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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO ConSIliere
Dr.PAOLO MARIANI ConSIliere riunita in Camera di ConSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4392/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2623/2021 del Tribunale di Napoli Nord
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 16, presso lo studio dell'Avv. Nicola Salvi
( ), dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di procura CodiceFiscale_3 allegata all'atto di appello
(PEC: ; Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. , residente in [...]
Mascagni n. 32, elettivamente domiciliato in Napoli alla via R. Bracco n.45,, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Mariano ( ), dal quale è rappresentato e CodiceFiscale_5 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
(PEC: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ingiuntivo esponeva: P_
- che nel luglio 2008 si era recato presso lo studio Massimo S.r.l., società amministrata dal ed affiliata al circuito Tecnocasa, per l'acquisto di un immobile in Parte_1 località Gricignano di Aversa versando l'importo di euro 150,00 (centocinquata,00) quale proposta di acquisto dell'unità immobiliare ancora da costruire per la complessiva somma di euro 120.000,00 (centoventimila/00);
-che per responsabilità del D'BR non si addiveniva alla stipula del contratto definitivo in quanto l'immobile oggetto di proposta era stato successivamente venduto a terzi;
-che , quale interventore “volontario”, partecipava alla stipula di una scrittura Parte_2 privata di ricognizione del debito, quale obbligata solidale con il D'BR;
- che il 3.5.2012 avevano sottoscritto un'ulteriore scrittura privata per ricognizione del debito, con la quale per “evitare l'alea di un giudizio” definivano la controversia sulla base dei seguenti patti e condizioni:
"1. La premessa è parte integrante del presente atto;
2. ll Sig. , preso atto di tutto quanto già determinato con il SI. Parte_1 [...]
, gli offre la complessiva somma di € 120.000,00(Centoventimila,00) a tacitazione P_ definitiva di tutto dovuto al creditore per il mancato acquisto dell'immobile in località
Gricignano d'Aversa(CE), assumendosi la piena responsabilità per il mancato perfezionamento del contratto definitivo;
tenuto conto delle somme già versate dal SI.
[...]
in epoca antecedente alla stipula del presente atto;
P_
3. il predetto importo verrà cosi corrisposto: quanto ad € 19.000,00# (diciannovemila,00) a mezzo 7 rate bimestrali, di cui le prime due di € 2.000,00# (duemila,00) cadauna e le altre cinque da € 3,000,00# (tremila,00) cadauna da corrispondere al SI. entro e P_ non oltre il giorno 30 di ogni mese a decorrere dal mese di Maggio 2012 sino al mese di
Maggio 2013; quanto ed € 101,00#(centounomila,00) a mezzo versamenti di 19 rate da €
5.000,00#(cinquemila,00) cadauna e l'ultima da euro 6.000,00# (Seimila,00) a decorrere dal
30 Giugno 2013 sino al 20 Maggio 2015. Le Parti danno atto che la determinazione della somma di € 120.000,00(centoventimila) si è tenuto conto anche del calcolo degli interessi legali dovuti dal SI. al SI. dal versamento dell'importo Parte_1 P_ originario avvenuto nel periodo –ripetesi Giugno/Luglio 2008 sino all'effettiva soddisfazione del credito;
4. a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie così come assunte il SI. versa n° 27 cambiali di importo corrispondente alle rate mensili. Parte_1 5. la SI.ra , quale coniuge del SI. ed a puro titolo Parte_2 Parte_1 gratuito, si obbliga in via solidale con il debitore per l'esatto adempimento di tutto quanto derivante del presente atto sottoscrivendolo, altresì, i titoli cambiari per avallo;
6. le parti si danno atto reciprocamente che il mancato pagamento anche di una sola rata come in precedenza indicato comporterà automaticamente la perdita del beneficio del termine del SI. di richiedere agli stessi in via solidale il pagamento del saldo P_ dovuto in un'unica soluzione”.
- che sia il D'BR che la non provvedevano al pagamento di quanto Parte_2 concordato.
Sulla scorta della predetta scrittura privata di riconoscimento del debito e dei titoli di credito rimasti impagati, richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 951/2019 in P_ data 22.2.2019, con il quale era ingiunto a e il Parte_1 Parte_2 pagamento in solido tra loro della somma di € 120.000,00 (Centoventimila,00), oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole cambiali e fino al soddisfo, nonché delle spese legali di procedura liquidate in € 405,60 per spese ed € 2.135,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e C.P.A..
