Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 401 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Francesca Barca) Parte_1
appellante
E
(contumace), (avv.ti Giovanni Controparte_1 CP_2
Arcidacono e Fabrizio Allegrini) e (avv.ti Caterina Battaglia, Marcello Carnovale, CP_3
Carmela Filice, Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi) appellati
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Opposizione a intimazione di pagamento. Prescrizione dei contributi previdenziali.
conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Contro l'intimazione di pagamento notificatagli il 1.3.2022 dall'
[...]
, ha proposto ricorso in data 8.4.2022 al tribunale Controparte_1 Parte_1
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negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Ha quindi eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali e la decadenza dell'Agenzia esattrice dal potere di riscuotere i relativi importi.
2. Il tribunale di Cosenza, nella resistenza della medesima e dei due CP_1 enti previdenziali convenuti, ha dichiarato “inammissibile la domanda”. Ha addebitato al ricorrente di non aver indicato “in maniera puntuale” quali fossero le cartelle o gli avvisi di addebito “impugnati”, così pregiudicando il “diritto di difesa” dei convenuti e impedendo al giudicante di “comprendere l'esatta individuazione del petitum e della causa petendi” dell'azione proposta.
3. Il ricorrente appella la sentenza. Sostiene che, invece, dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio era possibile evincere le indicazioni che il tribunale ha ritenuto mancanti, tanto che gli stessi resistenti hanno potuto svolgere compiutamente le proprie difese, senza risentire dell'omessa specificazione dei numeri delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta. Denuncia, comunque, la mancata applicazione dell'art. 164, c. 5, c.p.c. che gli avrebbe consentito di sanare l'eventuale nullità del ricorso. Ripropone, pertanto, l'eccezione di prescrizione che il tribunale non ha delibato.
4. Nella contumacia dell' (che non s'è Controparte_1
costituita, benché sia stata ritualmente convenuta con atto notificato il 31.5.2023 al domicilio digitale del suo difensore) e nella resistenza dell' (che ha chiesto il CP_3 rigetto dell'appello o, in subordine, il rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente, assumendola infondata) e dell' (che ha riproposto le eccezioni di nullità e CP_2
inammissibilità del ricorso, sollevata in primo grado, e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato), la Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note depositate dalle parti costituite (che hanno ribadito le rispettive richieste e difese) decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è fondato sia perché il tribunale, a fronte della ravvisata lacuna dell'atto introduttivo che ha giudicato foriera di nullità, avrebbe dovuto fare
Pag. 2 di 6 applicazione dell'art. 164 c.p.c. ed assegnare al ricorrente termine per sanarla (cfr. Cass.
SU 11353/2004); sia perché, a ben vedere, quella stessa lacuna era già colmata dal richiamo, nel ricorso introduttivo del giudizio, ai documenti prodotti che, in effetti, consentono di escludere la carente allegazione che il tribunale ha invece sanzionato con la declaratoria di inammissibilità della domanda giudiziale.
6. Tanto in ossequio al principio di conservazione dell'atto, che osta al rilievo della nullità del ricorso che abbia raggiunto il suo scopo permettendo a controparte di svolgere compiutamente le proprie difese (Cass. 17122/2013), e in ragione dell'utilizzabilità della produzione documentale, debitamente richiamata in ricorso, ai fini dell'integrazione del compendio assertivo posto a fondamento della domanda (Cass.
17991/2018).
7. Ed invero, occorre riconoscere che, nel caso di specie, il ricorrente:
a) aveva specificato quali fossero i crediti contributivi di cui eccepiva la prescrizione, precisando che l'opposizione si appuntava non già sull'interezza dei titoli stragiudiziali elencati nell'intimazione di pagamento opposta, bensì soltanto su quelli relativi a “rate premio anno 2010, 2011 e 2012” e ai “DM anni 2010, 2012, CP_2 CP_3
2012 e 2015”;
b) aveva inoltre chiarito che l'oggetto della sua opposizione erano le “n. 06 cartelle di pagamento asseritamente notificate rispettivamente negli anni 2011, 2012, 2013 e
2019”;
c) aveva anche indicato qual era l'importo delle rispettive partite creditorie, pari ad
“euro 10.855,53 per rate premio , ed euro 4.098 per modello DM ; CP_2 CP_3
d) aveva infine prodotto l'intimazione di pagamento con i relativi allegati, ciascuno dei quali contiene, nel “dettaglio debito”, l'indicazione dei titoli stragiudiziali (cartelle di pagamento e avvisi di addebito) notificati in quegli anni e inerenti alle suddette poste creditorie vantate dagli enti previdenziali convenuti.
8. A riprova che i dati così offerti al contraddittorio delle parti non avevano minato le difese dei convenuti è sufficiente constatare, d'accordo con l'appellante, come essi avessero preso posizione sull'eccezione di prescrizione, denunciandone l'infondatezza con riferimento a ciascuna delle partite debitorie controverse e dimostrando, in tal modo, di aver agevolmente individuato i titoli esecutivi stragiudiziali oggetto di impugnazione.
Pag. 3 di 6 9. Quegli stessi dati avrebbero quindi consentito al tribunale di constatare che:
1) i crediti dell' , maturati negli anni tra il 2009 e il 2011, sono stati fatti CP_2
valere con due cartelle esattoriali, distinte con i numeri 03420110049177167000 e
3420120051609811000, rispettivamente notificate il 3.1.2012 e il 18.6.2013;
2) i crediti dell' , maturati negli anni tra il 2010 e il 2015, sono stati azionati CP_3
con quattro avvisi di addebito notificati al contribuente, rispettivamente, il 21.12.2011
(quello avente n. 33420112000844733000), il 22.3.2012 (quello avente il n.
33420120000064043000), l'8.8.2012 (quello avente il n. 33420120001847522000) e il
25.7.2019 (quello avente il n. 33420150002985808000).
10. In base a tali indicazioni temporali, è agevole rilevare l'intervenuta prescrizione dei crediti dell' , che non ha offerto prova di atti interruttivi nel CP_2
quinquennio successivo alla data del 18.6.2013 in cui al contribuente si assume pervenuta la cartella di pagamento più recente.
11. Né l'Istituto assicuratore può dolersi della mancata acquisizione officiosa degli stessi eventuali atti interruttivi presso l' , perché Controparte_1
non ha dimostrato di aver mai cercato di ottenerli autonomamente da essa. Ed invero, la richiesta dell'ordine di esibizione rivolta ad un terzo è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti dei quali la parte istante dimostri di non poter venire altrimenti in possesso (Cass. 1484/2014). L'esibizione, pertanto, non può essere ordinata allorché
l'istante avrebbe potuto, di propria iniziativa, acquisire la documentazione in questione
(Cass. 149/2003). E, nella specie, l' non ha allegato le ragioni che non gli hanno CP_2
consentito, neppure nelle more del processo, di acquisire di propria iniziativa copia dei documenti che attestino l'attività notificatoria che assume essere stata eseguita, con efficacia interruttiva della prescrizione, dall'agenzia esattrice1. L'inerzia non appare giustificabile ove solo si ponga attenzione ai rapporti che intercorrono tra l'Istituto assicuratore e la concessionaria a cui ha demandato la riscossione dei propri crediti.
12. Per quanto invece attiene ai crediti dell' , sono senz'altro prescritti CP_3
quelli azionati con i primi tre avvisi di addebito, notificati, come si è detto, tra il 2011 e
Pag. 4 di 6 il 2012, in mancanza di atti interruttivi nel successivo quinquennio, dei quali, per l'appunto, l' non ha fatto menzione, né li ha prodotti. CP_3
13. Del quarto avviso di addebito, emesso per il recupero di crediti maturati nel
2015, l' ha documentato che in data 17.7.2019 il messo comunale ne ha curato la CP_3
pubblicazione presso il comune di residenza del contribuente, senza però attestare gli eventuali incombenti che hanno preceduto e giustificato quella pubblicazione. Non è dunque possibile evincere se ad essa sia stato indotto dalla irreperibilità temporanea del destinatario o dall'impossibilità di individuarne l'attuale recapito. Tanto pregiudica la validità della notifica dell'unico atto interruttivo della prescrizione antecedente all'intimazione di pagamento che all'appellante è pervenuta il 1.3.2022. Sicché anche dei crediti che formano oggetto di quest'ultimo titolo stragiudiziale va riconosciuta la prescrizione.
14. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste solidalmente a carico degli enti previdenziali soccombenti e, distratte a favore della richiedente procuratrice attorea, si liquidano come da dispositivo in base all'entità complessiva dei crediti controversi2.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 26/04/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 2185/22, pubblicata in data 27/03/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza dichiara prescritti: a) i crediti dell' che formano oggetto delle cartelle di pagamento n. CP_2
03420110049177167000 e n. 3420120051609811000; b) i credi dell' che CP_3
formano oggetto degli avvisi di addebito n. 33420112000844733000, n.
33420120000064043000, n. 33420120001847522000 e n.
33420150002985808000;
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2. Condanna l' e l' a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida CP_2 CP_3
in 2.700 euro per il primo grado e in 3.000 euro per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 14/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 19475/2005: “Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ.,
l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa”. 2 Cass. 19985/2024: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”.