TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n . 1723/2022 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 21 luglio 2022 con il n. 1723/2022 del ruolo Generale, avente per oggetto: azioni di nullità, risoluzione e responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale, investimento , vertente tra
, in qualità di erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1
del Serraglio n 50 p avv. Lamberto GALLETTI e dall'avv. Alessandro BARLOTTI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
Fax: 0574 606966 E Pec: vvocati.prato. Email_1
Pec: vvocati.pra .it Email_3
Attore contro
, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata Controparte_1
e difesa, in via disgiuntiva fra loro, dall'avv. Cesare DE FABRITIIS e dall'avv. Jacopo DE FABRITIIS ed elettivamente domiciliata in Prato, Via Valentini n. 10 presso e nello studio dell'avv. Fausto BENIGNI , come da procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di risposta;
Fax: 055/482664 Pec: Email_4
Pec: Email_5
Convenuta
All'udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale di Prato, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di parte convenuta in quanto infondata e comunque non provata:
- in via istruttoria: ammettere, al bisogno, le istanze istruttorie formulate da questa difesa e non ammesse dal Giudicante in quanto relative a circostanze di fatto non contestate e provate documentalmente, tornando ad opporsi alle richieste istruttorie che la banca convenuta ha formulato e che sono già state rigettate dal magistrato;
- in tesi e nel merito: riconoscere e dichiarare, in virtù delle causali in atti, la inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia della proposta di investimento n. 34108848 del 18.07.2018 h. 11.30 avanzata da (filiale di Prato, Via Bologna) ed Controparte_2 indirizzata a e relativa accettazione in pari data e conseguente esecuzione, Persona_1
1 avente per oggetto la vendita, in contropartita diretta, da (società a cui Controparte_3 fa capo la ) a Controparte_4 Persona_1 del Fondo 2 [...]), per un importo totale dell'operazione di € 49.000,00= addebitato sul c/c 50456/1000/00002774 acceso presso la medesima a nome con CP_5 Persona_1 evidenza nel Deposito Amministrato n. 50456/310005296444/00, e/o riconoscere e dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia di tale contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi del 18.07.2018, nonché di qualunque altra pattuizione contrattuale prodromica e/o compresa e/o dipendente e/o connessa ai rapporti oggetto di causa, stante la violazione delle norme imperative di cui al T.U.F. (D.Lgs. n. 58/98) e relativo regolamento di attuazione, anche per essere stata la relativa operazione di investimento proposta ed eseguita dalla banca nonostante la assenza di previo valido contratto di prestazione di servizi di investimento tra le parti, e – dato atto che l'attore pone a disposizione della banca convenuta il titolo predetto – condannare conseguentemente
[...] con sede Legale in 10121 Torino, Piazza San Carlo n. 15 Controparte_6
Partita IVA;
pec: ), in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 Email_6 presentante alla r ore, della somma capitale di € 49.000,00= (Quarantanovemila/00=) – in tesi: al netto ed, in ipotesi: al lordo di eventuali detrazioni per interessi cedolari percepiti - o quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata e provata in corso di causa o che risulterà di Giustizia ex art. 1226 c.c., oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore in conseguenza di ciò, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in ipotesi subordinata e nel merito: accertare e dichiarare, in virtù delle causali in atti, l'annullamento, per errore essenziale dell'acquirente ex art.1429 c.c. ovvero per conflitto di interessi ex artt.1394 c.c., art. 21 D.Lgsl. n.58/1998 (T.U.F.) e art. 27 Reg. Consob 11522/1998 e successive modifiche ed integrazioni, della proposta di investimento n. 34108848 del 18.07.2018 h. 11.30 avanzata da (filiale di Prato, Via Bologna) ed Controparte_2 indirizzata a e re pari data e conseguente esecuzione, Persona_1 avente per oggetto la vendita, in contropartita diretta, da (società a cui Controparte_3 fa capo la Divisione del Controparte_4 Controparte_4 Persona_1 del Fondo SPWP Eurizon Capitale Defense Top Selection Luglio 2023 (cod. Isin titolo [...]), per un totale dell'operazione di € 49.000,00= addebitato sul c/c 50456/1000/00002774 acceso presso la medesima Banca a nome con Persona_1 evidenza nel Deposito Amministrato n. 50456/310005296444/00, non to di tale contratto di prestazione di servi di investimento e servizi aggiuntivi del 18.07.2018 e di qualunque altra pattuizione contrattuale prodromica e/o compresa e/o dipendente e/o connessa ai rapporti oggetto di causa, e – dato atto che l'attore pone a disposizione della convenuta il titolo predetto – condannare conseguentemente con Controparte_6 sede Legale in 10121 Torino, Piazza San Carlo n.156 (c.f. Partita IVA P.IVA_1 ; pec: ), in persona de ppresentante P.IVA_2 Email_6 pro tempore, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma capitale di € 49.000,00= (quarantanovemila/00=) - in tesi: al netto ed, in ipotesi: al lordo di eventuali detrazioni per interessi cedolari percepiti - o quella diversa maggiore o minore che sarà accertata e provata in corso di causa o che risulterà di Giustizia ex art. 1226 c.c., oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore in conseguenza di ciò, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in ipotesi ulteriormente subordinata e nel merito: accertare e dichiarare il grave inadempimento di per tutti i comportamenti dalla stessa posti in essere Controparte_2 sia in occasione d tto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi che fosse eventualmente dimostrato e provato essere validamente intercorso tra le parti, sia al momento in cui la banca propose e consigliò all'attore l'acquisto del titolo per il
2 quale è causa, sia in occasione della proposta di investimento n. 34108848 del 18.07.2018 h. 11.30 avanzata da (filiale di Prato, Via Bologna) ed indirizzata a Controparte_2 e in pari data e conseguente esecuzione, avente per Persona_1 oggetto la vendita, in contropartita diretta, da (società a cui fa capo la Controparte_3 del del Fondo Controparte_4 Controparte_4 Persona_1 SPWP Eurizon Capitale Defense Top Selection Luglio 2023 (cod. Isin titolo [...]), per un importo totale dell'operazione di € 49.000,00= addebitato sul c/c 50456/1000/00002774 acceso presso la medesima Banca a nome con evidenza nel Deposito Persona_1 Amministrato n. 50456/310005296444/00 ra pattuizione contrattuale prodromica e/o compresa e/o dipendente e/o connessa ai rapporti oggetto di causa, in relazione alle obbligazioni da essi scaturenti a carico della banca medesima e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi eventualmente intercorso tra le parti e/o della proposta di investimento n. 34108848 del 18.07.2018 h. 11.30 avanzata da (filiale di Prato, Via Controparte_2 Bologna) ed indirizzata a e relat ri data e conseguente Persona_1 esecuzione, avente per oggetto la vendita, in contropartita diretta, da Controparte_3 (società a cui fa capo la Divisione del Controparte_4 Controparte_4
del Fondo SPWP Eurizon Capitale Defense Top Selection Luglio 2023 (cod. Persona_1 32751), per un importo totale dell'operazione di € 49.000,00= addebitato sul c/c 50456/1000/00002774 acceso presso la medesima Banca a nome Persona_1 con evidenza nel Deposito Amministrato n. 50456/310005296444/00, no altra pattuizione contrattuale prodromica e/o compresa e/o dipendente e/o connessa ai rapporti oggetto di causa, e – dato atto che l'attore pone a disposizione della convenuta il titolo predetto – condannare conseguentemente banca con sede Legale Controparte_2 in 10121 Torino, Piazza San Carlo n.156 (c.f. pec: P.IVA_1 P.IVA_2
), in persona del ppresentant , alla Email_6 restituzione, in favore dell'attore, della somma capitale di € 49.000,00= (quarantanovemila/00=) - in tesi: al netto ed, in ipotesi: al lordo di eventuali detrazioni per interessi cedolari percepiti - o quella diversa maggiore o minore che sarà accertata e provata in corso di causa o che risulterà di Giustizia ex art. 1226 c.c., o quella diversa maggiore o minore che sarà accertata e provata in corso di causa o che risulterà di Giustizia ex art. 1226 c.c., oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore in conseguenza di ciò, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in ipotesi ulteriormente subordinata e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento, ex artt 1218 c.c. e 23 T.U.F. e relativo Regolamento di Attuazione, a carico di , per tutti i comportamenti posti in essere sia al Controparte_2 momento in cui la banc all'attore l'acquisto dei titoli per i quali è causa, sia in occasione della stipula del contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi che fosse eventualmente dimostrato e provato essere intercorso tra le parti, nonché della proposta di investimento n. 34108848 del 18.07.2018 h. 11.30 avanzata da
[...]
(filiale di Prato, Via Bologna) ed indirizzata a e r CP_2 Persona_1 accettazione in pari data e conseguente esecuzione, avente per oggetto la vendita, in contropartita diretta, da (società a cui fa capo la Divisione Asset Controparte_3 Management del ) a del Fondo SPWP Eurizon Controparte_4 Persona_1
Defense od 332751), per un importo CP_3 totale dell'operazione di € 49.000,00= addebitato sul c/c 50456/1000/00002774 acceso presso la medesima Banca a nome con evidenza nel Deposito Amministrato Persona_1 n. 50456/310005296444/00 e di qualunque altra pattuizione contrattuale prodromica e/o compresa e/o dipendente e/o connessa ai rapporti oggetto di causa, in relazione alle obbligazioni da essi scaturenti a carico della banca medesima e, per l'effetto, ove la gravità dell'inadempimento non fosse ritenuta tale da consentirne la declaratoria di risoluzione, condannare comunque la – in persona del suo legale Controparte_6
3 rappresentante pro tempore – con sede legale in 10121 Torino, Piazza San Carlo n.156 (c.f.