Avverso tale decreto ingiuntivo con atto notificato in data 29.4.2019 proponevano opposizione e , sostenendo che la ricostruzione dei Parte_1 Parte_2 fatti prospettata dal ricorrente non rispondeva al reale svolgimento degli stessi ed era in contrasto anche con il contenuto di precedenti scritture private intercorse tra le parti.
In particolare deducevano che nell'anno 2008 il D'BR, a causa delle precarie condizioni economiche in cui si trovava, riceveva in prestito alcune somme da P_
; in particolare, un primo importo di euro 10.000,00 per giustificare il quale era
[...] sottoscritta una fittizia proposta di acquisto di un immobile in costruzione con progetto solo su carta ma che, in realtà, le parti sapevano già a priori che non si sarebbe realizzato, garantendo, in tal modo, non solo la restituzione della caparra versata ma con la penale anche gli interessi.
Inoltre, successivamente, D'BR otteneva in prestito dal altre somme per un P_ totale complessivo di euro 70.000,00.
Successivamente nell'anno 2010 , nonostante l'avvenuta restituzione della P_ somma di euro 41.000,00, pretendeva la restituzione del doppio della somma prestata e, attraverso reiterate richieste, costringeva il D'BR alla sottoscrizione della scrittura privata di ricognizione di debito per euro 125.000,00. Sempre perché prostrato dalla grave situazione finanziaria nel quale si trovava sottoscriveva l'atto transattivo con il quale dichiarava un proprio debito in favore del dell'importo di euro 120.000,00, facendo P_ obbligare alla restituzione in solido anche la moglie ed a sottoscrivere per avallo i 27 titoli cambiari elencati nel ricorso per ingiunzione.
Tanto premesso, chiedevano: “nel merito ed in via definitiva, accertare e dichiarare nullo e/o annullare e revocare l'atto di ricognizione del debito, l'atto transattivo e i titoli cambiari emessi contestualmente alla sottoscrizione dello stesso e, per l'effetto, revocare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti della SI.ra e ridotta Parte_2 la pretesa creditoria del SI. nei confronti del solo SI. D'BR ad euro P_
29.000,00, pari alla differenza tra quanto effettivamente dato (euro 70.000,00) e quanto già restituito (euro 41.000,00), senza la debenza di interessi;
con salvezza di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Si costituiva , che contestava la ricostruzione dei fatti rappresentata dagli P_ opponenti e chiedeva “il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo così come formulata nell'atto introduttivo con la conferma del decreto ingiuntivo n. 951/2019 in data 18/22
Febbraio 2019; condannarsi parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione all'Avv. Pasquale Mariano quale antistatario”
Con ordinanza del 12.9.2019 il giudice revocava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, all'esito dell'espletamento dell'interrogatorio formale del P_ trasmetteva il fascicolo alla Procura della Repubblica competente per l'accertamento del reato di usura.
Precisate le conclusioni, con sentenza n.2623/2021 pubblicata in data 17.9.2021 e notificata in data 17.9.2021, il Tribunale di Napoli così provvedeva “1. rigetta l'opposizione; per
l'effetto:
2. dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 951/2019 pubblicato in data 22.2.2019 dal Tribunale di Napoli Nord;
3. condanna e Parte_1 [...]
, in solido tra Parte_2 loro, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di P_ delle spese di lite, che si liquidano in ed € 13.430,00 (tredicimilaquattrocentotrenta/00) per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. MARIANO PASQUALE dichiaratosene anticipatario, ex art.93 cod. proc. Civ.; 4. rigetta la domanda di condanna delle parti opponenti ex art. 96 cpc.”
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 18.10.2021, proponevano appello e , sostenendo l'erroneità della decisione del primo Parte_1 Parte_2 giudice con un unico complesso motivo, così rubricato: “Omessa valutazione della specifica contestazione di simulazione assoluta degli atti di ricognizione di debito – Errore di inquadramento della fattispecie – Errore e/o difetto di valutazione dei fatti e dei mezzi di prova”.
Chiedevano dunque “preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. e quindi l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 951/2019 pubblicato in data 22.2.2019 dal Tribunale di Napoli Nord;
- nel merito, revocare la sentenza appellata e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo e/o annullare e revocare l'atto di ricognizione del debito, l'atto transattivo e i titoli cambiari emessi contestualmente alla sottoscrizione dello stesso;
revocare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti della SI.ra e ridotta la pretesa creditoria del Parte_2 SI. nei confronti del solo SI. D'BR ad euro 29.000,00, pari alla differenza P_ tra quanto effettivamente corrisposto (euro 70.000,00) e quanto già restituito (euro
41.000,00), senza la debenza di interessi;
- il tutto con condanna di spese e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario avendone fatto anticipo.
