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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7496 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CHIODO)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv.ti ROPOLO, DI RUTIGLIANO)
RESISTENTE OGGETTO: Incidenze su T.F.R.
Premesso che è ravvisabile nel caso di specie l'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, alla luce del consolidato il principio per cui “la disciplina del trattamento di fine rapporto … può comportare di anno in anno la necessità di determinare l'ammontare del trattamento di fine rapporto già maturato per predisporre i futuri conteggi e controllare l'esatto importo delle anticipazioni che il dipendente può pretendere per le necessità precisate nell'ottavo comma, stesso art. 2120, con la conseguente sussistenza di un interesse attuale e concreto del lavoratore ancora in servizio a domandare l'accertamento giudiziale di tale computabilità (cfr. Cass. Sez. L, 23 aprile 1992, n. 4880, Cass. Civ. Sez. Un., 15 dicembre 1990 n. 11945);
ciò premesso, non è contestato che l'azienda abbia omesso di computare, ai fini del calcolo del T.F.R., i compensi versati al ricorrente per lavoro straordinario e per le festività non fruite in quanto cadenti di domenica;
si tratta, tuttavia, di compensi ricevuti a titolo non occasionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2120 c.c., essendo l'entità e la cadenza degli stessi predeterminata o comunque predeterminabile (cft. Cass. 236/2005);
non è controversa la quantificazione dell'importo richiesto a tali titoli, avendo parte convenuta concordato sulla correttezza contabile del conteggio proposto dal ricorrente: pertanto, non essendo ancora cessato il rapporto di lavoro, parte convenuta deve essere condannata ad accantonare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 1.216,54, oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso;
le spese di lite - liquidate in dispositivo - sono poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
dichiara tenuta e condanna ad accantonare, a titolo Controparte_1 di T.F.R. maturato in favore del ricorrente, per i titoli dedotti in ricorso, la somma di € 1.216,54, ulteriore rispetto a quelle già accantonate, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso;
dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfetario, contributo unificato, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, l'11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 7496 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CHIODO)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv.ti ROPOLO, DI RUTIGLIANO)
RESISTENTE OGGETTO: Incidenze su T.F.R.
Premesso che è ravvisabile nel caso di specie l'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, alla luce del consolidato il principio per cui “la disciplina del trattamento di fine rapporto … può comportare di anno in anno la necessità di determinare l'ammontare del trattamento di fine rapporto già maturato per predisporre i futuri conteggi e controllare l'esatto importo delle anticipazioni che il dipendente può pretendere per le necessità precisate nell'ottavo comma, stesso art. 2120, con la conseguente sussistenza di un interesse attuale e concreto del lavoratore ancora in servizio a domandare l'accertamento giudiziale di tale computabilità (cfr. Cass. Sez. L, 23 aprile 1992, n. 4880, Cass. Civ. Sez. Un., 15 dicembre 1990 n. 11945);
ciò premesso, non è contestato che l'azienda abbia omesso di computare, ai fini del calcolo del T.F.R., i compensi versati al ricorrente per lavoro straordinario e per le festività non fruite in quanto cadenti di domenica;
si tratta, tuttavia, di compensi ricevuti a titolo non occasionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2120 c.c., essendo l'entità e la cadenza degli stessi predeterminata o comunque predeterminabile (cft. Cass. 236/2005);
non è controversa la quantificazione dell'importo richiesto a tali titoli, avendo parte convenuta concordato sulla correttezza contabile del conteggio proposto dal ricorrente: pertanto, non essendo ancora cessato il rapporto di lavoro, parte convenuta deve essere condannata ad accantonare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 1.216,54, oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso;
le spese di lite - liquidate in dispositivo - sono poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
dichiara tenuta e condanna ad accantonare, a titolo Controparte_1 di T.F.R. maturato in favore del ricorrente, per i titoli dedotti in ricorso, la somma di € 1.216,54, ulteriore rispetto a quelle già accantonate, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso;
dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfetario, contributo unificato, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, l'11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo