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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/08/2025, n. 6508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6508 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32508/2024 promossa da:
EB. C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI STEFANO CARLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via g. di vittorio 20019 SETTIMO MILANESE presso il difensore avv. FERRARI STEFANO CARLO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CANEVOTTI LUCA, elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 56 20123 MILANO, presso il difensore avv. CANEVOTTI LUCA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito: parte opponente Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
1 IN VIA PRELIMINARE:
2 Dichiarare nullo, annullabile e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo emesso in quanto non conforme all'entità reale del credito, per i motivi di cui in premessa;
3 Rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso, anche inaudita altera parte, per i motivi di cui in premessa;
NEL MERITO:
1. REVOCARE il decreto ingiuntivo in quanto carente dei requisiti e presupposti di legge richiesti per l'emissione per le motivazioni di cui in premessa;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. pagina 1 di 6 In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati preceduti dalle parole “Vero che”:
1. Lei concordò con il signor della soc. uno sconto aggiuntivo del Parte_2 Controparte_2
3% sulle forniture di pneumatici?
2. Lo sconto venne riconosciuto?
3. Il signor nsistette più volte per avere la nota di accredito? Pt_2
4. Le forniture di gomme duravano da anni? Si indica a teste il signor presso Testimone_1 Controparte_3
(MB), via D. Alighieri n. 25.
[...]
1. Lei concordò con il signor della soc. Testimone_1 Controparte_1 uno sconto aggiuntivo del 3% sulle forniture?
[...]
2. Lo sconto venne riconosciuto?
3. Lei insistette più volte per avere la nota di accredito?
4. Le forniture di gomme duravano da anni? Si indica a teste il signor presso via Edison n. 213 20019 Settimo Parte_2 Controparte_2
Milanese (MI)”.
Parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare: NEL MERITO:
1) Rigettare, in ogni sua parte e domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti, l'opposizione mossa da parte di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, RG. N. 25475/2024, N. 10071/2024;
2) In ogni caso, respingersi in ogni sua parte, l'opposizione avanzata da parte di in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., della somma di € 20.726,05 in sorte capitale, come descritta in atti, oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo, o in via gradata subordinata, a quella maggiore o minore somma risultante dovuta in corso di causa, anche secondo una valutazione di natura equitativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Disporsi, ove non ancora avvenuta o disposta, l'acquisizione alla presente causa del fascicolo monitorio di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, RG. N. 25475/2024, N. 10071/2024;
2) In ogni caso, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie come formulate nelle memorie depositate nell'interesse di ex art. 171ter, nn. 1,2 e 3 c.p.c., da intendersi Controparte_1 qui interamente richiamate e ritrascritte. IN OGNI CASO: con vittoria di diritti, onorari e spese oltre magg. 15% ex DM n. 45/2014 e ss. mm. ex D.M. n. 147/2022, oltre CNP 4% e IVA 22%”.
pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.09.2024, la proponeva Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10071/2024 R.G. 25475/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 12.07.2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore della
[...] la complessiva somma di € 20.726,05, a saldo delle fatture n. 23VN0087919 Controparte_1
del 14.11.2023, n. 23VN0091042 del 30.11.2023, n. 23VN0097314 del 19.12.2023, n. 23VN0102919
del 31.12.2023, n. 24VN0000226 del 15.01.2024 e n. 24VN0003827 del 31.01.2024, n. 24VN0008632
del 15.02.2024, n. 24VN0012168 del 29.02.2024, n. 24VN0016948 del 16.03.2024, n. 24VN0020654
del 30.03.2024 e n. 24VN0025470 del 10.04.2024, emesse a titolo di corrispettivo della fornitura di pneumatici effettuata in suo favore. A fondamento della propria opposizione, la affermava di aver intrattenuto con Controparte_2
l'opposta, rapporti di fornitura per diversi anni, nel corso dei quali le era sempre stato concesso credito, che peraltro negli ultimi tempi, dopo l'avvicendarsi di cambiamenti riguardanti la proprietà, era stato ridotto fino ad essere costretta a pagare in anticipo le forniture. Sosteneva che a fronte di tale unilaterale mutamento delle condizioni di pagamento, chiedeva ed otteneva verbalmente dal rappresentante dell'opponente, signor , l'applicazione di uno sconto del Testimone_1
3% sulle forniture per il pagamento anticipato, vedendosi peraltro addebitato nelle fatture, a dispetto di ciò, l'intero prezzo non scontato. In diritto, eccepiva l'erroneità del decreto opposto, rilevando che il credito azionato in via monitoria è pari ad € 20.726,05, mentre l'estratto conto prodotto dall'opposta porta un importo capitale di € 20.296,23, che si riduce ulteriormente ad € 19.687,34 in ragione dello sconto suddetto del 3%. Eccepiva altresì l'obbligatorietà della mediazione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 4.03.2010 n. 28, inquadrando la fattispecie nella materia della somministrazione. Lamentava che al momento della lettera di messa in mora, le ultime due fatture erano appena scadute, e che la pretesa di pagamento immediato delle forniture è avvenuta in dispregio delle norme che regolano la materia della somministrazione, infatti, a fronte del pagamento a sessanta giorni fine mese più 5 da sempre applicato, l'opposta ha preteso unilateralmente e senza preavviso il pagamento anticipato delle forniture, e ciò senza che ricorressero elementi tali da far integrare una diminuzione di fiducia, considerati i pagamenti anticipati sulle nuove forniture. Sulla scorta di tali premesse in fatto e considerazioni in diritto, chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non conforme all'entità reale del credito, ed il rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione dello stesso;
nel merito ne chiedeva la revoca.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la prendendo Controparte_1 posizione sulle difese avversarie, di cui chiedeva il rigetto. Eccepiva in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per asserita carenza dei requisiti presupposti di legge, in quanto genericamente dedotta e formulata solo nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione, senza alcuna motivazione e/o menzione nella relativa narrativa, e comunque giudicandola priva di supporto probatorio. Evidenziava come, anzi, l'opponente abbia riconosciuto il debito per le causali dedotte nel ricorso monitorio, non avendo formulato pagina 3 di 6 contestazioni in ordine al rapporto obbligatorio intercorso tra le parti ed alla debenza delle fatture azionate, fatta salva per la residuale e minimale contestazione in ordine al quantum richiesto. Sempre in via preliminare, contestava l'avversa qualificazione della natura del contratto, che invece riconduceva alla fattispecie della compravendita, con conseguente non obbligatorietà del tentativo di conciliazione, con riferimento al quale peraltro evidenziava che controparte non ha svolto, nelle proprie conclusioni, alcuna di domanda di declaratoria di inammissibilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione ex art. 5 D.lgs n. 28/2010 e ss. mm. Nel merito affermava che l'opponente ha operato plurimi espressi riconoscimenti di debito nella propria opposizione, sia in relazione al contratto intercorso, all'entità delle consegne e delle prestazioni come esposte nelle causali delle fatture azionate e mai contestate, e sia all'effettiva ricezione di detta merce, come quantificata in sede monitoria. Contestava l'avversa allegazione di una pattuizione contrattuale di concessione di uno sconto del 3% del corrispettivo, in relazione alla quale evidenziava altresì che né al ricevimento delle fatture, nel periodo compreso tra il novembre 2023 e l'aprile 2024, né successivamente, l'opponente ha formulato contestazioni in merito. Circa l'eccepita erroneità dell'importo ingiunto, poi, evidenziava che la differenza rilevata da controparte è unicamente da imputarsi al fatto che in data 14.06.2024 era stato sollecitato il pagamento delle fatture all'epoca inevase, per un importo complessivo di € 20.296,23, e che nel mentre era stato indicato l'avvicinarsi della scadenza, alla data del 5.07.2024, di ulteriori fatture per l'importo di € 429,82, sicchè la somma ingiunta deve ritenersi corretta, dal momento che alla data del deposito del ricorso monitorio, avvenuto il 11.07.2024, anche tali fatture erano scadute e non erano state pagate. Sulla scorta di tali premesse in fatto e diritto, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto - eventualmente per la minor somma non contestata di € 19.687,34 in sorte capitale -, e, nel merito, la sua conferma.