Si costituiva , il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello P_ ex artt.342 e 348 bis c.p.c.; nel merito contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio.
Dopo vari rinvii di ufficio per eSIenze di ruolo, la causa era rimessa in decisione con la concessione di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata da . P_
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Cass.Sez.Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535; 29.10.2018 n.27391; Sez.Un.
20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice di appello in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto
a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi
e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., pure auspicata dall'appellato, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali
(Cass.15.4.2019 n.10422).
Ciò detto nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con unico complesso motivo, rubricato “Omessa valutazione della specifica contestazione di simulazione assoluta degli atti di ricognizione di debito – Errore di inquadramento della fattispecie – Errore e/o difetto di valutazione dei fatti e dei mezzi di prova”, gli appellanti contestano la sentenza sostenendo che il giudice di prime cure commetteva un errore di impostazione e, nonostante la contestazione principale posta da essi opponenti in primo grado, attuali appellanti, riguardasse la simulazione dell'atto di acquisto di un immobile in costruzione e della ricognizione di debito successivamente sottoscritta, dissimulanti entrambi un prestito a tassi usurari, ometteva di pronunciarsi sul punto. Specificamente essi affermano che “prima di giungere all'analisi dei vizi del consenso il Giudice avrebbe dovuto analizzare se, nella fattispecie, ricorressero gli elementi di fatto per confermare la simulazione dei precitati atti”.
Per valutare le censure proposte occorre precisare e ripercorrere i punti decisivi dell'iter logico del ragionamento del giudice di prime cure.
Occorre rilevare che egli in primo luogo riconosce natura confessoria alle dichiarazioni del
D'BR e della contenute nella scrittura privata del 3.5.2012 posta dal Parte_2
a fondamento della pretesa azionata, (pag.3 sentenza di primo grado: “nella P_ scrittura privata posta da a fondamento della pretesa azionata, ancorchè P_ denominata “ricognizione di debito”, e non sembrano Parte_1 Parte_2 limitarsi a riconoscere il proprio debito nei confronti del e a promettere il pagamento P_
(peraltro aggiungendo all'obbligazione quella della moglie) ma ad ammettere e dichiarare gli elementi costitutivi della predetta obbligazione.)
Indi, precisata la differenza tra le figure giuridiche della ricognizione di debito titolata e della confessione (l'una disciplinata dall'art.1988, ha per oggetto rapporti giuridici, oppure opinioni o valutazioni e comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale;
l'altra disciplinata dagli artt. 2730 e segg. c.c., ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte), richiama e ritiene applicabile al caso de quo il principio, secondo il quale, ove nello stesso documento coesistano la ricognizione del debito e la confessione ovvero la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale, trovano applicazione le particolari limitazioni della prova ai sensi dell'art.2732 c.c. per la confessione che può essere revocata solo per errore di fatto o violenza. (Cass.12285/2004; 13689/2012;
23246/2017) .
Pertanto, rigetta l'opposizione, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla condotta tenuta dal , idonea ad integrare la violenza, fisica o morale, necessaria P_ per ritenere che le dichiarazioni confessorie contenute nelle due scritture private sottoscritte dal D'BR fossero da ritenere non corrispondenti al vero ovvero che gli importi di cui il reclamava il pagamento non fossero stati corrisposti a titolo di acconti per il prezzo P_ dell'immobile in corso di costruzione ma di mero prestito a tassi usurari. (pag. 5 sentenza in primo grado: “Già sotto questo aspetto, dunque, l'opposizione appare infondata giacchè non risulta data prova di alcuna condotta idonea ad integrare quella violenza (fisica o morale) necessaria per ritenere che le dichiarazioni confessorie contenute nelle due scritture private contenute dal D'BR siano da ritenere non corrispondenti al vero ovvero che gli importi di cui il reclama il pagamento non fossero stati corrisposti a titolo di acconti per il P_ prezzo dell'immobile in corso di costruzione ma di mero prestito a tassi usurari).
Evidenzia, inoltre, che all'esito delle indagini preliminari svolte dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord non emerge la prova di alcuna minaccia effettivamente perpetrata dal nei confronti di essi opponenti al fine di ottenere la P_ restituzione degli importi versati al D'BR né tale circostanza risulta comunque in alcun modo provata.
Aggiunge, infine, che in ogni caso, nonostante la oggettiva inverosimiglianza della ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti come risulta dalla prospettazione del ricorrente in monitorio e dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, i risultati delle indagini svolte dalla GdF nel procedimento non dimostrano la natura usuraria delle dazioni di denaro effettivamente corrisposte dal al D'BR. P_
Così puntualizzato l'iter motivazionale sotteso alla pronuncia di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, si appalesano infondate le contestazioni mosse dagli appellanti.
In primo luogo va rilevato che non è oggetto di censura il riconoscimento da parte del giudice di prime cure della natura confessoria delle dichiarazioni del D'BR e della
[...]
contenute nella scrittura privata posta dal a fondamento della pretesa Pt_2 P_ azionata.
Per effetto della parziale acquiescenza, non è in discussione tale qualificazione giuridica, né le conseguenze che ne derivano in ordine alle limitazioni della prova previsti dall'art.2732
c.c. per la confessione, nel senso che quelle dichiarazioni aventi natura confessoria possono essere invalidate soltanto se il confidente dimostra non solo l'inveridicità delle stesse, ma anche che esse furono determinate da errore di fatto o da violenza (così Cass.17716/2020;
26985/2013; 26970/2005; 15618/2004) .
Correttamente quindi il giudice di prime cure, in difetto di prova della non rispondenza al vero di quanto dichiarato e in difetto di prova che le dichiarazioni confessorie furono rese a seguito di costrizione, rigettava l'opposizione, sostenendo che “non risulta data prova di alcuna condotta idonea ad integrare quella violenza (fisica o morale) necessaria per ritenere che le dichiarazioni confessorie contenute nelle due scritture private sottoscritte dal
D'BR siano da ritenere non corrispondenti al vero ovvero che gli importi di chi il
reclama il pagamento non fossero stati corrisposti a titolo di acconti per il prezzo P_ dell'immobile in corso di costruzione ma di mero prestito, a tassi usurari.” In proposito vale la pena ricordare che l'art.2732 c.c. con la formula “la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza” pone in primo luogo il principio assoluto generale della irrevocabilità che sanziona il vincolo con il quale il confidente è assoggettato alla propria dichiarazione ”contra se”. La norma consente che quella dichiarazione possa essere invalidata con la dimostrazione che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza;
e ciò nel duplice intento di garantire la verità della dichiarazione confessoria e di tutelare il confidente dal rischio di subire le conseguenze pregiudizievoli di una dichiarazione non veridica compiuta per errore o costrizione. Ne discende che per privare di efficacia la dichiarazione confessoria non è sufficiente dedurre e fornire la prova della non rispondenza a verità di ciò che è stato dichiarato come vero, ma
è necessario anche dedurre e provare che un certo accadimento storico sia stato, per l'erronea sua rappresentazione o percezione, ritenuto vero ignorandone la falsità o che quell'accadimento sia stato affermato come vero a seguito di costrizione.
(Cass.cit.15618/2004 in motivazione).
Infine, per completezza, non pare possa definirsi sintomo di stridente contraddizione, come sostenuto dagli appellanti, l'affermazione del giudice di primo grado che, pur riconoscendo
“un'oggettiva inverosimiglianza della ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti come risulta dalla prospettazione del ricorrente in monitorio e dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio”, rigetta l'opposizione, richiamando a sostegno, le risultanze delle indagini svolte dalla PG;
ciò perché è evidente che tale affermazione e l'esplicitazione delle ragioni nel merito devono ritenersi inserite “ad abundantiam”, costituendo un'osservazione ulteriore che non elide o supera il giudizio già espresso di infondatezza dell'opposizione e che sostanzialmente non incide sul contenuto della sentenza, la cui ratio decidendi, ossia l'argomentazione in fatto o in diritto che costituisce la premessa necessaria alla decisione,
è rappresentata dall'affermato e non contestato difetto di prova di fatti rilevanti ai fini della revoca della confessione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in base al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento per il valore della causa, in considerazione delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo. Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 2623/2021 del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Napoli Nord, nei confronti di , con atto notificato in data 18.10.2021, così P_ provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna gli appellanti e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.6.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 5.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'BR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO ConSIliere
Dr.PAOLO MARIANI ConSIliere riunita in Camera di ConSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4392/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2623/2021 del Tribunale di Napoli Nord
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Napoli alla via Andrea d'Isernia n. 16, presso lo studio dell'Avv. Nicola Salvi
( ), dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di procura CodiceFiscale_3 allegata all'atto di appello
(PEC: ; Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. , residente in [...]
