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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/10/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4525/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4525/2024, promossa con ricorso depositato il 31/10/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana Cod. fisc. C.F._1
residente in [...], con l'avv. Gianluca Vissi
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano cod. fisc. C.F._2
residente in [...], con l'avv. Gianluca Vissi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Curiglia con CO (VA) in data 27 giugno 2009
(anno 2009 Atto n. 2 Parte II Serie A) separati con sentenza n. 39/2025 pubblicata il 01.02.2025 (passata in giudicato il 04.03.2025,
v. documenti in atti). con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...], Per_1
nata a [...] il [...], Per_2
pagina 1 di 5 , nata a [...] il [...]. Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31.10.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 9.01.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.1.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 4.3.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 18.09.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione, nel reciproco rispetto e si impegnano, per il bene delle figlie, a preservare e a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale avanti le minori.
Le parti si impegnano, altresì, a comunicare tra di loro in modo diretto e civile, fornendosi informazioni puntuali circa gli impegni, le necessità o le questioni tutte riguardanti le figlie, condividendo scelte e regole educative.
2) L'abitazione coniugale, sita in -21016- Luino (VA), via Delle Motte n. 34, costituita da appartamento posto al secondo con box-autorimessa, di proprietà per la quota del 25% della signora rimarrà in totale ed esclusivo godimento di quest'ultima con tutti gli Pt_1 arredi ed i macchinari ivi presenti alla data odierna. Il sig. , che occupa l'immobile Pt_2 in alternanza settimanale con la signora per l'adempimento dei propri oneri Pt_1
genitoriali, si impegna a lasciare l'abitazione famigliare e ad asportare tutti i propri effetti personali ed i beni di proprio interesse entro 8 (otto) mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi, intendendo reperire nel frattempo altra abitazione idonea ad ospitare le figlie e posta nelle vicinanze della casa famigliare. Fino alla data del rilascio i ricorrenti si impegnano a sostenere in misura del 50% ciascuno tutti i costi di servizi, tasse, tributi e utenze in uso all'abitazione che, al momento del rilascio pagina 2 di 5 effettivo da parte del sig. , rimarranno a carico esclusivo della signora Pt_2 Pt_1
3) Le figlie minori e , in ambito di affido condiviso fra i genitori, Per_1 Per_2 Parte_3
risiederanno anagraficamente presso la madre a Luino, via delle Motte n. 34, ove risulteranno collocate in termini prevalenti.
Al momento del rilascio dell'abitazione famigliare, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le minori in ogni momento, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse nonché con i propri impegni professionali, previo accordo con la madre.
Il padre avrà, in ogni caso, il diritto di tenere con sé le figlie per almeno tre giorni a settimana, nonché a fine settimana alterni, dalle ore 15.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica, con impegno a riaccompagnare le minori presso l'abitazione materna.
Le figlie trascorreranno le vacanze estive con ciascuno dei genitori per due settimane, anche non consecutive, da scegliersi nel periodo compreso tra il 01 luglio ed il 10 settembre, in date che i genitori si comunicheranno reciprocamente entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Nel caso in cui i periodi di ferie dovessero coincidere, le figlie trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre. In occasione delle vacanze i coniugi dovranno vicendevolmente comunicarsi il recapito (indirizzo) del luogo in cui si recheranno con le minori. I coniugi dovranno concordare ogni spostamento, anche di breve durata, che intendano effettuare con le minori ed impegnarsi affinché non manchino i contatti telefonici con l'altro genitore.
Per quanto concerne il periodo delle festività natalizie, le figlie trascorreranno pari giornate con la madre e con il padre. In particolare, condivideranno (ad anni alterni) il pranzo della giornata della Vigilia e di quella di Natale con un genitore e le cene con l'altro (e viceversa); quindi soggiorneranno con un genitore dalla mattinata di S. Stefano sino a quella di Capodanno e con l'altro genitore dalla mattinata di Capodanno sino alla sera dell'Epifania.
Le figlie trascorreranno le giornate delle Festività Pasquali ad anni alterni con ciascun genitore.
