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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/11/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PE, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 87 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1
Spantini; appellante contro
; CP_1
appellata contumace avverso la sentenza del Giudice di Pace di Città di
Castello n. 23/2023 del 29.6.2023, depositata in pari data.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ll.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa,
in TOTALE riforma della sentenza appellata, previa
sospensione della esecutività della sentenza del G.D.P.: Voglia l'Ecc.ll.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per
le causali di cui in narrativa, quale giudice di merito –
nell'accezione indicata in atti - rispetto al procedimento
cautelare iniziato in primo grado avanti il Tribunale di
PE sez. dist. Città di Castello distinto al R.G.
8625/10 e proseguito in sede di Reclamo avanti il Collegio del Tribunale di PE con procedimento distinto al n.
R.G.3814/2010 (Reclamo Sani) cui era riunito il
[...]
distinto al n.3914/2010 oppure come Controparte_2
giudice dell'opposizione pre-esecutiva oppure quale
giudice dell'actio nullitatis;
- ritenuto che l'esecuzione
della misura concessa suo tempo con decreto inaudita
altera parte del 22.2.2010 ed eseguita il 25.2.2010 abbia
soddisfatto il diritto del condomino Parte_1
all'ostensione ed alla copia, nei confronti
dell'amministratore del dei Parte_2 CP_3
documenti richiesti col ricorso introduttivo del giudizio
cautelare; - ritenuto che nel giudizio cautelare di che
trattasi, in contrario di quanto ritenuto dal giudice del
Reclamo, dovevasi ritenere esistente sia il fumus boni
iuris della pretesa che il periculum in mora del diritto
cautelato; - ritenuto che, pertanto, la soccombenza nel
procedimento cautelare, in contrario di quanto ritenuto
dal giudice del Reclamo, doveva considerarsi esclusivo
Part Part appannaggio del convenuto condannare CP_3
[...]
a rifondere all'attore le spese legali da questi CP_3
pag. 2/14 sostenute nella procedura cautelare di entrambi i gradi
liquidandole secondo giustizia entro la competenza del
giudice adito e della somma per il risarcimento danni più
avanti richiesta;
in via subordinata e dannata ipotesi
ritenere le spese ut sopra o comunque quelle liquidate dal
giudice del Reclamo, compensate in tutto o in parte in
favore dell'attore nella quota di giustizia;
- ritenuto
altresì che, nella specie, sia da ritenersi esistente il
pieno diritto del ad ottenere ed aver ottenuto Parte_2
il diritto all'ostensione ed alla copia dei documenti
individuati nel ricorso introduttivo cautelare;
- ritenuto
che, nella specie, il comportamento dell'amministratore
Sa. abbia violato i doveri di diligenza, buona fede, CP_3
correttezza e solidarietà previsti dagli artt.1175, 1176 e
1710 e segg.ti c.c. che il rapporto di mandato imponeva di
ritenere nei confronti del mandante condomino Parte_1
; - ritenuto che, tale comportamento, integri gli
[...]
estremi dell'inadempimento colpevole ex art.1453 c.c. nel rapporto annuale di riferimento di mandato ad amministratore il Via G. di Controparte_4
Part Vittorio, 7 condannare a rifondere CP_4 CP_3
all'attore il danno costituito dalla quota pari a
174,07/1000 della somma di €.996,00 in cui consisteva
l'intero compenso annuale di riferimento
dell'amministratore condominiale oltre agli interessi
legali dalla domanda di merito al saldo;
il tutto entro la
pag. 3/14 competenza del giudice adito. - condannare altresì il
Part convenuto al pagamento delle spese legali del CP_3
presente giudizio di merito oltre IVA, CAp e Ci come per
legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo l'integrale CP_1
riforma della sentenza n. 23/2023 del 29.6.2023, emessa dal Giudice di Pace di Città di Castello.
