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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE ORDINARIA CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa GERMANA RADICE PRESIDENTE-RELATORE
dott.ssa GAIA CALAFIORE GIUDICE
dott.ssa IDA CUFFARO GIUDICE
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 573-1/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno
2016, rimessa al Collegio, per la decisione, all'udienza del 15 ottobre 2024, previa concessione, in favore dei difensori delle parti, dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: “querela di falso incidentale” e promossa
DA
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Paolì; Parte_1 C.F._1
- ATTORE QUERELANTE-
CONTRO
(C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Controparte_1 C.F._2
Primerano;
- CONVENUTO QUERELATO –
E NEI CONFRONTI DI
(C.F: ), (C.F: ), Controparte_2 C.F._3 Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Servente, Tiziana Donato e Ilaria Bneso;
-CONVENUTI QUERELATII-
NONCHE'
PM/SEDE;
-INTERVENORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con querela di falso incidentale depositata in data 28.2.2019, ha chiesto all'adito Tribunale “in Parte_1 via principale che vengano dichiarati falsi, per le ragioni esposte, i tre Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dal servizio tecnico del comune di Sorianello (VV) nella parte in cui non considera le aree descritte tutte in zona agricola ordinaria, documenti composti da una facciata ciascuno dattiloscritta, con timbro e firma del responsabile del servizio
Ing. , individuati in archivio del Servizio: I. protocollo n. 1406 del 28.4.2015 propedeutico all'atto Persona_1 notarile di compravendita, II protocollo n. 242 del 27.1.2017, III protocollo n. 2519 del 14.9.2017 di cui premessa, il primo in copia analogica e il secondo e terzo estratto in copia dal fascicolo informatico, che qui si allegano;
in subordine dichiarare falso l'atto di compravendita Repertorio n. 15751 – Raccolta n. 10475 al capitolo 1. Consenso ed oggetto in relazione al punto 8.2 riferimenti urbanistici e per le ragioni esposte, in mancata ottemperanza del T.U. sull'edilizia, non avendo allegato, pur dichiarando il pubblico ufficiale il falso, alcune Certificato di Destinazione Urabnistica relativamente al trasferimento del fabbricato collabente, annesso al fondo par. 516 NC n. 985 ex 371 di cui al rogito richiamato che qui si allega in copia analogica estratta dal fascicolo cartaceo in atti e per l'effetto che vengano dichiarati nulli e privi di efficacia gli atti conseguenziali posti in essere successivamente relativi al trasferimento di quest'ultimo immobile ed in forza dell'atto medesimo dichiarato affetto da falso ideologico.”
A fondamento del rimedio proposto parte istante rilevava che nelle tre Certificazioni di Destinazione Urbanistica rilasciate dal dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune “la dichiarazione della destinazione urbanistica di quelle particelle non corrispondeva al vero e doveva ritenersi in contrasto con quanto esposto nel preambolo delle medesime
Certificazioni”. Che a conforto della prospettazione di parte attrice vi era CTU di parte (depositata in data 2.2.2018) che riconosceva in maniera esplicita che il terreno oggetto della domanda principale, ricadeva nell'area agricola ordinaria, non facendo parte del cd. centro abitato. Alla luce di quanto esposto, l'istante proponeva querela per far dichiarare la falsità dei tre certificati di destinazione urbanistica indicati nell'atto di citazione e, in subordine, far dichiarare la falsità dell'atto di compravendita “non avendo allegato, pur dichiarando il pubblico ufficiale il falso, alcune Certificato di
Destinazione Urbanistica relativamente al trasferimento del fabbricato collabente, annesso al fondo par. 516 NC n. 985 ex 371” (cfr. conclusioni atto di citazione).
Con comparsa del 19.3.2019 si costituiva nel sub-procedimento incidentale, che rilevava Controparte_1
l'inammissibilità e infondatezza della querela proposta tanto con riferimento ai tre certificati di destinazione urbanistica, quanto con riferimento all'atto di compravendita. Con comparsa del 14.2.2020 si costituivano tardivamente altresì
[...]
e e rilevavano l'inammissibilità e infondatezza della querela proposta. CP_2 Parte_2
La querela di falso incidentale, proposta in comparsa, è stata confermata nella prima udienza dalla parte personalmente comparsa (cfr. verbale di udienza del 10.10.2019). Autorizzata la proposizione della querela e sospeso il giudizio principale ex art. 295 c.p.c., con ordinanza del 24.7.2021 il Tribunale sottoponeva al contraddittorio delle parti, la questione di ammissibilità della querela proposta in via incidentale assegnando alle parti termini per il deposito di note difensive ex art. 101 c.p.c.. La causa, limitatamente all'incidente di falso, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 15 ottobre 2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In limine va specificato che la presentazione della querela di falso è stata ritualmente comunicata al P.M.: in proposito, giova ricordare che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Cass. 2/10/2013, n. 22567; Cass. 24/10/2008, n. 25722).
Sempre in via preliminare, devono poi ritenersi del tutto tardive – oltre che generiche e di difficile comprensione
– e come tali inammissibili le doglianze sollevate da parte attrice querelante solo unitamente al deposito della comparsa conclusionale e relative alla mancata/irregolare integrazione del contraddittorio. Invero parte querelante non specifica quale sarebbe il contraddittore omesso e quali i vizi di insaturazione del presente procedimento.
Ciò posto, giova in diritto evidenziare che la querela di falso, disciplinata sotto il profilo processuale dagli artt.
221 e segg. cpc, costituisce uno strumento esperibile per superare l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ovvero per contestare la genuinità di una scrittura privata autenticata o riconosciuta (c.f.t art. 2702 c.c.) o, stando ai più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, anche di una scrittura privata semplice (cfr Cass 15823/2020). La ratio dell'istituto è evidentemente quella di eliminare un documento dal mondo giuridico, con effetti definitivi ed erga omnes, impedendone, in particolare, l'utilizzabilità come mezzo di prova nel processo in cui è stato prodotto (Cass.
4728/2007; Cass. 19727/2003) L'oggetto della querela di falso, come è noto, è costituito dalla falsità del documento, che può assumere le vesti della falsità materiale e della falsità ideologica, da tenere distinti e separati ai fini della proponibilità dello strumento. La falsità materiale, in particolare, scaturisce dalla contraffazione o dalla alterazione del documento mentre la falsità ideologica involge il piano della corrispondenza alla realtà dei fatti riportati nel documento.
Se la falsità materiale rientra pienamente nel campo di applicazione della querela di falso, la falsità ideologica presenta un'operatività più limitata, potendo essere fatta valere, col mezzo della querela, soltanto in relazione agli atti pubblici e limitatamente ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza. In tal senso è orientata la giurisprudenza di legittimità, che ha sostenuto “La querela di falso non è esperibile ne' avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dall'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede fino a querela di falso, ne', comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal
pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 cod. civ. (ad. es. l'intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti, o di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo, ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti constatati,
o di semplici giudizi formulati all'esito di indagini debitamente attestate o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle)” (Cass 6959/99).
Con riguardo al caso di atto pubblico, infatti, si ritiene che “l'efficacia di prova legale non vale, invece, a coprire il contenuto intrinseco del documento, ossia la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto. Tale veridicità può essere contestata con ogni mezzo di prova, senza che sia possibile proporre il procedimento previsto dagli artt. 221 ss. c.p.c.” Analoghe affermazioni relativamente ai limiti della pubblica fede al solo contenuto estrinseco dell'atto sono ribadite dalla costante giurisprudenza (C. 12386/2006; C. 10702/2005; C. 4865/1998; C.
672/1998; C. 10219/1996) che ammette la parte a dimostrare, con ogni mezzo di prova, la non conformità al vero del contenuto ideologico del documento (C. 6959/1999). La querela non è dunque esperibile per contestare altri aspetti del contenuto ideologico del documento estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 (C. 6959/1999)” (Tribunale Chieti,
14/07/2020, n.380).
Da ciò consegue che la querela di falso non sarà mai proponibile per confutare direttamente ed immediatamente l'esistenza di una situazione giuridica soggettiva, che esiste in iure e non in rerum natura, sul piano del “dover essere” non sul piano dell' “essere”. Pertanto, la querela di falso va dichiarata inammissibile laddove l'impugnativa riguardi la veridicità intrinseca del documento ovvero il convincimento logico-deduttivo del pubblico ufficiale, posto che tali profili possono essere contrastati con qualsiasi mezzo di prova (Cass. 9105/2020).
Va, altresì, tenuto presente che la querela di falso può avere ad oggetto soltanto “fatti” e non anche “diritti”. Ed invero, solo i fatti possono essere ritenuti veri o falsi;
l'affermazione o la negazione di un diritto, invece, non è contestazione del vero o del falso bensì il risultato dell'attività di interpretazione e di applicazione della norma regolatrice al fatto, e si traduce, pertanto, in una valutazione non suscettiva di verifica in termini di falsità o verità.
Con ogni evidenza, trattasi nel caso di specie di una querela avente ad oggetto falsità ideologica, poiché l'attore ha contestato la veridicità di parte del contenuto dei documenti querelati, sotto il profilo della corrispondenza tra la normativa citata nel preambolo dei Certificati di destinazione urbanistica e la successiva determinazione.
Sebbene si tratti di un atto pubblico, il difetto di veridicità intrinseca del documento, in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, non può essere fatto valere con lo strumento della querela di falso. Come innanzi anticipato, la querela di falso non può essere utilizzata per contestare il contenuto ideologico di un documento, il certificato di destinazione urbanistica essendo fidefacente solo quanto alla provenienza dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni ricevute e attività compiute. Gli eventuali errori di individuazione del regime urbanistico possono invece essere denunciati in forma libera, anziché con lo strumento vincolato della querela (cfr. Cass. 10702/05).
Anche a ritenere, con notevole forzatura, la CTU, come un vero mezzo di prova, si confermerebbe comunque per tale via il giudizio di inammissibilità. Ed infatti, una CTU intesa ad accertare l'effettiva destinazione del suolo non riguarderebbe nozioni di scienza esatta bensì dati e circostanze soggetti a valutazione e interpretazione. Ove essa pure accertasse una destinazione diversa da quella indicata, i certificati oggetto del presente giudizio apparirebbe ancor più il frutto di un'attività interpretativa e valutativa contestabile con mezzi diversi dalla querela, anziché di una volutamente distorta percezione di una realtà oggettiva. Il falso rilevante per la querela, infatti, deve essere sorretto dall'elemento soggettivo, che la querelante non ha provato né chiesto di provare. In caso contrario, si deve parlare di errore e non di falso. Va poi ribadita l'inammissibilità della querela onnicomprensiva, riguardante ogni altro ulteriore documento contrattuale che riporti la medesima destinazione urbanistica.
Per tutte le ragioni esposte, la querela di falso va dichiarata inammissibile con assorbimento di ogni altra questione pure prospettata dalle parti (anche considerando che parte querelante ha esplicitamente rinunciato alla domanda subordinata proposta).
Il giudizio va, poi, rimesso sul ruolo della Scrivente, con separata ordinanza, al fine di istruire e decidere le restanti domande proposte nel giudizio principale attualmente sospeso. Poiché il giudizio di falso si conclude con una sentenza definitiva, va effettuata la regolamentazione delle spese processuali, da porre a carico di parte querelante virtù del principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 con riguardo alle controversie di valore indeterminabile ai valori minimi a complessità bassa, in considerazione della semplicità delle questioni dedotte,
non viene liquidata la fase istruttoria in ragione della decisione di inammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- DICHIARA l'inammissibilità della querela di falso proposta da;
Parte_1
- CONDANNA parte querelante, al pagamento delle spese del giudizio di falso in favore dei querelati che si liquidano, per ciascuna, in complessivi euro 2.906,00 oltre spese vive, ed oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta.
- DISPONE ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite così liquidate in favore dell'avv. Valeria Primerano
che ne ha fatto richiesta;
- MANDA alla CANCELLERIA per gli ADEMPIMENTI e le COMUNICAZIONI di rito (anche al
PM/SEDE).
Così deciso in Vibo Valentia, nella Camera di Consiglio del 12.5.2025 svoltasi mediante applicativo TEAMS
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Germana Radice L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n.
209.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE ORDINARIA CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa GERMANA RADICE PRESIDENTE-RELATORE
dott.ssa GAIA CALAFIORE GIUDICE
dott.ssa IDA CUFFARO GIUDICE
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 573-1/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno
2016, rimessa al Collegio, per la decisione, all'udienza del 15 ottobre 2024, previa concessione, in favore dei difensori delle parti, dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: “querela di falso incidentale” e promossa
DA
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Paolì; Parte_1 C.F._1
- ATTORE QUERELANTE-
CONTRO
(C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Controparte_1 C.F._2
Primerano;
- CONVENUTO QUERELATO –
E NEI CONFRONTI DI
(C.F: ), (C.F: ), Controparte_2 C.F._3 Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Servente, Tiziana Donato e Ilaria Bneso;
-CONVENUTI QUERELATII-
NONCHE'
PM/SEDE;
-INTERVENORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con querela di falso incidentale depositata in data 28.2.2019, ha chiesto all'adito Tribunale “in Parte_1 via principale che vengano dichiarati falsi, per le ragioni esposte, i tre Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dal servizio tecnico del comune di Sorianello (VV) nella parte in cui non considera le aree descritte tutte in zona agricola ordinaria, documenti composti da una facciata ciascuno dattiloscritta, con timbro e firma del responsabile del servizio
Ing. , individuati in archivio del Servizio: I. protocollo n. 1406 del 28.4.2015 propedeutico all'atto Persona_1 notarile di compravendita, II protocollo n. 242 del 27.1.2017, III protocollo n. 2519 del 14.9.2017 di cui premessa, il primo in copia analogica e il secondo e terzo estratto in copia dal fascicolo informatico, che qui si allegano;
in subordine dichiarare falso l'atto di compravendita Repertorio n. 15751 – Raccolta n. 10475 al capitolo 1. Consenso ed oggetto in relazione al punto 8.2 riferimenti urbanistici e per le ragioni esposte, in mancata ottemperanza del T.U. sull'edilizia, non avendo allegato, pur dichiarando il pubblico ufficiale il falso, alcune Certificato di Destinazione Urabnistica relativamente al trasferimento del fabbricato collabente, annesso al fondo par. 516 NC n. 985 ex 371 di cui al rogito richiamato che qui si allega in copia analogica estratta dal fascicolo cartaceo in atti e per l'effetto che vengano dichiarati nulli e privi di efficacia gli atti conseguenziali posti in essere successivamente relativi al trasferimento di quest'ultimo immobile ed in forza dell'atto medesimo dichiarato affetto da falso ideologico.”
A fondamento del rimedio proposto parte istante rilevava che nelle tre Certificazioni di Destinazione Urbanistica rilasciate dal dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune “la dichiarazione della destinazione urbanistica di quelle particelle non corrispondeva al vero e doveva ritenersi in contrasto con quanto esposto nel preambolo delle medesime
Certificazioni”. Che a conforto della prospettazione di parte attrice vi era CTU di parte (depositata in data 2.2.2018) che riconosceva in maniera esplicita che il terreno oggetto della domanda principale, ricadeva nell'area agricola ordinaria, non facendo parte del cd. centro abitato. Alla luce di quanto esposto, l'istante proponeva querela per far dichiarare la falsità dei tre certificati di destinazione urbanistica indicati nell'atto di citazione e, in subordine, far dichiarare la falsità dell'atto di compravendita “non avendo allegato, pur dichiarando il pubblico ufficiale il falso, alcune Certificato di
Destinazione Urbanistica relativamente al trasferimento del fabbricato collabente, annesso al fondo par. 516 NC n. 985 ex 371” (cfr. conclusioni atto di citazione).
Con comparsa del 19.3.2019 si costituiva nel sub-procedimento incidentale, che rilevava Controparte_1
l'inammissibilità e infondatezza della querela proposta tanto con riferimento ai tre certificati di destinazione urbanistica, quanto con riferimento all'atto di compravendita. Con comparsa del 14.2.2020 si costituivano tardivamente altresì
[...]
e e rilevavano l'inammissibilità e infondatezza della querela proposta. CP_2 Parte_2
La querela di falso incidentale, proposta in comparsa, è stata confermata nella prima udienza dalla parte personalmente comparsa (cfr. verbale di udienza del 10.10.2019). Autorizzata la proposizione della querela e sospeso il giudizio principale ex art. 295 c.p.c., con ordinanza del 24.7.2021 il Tribunale sottoponeva al contraddittorio delle parti, la questione di ammissibilità della querela proposta in via incidentale assegnando alle parti termini per il deposito di note difensive ex art. 101 c.p.c.. La causa, limitatamente all'incidente di falso, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 15 ottobre 2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In limine va specificato che la presentazione della querela di falso è stata ritualmente comunicata al P.M.: in proposito, giova ricordare che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Cass. 2/10/2013, n. 22567; Cass. 24/10/2008, n. 25722).
Sempre in via preliminare, devono poi ritenersi del tutto tardive – oltre che generiche e di difficile comprensione
– e come tali inammissibili le doglianze sollevate da parte attrice querelante solo unitamente al deposito della comparsa conclusionale e relative alla mancata/irregolare integrazione del contraddittorio. Invero parte querelante non specifica quale sarebbe il contraddittore omesso e quali i vizi di insaturazione del presente procedimento.
Ciò posto, giova in diritto evidenziare che la querela di falso, disciplinata sotto il profilo processuale dagli artt.
221 e segg. cpc, costituisce uno strumento esperibile per superare l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ovvero per contestare la genuinità di una scrittura privata autenticata o riconosciuta (c.f.t art. 2702 c.c.) o, stando ai più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, anche di una scrittura privata semplice (cfr Cass 15823/2020). La ratio dell'istituto è evidentemente quella di eliminare un documento dal mondo giuridico, con effetti definitivi ed erga omnes, impedendone, in particolare, l'utilizzabilità come mezzo di prova nel processo in cui è stato prodotto (Cass.
4728/2007; Cass. 19727/2003) L'oggetto della querela di falso, come è noto, è costituito dalla falsità del documento, che può assumere le vesti della falsità materiale e della falsità ideologica, da tenere distinti e separati ai fini della proponibilità dello strumento. La falsità materiale, in particolare, scaturisce dalla contraffazione o dalla alterazione del documento mentre la falsità ideologica involge il piano della corrispondenza alla realtà dei fatti riportati nel documento.
Se la falsità materiale rientra pienamente nel campo di applicazione della querela di falso, la falsità ideologica presenta un'operatività più limitata, potendo essere fatta valere, col mezzo della querela, soltanto in relazione agli atti pubblici e limitatamente ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza. In tal senso è orientata la giurisprudenza di legittimità, che ha sostenuto “La querela di falso non è esperibile ne' avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dall'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede fino a querela di falso, ne', comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal
pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 cod. civ. (ad. es. l'intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti, o di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo, ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti constatati,
o di semplici giudizi formulati all'esito di indagini debitamente attestate o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle)” (Cass 6959/99).
Con riguardo al caso di atto pubblico, infatti, si ritiene che “l'efficacia di prova legale non vale, invece, a coprire il contenuto intrinseco del documento, ossia la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto. Tale veridicità può essere contestata con ogni mezzo di prova, senza che sia possibile proporre il procedimento previsto dagli artt. 221 ss. c.p.c.” Analoghe affermazioni relativamente ai limiti della pubblica fede al solo contenuto estrinseco dell'atto sono ribadite dalla costante giurisprudenza (C. 12386/2006; C. 10702/2005; C. 4865/1998; C.
672/1998; C. 10219/1996) che ammette la parte a dimostrare, con ogni mezzo di prova, la non conformità al vero del contenuto ideologico del documento (C. 6959/1999). La querela non è dunque esperibile per contestare altri aspetti del contenuto ideologico del documento estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 (C. 6959/1999)” (Tribunale Chieti,
14/07/2020, n.380).
Da ciò consegue che la querela di falso non sarà mai proponibile per confutare direttamente ed immediatamente l'esistenza di una situazione giuridica soggettiva, che esiste in iure e non in rerum natura, sul piano del “dover essere” non sul piano dell' “essere”. Pertanto, la querela di falso va dichiarata inammissibile laddove l'impugnativa riguardi la veridicità intrinseca del documento ovvero il convincimento logico-deduttivo del pubblico ufficiale, posto che tali profili possono essere contrastati con qualsiasi mezzo di prova (Cass. 9105/2020).