Le previsioni sopra enunciate costituiscono comunque uno schema di regole minime, sempre modificabile, su accordo dei genitori, nell'interesse primario della crescita socio- educativa di e . Per_1 Per_2 Parte_3
4) I ricorrenti si impegnano a preservare da ogni possibile ed inopportuno condizionamento che derivasse dalla presente separazione coniugale, il rispettivo rapporto con le figlie, ciò anche nel rispetto delle loro esigenze di carattere psicologico.
pagina 3 di 5 5) Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze economiche e ai bisogni materiali delle figlie nel tempo, sostanzialmente equivalente, in cui le terrà con sé, restando riconosciuto il diritto della signora di percepire in via esclusiva dalla data di Pt_1
sottoscrizione del ricorso l'assegno unico universale, ad oggi pari a complessivi €
739,00=, concordando espressamente le parti che l'eventuale differenza percepita a titolo di assegni familiari all'estero dai genitori, anche in futuro, resterà di titolarità della signora Pt_1
6) Le spese straordinarie che i ricorrenti dovessero affrontare per le figlie (di natura medico- dentistica non coperta dal SSN, ludico-sportiva, scolastica, per capi d'abbigliamento di valenza pluriennale), dovranno essere preventivamente concordate in forma scritta - anche a mezzo social - e quindi documentate. Le stesse saranno sostenute da entrambi i genitori in pari misura. I coniugi utilizzeranno come modalità e criterio di individuazione delle spese straordinarie le Linee Guida attualmente adottate dal Tribunale di Varese, che si richiamano espressamente.
7) Il sig. , inoltre, rinuncia sin d'ora, irrevocabilmente e ad ogni effetto di Legge, ad Pt_2 ogni possibile pretesa relativa ai rispettivi conferimenti personali effettuati per l'acquisto del mobilio e dell'arredamento dell'abitazione famigliare che resterà di proprietà esclusiva della signora nonché a qualsivoglia pretesa economica afferente alla posizione Pt_1
contributiva-previdenziale maturata e che maturerà a titolo di II Pilastro in favore della signora Gli autoveicoli e i mezzi già di proprietà esclusiva di ciascun coniuge, Pt_1
resteranno nella titolarità dei rispettivi intestatari.
8) Nessuna previsione di contributo al mantenimento fra i coniugi, che si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti.
9) Le parti si impegnano vicendevolmente a comunicarsi ogni cambio di residenza e manifestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti d'identità personale e del passaporto.
10) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere già bonariamente provveduto alla regolamentazione di ogni altra questione, patrimoniale e non, esistente fra gli stessi e di nulla avere ulteriormente a pretendere l'uno dall'altro rispetto a quanto contemplato nel presente ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
pagina 4 di 5 ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. CP_1
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 27 giugno 2009, in Curiglia con CO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Curiglia con CO (Anno 2009, atto n. 2, Parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4525/2024, promossa con ricorso depositato il 31/10/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana Cod. fisc. C.F._1
residente in [...], con l'avv. Gianluca Vissi
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano cod. fisc. C.F._2
residente in [...], con l'avv. Gianluca Vissi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Curiglia con CO (VA) in data 27 giugno 2009
(anno 2009 Atto n. 2 Parte II Serie A) separati con sentenza n. 39/2025 pubblicata il 01.02.2025 (passata in giudicato il 04.03.2025,
v. documenti in atti). con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...], Per_1
nata a [...] il [...], Per_2
pagina 1 di 5 , nata a [...] il [...]. Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31.10.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 9.01.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.1.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 4.3.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 18.09.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione, nel reciproco rispetto e si impegnano, per il bene delle figlie, a preservare e a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale avanti le minori.
Le parti si impegnano, altresì, a comunicare tra di loro in modo diretto e civile, fornendosi informazioni puntuali circa gli impegni, le necessità o le questioni tutte riguardanti le figlie, condividendo scelte e regole educative.
2) L'abitazione coniugale, sita in -21016- Luino (VA), via Delle Motte n. 34, costituita da appartamento posto al secondo con box-autorimessa, di proprietà per la quota del 25% della signora rimarrà in totale ed esclusivo godimento di quest'ultima con tutti gli Pt_1 arredi ed i macchinari ivi presenti alla data odierna. Il sig. , che occupa l'immobile Pt_2 in alternanza settimanale con la signora per l'adempimento dei propri oneri Pt_1
genitoriali, si impegna a lasciare l'abitazione famigliare e ad asportare tutti i propri effetti personali ed i beni di proprio interesse entro 8 (otto) mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi, intendendo reperire nel frattempo altra abitazione idonea ad ospitare le figlie e posta nelle vicinanze della casa famigliare. Fino alla data del rilascio i ricorrenti si impegnano a sostenere in misura del 50% ciascuno tutti i costi di servizi, tasse, tributi e utenze in uso all'abitazione che, al momento del rilascio pagina 2 di 5 effettivo da parte del sig. , rimarranno a carico esclusivo della signora Pt_2 Pt_1
3) Le figlie minori e , in ambito di affido condiviso fra i genitori, Per_1 Per_2 Parte_3
risiederanno anagraficamente presso la madre a Luino, via delle Motte n. 34, ove risulteranno collocate in termini prevalenti.