1.1. A fondamento dell'appello proposto, parte appellante esponeva:
- che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 18.2.2010, chiedeva al Tribunale di Parte_1
PE – Sez. Distaccata di Città di Castello - di ordinare alla quale amministratore del CP_1
condominio di Via G. Di Vittorio n. 7 di di CP_4
esibire e di far estrarre copia di varia documentazione condominiale;
- che il Tribunale, inaudita altera parte, ordinava l'esibizione documentale richiesta e, con ordinanza dell'11.5.2010, accoglieva il ricorso proposto da
[...]
, confermando il decreto emesso inaudita altera Pt_1
parte e condannando al pagamento delle spese CP_1
di lite;
- che in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.,
con ordinanza del 14.12.2011, il Tribunale di PE
pag. 4/14 revocava il suddetto provvedimento per mancanza di
periculum in mora, condannando lo al pagamento Pt_1
delle spese processuali sia della fase cautelare monocratica, sia della fase di reclamo;
- che, con atto di citazione del 14.2.2012,
[...]
introduceva il procedimento di merito dinanzi al Pt_1
Giudice di Pace di Città di Castello, chiedendo la condanna di al risarcimento dei danni subiti CP_1
e al pagamento delle spese processuali sostenute nella procedura cautelare di entrambi i gradi, previo accertamento della responsabilità dell'amministratore condominiale per violazione dei doveri di buona fede e correttezza in relazione all'art. 1453 c.c., chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza resa in data 14.12.2011 dal Tribunale di
PE e la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno;
- che il Giudice di Pace, mediante il provvedimento impugnato, dichiarava inammissibile la domanda di condanna della società convenuta al pagamento delle spese sostenute nella procedura cautelare di entrambi i gradi di giudizio e rigettava la domanda nel merito, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite;
- che tale pronuncia era errata, in quanto,
contrariamente a quanto espresso dal primo giudice, le spese del giudizio cautelare erano contestabili anche nel pag. 5/14 successivo giudizio di merito, posto che la pronuncia cautelare non poteva considerarsi un provvedimento definitivo non impugnabile;
- che, invero, la liquidazione delle spese, come effettuata in sede di reclamo, era illegittima;
- che, nel merito, il giudice di prime cure non aveva correttamente valutato il compendio probatorio offerto;
- che, invero, il comportamento omissivo posto in essere dall'amministratore di condominio configurava una violazione delle regole del mandato e, quindi, un inadempimento tale giustificare l'azione cautelare promossa e il risarcimento del danno patito dall'attore odierno appellante.
1.3. All'udienza del 5.2.2025, il Giudice dichiarava la contumacia di rinviando la causa CP_1
all'udienza del 19.11.2025 per la rimessione della causa in decisione.
1.4. La società appellata, a cui - giusta quanto disposto all'udienza del 5.2.2025 - era rinnovata la notifica dell'atto di citazione – non si costituiva in giudizio.
1.5. La causa era presa in decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 19.11.2025.
***
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni qui di seguito espresse.
pag. 6/14 3. Fondato è il motivo di appello con il quale è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda con cui l'attore –
odierno appellante – ha domandato la regolamentazione di una diversa disciplina delle spese di lite della fase cautelare.
Il primo giudice ha errato nel non aver ritenuto la domanda ammissibile riqualificandola – non come proposta ex art. 615 c.p.c. bensì – come giudizio di merito introdotto anche al fine di rivedere anche la disciplina delle spese di lite. Sul punto conferente è il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 11370 del
2011. Alla luce dei principi espressi da tale pronuncia di legittimità, può dirsi che ha ugualmente errato il primo giudice nel ritenere che la regolamentazione delle spese di lite disciplinata dal provvedimento di reclamo non poteva essere intaccata in quanto tale provvedimento non era impugnabile. Come affermato dalla Corte di Cassazione
“il fatto che l'ordinanza sul reclamo sia inimpugnabile
non significa, però, che essa non sia ridiscutibile. Il
modo di ridiscussione sulle spese è lo stesso con cui può
avvenire la ridiscussione sull'azione di merito cui la
misura cautelare chiesta ed ottenuta o negata, era
strumentale”. Nel caso di specie l'odierno appellante –
soccombente nel procedimento di reclamo – ha introdotto avanti al Giudice di Pace proprio il giudizio di merito –
pag. 7/14 nel quale oltre alla rivisitazione del regolamento delle spese di lite è stata domandata anche tutela risarcitoria fondata sull'inadempimento dell'amministratore rispetto all'obbligo di consentire al condomino attore di avere copia della documentazione condominiale, vale a dire sullo stesso diritto oggetto di cautela - definito con la pronuncia oggetto di odierna impugnazione.
