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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentato e difeso dall' avvocato Cursano Francesca, Controparte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_2 avvocati Raho Marcello e Lupoli Maria, resistente;
oggetto: pensione di inabilità ex L.n. 222/84.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 06.11.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_2
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una duplice consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile il consulente tecnico d'ufficio, dott. dopo avere Persona_1 significativamente chiarito, a fronte delle osservazioni di parte ricorrente, che:
1. Riguardo l'apparato respiratorio, … le Prove di Funzionalità Respiratorie (PFR) eseguite il 19/06/2025, … indicano una funzionalità respiratoria nei limiti di norma, avvalorando ancora di più l'assenza di rilevante disventilopatia … Preciso a tal fine che nel consulto specialistico del Luglio 2024 vi è una palese inesattezza in quanto non vi è alcuna prova documentata della prescrizione e dell'uso della come terapia dell'OSAS Pt_1 diagnosticata nell'Agosto 2015, patologia tra l'altro mai più riscontrata negli anni successivi! Per tal motivo la diagnosi di “overlap syndrome”, caratterizzata dalla presenza di BPCO e OSAS, non può essere formulata.
2. Passando all'apparato cardiovascolare, …. Nel caso specifico, la IIIª classe NYHA identifica, come già detto, sforzi veramente lievi, come ad esempio la comparsa di affanno
(dispnea) dopo pochi passi, cosa che non appartiene al caso in esame come ho avuto modo di accertare personalmente in sede di visita peritale. A tal proposito vorrei evidenziare come l'esame obiettivo da me effettuato e sopra descritto non è stato oggetto di alcuna contestazione. Inoltre ho ritenuto la documentazione prodotta più che sufficiente ai fini del giudizio valutativo, per cui non ho ritenuto opportuno richiedere ulteriori esami. Il fatto che strumentalmente si sia riscontrata una bassa frazione d'eiezione non implica sic et simpliciter una assoluta incapacità a compiere sforzi di lieve entità.
3. Per quanto riguarda il diabete mellito, ribadendo che non vi sono significativi segni di interessamento di organi-bersaglio, devo evidenziare che l'elettromiografia eseguita in data 07/01/2025 mette in evidenza una neuropatia sensitivo-motoria agli arti inferiori in sede distale - quindi alle estremità degli stessi - di entità solo “discreta” e che non dà adito
a limitazioni clinico-funzionali di rilievo, mentre agli arti superiori è stata segnalata una neuropatia bilaterale, indice di una sindrome del tunnel carpale non ancora di rilevante significato clinico, e che soprattutto non ha relazioni col diabete;
nonché altrettanto condivisibilmente osservato che “n merito al giudizio di inabilità, … risulta chiaro che le patologie riscontrate al Ricorrente determinino una riduzione in misura superiore ai 2/3 della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini– manutentore di treni nel caso specifico – ma questo non significa che Egli sia inabile a qualsiasi lavoro proficuo che non comporti esposizione a sforzi rilevanti, ivi inclusi compiti sedentari tra l'altro eseguibili anche col titolo di studio conseguito dal Sig.
(licenza media)”, CP_1 ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “in base ai rilievi anamnestici, documentali e clinici ed alla luce delle considerazioni sopra formulate, … il sig. non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di Controparte_1 svolgere qualsiasi attività lavorativa e, pertanto, è da considerarsi non inabile”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27.7.2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4.5.2009 N. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II. 30.4.2009 N. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 06.11.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Controparte_1 CP_2 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_2 costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 07 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentato e difeso dall' avvocato Cursano Francesca, Controparte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_2 avvocati Raho Marcello e Lupoli Maria, resistente;
oggetto: pensione di inabilità ex L.n. 222/84.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 06.11.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_2
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una duplice consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile il consulente tecnico d'ufficio, dott. dopo avere Persona_1 significativamente chiarito, a fronte delle osservazioni di parte ricorrente, che:
1. Riguardo l'apparato respiratorio, … le Prove di Funzionalità Respiratorie (PFR) eseguite il 19/06/2025, … indicano una funzionalità respiratoria nei limiti di norma, avvalorando ancora di più l'assenza di rilevante disventilopatia … Preciso a tal fine che nel consulto specialistico del Luglio 2024 vi è una palese inesattezza in quanto non vi è alcuna prova documentata della prescrizione e dell'uso della come terapia dell'OSAS Pt_1 diagnosticata nell'Agosto 2015, patologia tra l'altro mai più riscontrata negli anni successivi! Per tal motivo la diagnosi di “overlap syndrome”, caratterizzata dalla presenza di BPCO e OSAS, non può essere formulata.
2. Passando all'apparato cardiovascolare, …. Nel caso specifico, la IIIª classe NYHA identifica, come già detto, sforzi veramente lievi, come ad esempio la comparsa di affanno
(dispnea) dopo pochi passi, cosa che non appartiene al caso in esame come ho avuto modo di accertare personalmente in sede di visita peritale. A tal proposito vorrei evidenziare come l'esame obiettivo da me effettuato e sopra descritto non è stato oggetto di alcuna contestazione. Inoltre ho ritenuto la documentazione prodotta più che sufficiente ai fini del giudizio valutativo, per cui non ho ritenuto opportuno richiedere ulteriori esami. Il fatto che strumentalmente si sia riscontrata una bassa frazione d'eiezione non implica sic et simpliciter una assoluta incapacità a compiere sforzi di lieve entità.
3. Per quanto riguarda il diabete mellito, ribadendo che non vi sono significativi segni di interessamento di organi-bersaglio, devo evidenziare che l'elettromiografia eseguita in data 07/01/2025 mette in evidenza una neuropatia sensitivo-motoria agli arti inferiori in sede distale - quindi alle estremità degli stessi - di entità solo “discreta” e che non dà adito
a limitazioni clinico-funzionali di rilievo, mentre agli arti superiori è stata segnalata una neuropatia bilaterale, indice di una sindrome del tunnel carpale non ancora di rilevante significato clinico, e che soprattutto non ha relazioni col diabete;
nonché altrettanto condivisibilmente osservato che “n merito al giudizio di inabilità, … risulta chiaro che le patologie riscontrate al Ricorrente determinino una riduzione in misura superiore ai 2/3 della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini– manutentore di treni nel caso specifico – ma questo non significa che Egli sia inabile a qualsiasi lavoro proficuo che non comporti esposizione a sforzi rilevanti, ivi inclusi compiti sedentari tra l'altro eseguibili anche col titolo di studio conseguito dal Sig.
(licenza media)”, CP_1 ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “in base ai rilievi anamnestici, documentali e clinici ed alla luce delle considerazioni sopra formulate, … il sig. non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di Controparte_1 svolgere qualsiasi attività lavorativa e, pertanto, è da considerarsi non inabile”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27.7.2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4.5.2009 N. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II. 30.4.2009 N. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 06.11.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Controparte_1 CP_2 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_2 costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 07 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma