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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 251/2015 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTROGIOVANNI DONATO e P.IVA_1 dell'avv. RICCELLI ENRICA;
ATTRICE contro
(C.F. , ora Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PICCO ERIK PAOLO BRIAN;
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 P.IVA_3
D'AMBROSIO COSIMO;
TERZA CHIAMATA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_4
MINNITI GIANLUCA;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
pagi na 1 di 21 Parte attorea: «accertare e dichiarare illegittimo il comportamento della convenuta in quanto non improntato alla buona fede e alla correttezza;
per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni, causati e causandi da liquidarsi equitativamente;
per quanto di ragione, accertare l'esatto importo eventualmente dovuto alla convenuta in forza del rapporto di fornitura risolto;
con vittoria delle spese e compensi del giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari». parte convenuta: «in via pregiudiziale: emettere ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di e CP_1 [...] per la somma di Euro 67.348,38, ovvero, in via Controparte_1 subordinata, per Euro 45.661,91 oltre interessi di mora, per le ragioni evidenziate sia in atti che in occasione delle udi enze tenutesi in corso di causa;
nel merito: in via principale, rigettare la domanda di risarcimento dei danni avanzata da e n CP_1 Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti depositati da in corso di causa;
in via subordinata, nella denegata e non CP_3 creduta ipotesi in cui si ritenesse fondata la domanda di risarcimento dei danni avanzata da e CP_1 Controparte_1 dichiarare tenuta a manlevare e/o tenere indenne CP_4 [...]
e in concordato preventivo e/o in relazione Controparte_3 Controparte_6
a qualsiasi somma dovessero essere condannate a versare a favore di parte attrice, in ogni caso respingere tutte le domande ex adverso formulate da parte attrice e dalla terza chiamata;
in via riconvenzionale: condannare CP_1
e al pagamento in favore di
[...] Controparte_1
e in concordato preventivo e/o in favore di Controparte_3 [...] della somma di Euro 129.970,54, oltre interessi di mora - ovvero CP_5 dell'importo di Euro 62.622,16 (o di Euro 84.308,63) in caso di accoglimento delle istanze di ingiunzione sopra formulate – ovvero alla diversa somma che sarà liquidata in via equitativa anche ex art. 1226 c.c. ».
Terzo chiamato: « Tribunale voglia rigettare tutte le domande CP_7 proposte dalla , (oggi ed in Controparte_8 Controparte_3
pagi na 2 di 21 concordato preventivo) e/ o in danno di essa Controparte_5 CP_4 in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.; condannare la
[...]
(oggi in liquidazione ed in concordato preventivo) e/ CP_8 CP_3
o o la al pagamento in favore di essa Controparte_5 Controparte_1 della somma di € 2.729,88 per il fatto pagamento del compenso al CP_4
CTU, come liquidato;
condannare la (oggi Controparte_8 [...] ed in concordato preventivo) e/o al Controparte_3 Controparte_5 pagamento delle spese e dell'onorario di difesa».
Parte intervenuta: « in via pregiudiziale: emettere ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di CP_1
e per la somma di Euro 67.348,38, Controparte_1 ovvero, in via subordinata, per Euro 45.661,91 oltre interessi di mora, per le ragioni evidenziate sia in atti che in occasione delle udienze tenutesi in corso di causa;
nel merito: in via principale, rigettare la domanda di risarcimento dei danni avanzata da e CP_1 Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti
[...] depositati da in corso di causa;
in via subordinata, nella CP_3 denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse fondata la domanda di risarcimento dei danni avanzata da e CP_1 [...] dichiarare tenuta a manlevare e/o Controparte_1 CP_4 tenere indenne e in concordato preventivo e/o Controparte_3 in relazione a qualsiasi somma dovessero essere Controparte_6 condannate a versare a favore di parte attrice, in ogni caso respingere tutte le domande ex adverso formulate da parte attrice e dalla terza chiamata;
in via riconvenzionale: condannare e CP_1 Controparte_1 al pagamento in favore di e in
[...] Controparte_3 concordato preventivo e/o in favore di della somma di Euro Controparte_5
129.970,54, oltre interessi di mora - ovvero dell'importo di Euro 62.622,16 (o di Euro 84.308,63) in caso di accoglimento delle istanze di ingiunzione sopra formulate – ovvero alla diversa somma che sarà liquidata in via equitativa anche ex art. 1226 c.c.». pagi na 3 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e CP_1 [...] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_9
Salerno, la oggi in Controparte_2 Controparte_10 concordato preventivo, per ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi equitativamente, a seguito dell'illegittima interruzione della fornitura del gas naturale.
A fondamento della propria domanda, nello specifico, l'attrice ha dedotto:
- che nell'anno 2013, stipulava con la un contratto per Controparte_2 la fornitura di energia elettrica e gas naturale, con attivazione a partire dall'1.08.2013, a servizio di un complesso sportivo polivalente (palestra, piscina e centro benessere), situato in Battipaglia;
- che, la in data 17.04.2014, emetteva la fattura n. Controparte_8
11252/D2, dell'importo di € 102.851,01, relativa alla fornitura del gas naturale per il periodo compreso tra dicembre 2013 e marzo 2014;
- stante il predetto importo, essa l'attrice provvedeva a segnalare alla l'errore di fatturazione, essendo i consumi presunti applicati Controparte_8 nettamente superiori a quelli effettivi;
-in data 06.05.2014, la a seguito della predetta Controparte_8 segnalazione, emetteva la nota di accredito n. 12427/D2, per l'importo di €
57.189,10, effettuando il conguaglio in base ai dati effettivi comunicati dal distributore locale competente per territorio, CP_4
- che l'elevata esposizione debitoria di essa parte attorea, pari a € 45.661,01
(somma data dalla differenza dell'importo di € 102.851,01, di cui alla fattura n.
11252/D2, e la somma di € 57.189,01, di cui alla nota di accredito n.
12427/D2), era imputabile alla errata fatturazione trimestrale dei consumi in luogo di quella mensile e alla mancata corrispondenza dei costi applicati a quelli convenuti nel contratto, la stessa, in data 13.05.2014, pertanto inoltrava alla società convenuta una richiesta di rateizzazione effettuando, in data pagi na 4 di 21 17.05,2014, un primo bonifico dell'importo di € 4.250,00, pur non avendo ricevuto ancora alcun riscontro;
- che, per contro, con missiva del 13.05.2014, ricevuta da essa attrice in data
20.05.2014, la ignorando completamente la richiesta di Controparte_8 rateizzazione inoltratale, le intimava il pagamento, entro quindici giorni, della somma di € 45.661,91;
- che, a fronte del mancato pagamento di quanto richiesto, ignorate le richieste di rateizzazione del debito, in data 16.06.2014, la le Controparte_8 comunicava all'attrice la risoluzione del contratto, preannunciando la sospensione della fornitura;
- che con PEC del 26.06.2014, essa attrice manifestava, nuovamente, la disponibilità a saldare le proprie pendenze, anche offrendo titoli a garanzia.
All'uopo, effettuava un ulteriore bonifico, pari a € 9.102,51, a saldo della fattura n. 14709/D2, relativa ai consumi del mese di aprile 2014;
- in data 03.07.2014, la sospendeva l'erogazione del gas e, Controparte_8
l'attrice, non potendo più riscaldare l'acqua delle piscine e proseguire l'attività natatoria, si vedeva costretta a risolvere il contratto di locazione della struttura, non potendo più pagare al proprietario il relativo canone, a licenziare una parte dei dipendenti e a non rinnovare alcuni contratti di collaborazione;
- in virtù delle predette circostanze, subiva un danno alla stabilità economica della società, dato il calo drastico del proprio fatturato nel secondo semestre del 2014.
Pertanto, l'attrice ha concluso come da conclusioni soprariportate.
La ha resistito ammettendo, preliminarmente, un Controparte_8 disallineamento tra i consumi effettivi e quanto, invece, applicato sulla scorta dei consumi presunti, relativamente alla fattura n. 11252/D2, dell'importo di €
102.851,01, relativa alla fornitura del gas naturale per il periodo tra dicembre
2013 e marzo 2014, allegando, però, di aver emesso in proposito la nota di accredito n. 12427/D2 dell'importo di € 57.189,10, e dunque, di aver stornato tale importo in eccesso. pagi na 5 di 21 Ha, poi, spiegato domanda riconvenzionale di condanna della società attorea al pagamento in suo favore delle fatture insolute già emesse e ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della in qualità CP_4 società distributrice, alla quale, eventualmente, dover imputare qualsiasi errore relativo alla rilevazione degli effettivi consumi di gas della e, CP_1 dunque, qualsiasi errore relativo alla fatturazione, chiedendo, in caso di condanna, di essere manlevata e garantita dalla stessa.
A seguito di autorizzazione del G.I, la si è costituita con CP_4 comparsa del 12.04.2016, eccependo l'infondatezza delle domande proposte dalla nei suoi confronti, avendo mensilmente comunicato, Controparte_8 come da PEC agli atti, le quantità di gas effettivamente consumate dalla
Balnaea ed essendo gli errori di fatturazione imputabili unicamente alla la quale aveva emesso le fatture senza tener conto dei Controparte_8 consumi rilevati e a essa comunicati dalla CP_4
-La precedente G.I, con ordinanza del 03.12.2016, rigettava la richiesta di emissione dell'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da , Controparte_8 in ragione dell'incertezza dell'ammontare del credito vantato, quantificato dalla difesa della società convenuta sempre diversamente nei propri scritti difensivi tanto da renderne equivoca la richiesta;
In seguito alla concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; le parti, entro il termine assegnato, depositavano le relative memorie, veniva disposta ed espletata la CTU al fine di verificare gli effettivi consumi di gas ed energia elettrica da parte della sulla base delle letture effettuate dalle CP_1 società di distribuzione e la correttezza dei corrispettivi applicati.
Con atto del 23/2/2023 si è costituita e in Controparte_10 concordato preventivo in persona dei membri del comitato dei liquidatori dott.
. Persona_1
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 23.02.2023, è intervenuta nel presente giudizio la in qualità di cessionaria di tutti i rapporti attivi, Controparte_5 comprese le azioni giudiziarie pendenti, della già CP_3 Controparte_2
che in data 21.09.2022 è stata ammessa al concordato preventivo,
[...]
pagi na 6 di 21 chiedendo, preliminarmente, l'estromissione dal giudizio della nel CP_3 merito, di rigettare la domanda risarcitoria dalla e, in via CP_1 riconvenzionale, di condannare la società attrice al pagamento delle fatture di gas consumato.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.02.2023, la CP_3 si associava alla richiesta della propria estromissione dal giudizio
[...] avanzata dalla nel merito, chiedeva di rigettare la domanda Controparte_5 risarcitoria dalla e, in via riconvenzionale, insisteva per la condanna CP_1 della società attrice al pagamento delle fatture di gas consumato;
-Precisate le conclusioni all'udienza del 07.02.2024, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Occorre dapprima esaminare la domanda di estromissione avanzata dalla in concordato preventivo liquidatorio, in quanto in seguito alla CP_3 cessione dei crediti, tra i quali quello azionato in via riconvenzionale nei confronti dell'attrice, e del relativo diritto d'azione in favore della cessionaria
1.1. In primo luogo, occorre rilevare in diritto che:
1.2. «l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non determina l'interruzione del processo, poiché il debitore conserva intatta la sua capacità di agire, restando unicamente soggetto al potere di vigilanza del Commissario giudiziale» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4551 del 11/10/1978);
1.3. nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale ha legittimazione processuale esclusivamente nelle controversie inerenti a questioni liquidatorie e distributive ed è da escludere la legittimazione del liquidatore giudiziale ad agire o resistere nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di crediti o debiti dell'imprenditore in concordato preventivo, ancorché incidenti sulle operazioni di riparto, poiché in tali controversie, l'imprenditore conserva la legittimazione processuale, mentre al liquidatore giudiziale è consentito spiegare unicamente intervento adesivo
(Cass., Ord. n. 26982/2022).
pagi na 7 di 21 1.4. «mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario.
Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito» (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8579 del 29/03/2024).
1.5. Dunque, la ha conservato la sua Controparte_3 legittimazione passiva alla domanda di risarcimento del danno, in quanto
è solo cessionaria del credito e delle relative azioni a tutela Controparte_5 dello stesso, ma non è subentrata nel contratto e, quindi, non è legittimata a resistere all'azioni contrattuali;
per quanto concerne il commissario liquidatore, ha solo facoltà di esperire un intervento adesivo della
[...]
. Controparte_3
1.6. Pertanto, la domanda di estromissione è rigettata.
2. Passando all'esame della domanda principale, la stessa è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1. Con l'atto introduttivo del giudizio, la ha chiesto il CP_1 risarcimento del danno per il mancato riscontro da parte della società convenuta dei piani di rientro proposti, in violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere emesso fatture bimestrali in luogo di quelle mensili, per averle addebitato importi maggiori di quelli dovuti per quantità di gas e applicato un corrispettivo diverso da quello stabilito nel contratto pagi na 8 di 21 2.2. Nello specifico, l'attrice ha esposto di aver presentato alla CP_8
in virtù di una esposizione debitoria pari a € 86.000,00, come da
[...] missiva del 13.05.2014, una richiesta di rateizzazione, e che quest'ultima, invece di rispondere, aveva inviato prima un sollecito di pagamento con diffida a adempiere, ricevuto dall'attrice in data 20.05.2014, e poi, in data 16.06.2014, la risoluzione del contratto con preavviso di distacco della fornitura.
2.3. A ciò l'attrice aveva reagito manifestando, nuovamente, con missiva del
29.06.2014, la disponibilità a saldare tutte le proprie pendenze anche con titoli di garanzia ed effettuando un ulteriore bonifico (oltre a quello effettuato in data 17.05.0214 dell'importo di € 4.250,00,) dell'importo di € 9.102,51, a saldo della fattura n. 14709/D2, relativa ai consumi del mese di aprile 2014.
2.4. La convenuta, secondo la prospettazione attorea, ignorando, illegittimamente, la proposta di rateizzazione e la richiesta di non procedere alla sospensione della fornitura, inoltratale con pec del 29.06.2014, in data
03.07.2014, sospendeva l'erogazione del gas, impedendo all'attrice di poter riscaldare l'acqua delle piscine e, quindi, di proseguire l'attività natatoria.
2.4.1. Tali comportamenti, sempre secondo l'assunto dell'attrice, violerebbero i principi di buona fede e correttezza che le parti devono avere nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., configurando una causa di inadempimento con conseguente diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
3. Occorre partire dalla contestazione dell'errata fatturazione per l'emissione di bollette per consumi maggiori rispetto a quelli effettivi e addebiti per un corrispettivo superiore a quello pattuito, in quanto costituente il fatto-inadempimento di maggiore gravità, minando il sinallagma contrattuale.
3.1. Essendo documentata e pacifica la sussistenza di un vincolo contrattuale discende, in forza dei superiori principi, che, in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi, incombe al preteso creditore anche dare evidenza della quantità di energia erogata ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo. pagi na 9 di 21 3.2. In questo senso si è espressa la Corte di legittimità, la quale ha specificamente affermato in materia di somministrazione che in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante (Cass. civ. n. 13193/2011).
3.3. Orbene, ai sensi delle delibere dell'AEEG, ora Arera, il soggetto responsabile in via esclusiva della rilevazione e registrazione delle misure dei consumi di energia è il distributore locale territorialmente competente, in questo caso la 11
. Deve ritenersi che le letture del contatore trasmesse dal distributore
[...] locale a carico del somministrante (definito “trader”) siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure come sopra specificate, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore.
3.5. D'altronde in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da presunzione di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (v. Cass. Sez.
3 -, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025); nel caso di specie non è stata formulata nessuna contestazione sulla regolarità del contatore tramite il quale la società distributrice, ha rilevato i consumi;
per cui i dati forniti da CP_4 quest'ultima devono ritenersi attendibili. pagi na 10 di 21 3.6. Invero, in concreto, nel caso in esame, l'errore di fatturazione ha riguardato la fattura n. 11252/D2, dell'importo € 102.651,01, relativa alla fornitura del gas naturale per il periodo compreso tra dicembre 2013 e marzo
2014, emessa dalla convenuta, così come accertato nel corso del giudizio all'esito della CTU, in base ai consumi presunti, e non in base alle quantità effettivamente consumate da , secondo i dati trasmessi mensilmente via CP_1 pec dalla società distributrice, Controparte_4
3.7. Sul punto va precisato, che a seguito di segnalazione della la CP_1
emise la nota di accredito n. 12427/D2 per un importo di € Controparte_8
57.189,10.
3.8. All'uopo, il consulente tecnico nominato d'ufficio (incaricato di verificare gli effettivi consumi di gas ed energia di parte di sulla base CP_1 delle letture effettuate dal distributore e Enel e la correttezza dei CP_4 corrispettivi applicati), ha chiarito che nel corso di tutto il rapporto è stato effettivamente contabilizzato dalla un consumo di gas pari a Controparte_8
65.510 mc in più rispetto ai valori comunicatole da ma che non è CP_4 stato possibile stabilire in maniera certa e inequivocabile la corrispondenza tra i consumi fatturati in eccedenza e gli importi stornati, mancando alcune pagine della nota di accredito, anche se il consumo in eccedenza è stato, presumibilmente, stornato con la nota di accredito n. 12427/D2.
3.9. Per quanto concerne, invece, le fatture successive alla n. 11252/D2, il
CTU ha accertato “la correttezza dei consumi di energia elettrica fatturati dalla alla . Controparte_8 Controparte_1
3.10. Il consulente ha, infine, verificato “l'esatta applicazione del corrispettivo di vendita del gas con riferimento a quanto stabilito nella proposta contrattuale sottoscritta”.
3.11. Il Giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del C.T.U. in merito alle ultime due affermazioni, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzione di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici, invece non condivide l'asserto secondo cui non sarebbe possibile verificare che la convenuta abbia stornato dal dovuto il costo pagi na 11 di 21 dei 65.510 mc fatturati in più, essendo ciò, invece, possibile, sulla base di quanto accertato dal c.t.u. e dalla documentazione tempestivamente prodotta.
3.12. Dalla prima pagina della nota di credito è possibile evincere il costo della quantità di gas fatturato in eccesso era pari a €22.014,81.