4. Nel merito la domanda dell'appellante è fondata e va accolta.
Il reclamo, che ha rigettato la domanda cautelare formulata dallo , è stato accolto sulla base delle Pt_1
seguenti circostanze: 1) che i termini indicati dal condomino per evadere la richiesta di copie non sono vincolanti per l'amministratore; 2) che dal comportamento dell'amministratore non può desumersi alcuna volontà di non consegnare al condomino i documenti in questione;
3)
che l'urgenza era stata negligentemente creata dal condomino, che aveva atteso 10 giorni prima di inoltrare la richiesta di copie all'amministratore; 4) che il poteva scegliere modalità diverse per entrare in Parte_2
possesso della documentazione, quali ad esempio recarsi presso l'Ufficio dell'amministratore e consultare la documentazione e successivamente decidere quali documenti fotocopiare.
La motivazione del Collegio, poi ripresa sinteticamente del Giudice di Pace, non può essere condivisa. È
pag. 8/14 sicuramente vero che l'amministratore non era tenuto a rispettare i termini intimati dal condomino, dovendosi individuare il termine necessario ad evadere la richiesta comparando la gravosità dell'incombente demandato dal condomino con l'ordinaria attività dell'ufficio di amministratore, che non può essere interrotta ed ostacolata dalla richiesta del condomino medesimo, e con la necessità che l'amministratore organizzi il proprio ufficio al fine di evadere in termini congrui le richieste provenienti dai condomini.
Nel caso di specie trattavasi di individuare e fotocopiare n. 22 pagine di documenti, attività per la quale, in sede di attuazione del provvedimento del giudice della cautela (intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di reclamo), è stata impiegata un'ora di lavoro (doc. 23).
Dunque, viene in rilievo un'attività sicuramente modesta, che un'organizzazione efficiente dell'ufficio avrebbe consentito di evadere in breve tempo, certamente in sette giorni, entro il 16.2.2010 dunque, quando l'amministratore, dopo avere comunicato con raccomandata al condomino di stare provvedendo alla predisposizione delle copie, poneva alcune questioni in merito alla richiesta, ricevuta appunto in data 9.2.2010. Ritiene il
Tribunale che, tenuto conto del carattere sicuramente non gravoso della richiesta, sia per numero che per tipologia pag. 9/14 di documenti, degli impegni dell'Ufficio
dell'amministratore e dell'organizzazione che lo stesso avrebbe dovuto imprimere al proprio Ufficio al fine di evadere in tempi ragionevoli istanze di consegna di documenti come quella oggetto di causa, al 16.2.2010
l'amministratore avrebbe sicuramente potuto e dovuto consegnare i documenti in questione all'appellante ovvero fissare allo stesso un appuntamento per la consultazione dei documenti e l'eventuale estrazione di copia. Il
diverso comportamento tenuto dall'amministratore può
essere ritenuto sicuramente colpevolmente inadempiente.
Inoltre, è documentalmente provato che nonostante con la missiva del 16.2.2010 l'amministratore avesse comunicato di stare provvedendo alla predisposizione delle copie, alla data del 25.2.2010, giorno in cui è stata data attuazione al provvedimento cautelare, dunque a distanza di 16 giorni dalla notifica della missiva ricevuta dall'amministratore il 9.2.2010, alcuna copia era stata effettuata dall'amministratore, che dunque in alcun modo si era attivato per assicurare il diritto dello Pt_1
di ricevere le copie in tempo utile per l'impugnazione della delibera.