Partita IVA;
pec: ) al risarcimento P.IVA_1 P.IVA_2 Email_6 titi dall'att o de alla convenuta, quantificati nella somma di € 49.000,00= (quarantanovemila/00=) – in tesi: al netto ed, in ipotesi: al lordo di eventuali detrazioni per interessi cedolari percepiti – o quella diversa maggiore o minore che sarà accertata e provata in corso di causa o che risulterà di Giustizia ex art. 1226 c.c. – oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore in conseguenza di ciò, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in ipotesi ulteriormente subordinata e nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c. ovvero extracontrattuale ex art. 2043 c.c., a carico di , per tutti i comportamenti, anche omissivi, dalla stessa Controparte_6 posti in essere sia al momento in cui la banca consigliò all'attore l'acquisto dei titoli per i quali è causa, sia in occasione della stipula del contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi che fosse eventualmente dimostrato e provato essere intercorso tra le parti, sia in occasione della proposta di investimento n. 34108848 del 18.07.2018 h. 11.30 avanzata da (filiale di Prato, Via Bologna) ed indirizzata a e Controparte_2 Persona_1 rel pari data e conseguente esecuzione, avente per o in contropartita diretta, da (società a cui fa capo la Divisione Asset Controparte_3 del del Fondo SPWP Eurizon CP_4 Controparte_4 Persona_1 Capitale Defense Top Selection Luglio 2023 (cod. Isin titolo [...]), per un importo totale dell'operazione di € 49.000,00= addebitato sul c/c 50456/1000/00002774 acceso presso la medesima a nome con evidenza nel Deposito Amministrato CP_5 Persona_1 n. 50456/3100052 0 e di attuizione contrattuale prodromica e/o compresa e/o dipendente e/o connessa ai rapporti oggetto di causa, in relazione alle obbligazioni da essi scaturenti a carico della banca medesima e, per l'effetto, condannare la
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – con sede Controparte_6 legale in 10121 Torino, Piazza San Carlo n.156 (c.f. Partita IVA P.IVA_1 P.IVA_2 pec: ) al risarcimento ti dall'attor Email_6 contegno ascrivibile alla convenuta, quantificati nella somma di € 49.000,00= (quarantanovemila/00=) - in tesi: al netto ed, in ipotesi: al lordo di eventuali detrazioni per interessi cedolari percepiti - o quella diversa maggiore o minore che sarà accertata e provata in corso di causa o che risulterà di Giustizia ex art. 1226 c.c., oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore inconseguenza di ciò, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in via residuale: accogliere comunque la domanda di rimborso delle somme investite, e di risarcimento danni, qui proposte dall'attore per le causali di cui ai documenti ed atti del presente giudizio, in virtù della miglior formula ritenuta confacente al caso concreto, ovvero, in subordine, secondo equità ex art. 1226 c.c., condannando – in Controparte_6 persona del suo legale rappresentante pro tempore – con sede legale in 10121 Torino, Piazza San Carlo n.156 (c.f. Partita IVA;
pec: P.IVA_1 P.IVA_2
) al pagamento, in favore dell' attore, della somma che sarà Email_6 i causa o che risulterà di Giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in ogni caso:
rigettare le avversarie eccezioni avanzate dalla convenuta, di inammissibilità della domanda e di prescrizione (ove la si ritenesse validamente proposta da controparte, atteso che la stessa non si rinviene nelle rassegnate conclusioni) nonché di compensazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
condannare – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – Controparte_2 con sede lega Piazza San Carlo n.156 (c.f. Partita IVA P.IVA_1 ; pec: ) al rimborso, attore, delle P.IVA_2 Email_6 somme via via trattenute sul conto corrente del medesimo, a titolo di commissioni e spese per l'acquisto e per la custodia dei titoli per i quali è causa, nella misura che sarà accertata e
4 provata in corso di causa o che sarà ritenuta equa di Giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
condannare – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – Controparte_2 con sede lega Piazza San Carlo n.156 (c.f. Partita IVA P.IVA_1 ; pec: ) al risarcimento dei danni subiti e subendi P.IVA_2 Email_6
dipe delle somme confluite nell'investimento proposto dalla e della mancata consegna, da parte della medesima ed in violazione del CP_5 disposto dell'a T.U.B., del contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi del 18.07.2018, mediante pagamento della somma che sarà accertata e provata in corso di causa o che sarà ritenuta equa di Giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
statuire secondo Giustizia in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta ed avente per oggetto la restituzione dei titoli in questione, dando atto del fatto che il comparente Sig. ha sempre dichiarato – come tuttora dichiara – di mettere tali Per_1 titoli a disposizion ca;
rigettare la domanda riconvenzionale inerente la restituzione degli interessi cedolari che fosse eventualmente provato essere stati erogati al , ove ritenuto condivisibile Per_1 l'orientamento giurisprudenziale che ritiene tale doma oglibile in virtù del disposto degli art. 1148 c.c. ovvero 1458 c.c. e per le causali evidenziate in atti, ovvero statuire secondo Giustizia in ordine a tale domanda riconvenzionale, ove non ritenuto condivisibile il predetto orientamento giurisprudenziale. Con vittoria di spese e compensi sia del presente giudizio – valorizzandosi, in proposito, il fatto che la Banca, in violazione dell'art. 117 T.U.B., non ha mai consegnato all'attore, prima del presente giudizio, il contratto di investimento che lo stesso aveva più volte richiesto – nonché del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgsl. 28/2010 svoltosi dinanzi all'
[...] n. 091/2020. IL tutto oltre IVA, CPA e rimborso s Controparte_7
Per la convenuta: “… CONCLUSIONI che l'Ill.mo Tribunale di Prato ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta Voglia accogliere le seguenti conclusioni, ovvero per i motivi esposti in premessa: In via preliminare nel rito e nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per mancata prova dei relativi fatti costitutivi;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione avversaria essendo il rapporto di conto corrente ancora in corso. Accertare e dichiarare la tardività dei fatti nuovi ex adverso allegati in seconda memoria Accertare e dichiarare l'interruzione del presente giudizio per morte dell'attore ( cfr. nostra istanza 26.9.2024).
Nel merito in via principale: rigettare le avverse domande in quanto già infondate in fatto ed in diritto. Nel merito in via subordinata e riconvenzionale: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie: 1) quanto alle domande di nullità e/o annullabilità e/o risoluzione e/o declaratoria di inefficacia in genere: condannare il signor
alla restituzione a del titolo impugnato e degli utili Persona_1 Controparte_2 percepiti e/o percipiendi, anche nel corso dell'odierno procedimento, e di ogni altra utilità tratta dalla/e operazione/i finanziaria/e impugnate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo disponendone la compensazione sino alla concorrenza con l'eventuale importo liquidato a parte attrice;
e/o 2) quanto alle domande di risarcimento del danno: limitare il quantum liquidato alla misura che risulterà provata in corso di causa ed eliminando ogni possibile forma di duplicazione delle voci e tenendo conto, quali poste detrattive\compensative, del valore attuale dei titoli e/o del netto retratto della loro vendita e di tutte le utilità incassate e/o percipiende dall'attore, anche nel corso del presente
5 procedimento, maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data percezione delle stesse;
in ogni caso disporre la compensazione, fino a concorrenza, delle somme eventualmente liquidate a parte attrice per qualsivoglia causale con le somme vantate a credito dall'istituto in accoglimento dell'eccezione formulata dalla banca. Con opposizione in ogni caso a qualsiasi valutazione equitativa degli importi ex adverso richiesti che, pertanto, dovranno essere provati nel loro preciso ammontare. Con vittoria di competenze e spese di lite.. ..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2022 , adiva il Persona_1
Tribunale di Prato esponendo:
- di essere persona anziana, ultranovantenne, e da tempo cliente di CP_8
filiale di Prato, via Bologna, alla quale aveva sempre fatto
[...] riferimento e presso la quale intratteneva il rapporto di c/c n 50456/1000/00002774 ed il deposito amministrato n 50456/3100/0596444 ;
- che nel corso di detto rapporto di massima fiducia aveva fatto sempre affidamento sulle indicazioni fornite dal personale della filiale e, segnatamente, di alla quale erano ben noti gli obiettivi e le esigenze dell'anziano Testimone_1 cliente;
- che in data 18 luglio 2018, la aveva consigliato all'attore l'acquisto dei Tes_1
FONDI COMUNI SPWP EURIZON CAPITALE DEFENCE TOP SELECTION LUGLIO 2023 ( cod Isin titolo [...]), per un importo totale di € 49.000,00, con riferimento temporale quinquennale ( luglio 2018-luglio 2023);
- che la proposta ( n 34108848) non rispondeva ad una corrispondente richiesta dell'attore, era stata redatta dalla e ne aveva consigliato l'accettazione e Tes_1 prevedeva l'impiego di gran parte dei risparmi dell'attore, assorbendo € 49.000,00 rispetto a poco più di € 50.000,00;
- che nella proposta si dava atto che la conoscenza dell'investitore in materia di investimenti finanziari era bassa, la propensione al rischio moderata, e che non vi erano altri titoli nel deposito amministrato, puntualizzando che le allocazioni erano per il 100% oggetto di riserva e per lo 0% di investimento e che a seguito dell'operazione sarebbero state modificate portando il 92,97 % la quota di investimento;
- che, ancora, nella proposta di precisava che il capitale di € 49.000,00 sarebbe confluito nell'acquisto delle quote del predetto Fondo, composte per il 26,58% di investimenti monetari ( € 13.026,33), per il 30,82 % in investimenti azionari ( € 15.101,58), così che il 57,40% del capitale sarebbe stato investito in mercati incerti e volubili;
- che nella proposta l'operazione era considerata ADEGUATA all'esito dei controlli effettuati in tema di Vendibilità, Rischio, Liquidità e Frequenza;
- che ignaro delle caratteristiche dei prodotti proposti, aveva Persona_1 fatto presente di volere gestire i suoi risparmi all'unico fine di preservarne la
6 consistenza ed il potere di acquisto e di non disporre di alcuna specifica competenza nel settore finanziario, né precedenti esperienze;
- di avere sottoscritto il modello relativo all'investimento in questione, contestualmente alla presentazione della proposta, con modalità digitali, unitamente alla dichiarazione di avere ricevuto gratuitamente le informazioni chiave per gli investitori e le avvertenze del conflitto di interessi, essendo acclarato che gestore del fondo, appartiene al medesimo gruppo Controparte_9 bancario;
- che dai rendiconti titoli successivamente inviati dalla banca risultava che l'importo investito di originari € 49.000,00 si era ridotto ad € 42.736,98, alla data del 31 marzo 2022;
- che l'investimento non era liberamente recuperabile, in quanto dalle clausole sottoscritte risultava che le spese di rimborso risulteranno pari a zero qualora il cliente detenga le quote sino alla scadenza del ciclo di investimento;
- che con lettera racc. del 23.2.2020 l'attore, con l'assistenza del figlio , Parte_1 aveva contestato il contegno della banca sollecitando spiegazioni e la richiesta era stata reiterata con il proprio difensore. senza ottenere riscontro positivo, respingendo la richiesta di rimborso;
