentazioni e replicando a quelle avversarie. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. “In limine”, devono esaminarsi le eccezioni preliminari dianzi riassunte.
6.1. Deve, innanzitutto, escludersi che l'impugnazione sia intempestiva, per decorso del "termine breve" ex art. 325 cod. proc. civ., giacché, se il ricorso è stato presentato per la notificazione il sessantunesimo giorno successivo (13 giugno 2016) alla notificazione della sentenza impugnata (avvenuta il 12 aprile dello stesso anno), deve rilevarsi che il 12 giugno 2016 era domenica, sicché il termine per impugnare è stato prorogato al giorno successivo. 7 6.2. Quanto, invece, al dedotto difetto di valida procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ., mentre tale evenienza ricorre in mancanza di sottoscrizione della stessa da parte dell'interessato - per EL TO FI, la stessa va esclusa per gli altri ricorrenti. L'eccezione, in questo caso, è basata sulla mancanza, nella procura, sia della data, sia di un espresso riferimento al giudizio di cassazione, oltre che sull'incompletezza del domicilio eletto in Lecce. Trattandosi, tuttavia, di procura "a margine" del ricorso, trova applicazione il principio secondo cui "ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall'atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità" (Cass. Sez. 2, sent. 17 marzo 2017, n. 7014, Rv. 643376-01). Neppure può porsi, poi, un problema di validità della procura in relazione all'incompletezza dell'indirizzo eletto in Lecce, non essendo tale indicazione necessaria ai sensi degli artt. 83 e 365 cod. proc. civ Valida procura, inoltre, è stata rilasciata da NN TA, RE e NA TO FI al nuovo difensore. La stessa, difatti, risulta conferita mediante atto notarile, trovando, pertanto, applicazione il principio secondo cui "il nuovo testo dell'art. 83 cod. proc. civ. secondo il quale la procura speciale 8 può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data" (come quello presente, risalente all'anno 2000), "se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ." (cfr., "ex multis", Cass. Sez. 3, sent. 27 agosto 2014, n. 18323, Rv. 632092-01).
6.3. Non fondata è, infine, anche l'eccezione di inammissibilità del motivo proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., eccezione formulata ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., non essendo tale norma applicabile "ratione temporis" ai giudizi di appello - come quello che ha messo capo alla sentenza oggi impugnata introdotti con ricorso depositato o con citazione di - cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'11 settembre 2012 (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 dicembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme Cass. Sez.
6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01; nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01).
7. Ciò premesso, il ricorso principale - i cui motivi possono trattarsi congiuntamente, data la loro connessione è fondato, - sebbene per quanto di ragione e nei limiti che si andranno ad indicare.
7.1. L'impugnazione dei TO FI, per vero, mentre non può essere accolta laddove addebita alla Corte territoriale di aver 9 "abdicato" all'esercizio della funzione giudiziaria in favore del consulente tecnico d'ufficio, ovvero rivolge critiche non meglio circostanziate - come si dirà all'elaborato da esso predisposto, coglie, invece, nel segno, nella restante parte. È, infatti, fondata la censura che investe la decisione del giudice di appello per non avere considerato (con motivazione, oltretutto, ai limiti del "minimo costituzionale") un danno che rientra, invece, nello spettro di quelli risarcibili in relazione a fattispecie come la presente di mancata - tempestiva diagnosi di patologie destinate, comunque, ad esito infausto, ovvero a prescindere dalla pur acclarata omissione riscontrata a carico dei sanitari.
7.1.1. Ciò premesso, destituito di fondamento è il terzo motivo del ricorso principale, e ciò alla stregua del principio secondo cui, in materia di responsabilità sanitaria, "la consulenza tecnica è di norma consulenza percipiente» a causa delle conoscenze tecniche E specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche;
atteso che, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 20 ottobre 2014, n. 22225, Rv. 632945-01).