3.13. Ora, posto che la c.t.u. ha calcolato il costo a mc del gas applicato dalla convenuta, è possibile quantificare, attraverso una semplice operazione di divisione, che furono stornati mc 65.775,185 (=mc 22014,81÷ €0,3346978); diventa irrilevante stabilire quanti mc mensili vennero fatturati da dicembre a marzo, a fronte dei consumi effettivi riscontrati dalla documentazione prodotta dalla in quanto lo storno è avvenuto per un quantitativo addirittura CP_4 superiore.
3.14. Detta doglianza è, dunque, infondata.
4. Passando alle altre violazioni del principio di buona fede imputate alla convenuta, va ricordato che l'attrice aveva stipulato con la
[...] un contratto unico (v. doc. prodotto sia dall'attrice che dalla convenuta) CP_12 avente ad oggetto anche la fornitura dell'energia elettrica e non solo del gas, tanto è vero che la domanda riconvenzionale della convenuta comprende anche il credito derivante dalla fornitura elettrica, cessata anch'essa per morosità il pagi na 12 di 21 30/6/2014; entrambe le forniture erano iniziate a dicembre del 2013 (v. il doc.
2 allegato al fascicolo di riscontra come lo switch con CP_4 precedente fornitore di gas era avvenuto solo il 4/12/2013 e anche doc. 2 fascicolo per l'energia elettrica v. fatture, doc. 3 fascicolo CP_12 CP_12 quella dell'energia elettrica era iniziata in pari data), ma, mentre per la fornitura elettrica, le bollette erano state emesse con cadenza mensile da dicembre del 2013, per quanto concerne la fornitura del gas la prima fattura, di
€102.851,01, relativa al periodo dicembre 2013-marzo 2014, era stata emessa solo in data 17/4/2014, sulla base di consumi presunti e non reali, a cui aveva fatto seguito l'emissione della nota di credito da parte della in data CP_12
6/5/2014, con uno storno di circa €57.000,00. Orbene, alla data di emissione della prima fattura del gas l'attrice era si era già resa inadempiente al pagamento delle fatture della fornitura di elettrica, provvedendo a pagamenti parziali e in ritardo, com'è possibile constatare dal riepilogo contenuto nel fascicolo di parte convenuta, riconstato della fatture emesse, che qui di seguito si rimporta con evidenza di distinguo tra la fatture del gas (in giallo chiaro e in giallo scuro le note di credito) e quelle dell'elettricità (in rosa con evidenza degli inadempimenti e dei ritardi):
T i p o D NumeroDoc DataDoc DataScadenza DataPagamento Importo lmportoPagat Saldo GGRitardo
o c o
F A G 17013 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5
0 0 0 0 00:00 00:00
N A G 41298 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 2 0 / 11 / 2 0 1 4
- 377,69 0 - 377,69 0 00:00
00:00 FAG 36502 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4
1 0 / 1 1 / 2 0 1 4
127,47 0 127,47 141 00:00
00:00 FAG 31669 2 3 / 0 9 / 2 0 14
1 3 / 10 /2 0 1 4
385,53 0 385,53 169 00:00
00:00 FAG 27083 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4
1 5 / 0 9 / 2 0 1 4
873,9 0 873,9 197 00:00 00:00
FAS 2678 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 2 8 / 0 8 / 2 0 14
51,8 0 51,8 215 00:00 00:00
FAG 22559 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4
5355,13 0 5355,13 236 00:00 00:00
FAE 205499 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
2098,03 0 2098,03 246 00:00 00:00
FAE 204466 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 25/07/201400:00 13324,43 0 13324,43 249 00:00
FAG 18714 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4
8589,7 0 8589,7 265 00:00 00:00
FAE 158701 0 9 / 0 6 /2 0 1 4 24/06/201400:00 3049,02 0 3049,02 280 00:00
FAE 158700 0 9 / 0 6 / 2 0 1 4 24 /0 6 / 2 0 1 4
14315,18 0 14315,18 280 00:00 00:00
FAG 14709 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 0 4 / 0 5 / 2 0 1 4 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 9102,51 9102,51 0 27 00:00 00:00 00:00
FAE 127521 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 2 3 / 0 5/2 0 1 4
11851,43 0 11851,43 312 00:00 00:00
pagi na 13 di 21 FAE 127522 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 23/05/201400:00 2981,23 0 2981,23 312 00:00
NAG 12427 0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 0 6 / 0 5 / 2 0 1 4
- 57189,1 0 - 57189,1 0 00:00 00:00
FAG 11252 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4
102851,01 0 102851,01 328 00:00 00:00
FAE 108950 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4
3149,63 0 3149,63 341 00:00 00:00
FAE 103192 0 8 / 0 4 / 2 014 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4
11.673,62 0 11673,62 342 00:00 00:00
FAE 75979 07/03/2014 24/03/2014 00:00 2909,53 0 2909,53 372 00:00
FAE 60249 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 10669,29 6718,6 3950,69 376 00:00 00:00 00:00
FAE 41037 0 6 / 0 2/ 2014 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 11466,3 11466,3 0 74 00:00 00:00 00:00
FAE 41038 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 3281,4 3281,4 0 81 00:00 00:00 00:00
FAE 14227 0 9 / 0 1 / 2 014 24 / 0 1 / 2 0 14 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 2811,87 2811,87 0 70 00:00 00:00 00:00
FAE 307745 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 2684,74 2684,74 0 102 00:00 00:00 00:00
166.035,96 36.065,42 129.970,54
4.1. Con riferimento al rapporto di fornitura elettrica nessuna specifica contestazione è stata formulata dalla parte attorea, sulla quale gravava l'onere della prova dei pagamenti. D'altro canto, anche la c.t.u. ha riscontrato la regolarità della fornitura elettrica.
4.2. Ciò è detto al fine di rendere chiaro che la valutazione dei reciproci inadempimenti, che le parti si sono imputate, deve essere valutata alla luce dell'intero oggetto del contratto.
4.3. È vero che il TIVG (Testo Integrato della Vendita del Gas), emesso dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (oggi Arera) - Deliberazione 18 ottobre 2001 n.229/01, Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella versione ratione temporis vigente – prevedeva per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno – nel quale è incontestato rientrasse l'attrice – sia la prescrizione per gli esercenti della lettura mensile del gruppo di misura (art. 3) sia quella della fatturazione mensile dei consumi
(art. 5).
4.4. Altrettanto vero è che il diritto alla rateizzazione era previsto «per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio» (c.10.2, lett. c), nel cui novero pure rientrava l'attrice, a condizione che detta richiesta fosse avanzata,
a pena di decadenza, entro il termine fissato per il pagamento della bolletta( c. pagi na 14 di 21 10.5) e che, «salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto [è] fosse suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due».
4.5. Tuttavia a fronte della violazione dell'obbligo di fatturazione mensile e di fatturazione sulla base della lettura mensile, regolarmente comunicatale dalla come risulta riscontrato dalla documentazione in atti (v. pec e CP_4 file di lettura prodotti dalla terza chiamata, riscontrati dalla c.t.u.) occorre rilevare il reiterato e costante inadempimento dell'attrice al pagamento della fatture emesse per la fornitura elettrica e il ritardo e l'omesso pagamento delle fatture della fornitura del gas scadute successivamente alla richiesta di rateizzazione. Ad ogni modo, la proposta di rateizzazione del 13/5/2014 (all. 5 fascicolo attoreo) non era corrispondente alle prescrizioni della normativa richiamata, in quanto prevedeva il pagamento di «€4.250 “quale residuo sul mese di maggio”, €10.000,00 entro il 10/7/2014, €10.000,00 entro il
10/8/2014. A decorrete dal mese di ottobre 2014…entro il giorno 10 di ciascun mese €20.000…», quindi ben oltre le massimo 4 rate mensili (perché quattro erano state le fatture del gas non emesse); inoltre comprendeva anche il debito derivante dalla fornitura elettrica, riguardo alla quale non sussisteva alcun obbligo di dilazione da parte della convenuta (v. TIV, deliberazione 19 luglio
2012, n. 301/2012/R/EEL).
4.6. È, pertanto, certamente, legittima la risoluzione contrattuale operata dalla non solo alla luce dell'ingiustificato, reiterato e Controparte_8 sostanzioso inadempimento maturato in pochi mesi dalla società attorea .Ad ogni buon conto, secondo il dettato dell'art. 1181 c.c., il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento parziale di una prestazione anche se questa è divisibile e “l'esercizio di tale facoltà non può ridondare in termini di colpa per il creditore, giacché siffatta conclusione implicherebbe, in contrasto con l'espresso disposto della norma citata, l'imposizione al creditore di un obbligo di fruizione di prestazione parziale” (Cass. Civ., sez. III, sentenza n.
17140/2012). pagi na 15 di 21 4.7. È evidente che la risoluzione contrattuale operata dalla convenuta è legittima e che la stessa non ha violato i principi di buona fede e correttezza contrattuale.
4.8. Il rifiuto opposto dall'attrice di pagare il corrispettivo a fronte dell'accertata regolare fornitura di gas ed energia ricevuta risulta sproporzionato rispetto alla portata dell'inadempimento (rectius inesatto adempimento) attribuito alla controparte in relazione, come detto, alle modalità di emissione della fattura e alle tempistiche della lettura dei consumi, essendo tali condotte inidonee a paralizzare ai sensi dell'art. 1460 c.c. la pretesa creditoria dell'opposta.
4.9. Conseguenzialmente, la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice è del tutto infondata. In ogni caso, l'attrice non ha fornito alcuna prova del danno-conseguenza subito, non avendo nemmeno allegato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
4.10. La stessa si è limitata, infatti, a sostenere che a causa della chiusura dell'attività natatoria è stata costretta a licenziare una tranche di dipendenti e a non rinnovare dei contratti di collaborazione, circostanze queste sfornite di qualsiasi supporto probatorio (agli atti risulta il licenziamento di un solo dipendente per “giustificato motivo”) e dalla visura camerale prodotta dalla convenuta la società attorea risulta attiva presso l'indirizzo di fornitura
Riguardo al verbale di asserita consegna dell'impianto, si rileva che il legale rappresentante del società comodante risulta essere anche socio accomandate della società attorea, con evidente scarsa attitudine del documento a far prova del rilascio del bene.
4.11. La mera riduzione dei ricavi per il secondo semestre del 2014 non prova alcunché, in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro, evidenziandosi la fallacia logica del principio «post hoc, ergo propter hoc», in forza del quale si afferma l'esistenza di un rapporto di causalità tra due avvenimenti, per il solo fatto che l'uno è posteriore all'altro.
4.12. Inoltre, in maniera dirimente, si rileva, ancora una volta, che l'attrice non ha in alcun modo contestato la legittimità del sospensione della fornitura pagi na 16 di 21 dell'energia elettrica per morosità, per cui l'attività d'impresa non avrebbe comunque potuto svolgersi.
4.13. Conseguenzialmente, la domanda attorea avanzata da parte attrice è infondata anche sotto questo aspetto.
5. Dall'accertata infondatezza della domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della parte convenuta e violazione dei principi di buona fede e correttezza, consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna dell'attrice, al pagamento di quanto dovuto in virtù delle fatture insolute, essendo stata accertata la correttezza delle fatturazioni al netto dell'eccedenza, oggetto di storno.
5.1. Resta da determinare l'entità del diritto di credito della CP_8
oggi
[...] CP_3
5.2. Sul punto, è incontestato tra le parti, come risulta dalla documentazione in atti, che in data 17.04.2014 la emise la Controparte_8 fattura n. 11252/D2, relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo da dicembre 2013 a marzo 2014, per un totale di € 102.851,01 e che, dietro la segnalazione della Balnaea di eccesiva fatturazione dei consumi, la stessa emise, in data 06.05.2014, la nota di accredito n. 12427/D2 dell'importo di €
57.198,10.
5.3. È altrettanto pacifico e, comunque, comprovato dalla missiva di diffida a adempiere della alla del 13.05.2014, che, a quella Controparte_8 CP_1 data, a carico della società attrice risultava un insoluto pari a € 45.661,91, pari alla differenza tra l'importo di € 102.851,01, di cui alla fattura n. 11252/D2, e l'importo di € 57.198,10, di cui alla nota di accredito n. 12427/D2.
5.4. All'importo di cui sopra, pari a € 45.661,91, deve essere detratta la somma di € 4,250,00, versata dalla Balnaea in data 17.05.2014, come da bonifico in atti, per un debito residuo pari a € 41.411,91.
5.5. A tale ultima cifra vanno aggiunti gli importi di cui alle fatture dal n.
10) al n. 17) affolliate al fascicolo di parte convenuta e, precisamente, le fatture: n. 127521/D4 per un importo di € 11.851; n. 127522/D4 dell'importo di
€ 2.981,23; n. 158700/D4 dell'importo di € 14.351,18; n. 158701/D4 pagi na 17 di 21 dell'importo di € 3.049,02; n. 18714/D2 dell'importo di € 8.589,70; n.
204466/D4 dell'importo di € 13.324,43; n. 205499/D4 dell'importo di €
2.098,03; n. 22559/D2 dell'importo di € 5.355,13.
5.6. L'importo totale di tale fatture è pari a € 61.564,15.
6. Non è dovut0 l'importo della fattura n. 2678/D7, priva di apparente giustificazione (reca la causale generica “servizi”); mentre sono dovuti gli importi delle fatture n. 27083/D2; n. 31669/D2; 36502/D2, in quanto relative a consumi successivi alla sospensione della erogazione della fornitura da parte della avvenuta in data 03.07.2014, e, rientranti nel regime Controparte_8 del servizio di default (v. art. 17 e ss. del Testo integrato Morosità Gas,
Deliberazione 21 luglio 2011-ARG/gas n. 99/11) ciò evincendosi dal corrispettivo applicato.
6.1. Va anche sottratto dell'importo dovuto la nota di credito n. 41298del
20/11/2014 per 377,69, indicata nel prospetto prodotto dalla convenuta
(dunque, 873,9+385,53+127,47-377,65=1.009,25).
6.2. Ne deriva, in conclusione, una differenza, ancora dovuta da parte attrice alla parte intervenuta, quale cessionaria del credito, pari a €
103.985,31, alla quale l'attrice è condannata al pagamento.
6.3. Trattandosi di liquidare un'obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
6.4. Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi moratori ai sensi del Dlgs 231 del 09/10/2002, essendo anche convenuti nel contratto, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pagamento del debito pecuniario, in misura legale dalla scadenza della singola fatture al saldo.
7. Al fine della regolamentazione delle spese di lite, quelle tra l'attrice e al la convenuta vanno poste, in base al principio di soccombenza, in capo a alla prima;
con riguardo al rapporto tra la convenuta e la terza chiamata, si osserva pagi na 18 di 21 in diritto che «in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale» (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15604 del 04/06/2021; prec. conf.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 15604 del 04/06/2021 e Sez. 3, Sentenza n. 8363 del
08/04/2010).
7.1. Ebbene, nel caso di specie la ha chiamato in giudizio Controparte_8 la società distributrice del gas, al fine di essere garantita dalla CP_4 pretesa risarcitoria formulata in suo danno da parte attrice, sostenendo che qualsiasi errore di fatturazione dovesse essere imputato alla società distributrice, deputata al calcolo dei consumi.
7.2. La domanda in esame si è rivelata infondata;
è stato, infatti, accertato nel corso del giudizio, alla luce delle pec prodotte da e delle CP_4 risultanze della perizia tecnica, che la società chiamata ha inviato mensilmente alla la precisa quantità di gas consumato dalla Balnaea e che Controparte_8 la fattura n. 11252/D2, del 07.04.2014, dell'importo di € 102.651,01, chiaramente esorbitante rispetto al volume di gas consumato, era stata erroneamente emessa dalla sulla base dei consumi presunti e Controparte_8 senza prendere in considerazione quelli effettivi, tempestivamente comunicati da CP_4
7.3. La consulenza tecnica ha poi evidenziato la correttezza dei consumi fatturati da alla sulla base delle letture effettuate Controparte_8 CP_1 dalla società di distribuzione e l'esatta applicazione di corrispettivo di vendita del gas con riferimento a quanto stabilito nel contratto di fornitura.
7.4. Ne discende che anche sotto tale profilo, alcun addebito può essere mosso alla tale da giustificare la domanda di garanzia e manleva CP_4 avanzata da parte attrice;
pertanto, in conformità al principio di diritto sopra enunciato, le spese sostenute dalla devono essere rimborsate dalla CP_4
pagi na 19 di 21 chiamante, in quanto anche in caso di fondatezza della domanda attorea la domanda di manleva sarebbe stata rigettata, essendo stato escluso qualsiasi profilo di responsabilità della terza chiamata in relazione agli addebiti mossile.
7.5. Le spese, liquidate in applicazione dei valori tra i medi e i minimi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applica il valore minimo.
7.6. Alla sono riconosciute solo le fasi difensive dalla Controparte_5 stessa svolte, al di sotto dei minimi, visto il minore sforzo difensivo derivante dall'essere intervenuta quando la causa era già stata rinviata per la decisione, con una posizione aderente a quella della cedente.
7.7. Le spese di C.T.U. devono essere poste per metà a carico di parte attorea e per l'altra metà a carico della e della , in CP_3 Controparte_13 quanto necessaria a verificare l'esattezza del credito azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla
[...]
Controparte_1
B) accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla Controparte_2
oggi e, per l'effetto, condanna la
[...] CP_3 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della cessionaria del credito, della Controparte_13 somma di € 103.985,31, a titolo di fatture insolute, oltre interessi di mora, come da motivazione;
C) condanna, altresì, la e CP_1 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore
[...] Controparte_2 oggi in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in CP_3
€ 9.160,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
D) condanna, altresì, la e CP_1 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore in
[...] Controparte_5
pagi na 20 di 21 persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in € 3.450,00, per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
E) condanna la in concordato preventivo al Controparte_10 pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € CP_4
9.160,00, per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
F) pone definitivamente le spese della CTU per la metà a carico della parte attrice e per l'altra metà a carico della e della CP_3 CP_5 in solido tra loro, con conseguente diritto di tutte le parti di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Salerno, 20/5/2025
La giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione della g.o.p. Diana Maccario, assegnata presso l'UPP di Salerno.
pagi na 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 251/2015 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTROGIOVANNI DONATO e P.IVA_1 dell'avv. RICCELLI ENRICA;
ATTRICE contro
(C.F. , ora Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PICCO ERIK PAOLO BRIAN;
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 P.IVA_3
D'AMBROSIO COSIMO;
TERZA CHIAMATA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_4
MINNITI GIANLUCA;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
pagi na 1 di 21 Parte attorea: «accertare e dichiarare illegittimo il comportamento della convenuta in quanto non improntato alla buona fede e alla correttezza;
per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni, causati e causandi da liquidarsi equitativamente;
per quanto di ragione, accertare l'esatto importo eventualmente dovuto alla convenuta in forza del rapporto di fornitura risolto;
con vittoria delle spese e compensi del giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari». parte convenuta: «in via pregiudiziale: emettere ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di e CP_1 [...] per la somma di Euro 67.348,38, ovvero, in via Controparte_1 subordinata, per Euro 45.661,91 oltre interessi di mora, per le ragioni evidenziate sia in atti che in occasione delle udi enze tenutesi in corso di causa;
nel merito: in via principale, rigettare la domanda di risarcimento dei danni avanzata da e n CP_1 Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti depositati da in corso di causa;
in via subordinata, nella denegata e non CP_3 creduta ipotesi in cui si ritenesse fondata la domanda di risarcimento dei danni avanzata da e CP_1 Controparte_1 dichiarare tenuta a manlevare e/o tenere indenne CP_4 [...]
e in concordato preventivo e/o in relazione Controparte_3 Controparte_6
a qualsiasi somma dovessero essere condannate a versare a favore di parte attrice, in ogni caso respingere tutte le domande ex adverso formulate da parte attrice e dalla terza chiamata;
in via riconvenzionale: condannare CP_1
e al pagamento in favore di
[...] Controparte_1
e in concordato preventivo e/o in favore di Controparte_3 [...] della somma di Euro 129.970,54, oltre interessi di mora - ovvero CP_5 dell'importo di Euro 62.622,16 (o di Euro 84.308,63) in caso di accoglimento delle istanze di ingiunzione sopra formulate – ovvero alla diversa somma che sarà liquidata in via equitativa anche ex art. 1226 c.c. ».
Terzo chiamato: « Tribunale voglia rigettare tutte le domande CP_7 proposte dalla , (oggi ed in Controparte_8 Controparte_3
pagi na 2 di 21 concordato preventivo) e/ o in danno di essa Controparte_5 CP_4 in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.; condannare la
[...]
(oggi in liquidazione ed in concordato preventivo) e/ CP_8 CP_3
o o la al pagamento in favore di essa Controparte_5 Controparte_1 della somma di € 2.729,88 per il fatto pagamento del compenso al CP_4
CTU, come liquidato;
condannare la (oggi Controparte_8 [...] ed in concordato preventivo) e/o al Controparte_3 Controparte_5 pagamento delle spese e dell'onorario di difesa».
Parte intervenuta: « in via pregiudiziale: emettere ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di CP_1
e per la somma di Euro 67.348,38, Controparte_1 ovvero, in via subordinata, per Euro 45.661,91 oltre interessi di mora, per le ragioni evidenziate sia in atti che in occasione delle udienze tenutesi in corso di causa;
nel merito: in via principale, rigettare la domanda di risarcimento dei danni avanzata da e CP_1 Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti
[...] depositati da in corso di causa;
in via subordinata, nella CP_3 denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse fondata la domanda di risarcimento dei danni avanzata da e CP_1 [...] dichiarare tenuta a manlevare e/o Controparte_1 CP_4 tenere indenne e in concordato preventivo e/o Controparte_3 in relazione a qualsiasi somma dovessero essere Controparte_6 condannate a versare a favore di parte attrice, in ogni caso respingere tutte le domande ex adverso formulate da parte attrice e dalla terza chiamata;
in via riconvenzionale: condannare e CP_1 Controparte_1 al pagamento in favore di e in
[...] Controparte_3 concordato preventivo e/o in favore di della somma di Euro Controparte_5
129.970,54, oltre interessi di mora - ovvero dell'importo di Euro 62.622,16 (o di Euro 84.308,63) in caso di accoglimento delle istanze di ingiunzione sopra formulate – ovvero alla diversa somma che sarà liquidata in via equitativa anche ex art. 1226 c.c.». pagi na 3 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e CP_1 [...] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_9
Salerno, la oggi in Controparte_2 Controparte_10 concordato preventivo, per ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi equitativamente, a seguito dell'illegittima interruzione della fornitura del gas naturale.
A fondamento della propria domanda, nello specifico, l'attrice ha dedotto:
- che nell'anno 2013, stipulava con la un contratto per Controparte_2 la fornitura di energia elettrica e gas naturale, con attivazione a partire dall'1.08.2013, a servizio di un complesso sportivo polivalente (palestra, piscina e centro benessere), situato in Battipaglia;
- che, la in data 17.04.2014, emetteva la fattura n. Controparte_8
11252/D2, dell'importo di € 102.851,01, relativa alla fornitura del gas naturale per il periodo compreso tra dicembre 2013 e marzo 2014;
- stante il predetto importo, essa l'attrice provvedeva a segnalare alla l'errore di fatturazione, essendo i consumi presunti applicati Controparte_8 nettamente superiori a quelli effettivi;
-in data 06.05.2014, la a seguito della predetta Controparte_8 segnalazione, emetteva la nota di accredito n. 12427/D2, per l'importo di €
57.189,10, effettuando il conguaglio in base ai dati effettivi comunicati dal distributore locale competente per territorio, CP_4
- che l'elevata esposizione debitoria di essa parte attorea, pari a € 45.661,01
(somma data dalla differenza dell'importo di € 102.851,01, di cui alla fattura n.
11252/D2, e la somma di € 57.189,01, di cui alla nota di accredito n.
12427/D2), era imputabile alla errata fatturazione trimestrale dei consumi in luogo di quella mensile e alla mancata corrispondenza dei costi applicati a quelli convenuti nel contratto, la stessa, in data 13.05.2014, pertanto inoltrava alla società convenuta una richiesta di rateizzazione effettuando, in data pagi na 4 di 21 17.05,2014, un primo bonifico dell'importo di € 4.250,00, pur non avendo ricevuto ancora alcun riscontro;
- che, per contro, con missiva del 13.05.2014, ricevuta da essa attrice in data
20.05.2014, la ignorando completamente la richiesta di Controparte_8 rateizzazione inoltratale, le intimava il pagamento, entro quindici giorni, della somma di € 45.661,91;
- che, a fronte del mancato pagamento di quanto richiesto, ignorate le richieste di rateizzazione del debito, in data 16.06.2014, la le Controparte_8 comunicava all'attrice la risoluzione del contratto, preannunciando la sospensione della fornitura;
- che con PEC del 26.06.2014, essa attrice manifestava, nuovamente, la disponibilità a saldare le proprie pendenze, anche offrendo titoli a garanzia.
All'uopo, effettuava un ulteriore bonifico, pari a € 9.102,51, a saldo della fattura n. 14709/D2, relativa ai consumi del mese di aprile 2014;
- in data 03.07.2014, la sospendeva l'erogazione del gas e, Controparte_8
l'attrice, non potendo più riscaldare l'acqua delle piscine e proseguire l'attività natatoria, si vedeva costretta a risolvere il contratto di locazione della struttura, non potendo più pagare al proprietario il relativo canone, a licenziare una parte dei dipendenti e a non rinnovare alcuni contratti di collaborazione;
- in virtù delle predette circostanze, subiva un danno alla stabilità economica della società, dato il calo drastico del proprio fatturato nel secondo semestre del 2014.
Pertanto, l'attrice ha concluso come da conclusioni soprariportate.
La ha resistito ammettendo, preliminarmente, un Controparte_8 disallineamento tra i consumi effettivi e quanto, invece, applicato sulla scorta dei consumi presunti, relativamente alla fattura n. 11252/D2, dell'importo di €
102.851,01, relativa alla fornitura del gas naturale per il periodo tra dicembre
2013 e marzo 2014, allegando, però, di aver emesso in proposito la nota di accredito n. 12427/D2 dell'importo di € 57.189,10, e dunque, di aver stornato tale importo in eccesso. pagi na 5 di 21 Ha, poi, spiegato domanda riconvenzionale di condanna della società attorea al pagamento in suo favore delle fatture insolute già emesse e ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della in qualità CP_4 società distributrice, alla quale, eventualmente, dover imputare qualsiasi errore relativo alla rilevazione degli effettivi consumi di gas della e, CP_1 dunque, qualsiasi errore relativo alla fatturazione, chiedendo, in caso di condanna, di essere manlevata e garantita dalla stessa.