- che la banca aveva fatto confluire le quote del fondo senza un preventivo contratto di prestazione di servizi di investimento, in assenza quindi di un contratto quadro redatto per iscritto ai sensi dell'art 23 del TUF, prevista a pena di nullità con finalità di protezione dell'investitore;
- che il comportamento della banca era in contrasto con il disposto dell'art 21 del TUF e con gli obblighi previsti da tale norma, nonché dal regolamento di attuazione;
- che, peraltro, per le operazioni in conflitto di interessi, quale quella contestata, il cliente ha diritto di essere adeguatamente informato in modo da assicurare trasparenza ed equo trattamento;
- che ricorrevano anche gli estremi di responsabilità precontrattuale ex art 1337 c.c. essendo stata la negoziazione eseguita sulla base di informazioni dolosamente o colposamente errate o non veritiere e in conflitto di interessi;
- che trattandosi di operazione non adeguata per tipologia ed oggetto oltre che per caratteristiche personali del cliente, avrebbe dovuto essere richiesta consapevole ed informata conferma scritta dell'ordine di procedere ugualmente, imposto espressamente dalla vigente normativa;
- che dall'illegittimo e illecito comportamento derivava la nullità e annullabilità del contratto e della relativa operazione di acquisto, ovvero per conflitto di interessi ai sensi dell'art 1394 c.c. e 21 Dlsvo 24.2.1998, n 58. Rilevava in proposito la violazione delle norme del T.U.L.F Dlgsvo 58/98, delle delibere CONSOB e dei regolamenti di attuazione, spiegarne adeguatamente i motivi e che , in presenza di tali profili , ricorrevano le condizioni per rispondere del grave inadempimento e portare ad una pronuncia di risoluzione dell' ordine di acquisto, nonché al risarcimento dei danni. 7 Su tali premesse, concludevano per la nullità del contratto per cui è causa per violazione delle norme citate in premessa e in relazione all'art. 23 TUF e all'art. 1418 c.c.; per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione integrale della CP_5 somma investita per capitale e spese, detratto il valore attuale dei titoli rinvenienti dalla conversione forzosa in azioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in subordine, riconosciuto il grave inadempimento della convenuta ex art. CP_5
1218 c.c., per tutti i comportamenti posti in essere prima, per la condanna della convenuta alla restituzione integrale della somma investita per capitale e CP_5 spese, detratto il valore attuale dei titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via ulteriormente subordinata, per l'annullamento dei medesimi contratti ai sensi degli artt. 1427 e ss c.c e/o ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c. per operazione eseguita in conflitto di interessi, con conseguente restituzione integrale della somma addebitata per l'acquisto dei titoli de quibus, detratto il valore attuale dei titoli rinvenienti dalla conversione forzosa in azioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'operazione al saldo effettivo , accertato l'illecito civile e/o penale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e, per la condanna della convenuta al CP_5 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, pari alla somma addebitata per l'acquisto dei titoli, detratto il valore attuale dei titoli rientranti nel fondo , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'operazione al saldo effettivo, ovvero in via residuale secondo equità con il favore delle spese processuali. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in persona Controparte_1 del rappresentante p.t. pro tempore, deducendo:
- che nelle condizioni dell'investimento effettuato dall'attore, costituito dall'acquisto di quote del Fondo EURIZON DEFENSIVE TOP SELECTION LUGLIO 2023, come riportate nelle “Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)”, consegnate al medesimo, era sottolineato, in particolare che il periodo minimo consigliato di investimento terminerà nel luglio 2023, ossia dopo più di sei mesi e che “Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso.”;
- che il fondo mirava a conseguire una moderata crescita del capitale investito e contestualmente a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdite superiori all'obiettivo di protezione, individuato nel 90% del capitale investito;
- che l'attore aveva peraltro omesso di comunicare di aver già riscosso, a titolo di interessi, dal Fondo Eurizon Top Selection Luglio 2023 complessivi € 3.923,52, erogati in n. 8 bonifici di € 490,44 ciascuno, così che l'investimento rende € 980,88 all'anno, pari al 2%, come illustrato al cliente, libero di disinvestier in tutto o in parte il capitale investito, salve le spese di rimborso in percentuale pari al 2, 50% a partire dal I agosto 2019, fino ad arrivare a zero al primo agosto 2023;
- che, contrariamente a quanto allegato, il contratto di prestazione di servizi di investimento (cd. “contratto quadro”) era stato regolarmente sottoscritto dal sig.
8 , nella forma scritta prescritta dall'art. 23 T.U.F., in data 18.7.2018, Per_1 contestualmente all'accettazione dell'operazione di investimento propostagli;
- che la sottoscrizione in modalità digitale non presentava alcuna anomalia e l'attore era perfettamente consapevole delle caratteristiche dell'operazione;
- che, comunque, la domanda di ripetizione involgeva una rimessa su conto corrente ancora aperto, quindi i relativi addebiti non erano prefigurabili come pagamenti;
- che, in ogni caso, la banca aveva eseguito un'adeguata profilazione dell' investitore, al quale erano state dettagliatamente illustrate le caratteristiche dell'acquisto ed i rischi connessi al loro acquisto r l'attore era soggetto in grado di comprendere le caratteristiche dell'operazione, valutata come adeguata in relazione allo specifico profilo dell'investitore, trattandosi di titolo “molto cautelativo” , in cui l'obiettivo di protezione viene individuato nel 90% del capitale investito;
- che non era configurabile alcun errore essenziale, ai sensi dell'art 1429 c.c., né alcuna violazione della normativa in tema di conflitto di interessi, sicché era infondata ogni azioni di natura di annullamento o di risoluzione. Nel merito, assumeva la correttezza del proprio comportamento rispetto alla imprevedibilità degli accadimenti e concludeva , rilevando la infondatezza della pretesa, essendo stato concluso per iscritto l'ordine di acquisto e, contestualmente, il contratto quadro e non sussistendo alcuna forma di responsabilità, contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale, a carico della banca.
Rilevava, ancora, come l'attore avesse riscosso a tiolo di interessi la somma di € 3923,52, erogati in 8 bonifici di € 490,44, e, per l'ipotesi di nullità, annullamento o risoluzione del contratto, spiegava in via riconvenzionale domanda di restituzione delle cedole percepite e dei titoli al valore attuale. In subordine, nella ipotesi di accoglimento delle domande attoree, compensare anche parzialmente le domande con il pagamento degli importi incassati per le cedole maturate ed il valore dei titoli, ovvero delle somme incassate a seguito della vendita, con rivalutazione ed interessi. In ultimo, eccepiva la prescrizione delle pretese e domande proposte con riguardo alle rimesse solutorie, pagamenti e/ o movimentazioni di addebito e/o accredito in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa. La causa era istruita con la produzione di documenti. e tramite CTU diretta ad accertare le caratteristiche ed il livello di rischio dell' oggetto degli acquisti effettuati dall'attore, la completezza delle informazioni fornite dalla banca, anche nel periodo successivo all' acquisto, e in rapporto alla propensione al rischio ed alle finalità dell'investimento. Depositata la CTU in data 9 aprile 2024, con comparsa di costituzione del 28 novembre 2024, si costituiva . figlio di Parte_1 Persona_1 deceduto il 24 aprile 2023, dichiarandone il decesso e, in qualità di unico erede, di intendere proseguire il giudizio ai sensi degli artt 302 e ss cpc
9 Infine, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza del 5 dicembre 2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande proposte dall'attore nel presente giudizio sono solo parzialmente fondate e meritano accoglimento esclusivamente nei limiti delle motivazioni che seguono. Al fine di esattamente delimitare il thema decidendum, si rileva che Per_1
parte originaria, ha formulato pluralità di domande , tutte connesse,
[...] aventi ad oggetto in via principale la nullità o annullabilità, ovvero in ipotesi la risoluzione dell'acquisto effettuato in data 18 luglio 2018, avente ad oggetto i FONDI COMUNI SPWP EURIZON CAPITALE DEFENCE TOP SELECTION LUGLIO 2023 ( cod Isin titolo [...]), per un importo totale di € 49.000,00, con riferimento temporale quinquennale ( luglio 2018-luglio 2023). In via ulteriormente subordinata, l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia e della conseguente responsabilità extracontrattuale o precontrattuale, con la condanna della stessa – in ogni caso- al risarcimento del danno subito, anche in via equitativa.
1. QUESTIONI PROCESSUALI Sin dall'atto introduttivo l'attore ha allegato di avere proposto istanza di mediazione depositata il 22 dicembre 2020, all' Organismo di mediazione presso il Palazzo delle Professioni di Prato s.r.l., con esito negativo per la mancata adesione di , ed ha prodotto il relativo verbale . Controparte_1
Per assolvere alla condizione di procedibilità di cui all'art 5 Dlsvo 28/2010 e s.m., le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a. dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b. dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c. dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d. dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n 481. Nel caso in esame il riferimento è all'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), disciplinato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito le parole: “2, comma 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni” con le parole: “32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. Conseguentemente può ritenersi integrata la condizione di procedibilità richiesta dall'art 5 Dlgs.vo 28/2010 e s.m.
10 Per quanto concerne la pretesa risarcitoria, la difesa della banca convenuta, costituitasi tempestivamente, ha ancora sollevato, nel merito, eccezione di prescrizione in ordine alle domande di ripetizione delle rimesse solutorie antecedenti il decennio ( o quinquennio) antecedente alla notifica dell'atto di citazione ovvero dal primo atto interruttivo della prescrizione. L'attore , tuttavia, ha allegato a sostegno delle pretese di risarcimento - ex art 1218 c.c. – le condotte commissive ed omissive relative alla asserita violazione del dovere di buona fede e dell'obbligo di diligenza specifica derivanti dagli arti 21 e 23 comma 6, Dlsvo 587/1998, e art 96, comma 2, lettera 3, Regolamento Consob 1.7.1998, nonché degli artt 1337 e 1375 c.c.), riconducibili al contenuto del programma contrattuale perseguito con l'ordine di acquisto del 18 luglio 2018 nell'ambito del contratto di intermediazione stipulato in pari data (Cass., 25.1.2011, n 1734; 17.3.2006, n 5896; 13.11.2003, n 17146) . Di conseguenza, in tal modo argomentando, ha qualificato la natura contrattuale della pretesa risarcitoria, la quale, coerentemente, deve ritenersi soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art 2946 c.c.. senza possibilità di invocare il differente termine quinquennale relativo alla fattispecie di illecito per responsabilità aquiliana.