Mascagni n. 32, elettivamente domiciliato in Napoli alla via R. Bracco n.45,, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Mariano ( ), dal quale è rappresentato e CodiceFiscale_5 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
(PEC: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ingiuntivo esponeva: P_
- che nel luglio 2008 si era recato presso lo studio Massimo S.r.l., società amministrata dal ed affiliata al circuito Tecnocasa, per l'acquisto di un immobile in Parte_1 località Gricignano di Aversa versando l'importo di euro 150,00 (centocinquata,00) quale proposta di acquisto dell'unità immobiliare ancora da costruire per la complessiva somma di euro 120.000,00 (centoventimila/00);
-che per responsabilità del D'BR non si addiveniva alla stipula del contratto definitivo in quanto l'immobile oggetto di proposta era stato successivamente venduto a terzi;
-che , quale interventore “volontario”, partecipava alla stipula di una scrittura Parte_2 privata di ricognizione del debito, quale obbligata solidale con il D'BR;
- che il 3.5.2012 avevano sottoscritto un'ulteriore scrittura privata per ricognizione del debito, con la quale per “evitare l'alea di un giudizio” definivano la controversia sulla base dei seguenti patti e condizioni:
"1. La premessa è parte integrante del presente atto;
2. ll Sig. , preso atto di tutto quanto già determinato con il SI. Parte_1 [...]
, gli offre la complessiva somma di € 120.000,00(Centoventimila,00) a tacitazione P_ definitiva di tutto dovuto al creditore per il mancato acquisto dell'immobile in località
Gricignano d'Aversa(CE), assumendosi la piena responsabilità per il mancato perfezionamento del contratto definitivo;
tenuto conto delle somme già versate dal SI.
[...]
in epoca antecedente alla stipula del presente atto;
P_
3. il predetto importo verrà cosi corrisposto: quanto ad € 19.000,00# (diciannovemila,00) a mezzo 7 rate bimestrali, di cui le prime due di € 2.000,00# (duemila,00) cadauna e le altre cinque da € 3,000,00# (tremila,00) cadauna da corrispondere al SI. entro e P_ non oltre il giorno 30 di ogni mese a decorrere dal mese di Maggio 2012 sino al mese di
Maggio 2013; quanto ed € 101,00#(centounomila,00) a mezzo versamenti di 19 rate da €
5.000,00#(cinquemila,00) cadauna e l'ultima da euro 6.000,00# (Seimila,00) a decorrere dal
30 Giugno 2013 sino al 20 Maggio 2015. Le Parti danno atto che la determinazione della somma di € 120.000,00(centoventimila) si è tenuto conto anche del calcolo degli interessi legali dovuti dal SI. al SI. dal versamento dell'importo Parte_1 P_ originario avvenuto nel periodo –ripetesi Giugno/Luglio 2008 sino all'effettiva soddisfazione del credito;
4. a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie così come assunte il SI. versa n° 27 cambiali di importo corrispondente alle rate mensili. Parte_1 5. la SI.ra , quale coniuge del SI. ed a puro titolo Parte_2 Parte_1 gratuito, si obbliga in via solidale con il debitore per l'esatto adempimento di tutto quanto derivante del presente atto sottoscrivendolo, altresì, i titoli cambiari per avallo;
6. le parti si danno atto reciprocamente che il mancato pagamento anche di una sola rata come in precedenza indicato comporterà automaticamente la perdita del beneficio del termine del SI. di richiedere agli stessi in via solidale il pagamento del saldo P_ dovuto in un'unica soluzione”.
- che sia il D'BR che la non provvedevano al pagamento di quanto Parte_2 concordato.
Sulla scorta della predetta scrittura privata di riconoscimento del debito e dei titoli di credito rimasti impagati, richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 951/2019 in P_ data 22.2.2019, con il quale era ingiunto a e il Parte_1 Parte_2 pagamento in solido tra loro della somma di € 120.000,00 (Centoventimila,00), oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle singole cambiali e fino al soddisfo, nonché delle spese legali di procedura liquidate in € 405,60 per spese ed € 2.135,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e C.P.A..