Depositate da entrambe le parti le memorie integrative di cui all'art. 171ter c.p.c., in occasione della prima udienza di comparizione e trattazione, tenutasi il 28.03.2025, veniva tentata la conciliazione con esito negativo.
Concessa, con riservata ordinanza del 28.03.2025, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la causa, senza assunzione di prove costituende, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c., all'udienza del 23.07.2025 e quindi veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note depositate ex art. 189 c.p.c..
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi la qualificazione della fattispecie dedotta in giudizio quale rapporto di somministrazione, ritenendosi invece correttamente da qualificare, le singole cessioni cui le fatture azionate si riferiscono, quali distinte compravendite. Sebbene sia infatti pacifico tra le parti che l'opponente si sia nel tempo reiteratamente rifornita di pneumatici dalla
[...]
tale circostanza, per sé sola, non è idonea a far ritenere sussistente un rapporto Controparte_1 unitario. Non vi è infatti alcuna prova che la consegna degli pneumatici oggetto delle fatture poste a fondamento dell'azione monitoria, sia avvenuta in adempimento di un unico contratto, con il quale il fornitore si è obbligato verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose, come da nozione del contratto di somministrazione ricavabile pagina 4 di 6 dall'art. 1559 c.c.. Malgrado la periodicità e la continuità delle prestazioni, la somministrazione ha carattere di contratto unitario, comprovato dal nesso tra le varie prestazioni, dal fatto che esse hanno tutte il medesimo contenuto, e dall'unità del prezzo, elementi questi che non solo non sono stati debitamente allegati e provati nel presente giudizio, ma che sono anzi smentiti dalla disomogeneità dei tempi delle consegne e dell'oggetto delle medesime, come rilevabili dalle fatture azionate (doc. 2 fascicolo monitorio). La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “L'accertamento compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza di un contratto avente ad oggetto una pluralità di prestazioni ad un cliente da parte di un fornitore non può essere condizione sufficiente per configurare il contratto di somministrazione, ove non sia individuata la connessione tra le prestazioni stesse, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata che si caratterizza come negozio unitario pur nel ripetersi degli atti di esecuzione” (Cass. Civile Sez. II, sentenza n. 15189 del 11.07.2011) All'esclusione della ricorrenza di una fattispecie di somministrazione, consegue l'inapplicabilità della disciplina di tale contratto tipico e l'insussistenza dell'obbligo di esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, affermata dall'opponente – sebbene non posta alla base di alcuna specifica domanda da parte della medesima -.
Quanto al merito, osserva il Tribunale che parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto le fatture determinanti il credito azionato (sub doc. 2 in fascicolo monitorio) e le ricevute di consegna delle predette fatture elettroniche, in formato non modificabile .xml, inviate tramite il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (sub doc. 3 in fascicolo monitorio), idonee ad integrare i presupposti di cui all'art. 634 comma 2 c.p.c.; di conseguenza il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso. Si osserva in proposito come sia stato correttamente richiesto ed ingiunto l'importo di € 20.726,05, risultando dall'estratto conto prodotto in sede monitoria sub doc. 1, un credito scaduto alla data del 14.06.24 pari ad € 20.296,23, con l'indicazione di ulteriore fattura dell'importo di € 429,82 in scadenza il successivo 5.07.2024. Parte opposta ha allegato che al momento del deposito del ricorso monitorio (11.07.2024) anche tale fattura – il cui termine di pagamento è nel frattempo scaduto – non è stata pagata, e tale affermazione non è stata smentita dall'opponente.
Ciò posto, deve osservarsi che l'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, non Controparte_2 può essere accolta. Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che risulta pacifica l'effettiva esecuzione delle consegne, da parte dell'opposta, della merce elencata nelle fatture azionate, non sussistendo alcuna contestazione sul punto da parte dell'opponente. Neppure sono state formulate contestazioni in ordine all'importo applicato a titolo di prezzo, salva l'allegazione dell'avvenuta conclusione di un accordo verbale con il rappresentante della società opposta, con cui sarebbe stato concesso uno sconto del 3%. Al di là del rilievo che il supposto accordo in questione sarebbe intervenuto con soggetto di cui non è provato il potere di concedere sconti in nome e per conto della società opposta, essendo il signor indicato Tes_1 nell'estratto conto prodotto sub doc. 1 del fascicolo monitorio, come “agente” e, sebbene nelle fatture le stesso sia indicato come “rappresentante” non vi è la prova di quali poteri fosse investito, ed al di là del rilievo che l'allegazione deve ritenersi genericamente dedotta, non essendo specificamente allegato da quando e su quali prodotti lo sconto sarebbe stato concordato, va comunque rilevato che tale assunto pagina 5 di 6 sia rimasto privo di prova, che avrebbe dovuto essere fornita per iscritto, stante la limitazione alla prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c.. A ciò aggiungasi che l'avvenuta conclusione dell'accordo in ordine allo sconto in parola, sia inverosimile e smentita dal fatto che mai prima dell'opposizione, la
[...] ha sollevato contestazioni in ordine alla mancata applicazione dello sconto pretesamente CP_2 concordato.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto risultano del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da
[...]
la quale, mediante la produzione in atti delle fatture impagate (sub doc. 2 fascicolo Controparte_1 monitorio), e delle relative ricevute di consegna al sistema SDI (sub doc. 3 fascicolo monitorio) recanti l'analitica indicazione della merce consegnata alla cliente - documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Controparte_2 opposto (d.i. n. 10071/2024 R.G. 25475/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 12.07.2024)
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfetario ed oneri accessori come per legge dovuti.
Milano, 11 agosto 2025
Il Gop
dott.ssa Katia Songia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32508/2024 promossa da:
EB. C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI STEFANO CARLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via g. di vittorio 20019 SETTIMO MILANESE presso il difensore avv. FERRARI STEFANO CARLO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CANEVOTTI LUCA, elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 56 20123 MILANO, presso il difensore avv. CANEVOTTI LUCA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito: parte opponente Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
1 IN VIA PRELIMINARE:
2 Dichiarare nullo, annullabile e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo emesso in quanto non conforme all'entità reale del credito, per i motivi di cui in premessa;
3 Rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso, anche inaudita altera parte, per i motivi di cui in premessa;
NEL MERITO:
1. REVOCARE il decreto ingiuntivo in quanto carente dei requisiti e presupposti di legge richiesti per l'emissione per le motivazioni di cui in premessa;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. pagina 1 di 6 In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati preceduti dalle parole “Vero che”:
1. Lei concordò con il signor della soc. uno sconto aggiuntivo del Parte_2 Controparte_2
3% sulle forniture di pneumatici?
2. Lo sconto venne riconosciuto?
3. Il signor nsistette più volte per avere la nota di accredito? Pt_2
4. Le forniture di gomme duravano da anni? Si indica a teste il signor presso Testimone_1 Controparte_3
(MB), via D. Alighieri n. 25.
[...]
1. Lei concordò con il signor della soc. Testimone_1 Controparte_1 uno sconto aggiuntivo del 3% sulle forniture?
[...]
2. Lo sconto venne riconosciuto?
3. Lei insistette più volte per avere la nota di accredito?
4. Le forniture di gomme duravano da anni? Si indica a teste il signor presso via Edison n. 213 20019 Settimo Parte_2 Controparte_2
Milanese (MI)”.
Parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare: NEL MERITO:
1) Rigettare, in ogni sua parte e domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti, l'opposizione mossa da parte di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, RG. N. 25475/2024, N. 10071/2024;
2) In ogni caso, respingersi in ogni sua parte, l'opposizione avanzata da parte di in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., della somma di € 20.726,05 in sorte capitale, come descritta in atti, oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo, o in via gradata subordinata, a quella maggiore o minore somma risultante dovuta in corso di causa, anche secondo una valutazione di natura equitativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Disporsi, ove non ancora avvenuta o disposta, l'acquisizione alla presente causa del fascicolo monitorio di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, RG. N. 25475/2024, N. 10071/2024;
2) In ogni caso, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie come formulate nelle memorie depositate nell'interesse di ex art. 171ter, nn. 1,2 e 3 c.p.c., da intendersi Controparte_1 qui interamente richiamate e ritrascritte. IN OGNI CASO: con vittoria di diritti, onorari e spese oltre magg. 15% ex DM n. 45/2014 e ss. mm. ex D.M. n. 147/2022, oltre CNP 4% e IVA 22%”.
pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.09.2024, la proponeva Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10071/2024 R.G. 25475/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 12.07.2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore della
[...] la complessiva somma di € 20.726,05, a saldo delle fatture n. 23VN0087919 Controparte_1
del 14.11.2023, n. 23VN0091042 del 30.11.2023, n. 23VN0097314 del 19.12.2023, n. 23VN0102919
del 31.12.2023, n. 24VN0000226 del 15.01.2024 e n. 24VN0003827 del 31.01.2024, n. 24VN0008632
del 15.02.2024, n. 24VN0012168 del 29.02.2024, n. 24VN0016948 del 16.03.2024, n. 24VN0020654
del 30.03.2024 e n. 24VN0025470 del 10.04.2024, emesse a titolo di corrispettivo della fornitura di pneumatici effettuata in suo favore. A fondamento della propria opposizione, la affermava di aver intrattenuto con Controparte_2
l'opposta, rapporti di fornitura per diversi anni, nel corso dei quali le era sempre stato concesso credito, che peraltro negli ultimi tempi, dopo l'avvicendarsi di cambiamenti riguardanti la proprietà, era stato ridotto fino ad essere costretta a pagare in anticipo le forniture. Sosteneva che a fronte di tale unilaterale mutamento delle condizioni di pagamento, chiedeva ed otteneva verbalmente dal rappresentante dell'opponente, signor , l'applicazione di uno sconto del Testimone_1
3% sulle forniture per il pagamento anticipato, vedendosi peraltro addebitato nelle fatture, a dispetto di ciò, l'intero prezzo non scontato. In diritto, eccepiva l'erroneità del decreto opposto, rilevando che il credito azionato in via monitoria è pari ad € 20.726,05, mentre l'estratto conto prodotto dall'opposta porta un importo capitale di € 20.296,23, che si riduce ulteriormente ad € 19.687,34 in ragione dello sconto suddetto del 3%. Eccepiva altresì l'obbligatorietà della mediazione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 4.03.2010 n. 28, inquadrando la fattispecie nella materia della somministrazione. Lamentava che al momento della lettera di messa in mora, le ultime due fatture erano appena scadute, e che la pretesa di pagamento immediato delle forniture è avvenuta in dispregio delle norme che regolano la materia della somministrazione, infatti, a fronte del pagamento a sessanta giorni fine mese più 5 da sempre applicato, l'opposta ha preteso unilateralmente e senza preavviso il pagamento anticipato delle forniture, e ciò senza che ricorressero elementi tali da far integrare una diminuzione di fiducia, considerati i pagamenti anticipati sulle nuove forniture. Sulla scorta di tali premesse in fatto e considerazioni in diritto, chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non conforme all'entità reale del credito, ed il rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione dello stesso;
nel merito ne chiedeva la revoca.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la prendendo Controparte_1 posizione sulle difese avversarie, di cui chiedeva il rigetto. Eccepiva in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per asserita carenza dei requisiti presupposti di legge, in quanto genericamente dedotta e formulata solo nelle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione, senza alcuna motivazione e/o menzione nella relativa narrativa, e comunque giudicandola priva di supporto probatorio. Evidenziava come, anzi, l'opponente abbia riconosciuto il debito per le causali dedotte nel ricorso monitorio, non avendo formulato pagina 3 di 6 contestazioni in ordine al rapporto obbligatorio intercorso tra le parti ed alla debenza delle fatture azionate, fatta salva per la