Va inoltre considerato che il termine prescrizionale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento (Cass., 5.12.2011, n 26020) e, conseguentemente, dal momento del verificarsi della diminuzione alla propria sfera patrimoniale determinata dall'illecito commesso o, più precisamente, dalla sua conoscenza o conoscibilità. Nel caso di specie, l'attore non soltanto ha prospettato la nullità formale dell'ordine di acquisto, ma anche – alternativamente- il comportamento omissivo negligente dalle banca nel periodo di esecuzione del contratto ed allegato che il pregiudizio è stato determinato dall'andamento dei titoli facenti parte del fondo, data coincidente- a suo dire- con la perdita di valore e la insorgenza della pretesa al rimborso. Rispetto a tali date, quindi, deve essere in ogni caso esclusa la decorrenza del termine decennale ( o quinquennale ) di prescrizione , efficacemente interrotto dalla introduzione del giudizio e, ancor prima, della costituzione in mora determinata dalla richiesta di rimborso, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla convenuta. Non v'è poi margine per la declaratoria di interruzione del giudizio per il decesso dell'attore atteso che l'unico soggetto legittimato si è costituito contestualmente alla dichiarazione dell'avveramento dell'evento chiedendo la prosecuzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto di cui all'art 300, comma 2, e 299 cpc.
2. VALIDITA' DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTO
11 E DELL'ACQUISTO Quanto al contratto originario di intermediazione ed alla successiva modifica,
ha in prima battuta contestato l'assenza di una valida Persona_1 pattuizione sottoscritta da entrambe le parti . in conformità al disposto dell'art 23 TUF. A riguardo, si osserva che l'obbligo della forma scritta ad substantiam, per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, e quindi anche per le aperture di credito ed i finanziamenti, come detto, introdotto con l'art. 3 L. 17.02.1992 n. 154 (Legge per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), entrata in vigore in data 09.07.1992 è stato introdotto dal Legislatore per tutelare il cliente, parte contrattuale debole, e per consentirgli di avere la massima consapevolezza dei propri diritti e dei propri obblighi nei rapporti con le banche, sia in tema di contratti di finanziamento, disciplinati dalla legge sulla trasparenza bancaria e poi dal TUB, sia in tema di contratti di investimento finanziari (D.Lgs. 24.02.1998 n. 58.TU.F.). Nella pratica dei rapporti con la banca, invero, è molto frequente che il contratto non sia redatto in unico documento, ma sia il risultato di una proposta cui fa seguito l'accettazione; spesso la banca è in possesso di un esemplare del contratto sottoscritto solo dal cliente, in cui il medesimo dà espressamente atto che “un esemplare del presente contratto mi viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi”. Dal che sembrerebbe vi siano due esemplari del contratto: uno sottoscritto dal cliente e consegnato alla banca, l'altro sottoscritto dal funzionario della banca e consegnato al cliente. In altri casi vi è una dichiarazione sottoscritta dal cliente con cui il medesimo dà atto di aver ricevuto la lettera della banca (contenente la proposta), il cui testo viene integralmente trascritto, e contestualmente accetta, sottoscrivendo per conferma della proposta ricevuta e per accettazione della stessa. Motivo del contendere è sorto in merito alla validità ed efficacia di un documento prodotto in giudizio solo con la sottoscrizione del cliente, in relazione alle disposizioni che prescrivono la forma scritta ad substantiam. Secondo l'orientamento tradizionale della S.C:, sino all'inizio del 2016 assolutamente prevalente, la produzione della scrittura privata da parte del soggetto che non l'ha sottoscritta costituisce equipollente della mancata contestuale sottoscrizione della controparte e perciò perfeziona, sia sul piano sostanziale che probatorio, il contratto in essa contenuto (cfr. Cass. 15.05.2006 n. 11409). Né occorrono formule sacramentali nei documenti prodotti e non occorre che l'incontro delle volontà sia contestuale, potendo risultare da documenti diversi anche cronologicamente distinti, pur nel caso in cui la parte che non l'ha firmato lo produca a giudizio con il dichiarato intento di avvalersi del contenuto negoziale di esso (si veda Cass. SS.UU. 02.12.2010 n. 24418, che ha ribadito il principio con un obiter dictum). Proprio in applicazione di tali principi, la giurisprudenza nel decidere una controversia nell'ambito della quale era stato prodotto in giudizio un contratto di conto corrente sottoscritto solo dal cliente, ha chiarito che la produzione in giudizio da parte dell'istituto di credito della copia del contratto
12 realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante e quindi la conclusione valida ed efficace del contratto (Cass. 22.03.2012 n. 4564). Secondo tale orientamento, sia la produzione a giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non ha firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, integrano un valido equivalente della sottoscrizione mancante. Pertanto, anche qualora non vi fosse una copia del contratto firmata dalla banca, come appunto nel caso di specie, la volontà risulterebbe comunque dal deposito del documento a giudizio, dalle manifestazioni esternate da questa nel corso del rapporto di conto corrente in ordine alla volontà di volersene avvalere, con conseguente perfezionamento dello stesso. In altre parole, il perfezionamento del contratto non si produrrebbe solo con il deposito del documento, ma con qualsiasi manifestazione esternata mediante un documento scritto, anche se non sottoscritto, nel corso del rapporto. A tale interpretazione si è contrapposto l'orientamento la dichiarazione unilaterale del solo cliente non sia idonea ad assolvere l'obbligo di forma prescritta a pena di nullità. Invero, la Suprema Corte dapprima con la sentenza n. 5919/2016, cui hanno fatto seguito pronunce del medesimo tenore (Cass. 7068/2016; 8396/2016; 10711/2016), ha mutato inaspettatamente indirizzo dichiarando espressamente di non voler dare continuità al precedente richiamato. Le fattispecie poste all'attenzione della Suprema Corte nelle quattro sentenze richiamate sono sostanzialmente similari e in quanto in tutte l'istituto di credito esibendo copia del medesimo testo negoziale, assumeva come tale produzione sia sufficiente ad integrare il requisito di forma previsto dalla legge. Secondo il nuovo orientamento il contratto quadro deve essere dichiarato nullo per vizio di forma e conseguentemente i singoli atti che al medesimo si ricollegano. Elemento assolutamente centrale delle decisioni deve essere rinvenuto nell'efficacia che la Suprema Corte attribuisce alla produzione in giudizio del documento da parte della Banca con particolare riguardo al momento in cui tale efficacia può dirsi verificata. La Corte, infatti, modificando recisamente il precedente orientamento afferma che "la produzione in giudizio da parte del contraente che non ha sottoscritto la scrittura realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto, perfezionamento che non può verificarsi se non ex nunc, e non ex tunc (ed infatti il contratto formale intanto si perfeziona ed acquista giuridica esistenza, in quanto le dichiarazioni di volontà che lo creano siano state per l'appunto formalizzate), tant'è che il congegno non opera se l'altra parte abbia medio tempero revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non è più in vita nel momento della produzione, perché la morte determina di regola l'estinzione automatica della proposta (v. articolo 1329 c.c.) rendendola non più impegnativa per gli eredi”. In sostanza, dunque, la produzione in giudizio da parte della della copia del CP_5 negozio costituisce certamente manifestazione di volontà di avvalersi del
13 contratto, tuttavia la medesima, avendo efficacia ex nunc e non giammai ex tunc, sopraggiunge quando la controparte ha già revocato la proposta proponendo la domanda giudiziale di nullità. La forma quando è richiesta ad substantiam, è elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve essere l'estrinsecazione formale e diretta della volontà delle parti di concludere un determinato contratto avente una data causa, un dato oggetto e determinate pattuizioni, sicché occorre che il documento sia stato creato al fine specifico di manifestare per iscritto la volontà delle parti diretta alla conclusione del contratto. Tale contrasto è stato infine superato dalla Cassazione Civile, SS.UU., con la nota sentenza del 16/01/2018 n° 898 che , richiama la ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. In tale prospettiva, quindi, risulta irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto quadro, quando questo è firmato dall'investitore ed una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo quindi assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione. Nel caso in esame, dai documenti prodotti che ha sottoscritto, Persona_1 in data 18 luglio 2018, contratto di prestazione servizi di investimento e servizi aggiuntivi (n 50456/3100/0596444) avente ad oggetto l'apertura di deposito titoli e strumenti finanziari, custodia e amministrazione, relativo a “ Servizi di investimento base”, regolarmente consegnato al cliente. Per quanto esposto, in presenza della sottoscrizione del cliente e della produzione documentale della banca, i requisiti di forma prescritti dalle norme risultano soddisfatti, così che risulta infondata l'azione di nullità. Tale valutazione è estesa, sotto il profilo formale, anche al singolo contratto di acquisto perfezionatosi con l'accettazione della proposta di investimento N° 34108848, avente ad oggetto FONDI COMUNI EURIZON CAPITALE DEFENCE TOP SELECTION LUGLIO 2023, di tipo misto, comprensivo di titoli azionari,
14 obbligazionari e monetari, per l'importo di € 49.000,00, anch'essa, sottoscritta in pari data . Solo incidentalmente, peraltro, può osservarsi che il contratto quadro in oggetto recava il contenuto minimo essenziale di cui all'art. 30 del Reg. Consob 11522/98 e che il decreto legislativo 58/98 stabilisce quale motivo di nullità esclusivamente la fattispecie , qui non ricorrente, di stipulazione del contratto quadro in assenza di forma scritta ( ad substantiam); mentre i profili evidenziati attengono a comportamenti attinenti piuttosto allo svolgimento ed esecuzione del rapporto, non già al momento genetico del contratto). Non rilevano, sotto tale profilo, le doglianze in ordine alle modalità di sottoscrizione, né l'età particolarmente avanzata del cliente, non essendo state sollevate questioni in ordine alla sua capacità di intendere e di volere. Si tratta piuttosto, nella prospettiva dell'attore, di valutare se il consenso sia stato prestato consapevolmente, nella consapevolezza dello strumento utilizzato e acquisite le informazioni prescritte per le operazioni di investimento. Non v'è quindi spazio per considerare la sussistenza di vizi nella formazione del consenso, ai sensi dell'art 1429 c.c., non essendo stato specificato l' elemento del contratto falsamente rappresentato, né – in rapporto ad esso- la riconoscibilità dell'errore da parte del proponente. Esclusa la nullità derivata per l'omessa sottoscrizione delle parti del contratto di investimento, le ulteriori contestazioni relative alla responsabilità della banca nella fase esecutiva, risultano invece strettamente correlate alle conseguenze dell'acquisto del fondo di investimento, dovendosi altrimenti ritenere precluso il frazionamento dell'unità sostanziale del rapporto onde valutare autonomamente la domanda di invalidità o di risoluzione solo per trarne le conseguenze sul singolo ordine di acquisto, in contrasto con il noto principio espresso dalla Cass. s.un. ( n 23726 del 15.11.2007). Le doglianze dell'attore, in realtà, si incentrano sul mancato rispetto della disciplina in materia di servizi di investimento, sia per quanto concerne la mancanza di informazioni in ordine alle caratteristiche del prodotto ed al conflitto di interessi sussistente, sia dell'adeguatezza della operazione rispetto al profilo dell'investitore ed alle finalità perseguite dal medesimo.