7.1.2. D'altra parte, neppure può trovare accoglimento la censura relativa alla (supposta) erroneità e/o contraddittorietà della (duplice) CTU, e di riflesso della sentenza impugnata che l'ha recepita, basata sulla deduzione - proposta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. della mancata considerazione di rilievi, svolti dal - consulente della parte odierna ricorrente, tesi ad evidenziare come, in 10 presenza di una tempestiva diagnosi del carcinoma che condusse alla morte la CI, sarebbe residuata, per la stessa, una piccola probabilità di guarigione (stimata in misura pari all'8%). Siffatta censura è inammissibile, a tacer d'altro, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Difatti, "la contestazione del vizio motivazionale elevata nei confronti della motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni della CTU non può limitarsi al rilievo di una insufficienza dell'indicazione delle ragioni del detto recepimento", dovendo il ricorrente indicare a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6) cod. proc. civ. "il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività»”; ciò che questa Corte ha ritenuto debba escludersi qualora, come anche nel caso in esame, nella "articolazione delle censure" non venga specificatamente indicato in quale parte la CTU "non si sia fatta carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, limitandosi la ricorrente a giustapporre le proprie valutazioni (...) alle conclusioni dei consulenti", senza che siano "precisati i passaggi della consulenza nella quale siano mancati l'esame e la confutazione dei rilievi di parte" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18391, non massimata).
7.1.3. Il ricorso merita, invece, accoglimento, laddove censura la sentenza impugnata tanto con il primo motivo, "sub specie" di - carenza assoluta di motivazione, quanto con il secondo, per violazione (nella sostanza) dell'art. 2059 cod. civ. - per aver identificato i danni astrattamente risarcibili nel caso di specie, in particolare tra quelli fatti valere "iure hereditatis" dagli odierni ricorrenti, esclusivamente nella perdita di chance di guarigione, ovvero di più prolungata (e 11 qualitativamente migliore) sopravvivenza alla patologia ad esito letale da cui la CI era affetta.
7.1.3.1. Invero, già in passato questa Corte con riferimento a fattispecie di omessa tempestiva diagnosi di patologie oncologiche ad esito, comunque, infausto ha ritenuto erroneo affermare che tale - condotta "non abbia inciso sulla qualità di vita" del paziente;
una simile affermazione, infatti, non tiene in debito conto, innanzitutto, la possibilità che - nel lasso di tempo intercorso tra "la diagnosi errata e quella esatta" il paziente abbia visto "perdurare il suo stato di sofferenza fisica senza che ad esso potesse essere apportato un qualche pur minimo beneficio perché vi era stata quella diagnosi erronea" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 18 settembre 2008, n. 23846, Rv. 604659-01). Inoltre, come hanno rilevato gli stessi ricorrenti nella illustrazione del secondo motivo di impugnazione, la Corte territoriale ha mancato di considerare che "da una diagnosi esatta di una malattia ad esito ineluttabilmente infausto consegue che il paziente, oltre ad essere messo nelle condizioni per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, che fare» nell'ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, è anche messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche nel che quell'essere si esprime, in vista di quell'esito" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 23846 del 2008, cit.).
7.1.3.2. Orbene, nel negare rilievo a tale tipo di danno, il giudice di appello come già quello di prime cure è incorso un vizio che - - inficia irrimediabilmente la sentenza impugnata. La Corte salentina, difatti, ha incentrato la propria (scarna) motivazione, a supporto del rigetto della domanda risarcitoria 12 proposta dagli odierni ricorrenti, esclusivamente sull'assenza di prova - attestata dall'espletata, duplice, CTU - che la ritardata diagnosi del carcinoma abbia compromesso chance di guarigione della paziente o, quantomeno, di maggiore (e migliore) sopravvivenza. Così ragionando, tuttavia, essa ha ignorato che il ritardo diagnostico (peraltro, acclarato come sicuramente negligente) ha determinato come sottolineato, di recente, da questa Corte, sempre - con riferimento a fattispecie analoga a quella oggi in esame "la - perdita diretta di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo, non configurabile alla stregua di un quantum» (eventualmente traducibile in termini percentuali) di possibilità di un risultato o di un evento favorevole (secondo la definizione elementare della chance comunemente diffusa nei discorsi sulla responsabilità civile), ma apprezzabile con immediatezza quale correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 marzo 2018, n. 7260, Rv. 647957-01). È, dunque, la lesione di tale libertà che è rimasta priva di ogni considerazione da parte della sentenza impugnata, ovvero quella di scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, una situazione, questa, meritevole di tutela “al di là di qualunque considerazione soggettiva sul valore, la rilevanza o la dignità, degli eventuali possibili contenuti di tale scelta" (così, del pari, Cass. Sez. 3, ord. n. 7260 del 2018, cit.). Del pari, questa Corte ha sottolineato l'autonomia che tale tipo di danno presenta rispetto a quello da "perdita di chance", pure ipotizzabile in caso di "malpractice" sanitaria. Si è, infatti, affermato che, quando "la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, «in pejus», sulla sola (e 13 diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente”, si è in presenza di un "evento di danno" e di un "danno risarcibile" che è "in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita", da intendere anche "nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo", e ciò “senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance" (così, in motivazione, Cass. 9 marzo 2018, n. 5641, non massimata sul punto).