residuale e minimale contestazione in ordine al quantum richiesto. Sempre in via preliminare, contestava l'avversa qualificazione della natura del contratto, che invece riconduceva alla fattispecie della compravendita, con conseguente non obbligatorietà del tentativo di conciliazione, con riferimento al quale peraltro evidenziava che controparte non ha svolto, nelle proprie conclusioni, alcuna di domanda di declaratoria di inammissibilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione ex art. 5 D.lgs n. 28/2010 e ss. mm. Nel merito affermava che l'opponente ha operato plurimi espressi riconoscimenti di debito nella propria opposizione, sia in relazione al contratto intercorso, all'entità delle consegne e delle prestazioni come esposte nelle causali delle fatture azionate e mai contestate, e sia all'effettiva ricezione di detta merce, come quantificata in sede monitoria. Contestava l'avversa allegazione di una pattuizione contrattuale di concessione di uno sconto del 3% del corrispettivo, in relazione alla quale evidenziava altresì che né al ricevimento delle fatture, nel periodo compreso tra il novembre 2023 e l'aprile 2024, né successivamente, l'opponente ha formulato contestazioni in merito. Circa l'eccepita erroneità dell'importo ingiunto, poi, evidenziava che la differenza rilevata da controparte è unicamente da imputarsi al fatto che in data 14.06.2024 era stato sollecitato il pagamento delle fatture all'epoca inevase, per un importo complessivo di € 20.296,23, e che nel mentre era stato indicato l'avvicinarsi della scadenza, alla data del 5.07.2024, di ulteriori fatture per l'importo di € 429,82, sicchè la somma ingiunta deve ritenersi corretta, dal momento che alla data del deposito del ricorso monitorio, avvenuto il 11.07.2024, anche tali fatture erano scadute e non erano state pagate. Sulla scorta di tali premesse in fatto e diritto, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto - eventualmente per la minor somma non contestata di € 19.687,34 in sorte capitale -, e, nel merito, la sua conferma.
Depositate da entrambe le parti le memorie integrative di cui all'art. 171ter c.p.c., in occasione della prima udienza di comparizione e trattazione, tenutasi il 28.03.2025, veniva tentata la conciliazione con esito negativo.
Concessa, con riservata ordinanza del 28.03.2025, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la causa, senza assunzione di prove costituende, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c., all'udienza del 23.07.2025 e quindi veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note depositate ex art. 189 c.p.c..
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi la qualificazione della fattispecie dedotta in giudizio quale rapporto di somministrazione, ritenendosi invece correttamente da qualificare, le singole cessioni cui le fatture azionate si riferiscono, quali distinte compravendite. Sebbene sia infatti pacifico tra le parti che l'opponente si sia nel tempo reiteratamente rifornita di pneumatici dalla
[...]
tale circostanza, per sé sola, non è idonea a far ritenere sussistente un rapporto Controparte_1 unitario. Non vi è infatti alcuna prova che la consegna degli pneumatici oggetto delle fatture poste a fondamento dell'azione monitoria, sia avvenuta in adempimento di un unico contratto, con il quale il fornitore si è obbligato verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose, come da nozione del contratto di somministrazione ricavabile pagina 4 di 6 dall'art. 1559 c.c.. Malgrado la periodicità e la continuità delle prestazioni, la somministrazione ha carattere di contratto unitario, comprovato dal nesso tra le varie prestazioni, dal fatto che esse hanno tutte il medesimo contenuto, e dall'unità del prezzo, elementi questi che non solo non sono stati debitamente allegati e provati nel presente giudizio, ma che sono anzi smentiti dalla disomogeneità dei tempi delle consegne e dell'oggetto delle medesime, come rilevabili dalle fatture azionate (doc. 2 fascicolo monitorio). La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “L'accertamento compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza di un contratto avente ad oggetto una pluralità di prestazioni ad un cliente da parte di un fornitore non può essere condizione sufficiente per configurare il contratto di somministrazione, ove non sia individuata la connessione tra le prestazioni stesse, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata che si caratterizza come negozio unitario pur nel ripetersi degli atti di esecuzione” (Cass. Civile Sez. II, sentenza n. 15189 del 11.07.2011) All'esclusione della ricorrenza di una fattispecie di somministrazione, consegue l'inapplicabilità della disciplina di tale contratto tipico e l'insussistenza dell'obbligo di esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, affermata dall'opponente – sebbene non posta alla base di alcuna specifica domanda da parte della medesima -.