Avverso tale decreto ingiuntivo con atto notificato in data 29.4.2019 proponevano opposizione e , sostenendo che la ricostruzione dei Parte_1 Parte_2 fatti prospettata dal ricorrente non rispondeva al reale svolgimento degli stessi ed era in contrasto anche con il contenuto di precedenti scritture private intercorse tra le parti.
In particolare deducevano che nell'anno 2008 il D'BR, a causa delle precarie condizioni economiche in cui si trovava, riceveva in prestito alcune somme da P_
; in particolare, un primo importo di euro 10.000,00 per giustificare il quale era
[...] sottoscritta una fittizia proposta di acquisto di un immobile in costruzione con progetto solo su carta ma che, in realtà, le parti sapevano già a priori che non si sarebbe realizzato, garantendo, in tal modo, non solo la restituzione della caparra versata ma con la penale anche gli interessi.
Inoltre, successivamente, D'BR otteneva in prestito dal altre somme per un P_ totale complessivo di euro 70.000,00.
Successivamente nell'anno 2010 , nonostante l'avvenuta restituzione della P_ somma di euro 41.000,00, pretendeva la restituzione del doppio della somma prestata e, attraverso reiterate richieste, costringeva il D'BR alla sottoscrizione della scrittura privata di ricognizione di debito per euro 125.000,00. Sempre perché prostrato dalla grave situazione finanziaria nel quale si trovava sottoscriveva l'atto transattivo con il quale dichiarava un proprio debito in favore del dell'importo di euro 120.000,00, facendo P_ obbligare alla restituzione in solido anche la moglie ed a sottoscrivere per avallo i 27 titoli cambiari elencati nel ricorso per ingiunzione.
Tanto premesso, chiedevano: “nel merito ed in via definitiva, accertare e dichiarare nullo e/o annullare e revocare l'atto di ricognizione del debito, l'atto transattivo e i titoli cambiari emessi contestualmente alla sottoscrizione dello stesso e, per l'effetto, revocare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti della SI.ra e ridotta Parte_2 la pretesa creditoria del SI. nei confronti del solo SI. D'BR ad euro P_
29.000,00, pari alla differenza tra quanto effettivamente dato (euro 70.000,00) e quanto già restituito (euro 41.000,00), senza la debenza di interessi;
con salvezza di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Si costituiva , che contestava la ricostruzione dei fatti rappresentata dagli P_ opponenti e chiedeva “il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo così come formulata nell'atto introduttivo con la conferma del decreto ingiuntivo n. 951/2019 in data 18/22
Febbraio 2019; condannarsi parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione all'Avv. Pasquale Mariano quale antistatario”
Con ordinanza del 12.9.2019 il giudice revocava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, all'esito dell'espletamento dell'interrogatorio formale del P_ trasmetteva il fascicolo alla Procura della Repubblica competente per l'accertamento del reato di usura.
Precisate le conclusioni, con sentenza n.2623/2021 pubblicata in data 17.9.2021 e notificata in data 17.9.2021, il Tribunale di Napoli così provvedeva “1. rigetta l'opposizione; per
l'effetto:
2. dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 951/2019 pubblicato in data 22.2.2019 dal Tribunale di Napoli Nord;
3. condanna e Parte_1 [...]
, in solido tra Parte_2 loro, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di P_ delle spese di lite, che si liquidano in ed € 13.430,00 (tredicimilaquattrocentotrenta/00) per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. MARIANO PASQUALE dichiaratosene anticipatario, ex art.93 cod. proc. Civ.; 4. rigetta la domanda di condanna delle parti opponenti ex art. 96 cpc.”
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 18.10.2021, proponevano appello e , sostenendo l'erroneità della decisione del primo Parte_1 Parte_2 giudice con un unico complesso motivo, così rubricato: “Omessa valutazione della specifica contestazione di simulazione assoluta degli atti di ricognizione di debito – Errore di inquadramento della fattispecie – Errore e/o difetto di valutazione dei fatti e dei mezzi di prova”.
Chiedevano dunque “preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. e quindi l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 951/2019 pubblicato in data 22.2.2019 dal Tribunale di Napoli Nord;
- nel merito, revocare la sentenza appellata e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo e/o annullare e revocare l'atto di ricognizione del debito, l'atto transattivo e i titoli cambiari emessi contestualmente alla sottoscrizione dello stesso;
revocare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti della SI.ra e ridotta la pretesa creditoria del Parte_2 SI. nei confronti del solo SI. D'BR ad euro 29.000,00, pari alla differenza P_ tra quanto effettivamente corrisposto (euro 70.000,00) e quanto già restituito (euro
41.000,00), senza la debenza di interessi;
- il tutto con condanna di spese e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario avendone fatto anticipo.
Si costituiva , il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello P_ ex artt.342 e 348 bis c.p.c.; nel merito contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio.
Dopo vari rinvii di ufficio per eSIenze di ruolo, la causa era rimessa in decisione con la concessione di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata da . P_
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Cass.Sez.Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535; 29.10.2018 n.27391; Sez.Un.
20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice di appello in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto
a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi
e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., pure auspicata dall'appellato, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali
(Cass.15.4.2019 n.10422).
Ciò detto nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con unico complesso motivo, rubricato “Omessa valutazione della specifica contestazione di simulazione assoluta degli atti di ricognizione di debito – Errore di inquadramento della fattispecie – Errore e/o difetto di valutazione dei fatti e dei mezzi di prova”, gli appellanti contestano la sentenza sostenendo che il giudice di prime cure commetteva un errore di impostazione e, nonostante la contestazione principale posta da essi opponenti in primo grado, attuali appellanti, riguardasse la simulazione dell'atto di acquisto di un immobile in costruzione e della ricognizione di debito successivamente sottoscritta, dissimulanti entrambi un prestito a tassi usurari, ometteva di pronunciarsi sul punto. Specificamente essi affermano che “prima di giungere all'analisi dei vizi del consenso il Giudice avrebbe dovuto analizzare se, nella fattispecie, ricorressero gli elementi di fatto per confermare la simulazione dei precitati atti”.
Per valutare le censure proposte occorre precisare e ripercorrere i punti decisivi dell'iter logico del ragionamento del giudice di prime cure.
Occorre rilevare che egli in primo luogo riconosce natura confessoria alle dichiarazioni del
D'BR e della contenute nella scrittura privata del 3.5.2012 posta dal Parte_2
a fondamento della pretesa azionata, (pag.3 sentenza di primo grado: “nella P_ scrittura privata posta da a fondamento della pretesa azionata, ancorchè P_ denominata “ricognizione di debito”, e non sembrano Parte_1 Parte_2 limitarsi a riconoscere il proprio debito nei confronti del e a promettere il pagamento P_
(peraltro aggiungendo all'obbligazione quella della moglie) ma ad ammettere e dichiarare gli elementi costitutivi della predetta obbligazione.)
Indi, precisata la differenza tra le figure giuridiche della ricognizione di debito titolata e della confessione (l'una disciplinata dall'art.1988, ha per oggetto rapporti giuridici, oppure opinioni o valutazioni e comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale;
l'altra disciplinata dagli artt. 2730 e segg. c.c., ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte), richiama e ritiene applicabile al caso de quo il principio, secondo il quale, ove nello stesso documento coesistano la ricognizione del debito e la confessione ovvero la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale, trovano applicazione le particolari limitazioni della prova ai sensi dell'art.2732 c.c. per la confessione che può essere revocata solo per errore di fatto o violenza. (Cass.12285/2004; 13689/2012;
23246/2017) .
Pertanto, rigetta l'opposizione, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla condotta tenuta dal , idonea ad integrare la violenza, fisica o morale, necessaria P_ per ritenere che le dichiarazioni confessorie contenute nelle due scritture private sottoscritte dal D'BR fossero da ritenere non corrispondenti al vero ovvero che gli importi di cui il reclamava il pagamento non fossero stati corrisposti a titolo di acconti per il prezzo P_ dell'immobile in corso di costruzione ma di mero prestito a tassi usurari. (pag. 5 sentenza in primo grado: “Già sotto questo aspetto, dunque, l'opposizione appare infondata giacchè non risulta data prova di alcuna condotta idonea ad integrare quella violenza (fisica o morale) necessaria per ritenere che le dichiarazioni confessorie contenute nelle due scritture private contenute dal D'BR siano da ritenere non corrispondenti al vero ovvero che gli importi di cui il reclama il pagamento non fossero stati corrisposti a titolo di acconti per il P_ prezzo dell'immobile in corso di costruzione ma di mero prestito a tassi usurari).
Evidenzia, inoltre, che all'esito delle indagini preliminari svolte dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord non emerge la prova di alcuna minaccia effettivamente perpetrata dal nei confronti di essi opponenti al fine di ottenere la P_ restituzione degli importi versati al D'BR né tale circostanza risulta comunque in alcun modo provata.
Aggiunge, infine, che in ogni caso, nonostante la oggettiva inverosimiglianza della ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti come risulta dalla prospettazione del ricorrente in monitorio e dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, i risultati delle indagini svolte dalla GdF nel procedimento non dimostrano la natura usuraria delle dazioni di denaro effettivamente corrisposte dal al D'BR. P_
Così puntualizzato l'iter motivazionale sotteso alla pronuncia di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, si appalesano infondate le contestazioni mosse dagli appellanti.
In primo luogo va rilevato che non è oggetto di censura il riconoscimento da parte del giudice di prime cure della natura confessoria delle dichiarazioni del D'BR e della
[...]
contenute nella scrittura privata posta dal a fondamento della pretesa Pt_2 P_ azionata.
Per effetto della parziale acquiescenza, non è in discussione tale qualificazione giuridica, né le conseguenze che ne derivano in ordine alle limitazioni della prova previsti dall'art.2732
c.c. per la confessione, nel senso che quelle dichiarazioni aventi natura confessoria possono essere invalidate soltanto se il confidente dimostra non solo l'inveridicità delle stesse, ma anche che esse furono determinate da errore di fatto o da violenza (così Cass.17716/2020;
26985/2013; 26970/2005; 15618/2004) .
Correttamente quindi il giudice di prime cure, in difetto di prova della non rispondenza al vero di quanto dichiarato e in difetto di prova che le dichiarazioni confessorie furono rese a seguito di costrizione, rigettava l'opposizione, sostenendo che “non risulta data prova di alcuna condotta idonea ad integrare quella violenza (fisica o morale) necessaria per ritenere che le dichiarazioni confessorie contenute nelle due scritture private sottoscritte dal
D'BR siano da ritenere non corrispondenti al vero ovvero che gli importi di chi il
reclama il pagamento non fossero stati corrisposti a titolo di acconti per il prezzo P_ dell'immobile in corso di costruzione ma di mero prestito, a tassi usurari.” In proposito vale la pena ricordare che l'art.2732 c.c. con la formula “la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza” pone in primo luogo il principio assoluto generale della irrevocabilità che sanziona il vincolo con il quale il confidente è assoggettato alla propria dichiarazione ”contra se”. La norma consente che quella dichiarazione possa essere invalidata con la dimostrazione che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza;
e ciò nel duplice intento di garantire la verità della dichiarazione confessoria e di tutelare il confidente dal rischio di subire le conseguenze pregiudizievoli di una dichiarazione non veridica compiuta per errore o costrizione. Ne discende che per privare di efficacia la dichiarazione confessoria non è sufficiente dedurre e fornire la prova della non rispondenza a verità di ciò che è stato dichiarato come vero, ma
è necessario anche dedurre e provare che un certo accadimento storico sia stato, per l'erronea sua rappresentazione o percezione, ritenuto vero ignorandone la falsità o che quell'accadimento sia stato affermato come vero a seguito di costrizione.
(Cass.cit.15618/2004 in motivazione).
Infine, per completezza, non pare possa definirsi sintomo di stridente contraddizione, come sostenuto dagli appellanti, l'affermazione del giudice di primo grado che, pur riconoscendo
“un'oggettiva inverosimiglianza della ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti come risulta dalla prospettazione del ricorrente in monitorio e dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio”, rigetta l'opposizione, richiamando a sostegno, le risultanze delle indagini svolte dalla PG;
ciò perché è evidente che tale affermazione e l'esplicitazione delle ragioni nel merito devono ritenersi inserite “ad abundantiam”, costituendo un'osservazione ulteriore che non elide o supera il giudizio già espresso di infondatezza dell'opposizione e che sostanzialmente non incide sul contenuto della sentenza, la cui ratio decidendi, ossia l'argomentazione in fatto o in diritto che costituisce la premessa necessaria alla decisione,
è rappresentata dall'affermato e non contestato difetto di prova di fatti rilevanti ai fini della revoca della confessione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in base al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento per il valore della causa, in considerazione delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo. Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 2623/2021 del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Napoli Nord, nei confronti di , con atto notificato in data 18.10.2021, così P_ provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna gli appellanti e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.6.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 5.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'BR