3. GLI OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO Poiché il contratto quadro è stato sottoscritto dal cliente in data 18 luglio 2018 , trova applicazione il Regolamento Consob 16190/2007, di attuazione della Direttiva c.d. MIFID I. entrato in vigore il 2.11.2007, nonché successivamente modificato. Secondo lo schema normativo richiamato, gli intermediari autorizzati, quando prestano il servizio di gestione di portafogli, adottano un metodo appropriato di valutazione e comparazione dei risultati della gestione, anche “mediante
15 indicazione di un parametro di riferimento significativo, che sia coerente con gli obiettivi di investimento del cliente e con i tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente la valutazione del servizio prestato” e quando propongono di fornire il servizio di gestione del portafogli, forniscono le ulteriori informazioni di cui al comma 3, nonché quelle indicate dal successivo art 31. La raccolta ed acquisizione delle informazioni da parte dei clienti è poi disciplinata dal titolo II , distinguendo le ipotesi di ordini effettuati nell'ambito di servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli (adeguatezza, ex artt 39 e 40), da quelli nei servizi “diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli” ( appropriatezza ex artt 41 e 42), ovvero ancora le ipotesi di mera esecuzione o ricezione di ordini. Nella seconda ipotesi, qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione e qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. In ogni caso, l'adeguatezza di un investimento dev'essere valutata con giudizio ex ante, considerando le caratteristiche del medesimo e la situazione esistente nel momento in cui è stato impartito l'ordine di negoziazione.
Il profilo dell'effettivo sottoscrittore , ai fini della verifica delle correttezza delle informazioni fornite dalla deve essere assunto quale parametro di CP_5 riferimento significativo, in linea con gli obiettivi di investimento e con i tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio in modo da consentire al cliente la valutazione “del servizio prestato”, nonché delle ulteriori informazioni di cui al comma 3 e dal successivo art 31 del Regolamento Consob 16190/2007, di attuazione della Direttiva c.d. MIFID I (Direttiva europea n. 2004/39/CE del 21/04/2004). Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 58/98, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori il soggetto abilitato deve comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura del cliente sia nella fase che precede la stipulazione del contratto d'intermediazione finanziaria che in quella di esecuzione dello stesso, essendo specificamente precisato di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. A norma del Regolamento n. 16190/07, gli obblighi a carico all'intermediario sono specifici e disciplinati meticolosamente non solo con riguardo al contenuto della comunicazione, ma anche con riferimento agli obblighi comportamentali correlati.
16 Invero, il modello da assumere a riguardo è costituito dalle disposizioni del Regolamento, tenuto conto altresì delle modifiche adottate con delibera n 15961 del 30 maggio 2007 che, in attuazione del disposto dell'art 25 TUF, ha esteso agli intermediari la disciplina delle “disposizioni di cui agli artt 26, 27, 28 , comma 1, lett. a) e commi 2 e 5 , 29, 31, 36, 56, commi 1,2,3,6,7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 3, 63 e 69 del presente regolamento anche quando procedono alla vendita , in fase di emissione di propri prodotti finanziari”. In particolare, ai sensi dell'art. 26 reg. Consob n. 11522 del 1998, gli intermediari devono «b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3». Inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 2, reg. cit., gli intermediari «non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento». Ai sensi dell'art 27 tutte le informazioni fornite all'investitore devono essere
“corrette, chiare e non fuorvianti”; gli intermediari devono fornire ai clienti (ed ai potenziali clienti) “in una forma comprensibile, informazioni appropriate, affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere decisioni in materia di investimento in modo consapevole” in linea con le condizioni prescritte dal successivo art. 28, comma 2 Ai sensi dell'art. 28, comma 2, reg. cit., gli intermediari «non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento». Ancora, ai sensi dell'art. 29, comma 1, reg. cit., gli stessi intermediari «si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione», con la specificazione ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, reg. cit. che «ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute».
17 L'art 31 impone una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati”, illustrando “le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e l'art. 35 prevede che “gli intermediari comunicano su supporto duraturo ai clienti la loro nuova classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata” e “l'eventuale diritto ad ottenere una diversa classificazione”. Ancora, l'art. 41 introduce l'obbligo di richiedere al cliente “di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza in materia di investimento rilevante per tipo di strumento o servizio proposto e chiesto” e, conseguentemente, di compiere la valutazione di appropriatezza, volta a verificare se “sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” avvertendolo nel caso in cui si reputi lo strumento prescelto non appropriato (art. 42). Infine, l'intermediario è tenuto a valutare l'adeguatezza dell'operazione quando fornisce anche il servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio. In forza di tali principi, l'intermediario finanziario deve quindi preliminarmente acquisire le informazioni necessarie sulla situazione finanziaria del cliente per poter poi adeguare ad essa la sua operatività.
Si tratta di doveri che si sostanziano in un contenuto positivo – comunicare per iscritto situazioni di conflitto di interesse ed inadeguatezza, tenendosi informati sulla situazione del cliente – e negativo – non consigliare o non effettuare operazioni inadeguate alla situazione finanziaria del cliente e che, permangono anche dopo la stipulazione del contratto quadro, essendo comunque finalizzati alla corretta esecuzione del contratto. La S.C. ha reiteratamente affermato che l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari oggetto dell'investimento, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (cfr. in motivazione Sez. 1, Ordinanza n. 23131 del 22/10/2020; v. anche Sez. 1, Ordinanza n. 15936 del 18/06/2018). In altre parole, anche se l'intermediario ritiene l'operazione adeguata, deve comunque fornire all'investitore (che non sia un operatore qualificato) le informazioni previste dall'art. 28, comma 2, reg. Consob 11522 del 1998, perché tali informazioni sono volte ad assicurare il compimento di investimenti consapevoli, essendo l'inosservanza di tale dovere informativo un fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022).
18 Come sopra evidenziato, ai sensi dell'art. cit., l'obbligo di informazione si sostanzia nella erogazione di «informazioni adeguate la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento». Il requisito dell'adeguatezza delle informazioni connota, dunque, in termini funzionali queste ultime, perché si tratta di informazioni che devono servire a garantire il compimento di scelte di investimento consapevoli da parte del cliente. La norma contiene, poi, una specificazione dell'oggetto di tali informazioni, ove precisa che si deve trattare di informazioni «sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio». Come precisato in più occasioni dal giudice di legittimità, il contenuto delle informazioni comprende tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale dell'intermediario ed anche l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno nei titoli selezionati (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12544 del 18/05/2017). L'inosservanza di tali doveri informativi e consultivi, si è sottolineato, integra una ipotesi di responsabilità contrattuale o precontrattuale in quanto ingenera una presunzione di riconducibilità all'intermediario stesso dell'operazione finanziaria, costituendo di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento (Cass., n 29353 del 14.11.2018; Cass., n 3914/2018). Tale presunzione è comunque correlata al sistema incentrato sulla previsione di uno strumento ― il prospetto, appunto ― soggetto a una dettagliata disciplina connotata pure da controlli pubblici: uno strumento deputato a svolgere una insostituibile funzione informativa nei confronti dei destinatari della sollecitazione di investimento. Al di fuori dell'ipotesi di inesattezze del prospetto limitate e marginali, la cui incidenza risulti in concreto talmente modesta da non essere apprezzabile, è stato puntualizzato che «la non veridicità del prospetto non può non generare la presunzione di rilevanza della distorsione informativa sulle scelte dell'investitore, al quale non può esser perciò imposto l'ulteriore onere della prova negativa di eventuali diversi fattori dai quali dette scelte sarebbero state determinate» (Cass. 11 giugno 2010, n. 14056). Non si è mancato di rilevare in dottrina che la soluzione adottata dal legislatore discende dalla teoria finanziaria denominata Fraud on the market, fatta propria anche dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, in base alla quale sui mercati caratterizzati da efficienza informativa, in cui sono cioè accessibili i dati conoscitivi relativi a un certo strumento finanziario, la violazione di un obbligo di informazione determina un danno agli investitori, dal momento che questi, in tale evenienza, finiscono per acquistare il prodotto a prezzo maggiorato, o comunque
19 falsato , e subiscono gli effetti del deprezzamento che si determina a seguito della diffusione di informazioni corrette circa la reale situazione di fatto riguardante l'emittente e il titolo. Siffatta impostazione, d'altra parte, è sottesa alla complessiva disciplina della materia finanziaria. Ai sensi dell'art 23, comma 6, del d.Lgsvo 58/1998, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. E la responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di avere adottato la diligenza prevista dal comma precedente. L'obbligo di informazione attiva, posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo la disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007, impone all'intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere ( Cass. 6.7.2023, n 19104). Il fondamento della presunzione circa l'esistenza del nesso causale viene ribadito dalla S.C. sia per l'emittente , ma anche con riguardo all'attività dell'intermediario e all'inadempimento di questo agli obblighi informativi su di lui gravanti nel caso di acquisto di strumenti finanziari per conto del cliente, precisando che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di prodotti finanziari ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste «nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato» (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29864, in motivazione). Si è quindi chiarito che, in materia di intermediazione finanziaria, alla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo- informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria (così Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; cfr. pure Cass. 11 novembre 2021, n. 33596). In tema di responsabilità per il contenuto del prospetto informativo, sul nesso di causa opera la presunzione fino a prova contraria, salvo che le inesattezze del documento siano da considerare «limitate e marginali». In siffatta ipotesi, infatti, deve essere di regola esclusa la correlazione tra la scelta di investimento e il danno riportato: le falsità e le omissioni del prospetto riferite a dati di minima consistenza non possono alterare l'andamento del valore del titolo, così che non è riscontrabile alcun incolpevole affidamento dell'investitore da tutelare.