A seguito di autorizzazione del G.I, la si è costituita con CP_4 comparsa del 12.04.2016, eccependo l'infondatezza delle domande proposte dalla nei suoi confronti, avendo mensilmente comunicato, Controparte_8 come da PEC agli atti, le quantità di gas effettivamente consumate dalla
Balnaea ed essendo gli errori di fatturazione imputabili unicamente alla la quale aveva emesso le fatture senza tener conto dei Controparte_8 consumi rilevati e a essa comunicati dalla CP_4
-La precedente G.I, con ordinanza del 03.12.2016, rigettava la richiesta di emissione dell'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. avanzata da , Controparte_8 in ragione dell'incertezza dell'ammontare del credito vantato, quantificato dalla difesa della società convenuta sempre diversamente nei propri scritti difensivi tanto da renderne equivoca la richiesta;
In seguito alla concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; le parti, entro il termine assegnato, depositavano le relative memorie, veniva disposta ed espletata la CTU al fine di verificare gli effettivi consumi di gas ed energia elettrica da parte della sulla base delle letture effettuate dalle CP_1 società di distribuzione e la correttezza dei corrispettivi applicati.
Con atto del 23/2/2023 si è costituita e in Controparte_10 concordato preventivo in persona dei membri del comitato dei liquidatori dott.
. Persona_1
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 23.02.2023, è intervenuta nel presente giudizio la in qualità di cessionaria di tutti i rapporti attivi, Controparte_5 comprese le azioni giudiziarie pendenti, della già CP_3 Controparte_2
che in data 21.09.2022 è stata ammessa al concordato preventivo,
[...]
pagi na 6 di 21 chiedendo, preliminarmente, l'estromissione dal giudizio della nel CP_3 merito, di rigettare la domanda risarcitoria dalla e, in via CP_1 riconvenzionale, di condannare la società attrice al pagamento delle fatture di gas consumato.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.02.2023, la CP_3 si associava alla richiesta della propria estromissione dal giudizio
[...] avanzata dalla nel merito, chiedeva di rigettare la domanda Controparte_5 risarcitoria dalla e, in via riconvenzionale, insisteva per la condanna CP_1 della società attrice al pagamento delle fatture di gas consumato;
-Precisate le conclusioni all'udienza del 07.02.2024, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Occorre dapprima esaminare la domanda di estromissione avanzata dalla in concordato preventivo liquidatorio, in quanto in seguito alla CP_3 cessione dei crediti, tra i quali quello azionato in via riconvenzionale nei confronti dell'attrice, e del relativo diritto d'azione in favore della cessionaria
1.1. In primo luogo, occorre rilevare in diritto che:
1.2. «l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non determina l'interruzione del processo, poiché il debitore conserva intatta la sua capacità di agire, restando unicamente soggetto al potere di vigilanza del Commissario giudiziale» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4551 del 11/10/1978);
1.3. nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale ha legittimazione processuale esclusivamente nelle controversie inerenti a questioni liquidatorie e distributive ed è da escludere la legittimazione del liquidatore giudiziale ad agire o resistere nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di crediti o debiti dell'imprenditore in concordato preventivo, ancorché incidenti sulle operazioni di riparto, poiché in tali controversie, l'imprenditore conserva la legittimazione processuale, mentre al liquidatore giudiziale è consentito spiegare unicamente intervento adesivo
(Cass., Ord. n. 26982/2022).
pagi na 7 di 21 1.4. «mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario.
Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito» (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8579 del 29/03/2024).
1.5. Dunque, la ha conservato la sua Controparte_3 legittimazione passiva alla domanda di risarcimento del danno, in quanto
è solo cessionaria del credito e delle relative azioni a tutela Controparte_5 dello stesso, ma non è subentrata nel contratto e, quindi, non è legittimata a resistere all'azioni contrattuali;
per quanto concerne il commissario liquidatore, ha solo facoltà di esperire un intervento adesivo della
[...]
. Controparte_3
1.6. Pertanto, la domanda di estromissione è rigettata.
2. Passando all'esame della domanda principale, la stessa è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1. Con l'atto introduttivo del giudizio, la ha chiesto il CP_1 risarcimento del danno per il mancato riscontro da parte della società convenuta dei piani di rientro proposti, in violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere emesso fatture bimestrali in luogo di quelle mensili, per averle addebitato importi maggiori di quelli dovuti per quantità di gas e applicato un corrispettivo diverso da quello stabilito nel contratto pagi na 8 di 21 2.2. Nello specifico, l'attrice ha esposto di aver presentato alla CP_8
in virtù di una esposizione debitoria pari a € 86.000,00, come da
[...] missiva del 13.05.2014, una richiesta di rateizzazione, e che quest'ultima, invece di rispondere, aveva inviato prima un sollecito di pagamento con diffida a adempiere, ricevuto dall'attrice in data 20.05.2014, e poi, in data 16.06.2014, la risoluzione del contratto con preavviso di distacco della fornitura.
2.3. A ciò l'attrice aveva reagito manifestando, nuovamente, con missiva del
29.06.2014, la disponibilità a saldare tutte le proprie pendenze anche con titoli di garanzia ed effettuando un ulteriore bonifico (oltre a quello effettuato in data 17.05.0214 dell'importo di € 4.250,00,) dell'importo di € 9.102,51, a saldo della fattura n. 14709/D2, relativa ai consumi del mese di aprile 2014.
2.4. La convenuta, secondo la prospettazione attorea, ignorando, illegittimamente, la proposta di rateizzazione e la richiesta di non procedere alla sospensione della fornitura, inoltratale con pec del 29.06.2014, in data
03.07.2014, sospendeva l'erogazione del gas, impedendo all'attrice di poter riscaldare l'acqua delle piscine e, quindi, di proseguire l'attività natatoria.
2.4.1. Tali comportamenti, sempre secondo l'assunto dell'attrice, violerebbero i principi di buona fede e correttezza che le parti devono avere nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., configurando una causa di inadempimento con conseguente diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
3. Occorre partire dalla contestazione dell'errata fatturazione per l'emissione di bollette per consumi maggiori rispetto a quelli effettivi e addebiti per un corrispettivo superiore a quello pattuito, in quanto costituente il fatto-inadempimento di maggiore gravità, minando il sinallagma contrattuale.
3.1. Essendo documentata e pacifica la sussistenza di un vincolo contrattuale discende, in forza dei superiori principi, che, in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi, incombe al preteso creditore anche dare evidenza della quantità di energia erogata ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo. pagi na 9 di 21 3.2. In questo senso si è espressa la Corte di legittimità, la quale ha specificamente affermato in materia di somministrazione che in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante (Cass. civ. n. 13193/2011).
3.3. Orbene, ai sensi delle delibere dell'AEEG, ora Arera, il soggetto responsabile in via esclusiva della rilevazione e registrazione delle misure dei consumi di energia è il distributore locale territorialmente competente, in questo caso la 11
. Deve ritenersi che le letture del contatore trasmesse dal distributore
[...] locale a carico del somministrante (definito “trader”) siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure come sopra specificate, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore.
3.5. D'altronde in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da presunzione di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (v. Cass. Sez.
3 -, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025); nel caso di specie non è stata formulata nessuna contestazione sulla regolarità del contatore tramite il quale la società distributrice, ha rilevato i consumi;
per cui i dati forniti da CP_4 quest'ultima devono ritenersi attendibili. pagi na 10 di 21 3.6. Invero, in concreto, nel caso in esame, l'errore di fatturazione ha riguardato la fattura n. 11252/D2, dell'importo € 102.651,01, relativa alla fornitura del gas naturale per il periodo compreso tra dicembre 2013 e marzo
2014, emessa dalla convenuta, così come accertato nel corso del giudizio all'esito della CTU, in base ai consumi presunti, e non in base alle quantità effettivamente consumate da , secondo i dati trasmessi mensilmente via CP_1 pec dalla società distributrice, Controparte_4
3.7. Sul punto va precisato, che a seguito di segnalazione della la CP_1
emise la nota di accredito n. 12427/D2 per un importo di € Controparte_8
57.189,10.
3.8. All'uopo, il consulente tecnico nominato d'ufficio (incaricato di verificare gli effettivi consumi di gas ed energia di parte di sulla base CP_1 delle letture effettuate dal distributore e Enel e la correttezza dei CP_4 corrispettivi applicati), ha chiarito che nel corso di tutto il rapporto è stato effettivamente contabilizzato dalla un consumo di gas pari a Controparte_8
65.510 mc in più rispetto ai valori comunicatole da ma che non è CP_4 stato possibile stabilire in maniera certa e inequivocabile la corrispondenza tra i consumi fatturati in eccedenza e gli importi stornati, mancando alcune pagine della nota di accredito, anche se il consumo in eccedenza è stato, presumibilmente, stornato con la nota di accredito n. 12427/D2.
3.9. Per quanto concerne, invece, le fatture successive alla n. 11252/D2, il
CTU ha accertato “la correttezza dei consumi di energia elettrica fatturati dalla alla . Controparte_8 Controparte_1
3.10. Il consulente ha, infine, verificato “l'esatta applicazione del corrispettivo di vendita del gas con riferimento a quanto stabilito nella proposta contrattuale sottoscritta”.
3.11. Il Giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del C.T.U. in merito alle ultime due affermazioni, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzione di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici, invece non condivide l'asserto secondo cui non sarebbe possibile verificare che la convenuta abbia stornato dal dovuto il costo pagi na 11 di 21 dei 65.510 mc fatturati in più, essendo ciò, invece, possibile, sulla base di quanto accertato dal c.t.u. e dalla documentazione tempestivamente prodotta.
3.12. Dalla prima pagina della nota di credito è possibile evincere il costo della quantità di gas fatturato in eccesso era pari a €22.014,81.