Quanto al merito, osserva il Tribunale che parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto le fatture determinanti il credito azionato (sub doc. 2 in fascicolo monitorio) e le ricevute di consegna delle predette fatture elettroniche, in formato non modificabile .xml, inviate tramite il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (sub doc. 3 in fascicolo monitorio), idonee ad integrare i presupposti di cui all'art. 634 comma 2 c.p.c.; di conseguenza il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso. Si osserva in proposito come sia stato correttamente richiesto ed ingiunto l'importo di € 20.726,05, risultando dall'estratto conto prodotto in sede monitoria sub doc. 1, un credito scaduto alla data del 14.06.24 pari ad € 20.296,23, con l'indicazione di ulteriore fattura dell'importo di € 429,82 in scadenza il successivo 5.07.2024. Parte opposta ha allegato che al momento del deposito del ricorso monitorio (11.07.2024) anche tale fattura – il cui termine di pagamento è nel frattempo scaduto – non è stata pagata, e tale affermazione non è stata smentita dall'opponente.
Ciò posto, deve osservarsi che l'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, non Controparte_2 può essere accolta. Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che risulta pacifica l'effettiva esecuzione delle consegne, da parte dell'opposta, della merce elencata nelle fatture azionate, non sussistendo alcuna contestazione sul punto da parte dell'opponente. Neppure sono state formulate contestazioni in ordine all'importo applicato a titolo di prezzo, salva l'allegazione dell'avvenuta conclusione di un accordo verbale con il rappresentante della società opposta, con cui sarebbe stato concesso uno sconto del 3%. Al di là del rilievo che il supposto accordo in questione sarebbe intervenuto con soggetto di cui non è provato il potere di concedere sconti in nome e per conto della società opposta, essendo il signor indicato Tes_1 nell'estratto conto prodotto sub doc. 1 del fascicolo monitorio, come “agente” e, sebbene nelle fatture le stesso sia indicato come “rappresentante” non vi è la prova di quali poteri fosse investito, ed al di là del rilievo che l'allegazione deve ritenersi genericamente dedotta, non essendo specificamente allegato da quando e su quali prodotti lo sconto sarebbe stato concordato, va comunque rilevato che tale assunto pagina 5 di 6 sia rimasto privo di prova, che avrebbe dovuto essere fornita per iscritto, stante la limitazione alla prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c.. A ciò aggiungasi che l'avvenuta conclusione dell'accordo in ordine allo sconto in parola, sia inverosimile e smentita dal fatto che mai prima dell'opposizione, la
[...] ha sollevato contestazioni in ordine alla mancata applicazione dello sconto pretesamente CP_2 concordato.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto risultano del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da
[...]
la quale, mediante la produzione in atti delle fatture impagate (sub doc. 2 fascicolo Controparte_1 monitorio), e delle relative ricevute di consegna al sistema SDI (sub doc. 3 fascicolo monitorio) recanti l'analitica indicazione della merce consegnata alla cliente - documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Pertanto, in definitiva, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Controparte_2 opposto (d.i. n. 10071/2024 R.G. 25475/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 12.07.2024)
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfetario ed oneri accessori come per legge dovuti.
Milano, 11 agosto 2025
Il Gop
dott.ssa Katia Songia
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