Ritiene il Tribunale che l'inerzia dell'amministratore per ben 9 giorni (data in cui è stato depositato il ricorso cautelare) e addirittura per 16 giorni (quando è
stato accertato che alcuna copia l'amministratore aveva pag. 10/14 fino a quel momento predisposto) sia dirimente per riconoscere la condotta inadempiente dello stesso nella fattispecie e per ritenere che il ricorrente aveva sicuramente titolo per adire il Tribunale in via d'urgenza.
A fronte di tale dirimente dato, prive di rilevanza sono le questioni indicate dal primo giudice quali il tempo tra la il ritiro di altri documenti avvenuto il
19.1.2010 e l'inoltro della missiva del 5.2.2010, la circostanza che lo avrebbe “consumato” dieci Pt_1
giorni per impugnare la delibera prima di inoltrare la missiva del 5.2.2010 ed il fatto che lo si Pt_1
sarebbe potuto recare presso lo studio dell'amministratore per prendere visione dei documenti e riceverne copia. Al
riguardo, va aggiunto che costituiva onere dell'amministratore, una volta ricevuta la missiva del
5.2.2010, indicare allo le modalità, diverse Pt_1
dalla consegna delle copie, che lo stesso amministratore avrebbe seguito per soddisfare il diritto del condomino (a titolo esemplificativo invitandolo presso i propri locali in una determinata data). Diversamente, l'amministratore con la missiva del 16.2.2010 ha ribadito che il diritto del condomino sarebbe stato soddisfatto attraverso la consegna di copie, che l'amministratore - ha dichiarato –
stava predisponendo.
5. Va ora esaminata la domanda di risarcimento del pag. 11/14 danno proposta dallo nei confronti Pt_1
dell'amministratore, per avere violato i doveri di diligenza, buona fede e correttezza previsti dagli artt.
1175, 1176 e 1710 c.c. che il rapporto di mandato imponeva. Tale danno viene quantificato dallo Pt_1
nella somma pari alla quota di 174,07 millesimi calcolata sul compenso annuale dell'amministratore, così per euro
172,00.
La domanda in questione è infondata non avendo parte appellante dapprima allegato e poi provato il danno concretamente patito, indicato nella somma richiesta di euro 172,00.
6. Alla luce delle precedenti statuizioni vanno disciplinate le spese di lite relative al giudizio cautelare, strumentale all'odierno giudizio di merito,
quest'ultimo sviluppatosi in un processo di primo grado e nell'odierno processo di appello.
Ritiene il Tribunale sussistere i presupposti per la compensazione delle spese di lite. Infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
che le spese del procedimento cautelare vadano ripartite in ragione dell'esito del giudizio di merito (Cass., sent.
12898 del 2021; da ultimo ord. 8839 del 2025). Tale
principio si fonda sulla natura strumentale del giudizio cautelare rispetto a quello di merito, che impone un'unitaria disciplina delle spese di lite.
pag. 12/14 Nel caso di specie, a fronte del virtuale accoglimento della domanda relativa alla consegna dei documenti, che ha visto vittoriosa parte appellante, si contrappone il rigetto dell'autonoma domanda risarcitoria, nell'ambito della quale l'appellante è risultato soccombente. In
ragione della soccombenza reciproca delle parti le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di PE, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 87/2024
sul ricorso in appello proposto da contro Parte_1
, così provvede: CP_1
in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara l'inadempimento di rispetto CP_1
all'obbligo di consegnare ad i documenti Parte_1
richiesti;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da
[...]
; Pt_1
- spese dei giudizi di merito e del procedimento cautelare comprensivo della fase monocratica e di quella del reclamo interamente compensate.