Al momento del rilascio dell'abitazione famigliare, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le minori in ogni momento, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse nonché con i propri impegni professionali, previo accordo con la madre.
Il padre avrà, in ogni caso, il diritto di tenere con sé le figlie per almeno tre giorni a settimana, nonché a fine settimana alterni, dalle ore 15.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica, con impegno a riaccompagnare le minori presso l'abitazione materna.
Le figlie trascorreranno le vacanze estive con ciascuno dei genitori per due settimane, anche non consecutive, da scegliersi nel periodo compreso tra il 01 luglio ed il 10 settembre, in date che i genitori si comunicheranno reciprocamente entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Nel caso in cui i periodi di ferie dovessero coincidere, le figlie trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre. In occasione delle vacanze i coniugi dovranno vicendevolmente comunicarsi il recapito (indirizzo) del luogo in cui si recheranno con le minori. I coniugi dovranno concordare ogni spostamento, anche di breve durata, che intendano effettuare con le minori ed impegnarsi affinché non manchino i contatti telefonici con l'altro genitore.
Per quanto concerne il periodo delle festività natalizie, le figlie trascorreranno pari giornate con la madre e con il padre. In particolare, condivideranno (ad anni alterni) il pranzo della giornata della Vigilia e di quella di Natale con un genitore e le cene con l'altro (e viceversa); quindi soggiorneranno con un genitore dalla mattinata di S. Stefano sino a quella di Capodanno e con l'altro genitore dalla mattinata di Capodanno sino alla sera dell'Epifania.
Le figlie trascorreranno le giornate delle Festività Pasquali ad anni alterni con ciascun genitore.
Le previsioni sopra enunciate costituiscono comunque uno schema di regole minime, sempre modificabile, su accordo dei genitori, nell'interesse primario della crescita socio- educativa di e . Per_1 Per_2 Parte_3
4) I ricorrenti si impegnano a preservare da ogni possibile ed inopportuno condizionamento che derivasse dalla presente separazione coniugale, il rispettivo rapporto con le figlie, ciò anche nel rispetto delle loro esigenze di carattere psicologico.
pagina 3 di 5 5) Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze economiche e ai bisogni materiali delle figlie nel tempo, sostanzialmente equivalente, in cui le terrà con sé, restando riconosciuto il diritto della signora di percepire in via esclusiva dalla data di Pt_1
sottoscrizione del ricorso l'assegno unico universale, ad oggi pari a complessivi €
739,00=, concordando espressamente le parti che l'eventuale differenza percepita a titolo di assegni familiari all'estero dai genitori, anche in futuro, resterà di titolarità della signora Pt_1
6) Le spese straordinarie che i ricorrenti dovessero affrontare per le figlie (di natura medico- dentistica non coperta dal SSN, ludico-sportiva, scolastica, per capi d'abbigliamento di valenza pluriennale), dovranno essere preventivamente concordate in forma scritta - anche a mezzo social - e quindi documentate. Le stesse saranno sostenute da entrambi i genitori in pari misura. I coniugi utilizzeranno come modalità e criterio di individuazione delle spese straordinarie le Linee Guida attualmente adottate dal Tribunale di Varese, che si richiamano espressamente.
7) Il sig. , inoltre, rinuncia sin d'ora, irrevocabilmente e ad ogni effetto di Legge, ad Pt_2 ogni possibile pretesa relativa ai rispettivi conferimenti personali effettuati per l'acquisto del mobilio e dell'arredamento dell'abitazione famigliare che resterà di proprietà esclusiva della signora nonché a qualsivoglia pretesa economica afferente alla posizione Pt_1
contributiva-previdenziale maturata e che maturerà a titolo di II Pilastro in favore della signora Gli autoveicoli e i mezzi già di proprietà esclusiva di ciascun coniuge, Pt_1
resteranno nella titolarità dei rispettivi intestatari.
8) Nessuna previsione di contributo al mantenimento fra i coniugi, che si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti.
9) Le parti si impegnano vicendevolmente a comunicarsi ogni cambio di residenza e manifestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti d'identità personale e del passaporto.
10) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere già bonariamente provveduto alla regolamentazione di ogni altra questione, patrimoniale e non, esistente fra gli stessi e di nulla avere ulteriormente a pretendere l'uno dall'altro rispetto a quanto contemplato nel presente ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
pagina 4 di 5 ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. CP_1
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 27 giugno 2009, in Curiglia con CO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Curiglia con CO (Anno 2009, atto n. 2, Parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5