20 D'altra parte, mantenere la operatività della presunzione anche in tali ipotesi presterebbe certamente il fianco ad abusi ed iniziative opportunistiche dell'investitore, il quale attraverso l'azione risarcitoria farebbe leva su trascurabili imprecisioni del prospetto per rimediare alle conseguenze di un andamento del titolo sfavorevole, derivato da scelte di investimento infelici, piuttosto che a carenze nel patrimonio informativo. Le informazioni false o mancanti devono essere rilevanti per l'investitore, onde l'emittente o l'intermediario in tal caso può comunque fornire la prova liberatoria dimostrando l'irrilevanza delle inesattezze rispetto alle decisioni di investimento. Riaffermato, infatti, che il nesso di causa tra l'illecito e il danno si presume iuris tantum, la prova contraria di cui è gravato l'emittente, offerente o garante, idonea a superare l'indicata presunzione, deve avere in tale prospettiva ad oggetto l'irrilevanza del deficit informativo: irrilevanza che è appunto normalmente associata al carattere limitato o marginale delle omissioni o delle inesattezze del prospetto. Secondo la ricostruzione offerta dalla Cassazione, la irrilevanza, in sede giudiziale, potrà emergere in due modi: a) attraverso la prova del fatto che la falsità o la reticenza sono state incapaci di determinare una distorsione informativa incidente sulle scelte dell'investitore, sicché lo stesso avrebbe negoziato alle stesse condizioni pur in assenza di tali falsità o reticenze;
b) attraverso la prova dell'esistenza di altri elementi, estranei a quelli oggetto di alterazione o reticenza, che hanno autonomamente determinato la scelta di investimento. In assenza di evidenze nel senso indicato il tema dell'irrilevanza delle informazioni false o mancanti resta relegato sul piano della non concludenza: in tanto ha senso dibattere dell'irrilevanza di tali informazioni, in quanto consti la prova che le lamentate carenze del prospetto si siano in concreto rivelate prive di influenza sul processo decisionale dell'investitore. E' appunto nell'ambito di tale rapporto contrattuale che la Corte ha chiarito che l'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, relativo alla diligenza dell'intermediario finanziario, va interpretato nel senso che, una volta fornita la prova da parte del sottoscrittore dell'investimento nonché del danno economico sofferto, spetta alla Banca dimostrare di aver adempiuto ai proprio obblighi di correttezza e trasparenza fornendo all'investitore un'informativa completa, chiara ed adeguata al profilo dello stesso ( sul punto , cfr Cass., sez III, 11 luglio 2017). Con sentenza n.17138 del 17 agosto 2016, nei giudizi di risarcimento danni per lo svolgimento dei servizi di investimento, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, acquisendo dai clienti le informazioni necessarie in ordine alla loro esperienza in materia di investimenti finanziari, la loro situazione finanziaria, gli obiettivi perseguiti e la loro
21 propensione al rischio in conformità all'art. 21 del D. Lgs. n. 58 del 1998 (TUE) ed ai regolamenti Consob succedutisi nel tempo. In tale ottica, appare chiaro che la fattispecie della responsabilità prevista dall'art 94 TUIF, di natura extracontrattuale, è differente da quella dell'intermediario, ovvero del consulente finanziario che in questa sede viene invece in considerazione.
Infatti, la responsabilità da prospetto non veridico è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo, che accomuna, in via solidale, non soltanto tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente fatto uso in sede di offerta pubblica o privato collocamento dei titoli in esso rappresentati, in quanto la responsabilità nasce all'atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false o fuorvianti;
ne deriva che la materiale illustrazione e consegna da parte dell'offerente del prospetto, di cui l'investitore assuma la non veridicità, integra ed esaurisce la condotta illecita del primo (Cass., 8.4.2011, n 8034). In ogni caso, quanto alla sussistenza e quantificazione del danno, ai fini dell'accertamento della responsabilità per inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, è necessaria la dimostrazione del nesso di causalità fra inadempimento e danno, nel senso che questo non si sarebbe verificato ove la banca avesse fornito tutte le informazioni necessarie, inducendo il cliente a desistere dall'investimento: grava sul cliente investitore l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno. La prova del collegamento causale tra inadempimento della banca ai propri doveri informativi e il pregiudizio lamentato dal cliente può essere di carattere presuntivo ( Cass. Sez.I, 15.3.2016) in quanto la prova del danno e della relazione causale tra quest'ultimo e l'inadempimento può essere fornita con ogni mezzo, e la sua valutazione non può prescindere dalla considerazione, da un lato, delle peculiarità del rapporto di investimento e, dall'altro, del carattere prettamente omissivo della condotta che ha dato luogo all'inadempimento. Nella liquidazione del danno, in linea con i principi fissati dagli artt 1223, 1225 e 1227 c.c., dovrà inoltre tenersi conto del valore dell'investimento al momento non dell'acquisto ma dalle date indicate quale manifestazione concreta dei fattori di rischio e dal quale deve essere detratto in compensazione ogni vantaggio direttamente correlato all'acquisto e, in primo luogo, il valore delle cedole percepite ed il ricavato per le ulteriori operazioni di vendita dei titoli. Operata la verifica delle correttezza delle operazioni e delle informazioni fornite, attraverso apposita consulenza a carattere percipiente, qualora emerga una violazione degli obblighi informativi, in ogni caso andrà operata una valutazione delle successive condotte anche dell'attore , al fine di valutare se emergano omissioni e carenze che hanno ulteriormente concorso a produrre o ad aggravare il pregiudizio economico, sia in ordine ad omissioni di informazioni su eventuali variazioni dei dati qualificanti i profili di rischio preesistenti, sia all'andamento dei
22 titoli oggetto dell'investimento ed alle informazioni fornite dalla banca intermediaria.
4. LA FATTISPECIE CONCRETA RICOSTRUZIONE DEI FATTI E RESPONSABILITA' CONTRATTUALE Ciò precisato in linea generale, nel caso di specie le doglianze dell'attore sono incentrate più che sulle non corrette informazioni relative alle caratteristiche del fondo, soprattutto sulla non adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo soggettivo desumibile dalle informazioni fornite, e risultanti anche dal questionario sottoscritto, circa la propensione al rischio ed alle finalità dell'investimento, tanto più in considerazione del conflitto di interessi sussistente, tenuto conto dell'appartenenza al medesimo gruppo del gestore del fondo e della stessa intermediaria che ha suggerito l'operazione. Su tali punti, quindi, facendo riferimento ad una valutazione ex ante, occorre verificare se – sulla scorta della documentazione in suo possesso- la abbia CP_5 effettivamente assolto agli obblighi di adeguatezza e di appropriatezza che la disciplina richiamata pone a suo carico, fornendo corrette e complete informazioni sulle caratteristiche del fondo, in rapporto ai rischi connessi all' ordine di negoziazione del luglio 2018 e agli obbiettivi di investimento, e se tale ordine fosse o meno adeguato e/o appropriato secondo la disciplina del Regolamento Consob rispetto alle informazioni in suo possesso al momento della sottoscrizione In tale ottica, l' aspetto meritevole di approfondimenti istruttori - attraverso CTU di natura percipiente – è rappresentato proprio dalla verifica della responsabilità contrattuale della banca convenuta per la violazione degli obblighi informativi relativamente all'oggetto dell'operazione descritta nell'atto introduttivo e, solo in ipotesi, per la quantificazione dell'effettivo pregiudizio riportato dall'investimento in oggetto. Nella relazione prodotta in data 9 aprile 2024 il CTU, dott. Persona_2 vengono riportare le caratteristiche del fondo oggetto dell'operazione di investimento, sia di carattere generale ( pag. 7 e ss relazione), che con riguardo allo specifico ordine.
23 del Fondo, quelli in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta non possono superare il 30% delle attività e quelli in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente “collegati”, possono tendenzialmente arrivare fino al 40% del totale delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo. L'area geografica di riferimento è principalmente l'Europa, il Nord America ed i paesi emergenti. Le categorie di emittenti scelte dal Fondo sono:
- per la componente obbligazionaria e/o monetaria emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie e società;
- per la componente azionaria principalmente società a capitalizzazione medio/elevata; La diversificazione degli investimenti avviene in tutti i settori economici. Quanto alla condotta da mantenere rispetto ai rischi , viene in definitiva previsto:
- Rating: gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating non possono superare il 40% del totale delle attività del Fondo. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani.
- Paesi Emergenti: gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti non possono superare il 40% del totale delle attività.
- Rischio di cambio: l'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 40% del totale delle attività.
Viene segnalato che il fondo prevede l'utilizzo di strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui l'arbitraggio). In particolare: “La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo. Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra macro classi di attività e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento (Europa, USA e Paesi
24 Emergenti), delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari saranno determinate dall'implementazione di diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali, tenuto conto altresì della durata residua dell'orizzonte d'investimento del Fondo e della performance già conseguita. La selezione degli strumenti azionari viene effettuata sulla base dell'analisi fondamentale e strategica delle singole società con l'obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento. La selezione degli strumenti obbligazionari viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media finanziaria (duration), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di ripartizione geografica (Paesi Emergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall'euro). …” Ancora: “ La gestione è inoltre caratterizzata dall'utilizzo di tecniche di protezione del capitale che determineranno l'allocazione ottimale fra attività rischiose e meno rischiose all'interno del portafoglio con l'obiettivo di minimizzare la probabilità di perdite superiori all'obiettivo di protezione. Nella definizione dell'asset allocation viene valutata altresì la durata residua dell'orizzonte d'investimento del Fondo…. L'obiettivo dichiarato del Fondo è quello di mirare a conseguire una moderata crescita del capitale investito e contestualmente a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdite superiori all'obiettivo di protezione, prevedendo altresì dei periodi di “Protezione” nei quali vengono definiti dei valori di quota protetti, ossia con un rischio di perdita basso (al massimo il 10%). L'obiettivo di protezione viene perseguito mediante una tecnica di gestione del rischio di tipo “Dynamic Portfolio Insurance” (“DPI”), che prevede di investire una parte del portafoglio in una componente rischiosa (“Portafoglio risky”) e la restante parte in una componente priva di rischio (“Portafoglio risk free”).” Vengono poi riportate nella relazione tecnica le caratteristiche specifiche al momento dell'adesione al fondo ( pag 11 e ss) in oggetto: All'atto della sottoscrizione il fondo era composto dal 26,58% di componente monetaria, 42,59% da obbligazioni, 30,82% da azioni, 1,3% altro. Cont La politica di distribuzione del fondo prevedeva che la procedesse con periodicità semestrale, con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione di ogni semestre contabile (primo semestre contabile 1° luglio - 31 dicembre;
secondo semestre contabile 1° gennaio - 30 giugno), alla distribuzione ai partecipanti di un ammontare predeterminato, pari all'1,00% del valore iniziale delle quote del Fondo. Tale distribuzione poteva essere superiore al risultato conseguito dal Fondo nel periodo considerato e poteva comportare la restituzione di parte dell'investimento iniziale del partecipante. In particolare, rappresenta una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, la parte di importo distribuito che eccedeva l'eventuale risultato conseguito dal Fondo nel periodo di riferimento. Rappresentava inoltre una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, la parte di importo distribuito fino a compensazione di eventuali risultati negativi di periodi
25 Cont precedenti. Il Consiglio di Amministrazione della aveva la facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote del Fondo e della situazione di mercato. Era stabilito che la distribuzione venisse effettuata per la prima volta con riferimento al periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018 e, per l'ultima volta, con riferimento al periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023. Sulla scorta di tali dati, le principali caratteristiche del fondo sono quindi così riassunte ( pag. 12 e ss relazione):
“Il fondo risulta composto da azioni, obbligazioni, strumenti monetari e anche derivati, il capitale è “garantito” o, meglio “protetto” tramite l'utilizzo di tecniche di protezione del capitale che ricercano l'allocazione ottimale tra attività rischiose e attività meno rischiose con l'obbiettivo di minimizzare le probabilità perdite al di sopra dell'obbiettivo di protezione.
- La quota semestrale distribuita (1% del capitale sottoscritto, pari ad Euro 490,44 per ogni semestre, tenuto in considerazione dell'andamento del titolo, non rappresenta un interesse o un frutto ma un rimborso di capitale…
• Il fondo si basa su tecniche di gestione dello stesso che permettano di
“proteggere” il capitale fino al 90% dello stesso, con possibilità di perdita in linea capitale fino al 10%;
• il fondo è flessibile e la composizione risulta variabile nel tempo: nel primo periodo è composto per il 26% da componente monetaria, 42 % da quella obbligazionaria, per il 31 % da quella azionaria e per l'1% da altri strumenti, nel tempo può variare secondo le regole descritte nel KIID e sul punto il consulente rileva l'assenza di particolari profili di rischio, in concreto comunque non ravvisati;
• L'intermediario fornisce in più punti l'evidenza che il fondo non garantisce la restituzione del capitale investito e che non vi è nessuna garanzia di un rendimento minimo
• Vengono inoltre evidenziate le varie categorie di rischio a cui il fondo è soggetto (di credito, di liquidità, ecc.).
• Con cadenza semestrale il fondo può provvedere alla distribuzione del 1% del valore iniziale delle quote
• L'intermediario fornisce un'indicazione grafica, facilmente comprensibile, del grado di rischio del fondo (da 1 a 7), classificandolo esattamente alla metà (4) tra il rischio quasi nullo e il rischio elevato. E' stata riscontrata anche la presenza di una indicazione analitica dei costi quali spese di rimborso, spese prelevate in un anno e spese che il fondo preleva al verificarsi di determinate condizioni (es.: legate al rendimento) per concludere che: “…Tenuto in considerazione delle predette caratteristiche del Fondo, preso in esame il suo andamento, riscontro che quanto comunicato dall'intermediario corrisponde alle caratteristiche del Fondo”.
26 Quanto agli indici di rating, il dott. ileva che non sono forniti gli indici di Per_2 rating delle principali agenzie internazionali , né secondo le indicazioni fornite nel KIID erano disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti in passato, trattandosi di Fondo di nuova costituzione. L'unico indice espresso è quello calcolato dalla stessa gestione sulla base del rendimento di un portafoglio modello, pari a 4 in una scala da 1 a 7, precisando di non tenere conto di alcuni rischi.
4 b). L'analisi viene successivamente portata sulla valutazione del profilo di rischio dell'investitore, nonché sulla adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo acquisito agli atti ( pag. 19 e ss ). Viene sottoposto ad analisi il documento 6 della comparsa di costituzione di parte
“Analisi degli obiettivi di investimento”, il quale si compone di un CP_5 questionario atto a elaborare il profilo di rischio e la coerenza del portafoglio di parte attrice, richiedente informazioni circa l'entità del patrimonio mobiliare, di quello immobiliare, del reddito annuo, dell'intermediario presso il quale si trova il patrimonio mobiliare, degli impegni finanziari , delle persone a carico. il circa gli obiettivi di investimento, ha fornito le seguenti Persona_1 risposte: di accettare un rendimento contenuto pur di avere un capitale con limitate oscillazioni, di investire in titoli che possono registrare oscillazioni potenzialmente significative e, in caso di repentino andamento negativo di disinvestire parte della posizione al fine di ridurre il rischio di subire altre perdite. Dalle analisi dettagliatamente riportate, il consulente perviene alle seguenti valutazioni finali. Alla luce di questi elementi esposti emerge in modo univoco che il profilo dell'attore è conservativo. Tale profilo secondo il consulente in linea con la tipologia di prodotto sottoscritto con la banca, in quanto strumento atto a conservare il patrimonio a fronte di un rischio minimo e, a detta del consulente, l'andamento negativo del fondo è ascrivibile a dinamiche di mercato piuttosto che a un profilo di rischio elevato. Viene segnalato, quale profilo di non adeguatezza dell'operazione, il contrasto dell'ultima affermazione del questionario con le caratteristiche del fondo, che prevedendo spese di rimborso a partire dal 2.50% e che si riducono fino allo 0%, è strutturato in modo da disincentivare lo smobilizzo nel breve medio periodo. A riguardo, viene segnalato ulteriormente il documento 20 di parte attrice allegato alla memoria del 15/02/2023 il quale riporta informazioni circa un deposito vincolato che l'attore aveva sottoscritto precedentemente, con scadenza 17/07/2018, e data inizio vincolo 17/01/2017, ad evidenziare che la banca conosceva il fatto che l'attore aveva già sottoscritto uno strumento a brevissima scadenza, nel caso circa un anno e mezzo.
27 Secondo le valutazioni del consulente, l'esame del documento unitamente alle risposte del questionario nella parte in cui il cliente dichiara l'indisponibilità ad investire per un periodo lungo ( superiore a sette anni) segnala una incoerenza con l'orizzonte temporale attribuibile all'attore sulla base dell'età anagrafica (94 anni alla sottoscrizione). Una ulteriore potenziale criticità dell'operazione rispetto al profilo soggettivo dell'investitore, inoltre, è correlata alla elevata quantità di titoli acquistati, per € 49.000,00, in rapporto all'entità complessiva del patrimonio, dichiarata in € 54.207,76, sì da rappresentarne circa il 90% . A questo riguardo, tuttavia, viene segnalato che l'esame della documentazione ha evidenziato che in data di poco precedente lo stesso attore aveva già sottoscritto un deposito vincolato ad un anno per € 50.000,00. Infine, viene segnalata l'assenza nell'allegato 6 di parte convenuta (analisi degli obiettivi di investimento) di informazioni riguardanti il livello di istruzione ed eventualmente la professione del cliente. Non viene ancora considerato rilevante il documento 19 depositato da parte attrice “Valutazione periodica della coerenza del portafoglio al 31/12/2022”, che evidenzia che il profilo finanziario precedentemente elaborato risulta, alla data di invio della predetta comunicazione, non è più valido e pertanto deve essere nuovamente compilato, in linea con l'obbligo dell'intermediario di aggiornare i profili finanziari dei clienti sulla base delle informazioni richieste nei propri questionari. Infine, in esito alle osservazioni del CT , il dott. chiarisce che non è Per_2 possibile valutare il profilo di rischio/rendimento esclusivamente sulla base dei possibili scenari negativi (o positivi) in quanto è noto che ogni mercato (perfino quello dei titoli a più basso rendimento e più sicuri come i titoli di stato) è soggetto a fluttuazioni. Il basso rischio e basso rendimento deve essere valutato nella seguente modalità: ex post, sulla base del rendimento effettivo e degli indici di valutazione finali se presenti ex ante (tenuto in considerazione che il Fondo era di nuova emissione) sulla base dell'andamento dei Fondi con caratteristiche simili. Non è stata offerta alcuna dimostrazione che l'operazione sia stata posta in essere
“in conflitto di interesse” con dichiarazione firmata dal cliente. Vero è che il CT ha sollevato dubbi in ordine all'effettiva comunicazione del conflitto di interessi, nondimeno nell'articolazione delle domande il profilo del conflitto di interessi viene censurato come sintomo della non adeguatezza e appropriatezza dell'operazione, non già come profilo di per sé non conosciuto o non comunicato. Le carenze informative, nella prospettiva dell'azione intrapresa, attengono piuttosto alla natura della operazione proposta e sotto tale aspetto sono meritevoli di maggiore considerazione.
28 Di qui la conclusione che Indipendentemente dal rinvenimento nel questionario somministrato, di una specifica domanda sull'orizzonte temporale, valutata anche l'età anagrafica dell'attore e i precedenti investimenti a brevissimo periodo, tenuto ulteriormente in considerazione che il fondo presenta spese di rimborso elevate in caso di disinvestimento nei primi periodi, lo ritengo non adeguato. Come chiarito, anche a fronte delle contestazioni del CT di parte convenuta ( pag 30 relazione), il giudizio di non adeguatezza del consulente d'ufficio è strettamente legato alla previsione di costi di rimborso “decrescenti e , tra l'altro, relativamente elevati” atteso che disinvestire nel primo periodo avrebbe comportato un esborso del 2,50% del capitale iniziale (es.: su 49.000 il 2,50% corrisponde ad € 1.225,00). Tale previsione di costi appare confliggere con la profilazione del cliente secondo la quale parte attrice avrebbe dichiarato che in caso di perdite avrebbe voluto disinvestire parte dell'investimento. nonostante la raccomandazione presente sul KIID che “non è indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni”. Invero, in definitiva, può condividersi la conclusione che tale raccomandazione, in presenza di una chiara profilazione delle esigenze dell'acquirente, non è idonea ad escludere l'inadeguatezza dell'acquisto. Di conseguenza, ricorrono profili di responsabilità dell'intermediario esclusivamente per non avere dimostrato di avere specificamente sconsigliato l'operazione al cliente prima di richiedere dal medesimo un consapevole ordine scritto.
5. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO Quanto alla sussistenza e quantificazione del danno, ai fini dell'accertamento della responsabilità per inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, è necessaria la dimostrazione del nesso di causalità fra inadempimento e danno, nel senso che questo non si sarebbe verificato ove la banca avesse fornito tutte le informazioni necessarie, inducendo il cliente a desistere dall'investimento. Alla base della complessiva finalità della previsione dettata in tema di obblighi informativi dell'intermediario finanziario sta la considerazione secondo cui ogni investitore razionale è avverso al rischio, sicché il medesimo, a parità di rendimento, sceglierà l'investimento meno aleatorio e, a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l'operazione, ove l'alea dovesse superare la sua propensione al rischio. La scelta tra differenti opportunità di investimento è quindi essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni, ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull'economia nel suo complesso, compresa l'informativa circa l'eventuale sussistenza, con riferimento alla singola operazione da porre in essere, di una
29 situazione di cd. grey market, cioè di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo ed il rating del prodotto finanziario nel periodo in considerazione, o – addirittura – di una situazione di imminente default economico dell'emittente. E' evidente che, essendo le informazioni finanziarie complesse e costose, nei rapporti di intermediazione finanziaria le imprese di investimento posseggono – ovvero devono procurarsi – elementi informativi diversi e superiori rispetto a quelli a disposizione degli investitori, o da essi acquisibili. In forza di tali considerazioni, non vi è dubbio che anche soltanto la sottolineatura della mancanza di rating costituisce un elemento che, se adeguatamente comunicato e valorizzato, potrebbe, già da solo, almeno secondo parametri di normalità, porre l'investitore sull'avviso e, se non altro, suscitare in lui un fondato dubbio in ordine alla sicura percorribilità dell'affare. E tanto basta alla sussistenza del nesso di causalità, da escutere diversi secondo la regola «del più probabile che non». (Cass. Sez. I, 3 giugno 2016- Cass., sez. I, 19 ottobre 2012, n. 18039). La prova del collegamento causale tra inadempimento della banca ai propri doveri informativi e il pregiudizio lamentato dal cliente può essere di carattere presuntivo ( Cass. Sez.I, 15.3.2016) in quanto la prova del danno e della relazione causale tra quest'ultimo e l'inadempimento può essere fornita con ogni mezzo, e la sua valutazione non può prescindere dalla considerazione, da un lato, delle peculiarità del rapporto di investimento e, dall'altro, del carattere prettamente omissivo della condotta che ha dato luogo all'inadempimento. Nella liquidazione del danno, in linea con i principi fissati dagli artt 1223, 1225 e 1227 c.c., dovrà quindi tenersi conto del valore dell'investimento al momento non dell'acquisto ma dalle date indicate quale manifestazione concreta dei fattori di rischio e dal quale deve essere detratto in compensazione ogni vantaggio direttamente correlato all'acquisto e, in primo luogo, il valore delle cedole percepite ed il ricavato per le ulteriori operazioni di vendita dei titoli. In forza di tali considerazioni, operata la verifica delle correttezza delle operazioni e delle informazioni fornite, attraverso apposita consulenza a carattere percipiente, qualora emerga una violazione degli obblighi informativi, in ogni caso andrà operata una valutazione delle successive condotte anche dell'attore , al fine di valutare se emergano omissioni e carenze che hanno ulteriormente concorso a produrre o ad aggravare il pregiudizio economico, sia in ordine ad omissioni di informazioni su eventuali variazioni dei dati qualificanti i profili di rischio preesistenti. Nell'istruttoria viene dato conto che in attuazione di tale clausole, infatti, risultano documentati i rimborsi via via ottenuti:
• -26/2/2019 490,44 euro
• -20/8/2019 490,44 euro
• -25/02/2020 490,44 euro
• -18/08/2020 490,44 euro
30 • -17/02/2021 490,44 euro
• -11/08/2021 490,44 euro
• -09/03/2022 490,44 euro
• -10/08/2022 490,44 euro
• -08/03/2023 568,91 euro Per un importo complessivo di € 4.492,43, rispetto al valore residuo dei titoli sul fondo di € 40.059,17 Seguendone l'andamento nel periodo successivo all'investimento, il fondo partendo da un valore di € 49.000,00 è sceso ad € 40.059,17 , con una perdita di € 4.448,40 ( pari al 9,07%), considerata la liquidazione del capitale ottenuta per € 4.492,43, in linea con le caratteristiche rappresentate. Ad avviso del consulente, si tratta, in definitiva, di una perdita contenuta , rispetto ad un andamento del mercato obbligazionario, di cui il fondo era in parte costituito, sostanzialmente negativo negli anni analizzati, e sin anche dei titoli di stato, che sono quelli a più basso rischio che il mercato possa offrire. In tale ottica, non sussiste una correlazione causale tra l'intera perdita subita, per quanto modesta, e l'unico profilo di responsabilità attribuito a carico della banca in ordine ai crescenti costi di dismissione nel breve periodo. Invero, valgono le seguenti considerazioni. Attraverso la CTU di natura percipiente si è acquisita la piena corrispondenza delle informazioni fornite dalla banca convenuta sulle caratteristiche del Fondo oggetto dell'operazione, della corretta acquisizione delle informazioni da parte del cliente e profilazione del medesimo nonché, della sostanziale corrispondenza dell'operazione al profilo soggettivo conservativo del cliente, ad esclusione della previsione di costi decrescenti solo in una prospettiva temporale in contrasto con gli obiettivi temporali dal medesimo indicati. L'eventuale dismissione nel breve periodo- in considerazione del complessivo andamento del mercato – non avrebbe impedito all'attore di subire la perdita complessiva di € 4448,30, peraltro in parte attenuta dall'ulteriore rimborso di € 490,44 percepito nell'ottobre 2023. Anche in base ad una valutazione equitativa, tenuto conto che l'obiettivo del cliente – in età avanzata- era quello di una dismissione dell'investimento nell'arco temporale del primo anno, il pregiudizio evitabile in presenza di una operazione conforme agli obiettivi è quello connesso all'esborso del 2,50% del capitale iniziale (es.: su 49.000 il 2,50% ) e corrisponde ad € 1.225,00. In assenza di dati ancora più precisi sul profilo dell'investitore, dovendosi comunque fare riferimento ad un criterio di carattere presuntivo circa la attitudine delle condotte a incidere sui processi decisionali dell'investitore, è tale stima che può farsi riferimento, anche in via equitativa. Infatti, in difetto di elementi sicuri circa la sussistenza di danni effettivi, nonché circa la loro quantificazione, non è possibile accedere alla considerazione che tali poste di danno si siano sicuramente verificate nella sfera patrimoniale facendo
31 ricorso alla valutazione equitativa ovvero ad eventuale CTU, perché questa costituisce un mezzo di valutazione degli elementi già forniti dalle parti e non un mezzo di prova mentre il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice non può essere invocato dall'interessato per sottrarsi all'onere probatorio cui è tenuto e non lo esonera pertanto dall'obbligo di offrire gli elementi probatori circa l'esistenza del danno, esaurendosi tale apprezzamento equitativo nella necessità di colmare le lacune inevitabili nella determinazione del suo effettivo ammontare (Cass., 22.2.2018, n 4310; Cass., 22..2.2017, n 4534; Cass, 12.10.2011, n 20990; Cass., 16.6.90, n. 6056; Cass., 26.2.86, n. 1212; Cass., 5.3.84, n. 1530), di allegare tutte le circostanze specifiche, oggettive e soggettive, del caso concreto, che presentino rilevanza giuridico patrimoniale e di fornire al giudice tutti i possibili dati di fatto in suo possesso che valgano a consentirgli almeno un orientamento di massima per la sua valutazione. Il ricorso alla valutazione equitativa, d'altra parte, si giustifica soltanto quando non è possibile valutare altrimenti le componenti del danno, quando cioè l'attività istruttoria espletata non è valsa ad eliminare ogni incertezza sull'ammontare del danno mentre ad essa non si può far luogo, invece, per colmare le lacune probatorie delle parti, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass., 22.2.2018, n 4310 Cass., 22..2.2017, n 4534; Cass, 12.10.2011, n 20990) L'impossibilità di provare il preciso ammontare del danno, in ipotesi, deve infatti derivare da ragioni obiettive e non da inerzia o negligenza del danneggiato ed il potere di liquidazione equitativa non è esercitabile con riferimento a specifiche voci del danno che la parte interessata sia in grado di dimostrare nel loro esatto ammontare fornendo congrui ed idonei elementi al riguardo. D'altra parte, in mancanza di una specifica prova relativa al rendimento medio del portafoglio dell'investitore (indice che potrebbe costituire un utile riferimento per la individuazione del pregiudizio sofferto a causa del mancato impiego alternativo del danaro), la giurisprudenza ha fatto ricorso a criteri equitativi , come il riferimento agli interessi legali sulle somme oggetto di restituzione all'investitore danneggiato (Cass., 10.10.2014, n 21396; Cass., 20.7.2010, n 16894; Cass., sez. un., 22.4.1994- 17.2.1995, n. 1712: Trib. Milano 20.3.2006) ovvero sulla base del rendimento annuo dei prodotti offerti dalla banca a investitori con propensione ad investimenti sicuri (Trib. Pinerolo 14.10.2005).
Dalla data della domanda, invece, dovranno essere computati gli interessi al tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi. Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della banca convenuta per come liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 (parametri medi per tutte le fasi), tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, compensate per due terzi in ragione della soccombenza in ordine alle domande principali proposte ed alla minore entità del danno rispetto a quanto richiesto nonché dei diversi orientamenti giurisprudenziali nella materia trattata.
32
P. Q.M.
Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
, in qualità di erede di con atto di Parte_1 Persona_1 citazione notificato in data 12 luglio 2022, e successivo ricorso di prosecuzione, nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t.,, Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta per il pregiudizio lamentato CP_5 dall'attore e la condanna, nei limiti e per le causali indicati in motivazione, al pagamento della somma di € 1225,00, oltre interessi al tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, come specificato in parte motiva, dalla data domanda al soddisfo, rigettando le ulteriori domande proposte;
b) condanna, la società convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 7.616,00, per compenso di avvocato, oltre I.V.A. , C.P.A. e spese generali nella misura di legge, nonché di CTU nella misura separatamente liquidata, compensandole per la quota due terzi.
Così deciso in data 12 giugno 2025 dal Tribunale di Prato, in persona del G.I., dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice Istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 a). Quanto alle caratteristiche del Fondo, rileva l'ausiliario, che oggetto dell'operazione è Il Fondo Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2023, con Codice ISIN [...], abbreviato in SPWP E 7-23, qualificato come CP_10 fondo comune flessibile che investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria, strumenti finanziari di natura azionaria e valute diverse dall'euro. La composizione è strutturata prevedendo che gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 50% del totale delle attività