PE, il 22.11.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 13/14 pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PE, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 87 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1
Spantini; appellante contro
; CP_1
appellata contumace avverso la sentenza del Giudice di Pace di Città di
Castello n. 23/2023 del 29.6.2023, depositata in pari data.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ll.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa,
in TOTALE riforma della sentenza appellata, previa
sospensione della esecutività della sentenza del G.D.P.: Voglia l'Ecc.ll.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per
le causali di cui in narrativa, quale giudice di merito –
nell'accezione indicata in atti - rispetto al procedimento
cautelare iniziato in primo grado avanti il Tribunale di
PE sez. dist. Città di Castello distinto al R.G.
8625/10 e proseguito in sede di Reclamo avanti il Collegio del Tribunale di PE con procedimento distinto al n.
R.G.3814/2010 (Reclamo Sani) cui era riunito il
[...]
distinto al n.3914/2010 oppure come Controparte_2
giudice dell'opposizione pre-esecutiva oppure quale
giudice dell'actio nullitatis;
- ritenuto che l'esecuzione
della misura concessa suo tempo con decreto inaudita
altera parte del 22.2.2010 ed eseguita il 25.2.2010 abbia
soddisfatto il diritto del condomino Parte_1
all'ostensione ed alla copia, nei confronti
dell'amministratore del dei Parte_2 CP_3
documenti richiesti col ricorso introduttivo del giudizio
cautelare; - ritenuto che nel giudizio cautelare di che
trattasi, in contrario di quanto ritenuto dal giudice del
Reclamo, dovevasi ritenere esistente sia il fumus boni
iuris della pretesa che il periculum in mora del diritto
cautelato; - ritenuto che, pertanto, la soccombenza nel
procedimento cautelare, in contrario di quanto ritenuto
dal giudice del Reclamo, doveva considerarsi esclusivo
Part Part appannaggio del convenuto condannare CP_3
[...]
a rifondere all'attore le spese legali da questi CP_3
pag. 2/14 sostenute nella procedura cautelare di entrambi i gradi
liquidandole secondo giustizia entro la competenza del
giudice adito e della somma per il risarcimento danni più
avanti richiesta;
in via subordinata e dannata ipotesi
ritenere le spese ut sopra o comunque quelle liquidate dal
giudice del Reclamo, compensate in tutto o in parte in
favore dell'attore nella quota di giustizia;
- ritenuto
altresì che, nella specie, sia da ritenersi esistente il
pieno diritto del ad ottenere ed aver ottenuto Parte_2
il diritto all'ostensione ed alla copia dei documenti
individuati nel ricorso introduttivo cautelare;
- ritenuto
che, nella specie, il comportamento dell'amministratore
Sa. abbia violato i doveri di diligenza, buona fede, CP_3
correttezza e solidarietà previsti dagli artt.1175, 1176 e
1710 e segg.ti c.c. che il rapporto di mandato imponeva di
ritenere nei confronti del mandante condomino Parte_1
; - ritenuto che, tale comportamento, integri gli
[...]
estremi dell'inadempimento colpevole ex art.1453 c.c. nel rapporto annuale di riferimento di mandato ad amministratore il Via G. di Controparte_4
Part Vittorio, 7 condannare a rifondere CP_4 CP_3
all'attore il danno costituito dalla quota pari a
174,07/1000 della somma di €.996,00 in cui consisteva
l'intero compenso annuale di riferimento
dell'amministratore condominiale oltre agli interessi
legali dalla domanda di merito al saldo;
il tutto entro la
pag. 3/14 competenza del giudice adito. - condannare altresì il
Part convenuto al pagamento delle spese legali del CP_3
presente giudizio di merito oltre IVA, CAp e Ci come per
legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo l'integrale CP_1
riforma della sentenza n. 23/2023 del 29.6.2023, emessa dal Giudice di Pace di Città di Castello.
1.1. A fondamento dell'appello proposto, parte appellante esponeva:
- che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 18.2.2010, chiedeva al Tribunale di Parte_1
PE – Sez. Distaccata di Città di Castello - di ordinare alla quale amministratore del CP_1
condominio di Via G. Di Vittorio n. 7 di di CP_4
esibire e di far estrarre copia di varia documentazione condominiale;
- che il Tribunale, inaudita altera parte, ordinava l'esibizione documentale richiesta e, con ordinanza dell'11.5.2010, accoglieva il ricorso proposto da
[...]
, confermando il decreto emesso inaudita altera Pt_1
parte e condannando al pagamento delle spese CP_1
di lite;
- che in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.,
con ordinanza del 14.12.2011, il Tribunale di PE
pag. 4/14 revocava il suddetto provvedimento per mancanza di
periculum in mora, condannando lo al pagamento Pt_1
delle spese processuali sia della fase cautelare monocratica, sia della fase di reclamo;
- che, con atto di citazione del 14.2.2012,
[...]
introduceva il procedimento di merito dinanzi al Pt_1
Giudice di Pace di Città di Castello, chiedendo la condanna di al risarcimento dei danni subiti CP_1
e al pagamento delle spese processuali sostenute nella procedura cautelare di entrambi i gradi, previo accertamento della responsabilità dell'amministratore condominiale per violazione dei doveri di buona fede e correttezza in relazione all'art. 1453 c.c., chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza resa in data 14.12.2011 dal Tribunale di
PE e la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno;
- che il Giudice di Pace, mediante il provvedimento impugnato, dichiarava inammissibile la domanda di condanna della società convenuta al pagamento delle spese sostenute nella procedura cautelare di entrambi i gradi di giudizio e rigettava la domanda nel merito, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite;
- che tale pronuncia era errata, in quanto,
contrariamente a quanto espresso dal primo giudice, le spese del giudizio cautelare erano contestabili anche nel pag. 5/14 successivo giudizio di merito, posto che la pronuncia cautelare non poteva considerarsi un provvedimento definitivo non impugnabile;
- che, invero, la liquidazione delle spese, come effettuata in sede di reclamo, era illegittima;
- che, nel merito, il giudice di prime cure non aveva correttamente valutato il compendio probatorio offerto;
- che, invero, il comportamento omissivo posto in essere dall'amministratore di condominio configurava una violazione delle regole del mandato e, quindi, un inadempimento tale giustificare l'azione cautelare promossa e il risarcimento del danno patito dall'attore odierno appellante.
1.3. All'udienza del 5.2.2025, il Giudice dichiarava la contumacia di rinviando la causa CP_1
all'udienza del 19.11.2025 per la rimessione della causa in decisione.
1.4. La società appellata, a cui - giusta quanto disposto all'udienza del 5.2.2025 - era rinnovata la notifica dell'atto di citazione – non si costituiva in giudizio.
1.5. La causa era presa in decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 19.11.2025.
***
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni qui di seguito espresse.
pag. 6/14 3. Fondato è il motivo di appello con il quale è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda con cui l'attore –
odierno appellante – ha domandato la regolamentazione di una diversa disciplina delle spese di lite della fase cautelare.
Il primo giudice ha errato nel non aver ritenuto la domanda ammissibile riqualificandola – non come proposta ex art. 615 c.p.c. bensì – come giudizio di merito introdotto anche al fine di rivedere anche la disciplina delle spese di lite. Sul punto conferente è il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 11370 del
2011. Alla luce dei principi espressi da tale pronuncia di legittimità, può dirsi che ha ugualmente errato il primo giudice nel ritenere che la regolamentazione delle spese di lite disciplinata dal provvedimento di reclamo non poteva essere intaccata in quanto tale provvedimento non era impugnabile. Come affermato dalla Corte di Cassazione
“il fatto che l'ordinanza sul reclamo sia inimpugnabile
non significa, però, che essa non sia ridiscutibile. Il
modo di ridiscussione sulle spese è lo stesso con cui può
avvenire la ridiscussione sull'azione di merito cui la
misura cautelare chiesta ed ottenuta o negata, era
strumentale”. Nel caso di specie l'odierno appellante –
soccombente nel procedimento di reclamo – ha introdotto avanti al Giudice di Pace proprio il giudizio di merito –
pag. 7/14 nel quale oltre alla rivisitazione del regolamento delle spese di lite è stata domandata anche tutela risarcitoria fondata sull'inadempimento dell'amministratore rispetto all'obbligo di consentire al condomino attore di avere copia della documentazione condominiale, vale a dire sullo stesso diritto oggetto di cautela - definito con la pronuncia oggetto di odierna impugnazione.
4. Nel merito la domanda dell'appellante è fondata e va accolta.
Il reclamo, che ha rigettato la domanda cautelare formulata dallo , è stato accolto sulla base delle Pt_1
seguenti circostanze: 1) che i termini indicati dal condomino per evadere la richiesta di copie non sono vincolanti per l'amministratore; 2) che dal comportamento dell'amministratore non può desumersi alcuna volontà di non consegnare al condomino i documenti in questione;
3)
che l'urgenza era stata negligentemente creata dal condomino, che aveva atteso 10 giorni prima di inoltrare la richiesta di copie all'amministratore; 4) che il poteva scegliere modalità diverse per entrare in Parte_2
possesso della documentazione, quali ad esempio recarsi presso l'Ufficio dell'amministratore e consultare la documentazione e successivamente decidere quali documenti fotocopiare.
La motivazione del Collegio, poi ripresa sinteticamente del Giudice di Pace, non può essere condivisa. È
pag. 8/14 sicuramente vero che l'amministratore non era tenuto a rispettare i termini intimati dal condomino, dovendosi individuare il termine necessario ad evadere la richiesta comparando la gravosità dell'incombente demandato dal condomino con l'ordinaria attività dell'ufficio di amministratore, che non può essere interrotta ed ostacolata dalla richiesta del condomino medesimo, e con la necessità che l'amministratore organizzi il proprio ufficio al fine di evadere in termini congrui le richieste provenienti dai condomini.
Nel caso di specie trattavasi di individuare e fotocopiare n. 22 pagine di documenti, attività per la quale, in sede di attuazione del provvedimento del giudice della cautela (intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di reclamo), è stata impiegata un'ora di lavoro (doc. 23).
Dunque, viene in rilievo un'attività sicuramente modesta, che un'organizzazione efficiente dell'ufficio avrebbe consentito di evadere in breve tempo, certamente in sette giorni, entro il 16.2.2010 dunque, quando l'amministratore, dopo avere comunicato con raccomandata al condomino di stare provvedendo alla predisposizione delle copie, poneva alcune questioni in merito alla richiesta, ricevuta appunto in data 9.2.2010. Ritiene il
Tribunale che, tenuto conto del carattere sicuramente non gravoso della richiesta, sia per numero che per tipologia pag. 9/14 di documenti, degli impegni dell'Ufficio
dell'amministratore e dell'organizzazione che lo stesso avrebbe dovuto imprimere al proprio Ufficio al fine di evadere in tempi ragionevoli istanze di consegna di documenti come quella oggetto di causa, al 16.2.2010
l'amministratore avrebbe sicuramente potuto e dovuto consegnare i documenti in questione all'appellante ovvero fissare allo stesso un appuntamento per la consultazione dei documenti e l'eventuale estrazione di copia. Il
diverso comportamento tenuto dall'amministratore può
essere ritenuto sicuramente colpevolmente inadempiente.
Inoltre, è documentalmente provato che nonostante con la missiva del 16.2.2010 l'amministratore avesse comunicato di stare provvedendo alla predisposizione delle copie, alla data del 25.2.2010, giorno in cui è stata data attuazione al provvedimento cautelare, dunque a distanza di 16 giorni dalla notifica della missiva ricevuta dall'amministratore il 9.2.2010, alcuna copia era stata effettuata dall'amministratore, che dunque in alcun modo si era attivato per assicurare il diritto dello Pt_1
di ricevere le copie in tempo utile per l'impugnazione della delibera.