3.13. Ora, posto che la c.t.u. ha calcolato il costo a mc del gas applicato dalla convenuta, è possibile quantificare, attraverso una semplice operazione di divisione, che furono stornati mc 65.775,185 (=mc 22014,81÷ €0,3346978); diventa irrilevante stabilire quanti mc mensili vennero fatturati da dicembre a marzo, a fronte dei consumi effettivi riscontrati dalla documentazione prodotta dalla in quanto lo storno è avvenuto per un quantitativo addirittura CP_4 superiore.
3.14. Detta doglianza è, dunque, infondata.
4. Passando alle altre violazioni del principio di buona fede imputate alla convenuta, va ricordato che l'attrice aveva stipulato con la
[...] un contratto unico (v. doc. prodotto sia dall'attrice che dalla convenuta) CP_12 avente ad oggetto anche la fornitura dell'energia elettrica e non solo del gas, tanto è vero che la domanda riconvenzionale della convenuta comprende anche il credito derivante dalla fornitura elettrica, cessata anch'essa per morosità il pagi na 12 di 21 30/6/2014; entrambe le forniture erano iniziate a dicembre del 2013 (v. il doc.
2 allegato al fascicolo di riscontra come lo switch con CP_4 precedente fornitore di gas era avvenuto solo il 4/12/2013 e anche doc. 2 fascicolo per l'energia elettrica v. fatture, doc. 3 fascicolo CP_12 CP_12 quella dell'energia elettrica era iniziata in pari data), ma, mentre per la fornitura elettrica, le bollette erano state emesse con cadenza mensile da dicembre del 2013, per quanto concerne la fornitura del gas la prima fattura, di
€102.851,01, relativa al periodo dicembre 2013-marzo 2014, era stata emessa solo in data 17/4/2014, sulla base di consumi presunti e non reali, a cui aveva fatto seguito l'emissione della nota di credito da parte della in data CP_12
6/5/2014, con uno storno di circa €57.000,00. Orbene, alla data di emissione della prima fattura del gas l'attrice era si era già resa inadempiente al pagamento delle fatture della fornitura di elettrica, provvedendo a pagamenti parziali e in ritardo, com'è possibile constatare dal riepilogo contenuto nel fascicolo di parte convenuta, riconstato della fatture emesse, che qui di seguito si rimporta con evidenza di distinguo tra la fatture del gas (in giallo chiaro e in giallo scuro le note di credito) e quelle dell'elettricità (in rosa con evidenza degli inadempimenti e dei ritardi):
T i p o D NumeroDoc DataDoc DataScadenza DataPagamento Importo lmportoPagat Saldo GGRitardo
o c o
F A G 17013 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5
0 0 0 0 00:00 00:00
N A G 41298 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 2 0 / 11 / 2 0 1 4
- 377,69 0 - 377,69 0 00:00
00:00 FAG 36502 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4
1 0 / 1 1 / 2 0 1 4
127,47 0 127,47 141 00:00
00:00 FAG 31669 2 3 / 0 9 / 2 0 14
1 3 / 10 /2 0 1 4
385,53 0 385,53 169 00:00
00:00 FAG 27083 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4
1 5 / 0 9 / 2 0 1 4
873,9 0 873,9 197 00:00 00:00
FAS 2678 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 2 8 / 0 8 / 2 0 14
51,8 0 51,8 215 00:00 00:00
FAG 22559 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4
5355,13 0 5355,13 236 00:00 00:00
FAE 205499 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
2098,03 0 2098,03 246 00:00 00:00
FAE 204466 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 25/07/201400:00 13324,43 0 13324,43 249 00:00
FAG 18714 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4
8589,7 0 8589,7 265 00:00 00:00
FAE 158701 0 9 / 0 6 /2 0 1 4 24/06/201400:00 3049,02 0 3049,02 280 00:00
FAE 158700 0 9 / 0 6 / 2 0 1 4 24 /0 6 / 2 0 1 4
14315,18 0 14315,18 280 00:00 00:00
FAG 14709 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 0 4 / 0 5 / 2 0 1 4 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 9102,51 9102,51 0 27 00:00 00:00 00:00
FAE 127521 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 2 3 / 0 5/2 0 1 4
11851,43 0 11851,43 312 00:00 00:00
pagi na 13 di 21 FAE 127522 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 23/05/201400:00 2981,23 0 2981,23 312 00:00
NAG 12427 0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 0 6 / 0 5 / 2 0 1 4
- 57189,1 0 - 57189,1 0 00:00 00:00
FAG 11252 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4
102851,01 0 102851,01 328 00:00 00:00
FAE 108950 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4
3149,63 0 3149,63 341 00:00 00:00
FAE 103192 0 8 / 0 4 / 2 014 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4
11.673,62 0 11673,62 342 00:00 00:00
FAE 75979 07/03/2014 24/03/2014 00:00 2909,53 0 2909,53 372 00:00
FAE 60249 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 10669,29 6718,6 3950,69 376 00:00 00:00 00:00
FAE 41037 0 6 / 0 2/ 2014 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 11466,3 11466,3 0 74 00:00 00:00 00:00
FAE 41038 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 3281,4 3281,4 0 81 00:00 00:00 00:00
FAE 14227 0 9 / 0 1 / 2 014 24 / 0 1 / 2 0 14 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 2811,87 2811,87 0 70 00:00 00:00 00:00
FAE 307745 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 2684,74 2684,74 0 102 00:00 00:00 00:00
166.035,96 36.065,42 129.970,54
4.1. Con riferimento al rapporto di fornitura elettrica nessuna specifica contestazione è stata formulata dalla parte attorea, sulla quale gravava l'onere della prova dei pagamenti. D'altro canto, anche la c.t.u. ha riscontrato la regolarità della fornitura elettrica.
4.2. Ciò è detto al fine di rendere chiaro che la valutazione dei reciproci inadempimenti, che le parti si sono imputate, deve essere valutata alla luce dell'intero oggetto del contratto.
4.3. È vero che il TIVG (Testo Integrato della Vendita del Gas), emesso dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (oggi Arera) - Deliberazione 18 ottobre 2001 n.229/01, Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella versione ratione temporis vigente – prevedeva per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno – nel quale è incontestato rientrasse l'attrice – sia la prescrizione per gli esercenti della lettura mensile del gruppo di misura (art. 3) sia quella della fatturazione mensile dei consumi
(art. 5).
4.4. Altrettanto vero è che il diritto alla rateizzazione era previsto «per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio» (c.10.2, lett. c), nel cui novero pure rientrava l'attrice, a condizione che detta richiesta fosse avanzata,
a pena di decadenza, entro il termine fissato per il pagamento della bolletta( c. pagi na 14 di 21 10.5) e che, «salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto [è] fosse suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due».
4.5. Tuttavia a fronte della violazione dell'obbligo di fatturazione mensile e di fatturazione sulla base della lettura mensile, regolarmente comunicatale dalla come risulta riscontrato dalla documentazione in atti (v. pec e CP_4 file di lettura prodotti dalla terza chiamata, riscontrati dalla c.t.u.) occorre rilevare il reiterato e costante inadempimento dell'attrice al pagamento della fatture emesse per la fornitura elettrica e il ritardo e l'omesso pagamento delle fatture della fornitura del gas scadute successivamente alla richiesta di rateizzazione. Ad ogni modo, la proposta di rateizzazione del 13/5/2014 (all. 5 fascicolo attoreo) non era corrispondente alle prescrizioni della normativa richiamata, in quanto prevedeva il pagamento di «€4.250 “quale residuo sul mese di maggio”, €10.000,00 entro il 10/7/2014, €10.000,00 entro il
10/8/2014. A decorrete dal mese di ottobre 2014…entro il giorno 10 di ciascun mese €20.000…», quindi ben oltre le massimo 4 rate mensili (perché quattro erano state le fatture del gas non emesse); inoltre comprendeva anche il debito derivante dalla fornitura elettrica, riguardo alla quale non sussisteva alcun obbligo di dilazione da parte della convenuta (v. TIV, deliberazione 19 luglio
2012, n. 301/2012/R/EEL).
4.6. È, pertanto, certamente, legittima la risoluzione contrattuale operata dalla non solo alla luce dell'ingiustificato, reiterato e Controparte_8 sostanzioso inadempimento maturato in pochi mesi dalla società attorea .Ad ogni buon conto, secondo il dettato dell'art. 1181 c.c., il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento parziale di una prestazione anche se questa è divisibile e “l'esercizio di tale facoltà non può ridondare in termini di colpa per il creditore, giacché siffatta conclusione implicherebbe, in contrasto con l'espresso disposto della norma citata, l'imposizione al creditore di un obbligo di fruizione di prestazione parziale” (Cass. Civ., sez. III, sentenza n.
17140/2012). pagi na 15 di 21 4.7. È evidente che la risoluzione contrattuale operata dalla convenuta è legittima e che la stessa non ha violato i principi di buona fede e correttezza contrattuale.
4.8. Il rifiuto opposto dall'attrice di pagare il corrispettivo a fronte dell'accertata regolare fornitura di gas ed energia ricevuta risulta sproporzionato rispetto alla portata dell'inadempimento (rectius inesatto adempimento) attribuito alla controparte in relazione, come detto, alle modalità di emissione della fattura e alle tempistiche della lettura dei consumi, essendo tali condotte inidonee a paralizzare ai sensi dell'art. 1460 c.c. la pretesa creditoria dell'opposta.