Va, altresì, tenuto presente che la querela di falso può avere ad oggetto soltanto “fatti” e non anche “diritti”. Ed invero, solo i fatti possono essere ritenuti veri o falsi;
l'affermazione o la negazione di un diritto, invece, non è contestazione del vero o del falso bensì il risultato dell'attività di interpretazione e di applicazione della norma regolatrice al fatto, e si traduce, pertanto, in una valutazione non suscettiva di verifica in termini di falsità o verità.
Con ogni evidenza, trattasi nel caso di specie di una querela avente ad oggetto falsità ideologica, poiché l'attore ha contestato la veridicità di parte del contenuto dei documenti querelati, sotto il profilo della corrispondenza tra la normativa citata nel preambolo dei Certificati di destinazione urbanistica e la successiva determinazione.
Sebbene si tratti di un atto pubblico, il difetto di veridicità intrinseca del documento, in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, non può essere fatto valere con lo strumento della querela di falso. Come innanzi anticipato, la querela di falso non può essere utilizzata per contestare il contenuto ideologico di un documento, il certificato di destinazione urbanistica essendo fidefacente solo quanto alla provenienza dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni ricevute e attività compiute. Gli eventuali errori di individuazione del regime urbanistico possono invece essere denunciati in forma libera, anziché con lo strumento vincolato della querela (cfr. Cass. 10702/05).
Anche a ritenere, con notevole forzatura, la CTU, come un vero mezzo di prova, si confermerebbe comunque per tale via il giudizio di inammissibilità. Ed infatti, una CTU intesa ad accertare l'effettiva destinazione del suolo non riguarderebbe nozioni di scienza esatta bensì dati e circostanze soggetti a valutazione e interpretazione. Ove essa pure accertasse una destinazione diversa da quella indicata, i certificati oggetto del presente giudizio apparirebbe ancor più il frutto di un'attività interpretativa e valutativa contestabile con mezzi diversi dalla querela, anziché di una volutamente distorta percezione di una realtà oggettiva. Il falso rilevante per la querela, infatti, deve essere sorretto dall'elemento soggettivo, che la querelante non ha provato né chiesto di provare. In caso contrario, si deve parlare di errore e non di falso. Va poi ribadita l'inammissibilità della querela onnicomprensiva, riguardante ogni altro ulteriore documento contrattuale che riporti la medesima destinazione urbanistica.
Per tutte le ragioni esposte, la querela di falso va dichiarata inammissibile con assorbimento di ogni altra questione pure prospettata dalle parti (anche considerando che parte querelante ha esplicitamente rinunciato alla domanda subordinata proposta).
Il giudizio va, poi, rimesso sul ruolo della Scrivente, con separata ordinanza, al fine di istruire e decidere le restanti domande proposte nel giudizio principale attualmente sospeso. Poiché il giudizio di falso si conclude con una sentenza definitiva, va effettuata la regolamentazione delle spese processuali, da porre a carico di parte querelante virtù del principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 con riguardo alle controversie di valore indeterminabile ai valori minimi a complessità bassa, in considerazione della semplicità delle questioni dedotte,
non viene liquidata la fase istruttoria in ragione della decisione di inammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- DICHIARA l'inammissibilità della querela di falso proposta da;
Parte_1
- CONDANNA parte querelante, al pagamento delle spese del giudizio di falso in favore dei querelati che si liquidano, per ciascuna, in complessivi euro 2.906,00 oltre spese vive, ed oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta.
- DISPONE ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite così liquidate in favore dell'avv. Valeria Primerano
che ne ha fatto richiesta;
- MANDA alla CANCELLERIA per gli ADEMPIMENTI e le COMUNICAZIONI di rito (anche al
PM/SEDE).
Così deciso in Vibo Valentia, nella Camera di Consiglio del 12.5.2025 svoltasi mediante applicativo TEAMS
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Germana Radice L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n.
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