Ritiene il Tribunale che l'inerzia dell'amministratore per ben 9 giorni (data in cui è stato depositato il ricorso cautelare) e addirittura per 16 giorni (quando è
stato accertato che alcuna copia l'amministratore aveva pag. 10/14 fino a quel momento predisposto) sia dirimente per riconoscere la condotta inadempiente dello stesso nella fattispecie e per ritenere che il ricorrente aveva sicuramente titolo per adire il Tribunale in via d'urgenza.
A fronte di tale dirimente dato, prive di rilevanza sono le questioni indicate dal primo giudice quali il tempo tra la il ritiro di altri documenti avvenuto il
19.1.2010 e l'inoltro della missiva del 5.2.2010, la circostanza che lo avrebbe “consumato” dieci Pt_1
giorni per impugnare la delibera prima di inoltrare la missiva del 5.2.2010 ed il fatto che lo si Pt_1
sarebbe potuto recare presso lo studio dell'amministratore per prendere visione dei documenti e riceverne copia. Al
riguardo, va aggiunto che costituiva onere dell'amministratore, una volta ricevuta la missiva del
5.2.2010, indicare allo le modalità, diverse Pt_1
dalla consegna delle copie, che lo stesso amministratore avrebbe seguito per soddisfare il diritto del condomino (a titolo esemplificativo invitandolo presso i propri locali in una determinata data). Diversamente, l'amministratore con la missiva del 16.2.2010 ha ribadito che il diritto del condomino sarebbe stato soddisfatto attraverso la consegna di copie, che l'amministratore - ha dichiarato –
stava predisponendo.
5. Va ora esaminata la domanda di risarcimento del pag. 11/14 danno proposta dallo nei confronti Pt_1
dell'amministratore, per avere violato i doveri di diligenza, buona fede e correttezza previsti dagli artt.
1175, 1176 e 1710 c.c. che il rapporto di mandato imponeva. Tale danno viene quantificato dallo Pt_1
nella somma pari alla quota di 174,07 millesimi calcolata sul compenso annuale dell'amministratore, così per euro
172,00.
La domanda in questione è infondata non avendo parte appellante dapprima allegato e poi provato il danno concretamente patito, indicato nella somma richiesta di euro 172,00.
6. Alla luce delle precedenti statuizioni vanno disciplinate le spese di lite relative al giudizio cautelare, strumentale all'odierno giudizio di merito,
quest'ultimo sviluppatosi in un processo di primo grado e nell'odierno processo di appello.
Ritiene il Tribunale sussistere i presupposti per la compensazione delle spese di lite. Infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
che le spese del procedimento cautelare vadano ripartite in ragione dell'esito del giudizio di merito (Cass., sent.
12898 del 2021; da ultimo ord. 8839 del 2025). Tale
principio si fonda sulla natura strumentale del giudizio cautelare rispetto a quello di merito, che impone un'unitaria disciplina delle spese di lite.
pag. 12/14 Nel caso di specie, a fronte del virtuale accoglimento della domanda relativa alla consegna dei documenti, che ha visto vittoriosa parte appellante, si contrappone il rigetto dell'autonoma domanda risarcitoria, nell'ambito della quale l'appellante è risultato soccombente. In
ragione della soccombenza reciproca delle parti le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di PE, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 87/2024
sul ricorso in appello proposto da contro Parte_1
, così provvede: CP_1
in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara l'inadempimento di rispetto CP_1
all'obbligo di consegnare ad i documenti Parte_1
richiesti;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da
[...]
; Pt_1
- spese dei giudizi di merito e del procedimento cautelare comprensivo della fase monocratica e di quella del reclamo interamente compensate.
PE, il 22.11.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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