4.9. Conseguenzialmente, la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice è del tutto infondata. In ogni caso, l'attrice non ha fornito alcuna prova del danno-conseguenza subito, non avendo nemmeno allegato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
4.10. La stessa si è limitata, infatti, a sostenere che a causa della chiusura dell'attività natatoria è stata costretta a licenziare una tranche di dipendenti e a non rinnovare dei contratti di collaborazione, circostanze queste sfornite di qualsiasi supporto probatorio (agli atti risulta il licenziamento di un solo dipendente per “giustificato motivo”) e dalla visura camerale prodotta dalla convenuta la società attorea risulta attiva presso l'indirizzo di fornitura
Riguardo al verbale di asserita consegna dell'impianto, si rileva che il legale rappresentante del società comodante risulta essere anche socio accomandate della società attorea, con evidente scarsa attitudine del documento a far prova del rilascio del bene.
4.11. La mera riduzione dei ricavi per il secondo semestre del 2014 non prova alcunché, in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro, evidenziandosi la fallacia logica del principio «post hoc, ergo propter hoc», in forza del quale si afferma l'esistenza di un rapporto di causalità tra due avvenimenti, per il solo fatto che l'uno è posteriore all'altro.
4.12. Inoltre, in maniera dirimente, si rileva, ancora una volta, che l'attrice non ha in alcun modo contestato la legittimità del sospensione della fornitura pagi na 16 di 21 dell'energia elettrica per morosità, per cui l'attività d'impresa non avrebbe comunque potuto svolgersi.
4.13. Conseguenzialmente, la domanda attorea avanzata da parte attrice è infondata anche sotto questo aspetto.
5. Dall'accertata infondatezza della domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della parte convenuta e violazione dei principi di buona fede e correttezza, consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna dell'attrice, al pagamento di quanto dovuto in virtù delle fatture insolute, essendo stata accertata la correttezza delle fatturazioni al netto dell'eccedenza, oggetto di storno.
5.1. Resta da determinare l'entità del diritto di credito della CP_8
oggi
[...] CP_3
5.2. Sul punto, è incontestato tra le parti, come risulta dalla documentazione in atti, che in data 17.04.2014 la emise la Controparte_8 fattura n. 11252/D2, relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo da dicembre 2013 a marzo 2014, per un totale di € 102.851,01 e che, dietro la segnalazione della Balnaea di eccesiva fatturazione dei consumi, la stessa emise, in data 06.05.2014, la nota di accredito n. 12427/D2 dell'importo di €
57.198,10.
5.3. È altrettanto pacifico e, comunque, comprovato dalla missiva di diffida a adempiere della alla del 13.05.2014, che, a quella Controparte_8 CP_1 data, a carico della società attrice risultava un insoluto pari a € 45.661,91, pari alla differenza tra l'importo di € 102.851,01, di cui alla fattura n. 11252/D2, e l'importo di € 57.198,10, di cui alla nota di accredito n. 12427/D2.
5.4. All'importo di cui sopra, pari a € 45.661,91, deve essere detratta la somma di € 4,250,00, versata dalla Balnaea in data 17.05.2014, come da bonifico in atti, per un debito residuo pari a € 41.411,91.
5.5. A tale ultima cifra vanno aggiunti gli importi di cui alle fatture dal n.
10) al n. 17) affolliate al fascicolo di parte convenuta e, precisamente, le fatture: n. 127521/D4 per un importo di € 11.851; n. 127522/D4 dell'importo di
€ 2.981,23; n. 158700/D4 dell'importo di € 14.351,18; n. 158701/D4 pagi na 17 di 21 dell'importo di € 3.049,02; n. 18714/D2 dell'importo di € 8.589,70; n.
204466/D4 dell'importo di € 13.324,43; n. 205499/D4 dell'importo di €
2.098,03; n. 22559/D2 dell'importo di € 5.355,13.
5.6. L'importo totale di tale fatture è pari a € 61.564,15.
6. Non è dovut0 l'importo della fattura n. 2678/D7, priva di apparente giustificazione (reca la causale generica “servizi”); mentre sono dovuti gli importi delle fatture n. 27083/D2; n. 31669/D2; 36502/D2, in quanto relative a consumi successivi alla sospensione della erogazione della fornitura da parte della avvenuta in data 03.07.2014, e, rientranti nel regime Controparte_8 del servizio di default (v. art. 17 e ss. del Testo integrato Morosità Gas,
Deliberazione 21 luglio 2011-ARG/gas n. 99/11) ciò evincendosi dal corrispettivo applicato.
6.1. Va anche sottratto dell'importo dovuto la nota di credito n. 41298del
20/11/2014 per 377,69, indicata nel prospetto prodotto dalla convenuta
(dunque, 873,9+385,53+127,47-377,65=1.009,25).
6.2. Ne deriva, in conclusione, una differenza, ancora dovuta da parte attrice alla parte intervenuta, quale cessionaria del credito, pari a €
103.985,31, alla quale l'attrice è condannata al pagamento.
6.3. Trattandosi di liquidare un'obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
6.4. Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi moratori ai sensi del Dlgs 231 del 09/10/2002, essendo anche convenuti nel contratto, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pagamento del debito pecuniario, in misura legale dalla scadenza della singola fatture al saldo.
7. Al fine della regolamentazione delle spese di lite, quelle tra l'attrice e al la convenuta vanno poste, in base al principio di soccombenza, in capo a alla prima;
con riguardo al rapporto tra la convenuta e la terza chiamata, si osserva pagi na 18 di 21 in diritto che «in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale» (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15604 del 04/06/2021; prec. conf.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 15604 del 04/06/2021 e Sez. 3, Sentenza n. 8363 del
08/04/2010).
7.1. Ebbene, nel caso di specie la ha chiamato in giudizio Controparte_8 la società distributrice del gas, al fine di essere garantita dalla CP_4 pretesa risarcitoria formulata in suo danno da parte attrice, sostenendo che qualsiasi errore di fatturazione dovesse essere imputato alla società distributrice, deputata al calcolo dei consumi.
7.2. La domanda in esame si è rivelata infondata;
è stato, infatti, accertato nel corso del giudizio, alla luce delle pec prodotte da e delle CP_4 risultanze della perizia tecnica, che la società chiamata ha inviato mensilmente alla la precisa quantità di gas consumato dalla Balnaea e che Controparte_8 la fattura n. 11252/D2, del 07.04.2014, dell'importo di € 102.651,01, chiaramente esorbitante rispetto al volume di gas consumato, era stata erroneamente emessa dalla sulla base dei consumi presunti e Controparte_8 senza prendere in considerazione quelli effettivi, tempestivamente comunicati da CP_4
7.3. La consulenza tecnica ha poi evidenziato la correttezza dei consumi fatturati da alla sulla base delle letture effettuate Controparte_8 CP_1 dalla società di distribuzione e l'esatta applicazione di corrispettivo di vendita del gas con riferimento a quanto stabilito nel contratto di fornitura.
7.4. Ne discende che anche sotto tale profilo, alcun addebito può essere mosso alla tale da giustificare la domanda di garanzia e manleva CP_4 avanzata da parte attrice;
pertanto, in conformità al principio di diritto sopra enunciato, le spese sostenute dalla devono essere rimborsate dalla CP_4
pagi na 19 di 21 chiamante, in quanto anche in caso di fondatezza della domanda attorea la domanda di manleva sarebbe stata rigettata, essendo stato escluso qualsiasi profilo di responsabilità della terza chiamata in relazione agli addebiti mossile.
7.5. Le spese, liquidate in applicazione dei valori tra i medi e i minimi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applica il valore minimo.
7.6. Alla sono riconosciute solo le fasi difensive dalla Controparte_5 stessa svolte, al di sotto dei minimi, visto il minore sforzo difensivo derivante dall'essere intervenuta quando la causa era già stata rinviata per la decisione, con una posizione aderente a quella della cedente.
7.7. Le spese di C.T.U. devono essere poste per metà a carico di parte attorea e per l'altra metà a carico della e della , in CP_3 Controparte_13 quanto necessaria a verificare l'esattezza del credito azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla
[...]
Controparte_1
B) accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dalla Controparte_2
oggi e, per l'effetto, condanna la
[...] CP_3 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della cessionaria del credito, della Controparte_13 somma di € 103.985,31, a titolo di fatture insolute, oltre interessi di mora, come da motivazione;
C) condanna, altresì, la e CP_1 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore
[...] Controparte_2 oggi in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in CP_3
€ 9.160,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
D) condanna, altresì, la e CP_1 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore in
[...] Controparte_5
pagi na 20 di 21 persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in € 3.450,00, per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
E) condanna la in concordato preventivo al Controparte_10 pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € CP_4
9.160,00, per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
F) pone definitivamente le spese della CTU per la metà a carico della parte attrice e per l'altra metà a carico della e della CP_3 CP_5 in solido tra loro, con conseguente diritto di tutte le parti di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Salerno, 20/5/2025
La giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione della g.o.p. Diana Maccario, assegnata presso l'UPP di Salerno.
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