7.1.3.3. In presenza, dunque, di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce, come ha ritenuto la Corte salentina, nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente (privato, in ipotesi, della possibilità di guarigione 0, in alternativa, di una più prolungata -- e qualitativamente migliore - esistenza fino all'esito fatale), ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero "non solo l'eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all'attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d'indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all'ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine", giacché, tutte queste scelte "appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 7260 del 2018, cit.).
7.1.3.4. Del resto, non casualmente, lo stesso legislatore è intervenuto in questi ultimi anni a dare rilievo e tutela tale, - estrema, libertà dell'individuo. 14 Rileva, in tale prospettiva, innanzitutto la legge 15 marzo 2010, n, 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), recante un "corpus" di norme aventi come scopo, tra l'altro, anche - art. 1, comma 3, lett. b) - la "tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine". Non priva di rilievo è, poi, la stessa legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), la quale - all'art. 4 riconosce ad ogni persona maggiorenne e capace - di intendere e volere, "in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte", la possibilità sia di "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari", sia di nominare, al medesimo scopo, un fiduciario, stabilendo, nel contempo, che tali direttive anticipate sono "rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento". Orbene, l'autodeterminazione del soggetto chiamato alla "più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine" non è, dunque, priva di riconoscimento e protezione sul piano normativo, e ciò qualunque siano le modalità della sua esplicazione: non solo il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche la mera accettazione della propria condizione, perché “anche la sofferenza e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati, acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti, passivamente, come segni misteriosi di 15 un'inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 7260 del 2018, cit.). Insomma, per citare una delle voci più alte della letteratura del 900', l'ordinamento giuridico non affatto è indifferente all'esigenza dell'essere umano di “entrare nella morte ad occhi aperti".
7.2. Il ricorso principale, pertanto, va parzialmente accolto, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, affinché decida in ordine alla domanda di risarcimento del danno "iure hereditatis" avanzata dagli odierni ricorrenti, ovvero perché si pronunci – nel rispetto dei principi - dianzi enunciati sulla richiesta di ristoro del pregiudizio cagionato alla qualità della vita di PP CI, nel senso sopra meglio illustrato. E 8. I ricorsi incidentali di ASL Lecce/1 e del CDS sono, invece, inammissibili.
8.1. Trova applicazione, infatti, il principio secondo cui “è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite" (nella specie, le domande riconvenzionali “traversali" proposte da ASL Lecce/1 contro il LO e il CDS, nonché da quest'ultimo contro il medesimo LO), "atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime" - come nell'ipotesi che qui occupa "al giudice del rinvio, in caso di annullamento della - sentenza" (da ultimo, Cass. Sez. 5, sent. 22 settembre 2017, n. 16 22095, Rv. 645632-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 5, ord. 20 dicembre 2012, n. 23548, Rv. 625035-01).
9. A carico dei ricorrenti incidentali, stante la declaratoria di inammissibilità dei rispettivi ricorsi, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale, per quanto di ragione, e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1 e la società Centro Diagnostico Salentino S.r.l., cassando, per l'effetto, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 luglio 2018. Il Consigliere estensore Stefano Giaime GUIZZI FeKepew of Juill Il Presidente IA R ELLE Giacomo TRAVAGLINO C . N A 019 rio C a IN izi 2 A T d TO iu IS PR T G ITA A rio . Il Funzionari Giudiziario . A . S B a 5 O n o io CE AT 17 EP z 1 n z e n i. D c u o gg F n Il In O